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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 279/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
FA AN;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1
Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito richiesto dall' ed il CP_1 conseguenziale riconoscimento del diritto a trattenere le somme richieste dall'istituto- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte. L'indennità di mobilità è stata introdotta con la legge n.
223/1991 (artt. 4-9) ed ha sostituito l'indennità speciale di disoccupazione. Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che vengono “collocati in mobilità” da imprese, non edili, ammesse (o comunque ammissibili) al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero da imprese sottoposte ad una procedura concorsuale, compresa l'amministrazione straordinaria. Ne hanno diritto i lavoratori licenziati da imprese non edili con più di quindici dipendenti “per riduzione di personale” ovvero per cessazione di attività.
1 Quanto ai requisiti richiesti, i lavoratori, oltre ad avere titolo all'iscrizione nelle liste di mobilità, devono poter far valere alla data del licenziamento dodici mesi di
“anzianità aziendale” complessiva, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato compresi infortuni, ferie, congedi di maternità, riposi e festività (sono esclusi la malattia comune, le aspettative, la CIG a zero ore, il servizio militare).
Qualora il lavoratore durante il periodo di godimento dell'indennità accetti l'offerta di un lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (quest'ultimo a tempo determinato o indeterminato) deve darne tempestiva comunicazione all'ente previdenziale e la prestazione viene sospesa mantenendo tuttavia l'iscrizione nella lista. La stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato a tempo pieno determina invece la decadenza dalla prestazione. La legge in parola prevede per i lavoratori in mobilità che intendano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa (sia per la costituzione sia per l'adesione ad una cooperativa già esistente) la corresponsione anticipata dell'indennità ancora spettante. Deve trattarsi, tuttavia, di un'attività di lavoro autonomo inferiore alle soglie di
Euro 4.800 nell'anno solare, ovvero di Euro 8.000 per le collaborazioni coordinate continuative.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente si è lamentata dell'omessa motivazione del provvedimento di richiesta di ripetizione dell'indebito della prestazione erogata.
Deve evidenziarsi che, all'atto della costituzione in giudizio, l' ha specificato di avere chiesto la CP_1 ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di mobilità in quanto la ricorrente, durante il periodo di percezione della prestazione, si è ri-occupata con la società coop. sociale VI.TO. per il periodo 01/02/2013-31/03/2013 con contratto a tempo determinato. Tale periodo è stato dapprima prorogato, in data 02/04/2013, fino al 30/09/2013; successivamente il rapporto di lavoro è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato in data 01/10/2013 (cfr. allegati prodotti dall'istituto previdenziale). CP_2
Preliminarmente deve ricordarsi che l'A.G. adita decide delle violazioni dei diritti soggettivi, potendo conoscere dei comportamenti e degli atti compiuti in esecuzione dei provvedimenti della P.A. che ledano diritti soggettivi;
per tali ragioni l'indagine sull'atto amministrativo non può competere alla A.G. adita.
2 Prive di pregio sono, dunque, le doglianze della parte ricorrente sull'omessa motivazione dell'atto amministrativo impugnato.
Passando al merito della questione, alla luce della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Dalla documentazione emerge che la ricorrente durante il periodo di percezione della prestazione ha espletato attività lavorativa con la società coop. sociale VI.TO. per il periodo 01/02/2013-31/03/2013. Tanto non è stato oggetto di contestazione da parte della stessa ricorrente. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre ricordare che il credito restitutorio dell' sorge quando l' ha erogato il CP_1 CP_3 trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l' venga a CP_3 conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941
n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 (Rv. 654056 - 01), in tema di cassa integrazione guadagni).
Nel caso di specie la prestazione è stata erogata in data
06/05/2013 ed in data 03/06/2013; pertanto, la richiesta di ripetizione del 29.11.2019, comunicata in data 24.12.2019, risulta essere tempestiva.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata. Compensa le spese processuali attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
FA AN;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1
Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito richiesto dall' ed il CP_1 conseguenziale riconoscimento del diritto a trattenere le somme richieste dall'istituto- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte. L'indennità di mobilità è stata introdotta con la legge n.
