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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI Napoli Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5383/24 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), (C.F. ), rappresentati CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 e difesi dagli Avv.ti Messere Margherita e Paparo Matilde, in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.33 sono elettivamente domiciliati, ricorrente C O N T R O in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura generale indicata in atti, dall'avv. Luigi Ciccarelli resistente
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/03/2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano di lavorare alle dipendenze della di seguito, , società Controparte_1 Controparte_1 operante nel settore della manutenzione di edifici scolastici, strade provinciali nonché vigilanza e controllo flussi nelle sedi della Città Metropolitana di Napoli, sin dal 7.4.2015, con inquadramento attuale nel livello 4° del c.c.n.l. del settore Metalmeccanica Industria. Precisavano di essere stati, in precedenza, dipendenti della e di essere passati alle dipendenze della convenuta a Parte_4 seguito di verbale di accordo sindacale del 31.3.2015, avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la
. Parte_5 Aggiungevano che l'accordo sindacale prevedeva il mantenimento in favore dei lavoratori assorbiti della anzianità di servizio utile al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione;
che in seguito alla mancata erogazione da parte della resistente di quanto statuito nel richiamato accordo del 31.3.2015,convenivano in giudizio la stessa, innanzi al Tribunale di Napoli, nel giudizio recante N.R.G. 7089/2022, definito con sentenza n.5738/2023 del 5.10.2023 che accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto di ciascun ricorrente allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del CCNL applicato al rapporto;
che in seguito a tale condanna la parte resistente provvedeva a corrispondere l'importo indicato nella richiamata sentenza ed in particolare la somma di euro 240,75 a titolo di scatto biennale maturato e non corrisposto per il periodo maggio– dicembre 2021; che, tuttavia, i ricorrenti alla data del gennaio 2022 avrebbero dovuto percepire un importo a titolo di scatto pari ad euro 146,10, mentre alla data del maggio 2023, avendo maturato un ulteriore scatto, quest'ultimo importo andava incrementato di euro 26,75 per cui, da tale data, l'importo dovuto a titolo di scatto risultava essere di euro 172,85; che la società resistente in aperta violazione della normativa legale e collettiva in materia di scatti di anzianità, aveva corrisposto somme inferiori a quelle dovute, come dettagliatamente indicato nel prospetto di cui al ricorso;
che i ricorrenti erano, dunque, creditori nei confronti della parte resistente dell'importo di euro 829,25 ciascuno, a titolo di differenze scatti maturati e non corrisposti e relativi al periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 (comprensivi di13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023). Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna della l pagamento in favore di ciascuno della somma Controparte_1 di € 829,25 per i titoli di cui in ricorso, oltre accessori, il tutto con il favore delle spese di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la i costituiva in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza del ricorso ed insistendo per il rigetto con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 25.09.2025 il procuratore dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere, essendo stata corrisposta solo la somma dovuta a titolo di sorta capitale e non anche gli accessori medio- tempore maturati, precisando che nella busta paga di maggio 2025 depositata telematicamente era evincibile il pagamento “sorta capitale Ap” e non anche quello relativo agli accessori di legge , come avvenuto in altri contenziosi pregressi, e che la somma ivi indicata era superiore all'importo richiesto in ricorso in quanto la società resistente aveva adeguato lo scatto di anzianità alla data di maggio 2025 erogando anche le differenze a tale titolo ulteriormente maturate rispetto a quelle rivendicate in ricorso. Il procuratore della parte resistente si è associato alla richiesta di declaratoria parziale della materia del contendere e ha chiesto compensarsi le spese di lite. Il Gl, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
In ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell' ei crediti retributivi Controparte_1 vantati dai ricorrenti limitatamente alla sorta capitale, documentato mediante deposito telematico delle buste paga del mese di Maggio 2025, e non contestato all'odierna udienza dalla parte resistente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni Nel caso in esame, è pacifico che la abbia nelle more del giudizio Controparte_1 corrisposto le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità relativamente all'arco temporale rivendicato in ricorso (gennaio 2022- dicembre 2023), limitatamente alla sorta capitale, si dà determinarsi la parziale cessata la materia del contendere. Essendo pacifica tra le parti la sussistenza del credito azionato ed essendo stato, altresì, ammesso dalla parte resistente anche all'odierna udienza il pagamento limitatamente alla sorta capitale, spettano ai ricorrenti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c. sulle somme corrisposte dall per i titoli rivendicati nel presente giudizio, dalla data di CP_1 maturazione dei singoli crediti e fino all'avvenuto pagamento degli stessi, con conseguente condanna della società resistente al relativo pagamento. Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Orbene, stante la fondatezza della domanda, ma tenuto conto del comportamento della e della serialità della controversia, va disposta la compensazione delle spese Controparte_1 di lite nella misura di un mezzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria, con attribuzione in favore degli avv.ti Margherita Messere e Matilde Paparo antistatari.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere
- Condanna l pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle CP_1 somme da essa corrisposte per i titoli rivendicati nel presente giudizio, maturati dalla data della scadenza dei crediti al saldo;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma residua di euro 443,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari. Così deciso in Napoli il 25/09/2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola