TRIB
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1510 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di inabilitazione e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via De Grazia n. 37, presso lo studio dell'Avv. Francesco Rotundo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
02.09.1969
INABILITANDO
E
(padre), (sorella), Persona_1 Persona_2 [...]
(fratello); Per_3
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
RGAC n. 1510/2022 Pagina 1 di 6 PER LA RICORRENTE: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito affinché, eseguiti gli opportuni accertamenti, anche di natura medico -legale, Voglia ai sensi dell'art.
712 c.p.c., dichiarare l'inabilitazione (art. 415 e ss. c.c.) del Sig. Controparte_1
nato a [...], il [...], c.f.: e residente in
[...] C.F._3
Simeri Crichi (CZ), Via Garibaldi n. 45., con ogni conseguenza di legge”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 20212, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire dichiarare l'inabilitazione del proprio fratello,
[...]
, nato a Catanzaro il [...], in [...] affetto da diversi Controparte_1 anni da “schizofrenia indifferenziata cronica in trattamento farmacologico e riabilitativo”, come da documentazione medica allegata, che impediva allo stesso di poter provvedere autonomamente ai propri interessi di natura patrimoniale.
Esponeva, altresì, che in ragione del grave stato di salute, il germano era stato dichiarato dalla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro (parimenti allegata), “persona handicappata in situazione di gravità L.
104 art. 3, comma 3”.
Chiedeva, pertanto, di essere nominata curatore provvisorio dell'inabilitando, evidenziando che i parenti più prossimi (e, precisamente, , Persona_1
padre, sorella, e , fratello, non si Persona_2 Persona_3
opponevano a tale richiesta.
Rassegnava, dunque, le conclusioni, come sopra riportate.
1.1. All'udienza del 7 luglio 2022, espletato l'esame giudiziale dell'inabilitando e sentita la ricorrente, quest'ultima veniva nominata curatore provvisorio del
[...]
e, stante l'esistenza di altri parenti entro il quarto grado, il Controparte_1 difensore della sorella dell'inabilitando era autorizzato alla notifica per pubblici proclami, stante la residenza all'estero dei medesimi.
Dopo alcuni differimenti disposti per il completamento dell'iter, precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 12 novembre 2024, con provvedimento del 6 dicembre 2024 con il quale erano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGAC n. 1510/2022 Pagina 2 di 6 2. Il Tribunale rileva che dalla documentazione medica riversata in atti si evince che , nato a [...] il [...], affetto da Controparte_1
“schizofrenia indifferenziata cronica in trattamento farmacologico e riabilitativo”,
è stato dichiarato dalla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro “persona handicappata in situazione di gravità (art. 3, comma 3)”.
Dalla suddetta documentazione emerge, altresì, che lo stesso “non presenta ridotte capacità motorie permanenti, non presenta grave deficit deambulatorio permanente”.
La patologia da cui lo risulta affetto è pacificamente emersa dall'esame CP_1 dell'inabilitando svoltosi all'udienza del 7 luglio 2022, ove infatti si sono potute constatare le “particolari condizioni di salute fisiche e, soprattutto, psichiche dello stesso, delle quali si evince la patologia mentale di cui il medesimo è affetto”.
Nulla è stato, invece, dedotto ed allegato in ordine al patrimonio ed alle condizioni economiche e reddituali dell'inabilitando.
2.1. Ebbene, alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le condizioni in cui
è apparso l'interessato debbano essere valutate alla luce della normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'Amministrazione di sostegno.
Per effetto dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6, la tutela del soggetto che si trova nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi, passa attraverso questa nuova misura di protezione, disciplinata dagli artt. 404 e ss. del c.c., alternativa rispetto sia all'interdizione che all'inabilitazione.
Tale istituto consente, infatti, di offrire a colui il quale si trova affetto da menomazioni che lo rendono impossibilitato, anche solo temporaneamente, ad attendere alla cura dei propri interessi, una forma di assistenza che – differentemente dagli altri istituti di vecchio conio – incide e sacrifica nella minore misura possibile la capacità di agire del beneficiario. Ciò che caratterizza e distingue, infatti, tale strumento dagli altri due istituti posti a tutela dell'incapace è una maggiore flessibilità ed idoneità di adeguarsi alle esigenze del soggetto che ne
RGAC n. 1510/2022 Pagina 3 di 6 è beneficiario e non già un diverso e/o meno intenso grado di infermità del medesimo.
Tale principio, accolto unanimemente dalla giurisprudenza, è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte che, in una recente pronuncia, si è così espressa:
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020).
Nello scegliere tale forma di protezione, il Giudice deve, dunque, tenere conto da un lato “della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.
13584 del 12.06.2006), dall'altro, dell'adeguatezza di tale strumento - rispetto alle ben più invasive misure dell'interdizione e dell'inabilitazione - di offrire una forma di protezione idonea a soddisfare le esigenze perso nali e patrimoniali cui il beneficiario non potrebbe altrimenti farvi fronte.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di inabilitazione non possa trovare accoglimento, giacché la misura richiesta non
RGAC n. 1510/2022 Pagina 4 di 6 appare quella maggiormente idonea a garantire una efficace protezione dello
Zangari.
Pur dovendosi tenere in debita considerazione il grave stato di salute fisico e psichico dell'inabilitando, così come emerso dalla documentazione prodotta e dall'esame dello stesso, la valutazione complessiva delle risultanze del giudizio consente a questo Tribunale di reputare sufficiente – sul piano pratico – per la tutela dell'interessato, l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, mediante la nomina di un amministratore che assicuri alla stessa il compimento degli atti di interesse della vita quotidiana.
Ed invero, le pur estremamente ridotte capacità dello di attendere alla cura CP_1
dei propri interessi, non possono da sole consentire di optare per una misura estremamente incisiva della personalità sociale, quale quella dell'inabilitazione, laddove appaia maggiormente consona una situazione di sostegno, non potendosi non tenere conto che non sono state allegate circostanze – oltre a quelle afferenti al grave quadro patologico – che possano far ritenere la misura richiesta adeguata e proporzionata alle esigenze ed agli interessi del soggetto.
Inoltre, in assenza di specifiche allegazioni, lo non risulta essere titolare di CP_1
alcun patrimonio immobiliare e di redditi consistenti che necessitano di essere tutelati facendo ricorso all'istituto, particolarmente incisivo, della inabilitazione e che non possono essere altrettanto garantiti mediante la misura dell'amministrazione di sostegno.
3. La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di inabilitazione di , nato a Controparte_1
Catanzaro il 2 settembre 1969, proposta da Parte_1
2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
RGAC n. 1510/2022 Pagina 5 di 6 3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
02 aprile 2025.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1510/2022 Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1510 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di inabilitazione e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via De Grazia n. 37, presso lo studio dell'Avv. Francesco Rotundo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f.: , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
02.09.1969
INABILITANDO
E
(padre), (sorella), Persona_1 Persona_2 [...]
(fratello); Per_3
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
RGAC n. 1510/2022 Pagina 1 di 6 PER LA RICORRENTE: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito affinché, eseguiti gli opportuni accertamenti, anche di natura medico -legale, Voglia ai sensi dell'art.
712 c.p.c., dichiarare l'inabilitazione (art. 415 e ss. c.c.) del Sig. Controparte_1
nato a [...], il [...], c.f.: e residente in
[...] C.F._3
Simeri Crichi (CZ), Via Garibaldi n. 45., con ogni conseguenza di legge”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 15 aprile 20212, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire dichiarare l'inabilitazione del proprio fratello,
[...]
, nato a Catanzaro il [...], in [...] affetto da diversi Controparte_1 anni da “schizofrenia indifferenziata cronica in trattamento farmacologico e riabilitativo”, come da documentazione medica allegata, che impediva allo stesso di poter provvedere autonomamente ai propri interessi di natura patrimoniale.
Esponeva, altresì, che in ragione del grave stato di salute, il germano era stato dichiarato dalla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro (parimenti allegata), “persona handicappata in situazione di gravità L.
104 art. 3, comma 3”.
Chiedeva, pertanto, di essere nominata curatore provvisorio dell'inabilitando, evidenziando che i parenti più prossimi (e, precisamente, , Persona_1
padre, sorella, e , fratello, non si Persona_2 Persona_3
opponevano a tale richiesta.
Rassegnava, dunque, le conclusioni, come sopra riportate.
1.1. All'udienza del 7 luglio 2022, espletato l'esame giudiziale dell'inabilitando e sentita la ricorrente, quest'ultima veniva nominata curatore provvisorio del
[...]
e, stante l'esistenza di altri parenti entro il quarto grado, il Controparte_1 difensore della sorella dell'inabilitando era autorizzato alla notifica per pubblici proclami, stante la residenza all'estero dei medesimi.