223/1991 (artt. 4-9) ed ha sostituito l'indennità speciale di disoccupazione. Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che vengono “collocati in mobilità” da imprese, non edili, ammesse (o comunque ammissibili) al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero da imprese sottoposte ad una procedura concorsuale, compresa l'amministrazione straordinaria. Ne hanno diritto i lavoratori licenziati da imprese non edili con più di quindici dipendenti “per riduzione di personale” ovvero per cessazione di attività.
1 Quanto ai requisiti richiesti, i lavoratori, oltre ad avere titolo all'iscrizione nelle liste di mobilità, devono poter far valere alla data del licenziamento dodici mesi di
“anzianità aziendale” complessiva, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato compresi infortuni, ferie, congedi di maternità, riposi e festività (sono esclusi la malattia comune, le aspettative, la CIG a zero ore, il servizio militare).
Qualora il lavoratore durante il periodo di godimento dell'indennità accetti l'offerta di un lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (quest'ultimo a tempo determinato o indeterminato) deve darne tempestiva comunicazione all'ente previdenziale e la prestazione viene sospesa mantenendo tuttavia l'iscrizione nella lista. La stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato a tempo pieno determina invece la decadenza dalla prestazione. La legge in parola prevede per i lavoratori in mobilità che intendano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa (sia per la costituzione sia per l'adesione ad una cooperativa già esistente) la corresponsione anticipata dell'indennità ancora spettante. Deve trattarsi, tuttavia, di un'attività di lavoro autonomo inferiore alle soglie di
Euro 4.800 nell'anno solare, ovvero di Euro 8.000 per le collaborazioni coordinate continuative.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente si è lamentata dell'omessa motivazione del provvedimento di richiesta di ripetizione dell'indebito della prestazione erogata.
Deve evidenziarsi che, all'atto della costituzione in giudizio, l' ha specificato di avere chiesto la CP_1 ripetizione delle somme erogate a titolo di indennità di mobilità in quanto la ricorrente, durante il periodo di percezione della prestazione, si è ri-occupata con la società coop. sociale VI.TO. per il periodo 01/02/2013-31/03/2013 con contratto a tempo determinato. Tale periodo è stato dapprima prorogato, in data 02/04/2013, fino al 30/09/2013; successivamente il rapporto di lavoro è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato in data 01/10/2013 (cfr. allegati prodotti dall'istituto previdenziale). CP_2
Preliminarmente deve ricordarsi che l'A.G. adita decide delle violazioni dei diritti soggettivi, potendo conoscere dei comportamenti e degli atti compiuti in esecuzione dei provvedimenti della P.A. che ledano diritti soggettivi;
per tali ragioni l'indagine sull'atto amministrativo non può competere alla A.G. adita.
2 Prive di pregio sono, dunque, le doglianze della parte ricorrente sull'omessa motivazione dell'atto amministrativo impugnato.
Passando al merito della questione, alla luce della documentazione prodotta dall'ente previdenziale, deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Dalla documentazione emerge che la ricorrente durante il periodo di percezione della prestazione ha espletato attività lavorativa con la società coop. sociale VI.TO. per il periodo 01/02/2013-31/03/2013. Tanto non è stato oggetto di contestazione da parte della stessa ricorrente. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre ricordare che il credito restitutorio dell' sorge quando l' ha erogato il CP_1 CP_3 trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l' venga a CP_3 conoscenza della natura indebita dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941
n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 (Rv. 654056 - 01), in tema di cassa integrazione guadagni).
Nel caso di specie la prestazione è stata erogata in data
06/05/2013 ed in data 03/06/2013; pertanto, la richiesta di ripetizione del 29.11.2019, comunicata in data 24.12.2019, risulta essere tempestiva.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata. Compensa le spese processuali attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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