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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2024, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 gennaio 2023, confermava la pronuncia dello stesso tribunale del 9 settembre 2019 che aveva condannato LI ID alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali in concorso. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori dell'imputato, avv.ti Gallina e Sinatra, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 194 e segg. cod.proc.pen. quanto alla motivazione carente e contraddittoria sui punti devoluti con l'atto di appello, sulla assenza di elementi indizianti dotati del carattere di gravità e sul travisamento del riconoscimento operato in sede di indagini dal teste D'Angelo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nella presente fase di legittimità e comunque puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6338 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/01/2024 Innanzi _tutto va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argornentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del LI risulta costituito dall'utilizzo da parte dei rapinatori di un ciclomotore intestato alla moglie del medesimo ed in uso allo stesso ricorrente nonché dal riconoscimento, pur parziale ed in seguito alla visione di alcune fotografie, effettuato da un teste nel corso delle indagini preliminari;
riconoscimento liberamente utilizzabile dai giudici di merito ed il cui svolgimento veniva confermato anche a seguito della deposizione dibattimentale. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2
P..Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 L CONSIGLIERE .EST. IL PR SIDENTE GI NI
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 gennaio 2023, confermava la pronuncia dello stesso tribunale del 9 settembre 2019 che aveva condannato LI ID alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali in concorso. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori dell'imputato, avv.ti Gallina e Sinatra, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento agli artt. 194 e segg. cod.proc.pen. quanto alla motivazione carente e contraddittoria sui punti devoluti con l'atto di appello, sulla assenza di elementi indizianti dotati del carattere di gravità e sul travisamento del riconoscimento operato in sede di indagini dal teste D'Angelo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nella presente fase di legittimità e comunque puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6338 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 11/01/2024 Innanzi _tutto va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argornentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del LI risulta costituito dall'utilizzo da parte dei rapinatori di un ciclomotore intestato alla moglie del medesimo ed in uso allo stesso ricorrente nonché dal riconoscimento, pur parziale ed in seguito alla visione di alcune fotografie, effettuato da un teste nel corso delle indagini preliminari;
riconoscimento liberamente utilizzabile dai giudici di merito ed il cui svolgimento veniva confermato anche a seguito della deposizione dibattimentale. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2
P..Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 L CONSIGLIERE .EST. IL PR SIDENTE GI NI