Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13884/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13884 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA con l'avv. Giuseppe Schenatti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso:
1) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno fra e il sig. Controparte_2 Parte_1 sin dall'8 settembre 2023 e/o la retrodatazione a tale data dell'inizio del rapporto di
[...] lavoro subordinato formalmente instaurato fra le medesime parti con decorrenza dal 27 settembre 2023, con applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dal
CCNL Edili artigiani e inquadramento del lavoratore nel relativo 1° livello, o dalla diversa data, in applicazione del diverso CCNL e con il diverso inquadramento ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire da Parte_1 [...]
i seguenti importi per i titoli di seguito Controparte_2 specificati, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche in dipendenza dell'accoglimento o del rigetto della domanda di cui al precedente punto 1):
1
- € 182,88 lordi a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2023;
- € 3.271,44 lordi a titolo di retribuzione di ottobre 2023;
- € 3.311,87 lordi a titolo di retribuzione di novembre 2023;
- € 2.757,25 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 3.301,18 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 1.122,56 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 13.947,18 lordi;
2.2) in via subordinata
- € 482,23 lordi a titolo di saldo della retribuzione di ottobre 2023;
- € 2.557,61 lordi a titolo di retribuzione di novembre 2023;
- € 2.317,81 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 2.670,10 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 767,24 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 8.794,98 lordi;
2.3) in via ulteriormente subordinata
- € 7.309,00 lordi a titolo di saldo delle retribuzioni di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 e di retribuzione di gennaio 2024;
- € 714,00 lordi a titolo di TFR, per un totale di € 8.023,00 lordi;
e, per l'effetto,
3) condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. Parte_1
3.1) in via principale, il complessivo importo lordo di € 13.947,18 per i titoli specificati al punto 2.1) che precede;
3.2) in via subordinata, il complessivo importo lordo di € 8.794,98 per i titoli specificati al punto 2.2) che precede;
3.3) in via ulteriormente subordinata, il complessivo importo lordo di € 8.023,00 per i titoli specificati al punto 2.3) che precede,
o quel maggiore o minore importo e per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche in dipendenza dell'accoglimento o del rigetto della domanda di cui al precedente punto 1);
4) con rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie ex D.M.
147/2022, oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore antistatario;
2 6) con sentenza esecutiva”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza di discussione la parte attrice ha rinunciato alle domande rassegnate al punto n.
2.1. di pag.
12 del ricorso (avente ad oggetto la retrodatazione del rapporto nonché il lavoro straordinario).
***
1. Il ricorso (all'esito delle rinunce svolte) è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto
3 al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 8.794,98, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 20.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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