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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 22/01/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa iscritta al n. 2084/2023 RG, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ungaretti nr. 7 (C.F. , elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE). Via C.F._1
Mazzini n. 122 nello studio dell'Avv. Mariasilvia Morganti, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta a margine del ricorso ex art.445 bis c.p.c.
RICORRENTE
Contro
L' c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana
Mariotti, in virtù di procura generale alle liti Notar n Fiumicino (RM) in data 23/01/2023 Persona_1
n. rep. 37590 – raccolta 7131 ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in CP_1
Teramo, C.so San Giorgio n. 14/16
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/12/2023, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 risultanze del procedimento di a.t.p. previdenziale ex art. 445 bis c.p.c., nel quale gli era stato negato il beneficio dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di invalida ex art. 3 co. 3 L.
104/1992, chiedendo in questa sede la rinnovazione della c.t.u svolta nel predetto procedimento.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, CP_1 riportandosi agli accertamenti effettuati in sede di a.t.p. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinnovazione della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. previdenziale. La causa, quindi, è stata rinviata – per la discussione con termine per note - all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' sul CP_1 presupposto che parte ricorrente si sarebbe limitata a un mero dissenso diagnostico rispetto alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. In merito, infatti, va detto che la SI.ra , con il presente giudizio, oltre Parte_1
a contestare le conclusioni dell'accertamento peritale, ha evidenziato – e nella perizia svolta in sede di a.t.p.o. è ictu oculi evincibile – che il perito non ha preso in debita considerazione la patologia oncologica da cui ella è affetta, vale a dire il Linfoma non IN follicolare, limitandosi a riportare la diagnosi senza illustrare i postumi, le conseguenze e le eventuali recidive, tanto è vero che alla ricorrente, in fase di follow- up, sono state riscontrate numerose linfoadenopatie in sede inguinale destra con melanoma all'arto inferiore, come da documentazione medica allegata in atti.
La SI.ra , inoltre, presenta serie difficoltà nella deambulazione in quanto, oltre al melanoma Parte_1 all'arto inferiore, è affetta da poliartrosi con esiti di artroprotesi ginocchio sinistro che ne limitano fortemente gli spostamenti, se non con l'aiuto di un bastone canadese. Anche tali disfunzioni non sono state opportunamente prese in considerazione dal primo c.t.u., considerato che le è stata riscontrata una riduzione di ampiezza della rima articolare coxofemorale bilateralmente, coxartrosi, oltre ad un'area litica di circa 5 mm in regione sacrale destra di sospetta natura ripetitiva.
La SI.ra poi è affetta da scoliosi destro convessa del tratto lombare di colonna, quadro Parte_1 artrosico marcato con discomalacia di tutti gli elementi di rilievo di grossolane protusioni da L1 a S1, artrosi interapofisaria, canale vertebrale di ampiezza ridotta, come da documentazione medica allegata.
Anche tali patologie non sono state approfondite dal c.t.u., nonostante la documentazione medica. La ricorrente inoltre è affetta da ipoacusia bilaterale con grave riduzione delle autonomie sociali e personali, anche in questo caso il c.t.u. non ha approfondito in alcun modo la patologia, limitandosi a trascrivere la diagnosi sic et simpliciter. Ugualmente lo stato ansioso depressivo della SI.ra e per il quale segue Parte_1 una terapia mirata con psicofarmaci ed ansiolitici non è stato esaminato pur riconoscendo toni bassi con ideazione polarizzata ai problemi di salute.
Vi è da evidenziare inoltre che, successivamente alla consulenza tecnica d'ufficio, la SI.ra , Parte_1 operata di cataratta bilaterale circa quindici anni fa, è stata colta da una trombosi retinica all'occhio sinistro che ne ha causato la completa cecità all'occhio colpito, con grave riduzione delle autonomie personali e sociali.
Passando al merito processuale, il CTU nominato nel presente giudizio ha accertato – in capo alla ricorrente – la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per beneficiare della prestazione richiesta. In particolare, il CTU ha così concluso:
“La periziata a seguito delle infermità poste in diagnosi: Parte_1 – versa in situazione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura totale;
– si trova in condizioni di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
”
– sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tale stato decorre dall'ottobre 2023.
La paziente versa nella condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 5/02/1992 n. 104”.
In particolare, il perito, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta la perizianda, ha evidenziato che dagli accertamenti eseguiti si evince che la fase di stabilità del Linfoma di IN non è più tale, presentando ampia diffusione linfonodale;
presente anche area litica regione sacrale destra di sospetta natura ripetitiva dall'ottobre 2023. Le affezioni poste in diagnosi rendono la paziente invalida totalmente.
In ordine alle due ipotesi previste ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il c.t.u. ha precisato che la capacità di deambulare non è compromessa, ma la stessa può camminare in maniera cautelata sia pure con l'ausilio di bastone. Per quanto concerne la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, la paziente appare presentare compromesse le funzioni indispensabili per garantire completamente gli atti quotidiani, anche non lavorativi, della vita, come da Circolare numero 14 del
Ministero del Tesoro del 28 ottobre 1992 ed alla elencazione ivi riportata. In ordine, poi, alla condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 5/02/1992 n. 104, la paziente presenta riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Il parere espresso dal perito appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione. D'altro canto, nessuna osservazione o contestazione o richiesta è pervenuta dall' CP_1 avverso le conclusioni provvisorie della perizia.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Diversamente, le spese dell'a.t.p.o. vanno integralmente compensate, atteso che i benefici richiesti decorrono dal 28/10/2023, data successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso giurisdizionale per a.t.p.o.
Le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente giudizio e in quello per a.t.p. vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 2084/2023 così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- Dichiara che la SI.ra è in possesso del requisito sanitario ai fini dell'erogazione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave x art. 3 co. 3 legge n. 104/1992 a far data dal 28/10/2023; - Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti;
- Compensa le spese di lite del procedimento per a.t.p.o. iscritto al n. 55/2023 RG LAV;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle cc.tt.uu. svolte nel presente procedimento e in CP_1 quello per a.t.p.o., già liquidate con separati decreti.
Teramo, addì 22/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale