Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 382/2025 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 69829/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 21 febbraio 2025.
AD ISTANZA DI
1. R. D. (C.F.: IS), nato IS e ivi residente IS;
2. R. G. (C.F.: IS) nato IS ed ivi residente IS 3. R. A. (C.F.: IS) nata IS ed ivi residente IS, orfani ed eredi legittimi del de cuius Sig. R. O. (C.F.: IS) nato IS e ivi deceduto in data 19.11.2022, assistiti e difesi dall’avv.
IO BO (C.F.: [...]e con lui elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma nella Via Crescenzio n. 2, Sc. B, int. 3, giusta procura rilasciata con separato atto allegato materialmente e telematicamente al ricorso, il quale ha indicato ai fini della notifica l’indirizzo PEC: eziobonanni@ordineavvocatiroma.org e il fax il n° 0773/1888003.
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana G.
IT (C.F. [...]- PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall’avv. Francesco Gramuglia (C.F. [...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco LA (C.F. [...]; PEC.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.
Visti gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, l’avv. Pietro Gambino per delega orale del procuratore di parte ricorrente e l’avv.
Francesco LA per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente adiva questa Corte per la ricostituzione della prestazione pensionistica del de cuius R. O. e la liquidazione pro quota in favore dei ricorrenti, quali orfani ed unici eredi legittimi dello stesso, della differenza dei ratei pensionistici maturati tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto per effetto della ricostituzione del trattamento pensionistico in applicazione della maggiorazione ex art. art. 13, co. 7, L. 257/1992.
I.a. Parte istante rappresentava quanto segue.
Il Sig. R. O., in qualità di dipendente civile della Marina Militare presso l’arsenale di Messina aveva subìto plurime esposizioni a fibre di amianto in quanto risultava che lo stesso dal 22.04.1968 al 31.08.1999 aveva svolto le mansioni di operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici. A seguito di tale esposizione lo stesso in data 19.05.2021 aveva ricevuto la diagnosi di carcinoma polmonare, con un danno biologico pari al 100%.
Con diverse attestazioni l’INAIL certificava la suddetta esposizione all’amianto del ricorrente riconoscendo quest’ultima infermità quale malattia professionale.
Con atto del 06.05.2023 il Comando Marittimo Sicilia inoltrava all’INPS di Messina il decreto del 03.05.2023 n. 0011379 di riliquidazione della pensione definitiva del Sig. R. O., a seguito di ricalcolo contributivo per esposizione ad amianto dal dì della decorrenza (01.09.1999), nell’importo annuo lordo di euro 20.941,58 in luogo di quella precedente calcolata ed erogata nell’importo di euro 17.451,32 annui lordi.
Sulla base di tale decreto di riliquidazione era prospettato che le differenze sui ratei arretrati di pensione del sig. R. O. ammontavano ad euro 80.857,69.
I ricorrenti, quali orfani ed eredi legittimi del de cuius Sig. R.
O.presentavano in data 05.09.2023 tramite Patronato ENASC, domanda di riscossione di somme maturate e non riscosse, definita negativamente in data 21/09/2023 per motivi amministrativi relativi al presunto avvenuto pagamento delle somme agli eredi.
I ricorrenti con il ministero dell’Avv. IO BO, in data 27/09/2023 avanzavano richiesta di riesame della domanda presentata in data 05/09/2023 dal Sig. R. G. (in qualità di figlio ed erede del Sig. R. O. e delegato dai coeredi alla riscossione delle somme), rigettata da INPS per presunto avvenuto pagamento, sulla base di una pregressa e diversa istanza/domanda presentata in data 15.12.2022 (epoca antecedente all’emissione del decreto del Comando Marittimo della Sicilia del 06.05.2023) al fine di ottenere il pagamento dell’importo di tredicesima mensilità del de cuius che, venuto a mancare nel novembre 2022, non ne aveva riscosso l’importo.
Parte istante evidenziava che la richiesta del 15.12.2022 non riguardava la ricostituzione pensionistica per esposizione ad amianto, essendo la stessa possibile solo dopo la trasmissione del decreto del Comando Marittimo della Sicilia del 06.05.2023 e che in data 01.04.2023 l’INPS poneva in pagamento un conguaglio per un importo di euro 1.497,59 a titolo di 13° mensilità.
Di contro, l’INPS non provvedeva alla liquidazione delle somme dovute a titolo di differenza di ratei pensionistici per effetto della maggiorazione amianto, in relazione alla ricostituzione del trattamento pensionistico elaborato dalla Marina Militare - Comando Marittimo Sicilia, con decreto del 03/05/2023, maturati dal de cuius, ragion per cui parte istante inoltrava ricorso amministrativo del 21.03.2024, cui non seguiva la invocata applicazione della suddetta riliquidazione.
I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che per effetto del riconoscimento INAIL della malattia professionale asbesto correlata e del certificato di esposizione ad amianto ex art. 13, comma 7, L. 257/92 sussiste il diritto del de cuius R. O., alla ricostituzione della prestazione pensionistica con il coefficiente 1,5 secondo la determinazione del Ministero della DifesaComando Marittimo Sicilia del 06.05.2023 e, per gli effetti,
- condannare l’INPS alla liquidazione, pro quota, in favore dei Sig.ri R. D., R. G. e R. A. rispettivamente orfani ed eredi legittimi del de cuius Sig. R. O., della differenza di tutti i ratei di pensione medio tempore maturati, tra quanto effettivamente dovuto per effetto della maggiorazione amianto e quanto versato, nel complessivo importo determinato e pari ad euro 80.857,69, tenendo conto del Decreto del Ministero della difesa-Comando Marittimo Sicilia del 06.05.2023, oltre interessi e rivalutazioni come per legge, ovvero per l’importo, maggiore o minore, accertato e/o ritenuto in corso di causa;
- nel merito, accogliere le domande tutte delle parti ricorrenti come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in forza delle produzioni documentali, che si intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni;
- con vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
II. Con decreto del 27 febbraio 2025 veniva fissata l’udienza per la trattazione del giudizio per il 10 luglio 2025.
In data 13 marzo 2025 parte ricorrente depositava prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza.
III. In data 2 luglio 2025 si costituiva in giudizio l’INPS, rappresentando quanto segue.
Come rappresentato in ricorso, con nota prot. nr. 0011379 del 06.05.2023 della Marina Militare, era stato trasmesso il decreto di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al Sig. R. O.
rielaborato a seguito del certificato INAIL con il quale è stata riconosciuta l’effettiva esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 7, legge n. 257/1992 in quanto l’Istituto è ordinatore secondario di pagamento, essendo l’Amministrazione statale deputata ad emettere il provvedimento.
Il suddetto decreto era stato eseguito dall’INPS ma non era mai andato in pagamento perché il Sig. R. O. era già deceduto in data 19.11.2022, di modo che il lotto dovrà essere ripetuto in favore degli eredi, rispetto ai quali, piuttosto, non risultava ancora trasmessa una richiesta corredata da coordinate di pagamento e modello 240 relativo alla successione.
Secondo la difesa del resistente, allo stato degli atti l’INPS non poteva essere considerato in ritardo rispetto all’applicazione del decreto che è intervenuto in favore del pensionato e deve essere eseguito nei confronti degli eredi, i quali non hanno messo l’Istituto nelle condizioni di eseguire il pagamento e i quali, piuttosto che impegnare l’autorità giudiziaria, avrebbero dovuto avanzare domanda amministrativa, allegando documentazione probante della qualità di eredi e della eventuale ripartizione di quote dell’eredità, e indicare le modalità dell’accredito.
In ultimo, per quanto riguarda la quantificazione del dovuto, secondo l’INPS essa risultava non conducente in questa sede perché non supportata da una consulenza e in ogni caso inutile se eseguita prima della azione amministrativa dell’Istituto previdenziale in quanto, se si chiede un provvedimento ad una amministrazione (nella specie l’applicazione del decreto) l’interesse pretensivo fatto valere si soddisfa con l’emissione del provvedimento amministrativo e solo dopo può sorgere una contestazione sulla esatta quantificazione (che significherebbe erroneità del provvedimento amministrativo); ne discende l’inammissibilità della CTU e l’opposizione all’ammissione di qualsiasi mezzo istruttorio.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare che il ricorso non può essere accolto allo stato degli atti;
- ritenere e dichiarare che INPS non è inadempiente rispetto all’applicazione del decreto;
- per il caso di integrazione della documentazione necessaria ad emettere il pagamento, e di pagamento conseguente di INPS nel corso del giudizio, dichiarare, al fine, la cessazione della materia del contendere
- con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.
IV. All’udienza del 10 luglio 2025 il Giudice invitava le parti a prendere contatti al fine di realizzare gli adempimenti necessari al pagamento ai ricorrenti delle differenze sui ratei arretrati spettanti al sig. R. O. per il beneficio oggetto di causa, fissando l’udienza di prosecuzione per il 17 dicembre 2025.
V. In data 28 novembre 2025 parte ricorrente presentava una memoria in cui rappresentava quanto segue.
La difesa attorea aveva inoltrato formale comunicazione PEC all’INPS in data 18.07.2025 a seguito della quale l’INPS aveva attivato le procedure per la liquidazione del dovuto in favore delle parti ricorrenti, come da comunicazione PEC del 22.07.2025.
In data 01.10.2025 l’INPS aveva liquidato gli arretrati in favore dei ricorrenti.
Si concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc, in ragione del pagamento intervenuto solo in data successiva alla notifica del ricorso e su invito di codesta Corte.
VI. In data 10 dicembre 2025 l’INPS depositava note autorizzate rappresentando quanto segue.
Con il lotto di lavorazione n. 18 del 16.06.2025 era stato eseguito il decreto ministeriale n. 41 del 03.05.2023 da cui ne era derivato un importo di arretrati dovuti pari a euro 105.954,91 imponibili con ritenuta fiscale di € 24.369,62 per un totale netto di euro 81.585,28. Il suddetto importo era stato liquidato a favore degli eredi R. G., R. D. e R. A. con lotto di rateo n. 2 del 21.07.2025, con pagamento nel mese di ottobre.
L’Istituto ribadiva la mancanza della domanda amministrativa (come verbalizzato all’ultima udienza) nonché la circostanza che il procedimento amministrativo non si era concluso per mancanza della documentazione necessaria e che il decreto non era stato posto in pagamento per il decesso dell’avente diritto, per cui si chiedeva la compensazione delle spese legali.
VII. All’udienza del 17 dicembre 2025 le parti concordavano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la decisione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l’INPS ha provveduto a riliquidare la pensione del de cuius dei ricorrenti in adesione alla domanda introduttiva e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati agli odierni ricorrenti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sulla giustizia tributaria (art. 95 D.lgs. n. 175 del 2024) e del codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell’oggetto del contendere.
Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell’ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell’ambito dei giudizi civili.
La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinunzia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo che determina l’integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stato ritualmente acquisito al processo, ovvero risulti concordemente ammesso dalle parti (cfr., ex plurimis, Cass. civ.,
n. 7871/2019 e n. 22446/2016).
2. Nel caso di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l’INPS nel corso del giudizio ha provveduto in via amministrativa a liquidare ai ricorrenti le differenze sui ratei arretrati della pensione già erogata al loro de cuius in adesione al petitum e tale riliquidazione e il successivo pagamento di tali differenze sui ratei pensionistici arretrati è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente satisfattivo.
Pertanto, è venuta meno ex se la ragione che rappresenta l’essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Ne consegue che dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. La liquidazione e il pagamento dei ratei arretrati del de cuius sono avvenuti solo successivamente alla notifica del ricorso e tale ritardo, diversamene da come dedotto dall’INPS, è a questo imputabile in quanto, a fronte del decreto di riliquidazione comunicato dal Ministero della difesa-Comando marittimo Sicilia in data 06.05.2023, la prima esecuzione è avvenuta nel corso del giudizio con il lotto di lavorazione n. 18 del 16.06.2025 mentre parte ricorrente aveva già presentato in data 05.09.2023 domanda amministrativa di riscossione delle somme maturate e non riscosse dal de cuius a seguito di istruzioni fornite dallo stesso Istituto previdenziale in data 10.08.2023, cui sono seguiti la domanda di riesame del 27.09.2023 e il ricorso amministrativo del 21.03.2024 (tutti rimasti inevasi nonostante l’analitica specificazione dei motivi di doglianza).
Ne consegue che l’INPS, sulla base del principio della soccombenza virtuale, va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate nel dispositivo in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nell’importo complessivo di euro 1.800,00
(milleottocento/00) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Gaspare AP F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
, Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Il Giudice Gaspare AP F.to digitalmente Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i ricorrenti menzionati, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)