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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7212/2019 depositato il 20/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 980/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 (esercente la professione di Dottore Commercialista) ha impugnato la sentenza n. 980/19 pronunciata dalla Sez. n. I della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con la quale sono state riconosciute legittime le maggiori pretese IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale ed IVA - anno 2009 - derivanti dall'Avviso di n. TY7011D00458 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Il primo Giudice ha accolto, soltanto in misura ridotta, le doglianze del contribuente respingendo per il resto
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la sentenza di prima istanza e – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Agenzia delle Entrate ha sottoposto a tassazione “ricavi non dichiarati” ricostruiti in via meramente
“presuntiva” in base ad un elenco di giudizi difesi dall'appellante nell'anno 2009 (cfr. pvc 12.06.2013).
La maggiore pretesa - calcolata con la tariffa professionale di cui al D.P.R. n. 645/94 - è stata determinata applicando a n. 26 ricorsi un ricavo medio di €. 877,99 per ciascun ricorso che sarebbe stato (asseritamente) riscosso anticipatamente (cfr. Avviso in atti).
L' Agenzia ha ritenuto che i giudizi sarebbero proseguiti con maturazione delle relative parcelle con compensi medi di €. 877,99 considerati “congrui”.
L'appello non è fondato e va rigettato.
1.- Parte dei ricorsi non sono mai andati in discussione considerata la “definizione delle liti fiscali pendenti”
e relative richieste, ex art. 46 del D,Lgs. n. 546/92, di “cessazione della materia del contendere”: a tal riguardo l'appellante ha versato in atti documentazione tratta dal portale del processo tributario (Sigit).
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea ad escludere la percezione di compensi: anche i giudizi dichiarati estinti per “adesione alla definizione agevolata” sono stati inizialmente incardinati e l' “adesione” alla procedura in parola presuppone un'attività di assistenza professionale in favore dell'assistito. 2.- Con riguardo alla “congruità” dell' asserito compenso (€. 877,99 per singolo ricorso), la relativa quantificazione è stata effettuata in via meramente “presuntiva”: secondo la tesi dell'Agenzia i valori delle singole cause avrebbe apportato al Difensore compensi per €. 13.169,85 (cfr. n. 15 accertamenti Aretusa
Servizi Elevatori e soci: complessivamente €. 19.440,00 – in atti).
Il contribuente, tuttavia, non ha addotto apprezzabili elementi di prova al fine di dimostrare la mancata percezione dei compensi ovvero la percezione di compensi in misura minore.
3.- Recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 24255 del 9 settembre 2021) esaminando una fattispecie afferente a compensi non percepiti secondo le scritture contabili, ma idealmente maturati per effetto del completamento o della cessazione dell'incarico, ha ritenuto “legittimo” il metodo, basato sulle presunzioni, utilizzato dall'Agenzia per individuare “il momento della effettiva percezione del reddito”, precisando che “il corrispettivo della prestazione del professionista legale si debba presumere conseguito quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale”.
Secondo il Giudice di vertice il contribuente “ … aveva l'onere di dimostrare di non aver percepito alcun reddito, per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l'infruttuosità della esecuzione …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NN
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7212/2019 depositato il 20/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 980/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 22/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00458 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 (esercente la professione di Dottore Commercialista) ha impugnato la sentenza n. 980/19 pronunciata dalla Sez. n. I della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con la quale sono state riconosciute legittime le maggiori pretese IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale ed IVA - anno 2009 - derivanti dall'Avviso di n. TY7011D00458 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Il primo Giudice ha accolto, soltanto in misura ridotta, le doglianze del contribuente respingendo per il resto
(cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la sentenza di prima istanza e – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Agenzia delle Entrate ha sottoposto a tassazione “ricavi non dichiarati” ricostruiti in via meramente
“presuntiva” in base ad un elenco di giudizi difesi dall'appellante nell'anno 2009 (cfr. pvc 12.06.2013).
La maggiore pretesa - calcolata con la tariffa professionale di cui al D.P.R. n. 645/94 - è stata determinata applicando a n. 26 ricorsi un ricavo medio di €. 877,99 per ciascun ricorso che sarebbe stato (asseritamente) riscosso anticipatamente (cfr. Avviso in atti).
L' Agenzia ha ritenuto che i giudizi sarebbero proseguiti con maturazione delle relative parcelle con compensi medi di €. 877,99 considerati “congrui”.
L'appello non è fondato e va rigettato.
1.- Parte dei ricorsi non sono mai andati in discussione considerata la “definizione delle liti fiscali pendenti”
e relative richieste, ex art. 46 del D,Lgs. n. 546/92, di “cessazione della materia del contendere”: a tal riguardo l'appellante ha versato in atti documentazione tratta dal portale del processo tributario (Sigit).
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea ad escludere la percezione di compensi: anche i giudizi dichiarati estinti per “adesione alla definizione agevolata” sono stati inizialmente incardinati e l' “adesione” alla procedura in parola presuppone un'attività di assistenza professionale in favore dell'assistito. 2.- Con riguardo alla “congruità” dell' asserito compenso (€. 877,99 per singolo ricorso), la relativa quantificazione è stata effettuata in via meramente “presuntiva”: secondo la tesi dell'Agenzia i valori delle singole cause avrebbe apportato al Difensore compensi per €. 13.169,85 (cfr. n. 15 accertamenti Aretusa
Servizi Elevatori e soci: complessivamente €. 19.440,00 – in atti).
Il contribuente, tuttavia, non ha addotto apprezzabili elementi di prova al fine di dimostrare la mancata percezione dei compensi ovvero la percezione di compensi in misura minore.
3.- Recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 24255 del 9 settembre 2021) esaminando una fattispecie afferente a compensi non percepiti secondo le scritture contabili, ma idealmente maturati per effetto del completamento o della cessazione dell'incarico, ha ritenuto “legittimo” il metodo, basato sulle presunzioni, utilizzato dall'Agenzia per individuare “il momento della effettiva percezione del reddito”, precisando che “il corrispettivo della prestazione del professionista legale si debba presumere conseguito quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale”.
Secondo il Giudice di vertice il contribuente “ … aveva l'onere di dimostrare di non aver percepito alcun reddito, per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l'infruttuosità della esecuzione …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NN