Art. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potra' essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , con l'istituto postelegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perche' esso raggiunga nelle forme piu' adeguate e spedite le proprie finalita'; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potra' essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , con l'istituto postelegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perche' esso raggiunga nelle forme piu' adeguate e spedite le proprie finalita'; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate.