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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-09-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 443 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F. ) elett.te dom.ta presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Bruno Moscatiello e Francesco Moscatiello, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), C.F._2 giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 proponeva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-002327274, notificata in data 02.01.2025, con la quale veniva comminata alla ricorrente una sanzione amministrativa di € 2.191,43, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità 2018, di cui all'accertamento n. .2000.26/10/2021.0649350 del 26.10.2021. CP_1
La ricorrente lamentava la carenza di motivazione e l'assenza di data dell'ordinanza impugnata, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la violazione dell'art. 14 L. 689/81 con riferimento all'omessa notifica nei propri confronti dell'accertamento “quale autrice della violazione e responsabile principale”. 1 Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione dell'esecutorietà, la nullità
e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento dell'ordinanza impugnata, o in via gradata la riduzione dell'importo, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' in data 09.05.2025, eccependo la regolarità della CP_1 notifica dell'avviso di accertamento sottostante l'ingiunzione impugnata e, nel merito, la regolarità del procedimento. Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico
* * * * *
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-002327274 trae origine dall'accertamento dell' n. 2000.26/10/2021.0649350 del 26.10.2021. CP_1
Nell'atto viene contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente, comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2018.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento) sollevata dalla difesa della resistente.
A tale riguardo, l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, CP_1 notificato alla ricorrente in data 29.11.2021 con raccomandata n. 78604184580-9 per compiuta giacenza. L'Ente ha prodotto l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata - da cui si evince la temporanea assenza del destinatario ed il deposito del plico avvenuto in data 17.11.2021 - nonché l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con racc. n. 66604184580-3 indirizzata alla sig.ra , Parte_1
e l'esito della racc. con compiuta giacenza del 29.11.2021.
Pertanto, deve ritenersi la regolarità della notifica, posto che la ricorrente era stata posta in condizioni di conoscere la pretesa impositiva di cui al prodromico avviso di accertamento.
In merito alle censure relative alla carenza di motivazione e all'assenza di data del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue.
2 Quanto alla prima doglianza, questo Giudice condivide l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità per cui “…l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione…” (Cass. n°
21924 del 31/07/21); ed ancora sul punto, “…in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi
l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente…”(Cass. n.
16316 del 30/07/20).
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata reca le ragioni di fatto e di diritto della contestazione, richiamando analiticamente il presupposto accertamento
.2000.26/10/2021.0649350 del 26.10.2021 (a sua volta, come già rilevato, CP_1 regolarmente notificato alla odierna ricorrente), nonché le norme di legge violate, la modalità di irrogazione della sanzione amministrativa ed i rimedi esperibili dall'interessato, risultando in definitiva, compiutamente motivata.
Quanto alla seconda censura, va rammentato che la data dell'accertamento non costituisce requisito indefettibile dell'ordinanza ingiunzione, e la sua eventuale assenza non rappresenta una violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, posto che la ricorrente è stata posta comunque nelle condizioni di conoscere l'iter giuridico che ha portato alla formazione dell'ordinanza ingiunzione. Infatti, la relativa censura è formulata in maniera assolutamente generica, limitandosi a rilevare che
“L'atto impugnato risulta nullo poiché non indicata la data di redazione”, senza indicare quali violazioni al proprio diritto di difesa sarebbero derivate da tale assenza.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente alla contestazione (ex multis, Cass. n. 6647/2017): poiché nel caso di specie non è stato individuato quale vulnus al diritto di difesa della ricorrente tale omissione avrebbe determinato, la doglianza si palesa destituita di fondamento.
Avuto riguardo al motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 3 14 della Legge 689/81, specificamente formulata nel senso che “l'atto di accertamento
(di cui si contesta in ogni caso qualsivoglia notifica) sarebbe stato notificato esclusivamente al soggetto solidalmente responsabile (società Controparte_2
e non anche alla sig.ra quale autrice della violazione e Parte_1 responsabile principale…”, anch'esso si palesa priva di fondamento.
Infatti, l' ha fornito la prova documentale che l'avviso di accertamento sotteso è CP_1 stato notificato personalmente alla “ C.F. Parte_1
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE - della società C.F._1
”; tanto Controparte_3 si evince sia dall'atto di accertamento, sia dalle raccomandate versate in atti dalla resistente.
In conclusione, l'infondatezza dei motivi di opposizione comporta il rigetto della stessa con il consequenziale regime delle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi €.1.340,00.