Dopo alcuni differimenti disposti per il completamento dell'iter, precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 12 novembre 2024, con provvedimento del 6 dicembre 2024 con il quale erano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGAC n. 1510/2022 Pagina 2 di 6 2. Il Tribunale rileva che dalla documentazione medica riversata in atti si evince che , nato a [...] il [...], affetto da Controparte_1
“schizofrenia indifferenziata cronica in trattamento farmacologico e riabilitativo”,
è stato dichiarato dalla Commissione Medica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro “persona handicappata in situazione di gravità (art. 3, comma 3)”.
Dalla suddetta documentazione emerge, altresì, che lo stesso “non presenta ridotte capacità motorie permanenti, non presenta grave deficit deambulatorio permanente”.
La patologia da cui lo risulta affetto è pacificamente emersa dall'esame CP_1 dell'inabilitando svoltosi all'udienza del 7 luglio 2022, ove infatti si sono potute constatare le “particolari condizioni di salute fisiche e, soprattutto, psichiche dello stesso, delle quali si evince la patologia mentale di cui il medesimo è affetto”.
Nulla è stato, invece, dedotto ed allegato in ordine al patrimonio ed alle condizioni economiche e reddituali dell'inabilitando.
2.1. Ebbene, alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le condizioni in cui
è apparso l'interessato debbano essere valutate alla luce della normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'Amministrazione di sostegno.
Per effetto dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004 n. 6, la tutela del soggetto che si trova nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi, passa attraverso questa nuova misura di protezione, disciplinata dagli artt. 404 e ss. del c.c., alternativa rispetto sia all'interdizione che all'inabilitazione.
Tale istituto consente, infatti, di offrire a colui il quale si trova affetto da menomazioni che lo rendono impossibilitato, anche solo temporaneamente, ad attendere alla cura dei propri interessi, una forma di assistenza che – differentemente dagli altri istituti di vecchio conio – incide e sacrifica nella minore misura possibile la capacità di agire del beneficiario. Ciò che caratterizza e distingue, infatti, tale strumento dagli altri due istituti posti a tutela dell'incapace è una maggiore flessibilità ed idoneità di adeguarsi alle esigenze del soggetto che ne
RGAC n. 1510/2022 Pagina 3 di 6 è beneficiario e non già un diverso e/o meno intenso grado di infermità del medesimo.
Tale principio, accolto unanimemente dalla giurisprudenza, è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte che, in una recente pronuncia, si è così espressa:
“L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020).
Nello scegliere tale forma di protezione, il Giudice deve, dunque, tenere conto da un lato “della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.
13584 del 12.06.2006), dall'altro, dell'adeguatezza di tale strumento - rispetto alle ben più invasive misure dell'interdizione e dell'inabilitazione - di offrire una forma di protezione idonea a soddisfare le esigenze perso nali e patrimoniali cui il beneficiario non potrebbe altrimenti farvi fronte.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di inabilitazione non possa trovare accoglimento, giacché la misura richiesta non
RGAC n. 1510/2022 Pagina 4 di 6 appare quella maggiormente idonea a garantire una efficace protezione dello
Zangari.
Pur dovendosi tenere in debita considerazione il grave stato di salute fisico e psichico dell'inabilitando, così come emerso dalla documentazione prodotta e dall'esame dello stesso, la valutazione complessiva delle risultanze del giudizio consente a questo Tribunale di reputare sufficiente – sul piano pratico – per la tutela dell'interessato, l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, mediante la nomina di un amministratore che assicuri alla stessa il compimento degli atti di interesse della vita quotidiana.
Ed invero, le pur estremamente ridotte capacità dello di attendere alla cura CP_1
dei propri interessi, non possono da sole consentire di optare per una misura estremamente incisiva della personalità sociale, quale quella dell'inabilitazione, laddove appaia maggiormente consona una situazione di sostegno, non potendosi non tenere conto che non sono state allegate circostanze – oltre a quelle afferenti al grave quadro patologico – che possano far ritenere la misura richiesta adeguata e proporzionata alle esigenze ed agli interessi del soggetto.
Inoltre, in assenza di specifiche allegazioni, lo non risulta essere titolare di CP_1
alcun patrimonio immobiliare e di redditi consistenti che necessitano di essere tutelati facendo ricorso all'istituto, particolarmente incisivo, della inabilitazione e che non possono essere altrettanto garantiti mediante la misura dell'amministrazione di sostegno.
3. La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di inabilitazione di , nato a Controparte_1
Catanzaro il 2 settembre 1969, proposta da Parte_1
2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
RGAC n. 1510/2022 Pagina 5 di 6 3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
02 aprile 2025.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1510/2022 Pagina 6 di 6