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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15003/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15003/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. DEMICHELIS PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VENARIA REALE il 29/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 65 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: in Ciriè (TO), il 7/3/2005, maggiorenne ma non Persona_1 ancora autonomo economicamente I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/02/2018.
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. , sintanto che il figlio maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_1 autonomo economicamente sarà residente e abiterà presso la mamma, corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile Parte_2 secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio stesso, e si farà carico del
100% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese ludico-ricreative, come indicate dal Protocollo del Tribunale di Torino, da sostenersi nell'esclusivo interesse dei figlio medesimo;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano, nei reciproci confronti, ad esigere un contributo al proprio mantenimento;
DÀ ATTO che i sig.ri e hanno diviso ogni bene comune, hanno Parte_1 Parte_2 definito ogni questione economica e patrimoniale tra di loro e non hanno più nulla a pretendere nei reciproci confronti per qualsivoglia titolo, azione e/o causa;
DÀ ATTO che le spese legali relative al presente giudizio saranno integralmente a carico de sig.
[...]
e che quest'ultimo non avrà nulla a che pretendere dalla sig.ra a tale titolo. Pt_1 Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15003/2024 V.G. promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. DEMICHELIS PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VENARIA REALE il 29/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 65 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: in Ciriè (TO), il 7/3/2005, maggiorenne ma non Persona_1 ancora autonomo economicamente I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20/02/2018.
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. , sintanto che il figlio maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_1 autonomo economicamente sarà residente e abiterà presso la mamma, corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile Parte_2 secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio stesso, e si farà carico del
100% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e delle spese ludico-ricreative, come indicate dal Protocollo del Tribunale di Torino, da sostenersi nell'esclusivo interesse dei figlio medesimo;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano, nei reciproci confronti, ad esigere un contributo al proprio mantenimento;
DÀ ATTO che i sig.ri e hanno diviso ogni bene comune, hanno Parte_1 Parte_2 definito ogni questione economica e patrimoniale tra di loro e non hanno più nulla a pretendere nei reciproci confronti per qualsivoglia titolo, azione e/o causa;
DÀ ATTO che le spese legali relative al presente giudizio saranno integralmente a carico de sig.
[...]
e che quest'ultimo non avrà nulla a che pretendere dalla sig.ra a tale titolo. Pt_1 Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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