Santa Maria Capua Vetere, 17-09-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-09-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 443 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F. ) elett.te dom.ta presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Bruno Moscatiello e Francesco Moscatiello, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), C.F._2 giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 proponeva opposizione Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-002327274, notificata in data 02.01.2025, con la quale veniva comminata alla ricorrente una sanzione amministrativa di € 2.191,43, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'annualità 2018, di cui all'accertamento n. .2000.26/10/2021.0649350 del 26.10.2021. CP_1
La ricorrente lamentava la carenza di motivazione e l'assenza di data dell'ordinanza impugnata, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la violazione dell'art. 14 L. 689/81 con riferimento all'omessa notifica nei propri confronti dell'accertamento “quale autrice della violazione e responsabile principale”. 1 Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione dell'esecutorietà, la nullità
e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento dell'ordinanza impugnata, o in via gradata la riduzione dell'importo, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' in data 09.05.2025, eccependo la regolarità della CP_1 notifica dell'avviso di accertamento sottostante l'ingiunzione impugnata e, nel merito, la regolarità del procedimento. Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico
* * * * *
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI-002327274 trae origine dall'accertamento dell' n. 2000.26/10/2021.0649350 del 26.10.2021. CP_1
Nell'atto viene contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente, comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2018.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento) sollevata dalla difesa della resistente.
A tale riguardo, l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, CP_1 notificato alla ricorrente in data 29.11.2021 con raccomandata n. 78604184580-9 per compiuta giacenza. L'Ente ha prodotto l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata - da cui si evince la temporanea assenza del destinatario ed il deposito del plico avvenuto in data 17.11.2021 - nonché l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con racc. n. 66604184580-3 indirizzata alla sig.ra , Parte_1
e l'esito della racc. con compiuta giacenza del 29.11.2021.
Pertanto, deve ritenersi la regolarità della notifica, posto che la ricorrente era stata posta in condizioni di conoscere la pretesa impositiva di cui al prodromico avviso di accertamento.
In merito alle censure relative alla carenza di motivazione e all'assenza di data del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue.
2 Quanto alla prima doglianza, questo Giudice condivide l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità per cui “…l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione…” (Cass. n°
21924 del 31/07/21); ed ancora sul punto, “…in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, e comunque evidenzi
l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente…”(Cass. n.
16316 del 30/07/20).
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata reca le ragioni di fatto e di diritto della contestazione, richiamando analiticamente il presupposto accertamento
.2000.26/10/2021.0649350 del 26.10.2021 (a sua volta, come già rilevato, CP_1 regolarmente notificato alla odierna ricorrente), nonché le norme di legge violate, la modalità di irrogazione della sanzione amministrativa ed i rimedi esperibili dall'interessato, risultando in definitiva, compiutamente motivata.
Quanto alla seconda censura, va rammentato che la data dell'accertamento non costituisce requisito indefettibile dell'ordinanza ingiunzione, e la sua eventuale assenza non rappresenta una violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, posto che la ricorrente è stata posta comunque nelle condizioni di conoscere l'iter giuridico che ha portato alla formazione dell'ordinanza ingiunzione. Infatti, la relativa censura è formulata in maniera assolutamente generica, limitandosi a rilevare che
“L'atto impugnato risulta nullo poiché non indicata la data di redazione”, senza indicare quali violazioni al proprio diritto di difesa sarebbero derivate da tale assenza.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente alla contestazione (ex multis, Cass. n. 6647/2017): poiché nel caso di specie non è stato individuato quale vulnus al diritto di difesa della ricorrente tale omissione avrebbe determinato, la doglianza si palesa destituita di fondamento.
Avuto riguardo al motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 3 14 della Legge 689/81, specificamente formulata nel senso che “l'atto di accertamento
(di cui si contesta in ogni caso qualsivoglia notifica) sarebbe stato notificato esclusivamente al soggetto solidalmente responsabile (società Controparte_2
e non anche alla sig.ra quale autrice della violazione e Parte_1 responsabile principale…”, anch'esso si palesa priva di fondamento.
Infatti, l' ha fornito la prova documentale che l'avviso di accertamento sotteso è CP_1 stato notificato personalmente alla “ C.F. Parte_1
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE - della società C.F._1
”; tanto Controparte_3 si evince sia dall'atto di accertamento, sia dalle raccomandate versate in atti dalla resistente.
In conclusione, l'infondatezza dei motivi di opposizione comporta il rigetto della stessa con il consequenziale regime delle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi €.1.340,00.
Santa Maria Capua Vetere, 17-09-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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