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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1919/2022, tra
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. JENNI LUCA MUSETTA (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. PAOLO VITIELLO (CF:
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._3 atti
CONVENUTO nonché
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
e il sig. al fine di sentire accogliere le conclusioni CP_1 CP_2 riportate in calce all'atto introduttivo e di cui meglio si dirà in appresso.
2. In linea di fatto, parte attrice premette quanto segue: a) in data 9.9.2019, in FRATTAMAGGIORE, alla Corso Vittorio Emanuele, il motociclo HONDA SH tg. ER72308, di proprietà dell'attore e da questi condotto, veniva investito dal veicolo CITROEN tg. FK805PT, di proprietà del sig. ; 2) più precisamente, CP_2 tale ultimo veicolo, proveniente da via Lupoli, attraversava l'incrocio senza rispettare il segnale di “stop” ivi esistente;
3) che dopo l'incidente il veicolo in questione si dava alla fuga, omettendo di dare soccorso;
4) su luogo accorreva la Polizia di Stato, che redigeva verbale dell'accaduto; 5) il veicolo riportava danni alla carrozzeria per il totale di euro 7.680,66; 6) viceversa, il conducente, odierno attore, dopo essere stato traportato al PS Cardarelli di Napoli, riportava significative lesioni, da cui conseguivano i danni quantificati in complessivi euro 136.759,66; 7) il veicolo investitore risultava sprovvisto di copertura assicurativa, donde la legittimazione della Compagnia designata quale gestore del FGVS per la Regione Campania.
3. Si è costituita la Compagnia assicurativa, mentre è rimasto contumace il sig.
. CP_2
4. La convenuta ha dedotto: a) che la notifica al convenuto , CP_2 effettuata ex art. 143 c.p.c., non sarebbe rituale;
b) l'improponibilità/improcedibilità della domanda per violazione delle conferenti disposizioni del d.lgs. n. 209/2005; c) la propria carenza di legittimazione passiva, l'attore non avendo dimostrato che il veicolo investitore fosse privo di copertura assicurativa;
nel merito, nel disconoscere la documentazione prodotta ex adverso la Compagnia ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, in punto di an e quantum debeatur.
5. Il GI: a) assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; b) formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; c) subordinatamente alla mancata accettazione di questa, ammetteva i mezzi istruttori e procedeva alla escussione dei testi;
d) ammetteva CTU medico-legale in merito ai quesiti di cui all'ordinanza del 13.12.2023; e) all'esito la causa veniva rinviata per la p.c.
6. Le parti si riportavano ai rispettivi scritti e concludevano in conformità.
7. La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex artt. 189-190 c.p.c.
8. Negli scritti conclusionali, le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
10. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni formulate dalla Compagnia convenuta: a) quella relativa alla notifica dell'atto introduttivo al sig. CP_2
, stante quanto emerge dagli atti del procedimento penale (versati nel fascicolo
[...] processuale) in specie per ciò che concerne la situazione (irreperibilità) giustificante il ricorso a tale schema notificatorio;
b) quella relativa alla improponibilità della domanda;
sul punto, richiamato l'orientamento secondo cui “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri. deve essere evidenziato come l'attore abbia assolto all'onere di produzione documentale che gli incombeva” (da ultimo v. Cass. n. 1971/2025), va evidenziato che la documentazione allegata risulta completa di tutti gli elementi normativamente prescritti;
c) ancora, è stata dimostrata la carenza di copertura assicurativa del veicolo investitore e, quindi, sussiste la legittimazione passiva della
[...]
, nella qualità indicata in atti (donde il rigetto della speculare eccezione CP_1 proposta da tale parte).
11. Nel merito, come si anticipava, la domanda va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.
12. Va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di sinistri stradali l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (tra le tante v. Trib. Napoli, n. 7399/2019).
13. Ancora, sempre per costante assunto pretorio, “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass. n. 21983/2022).
14. Oltre all'elemento indiziario di cui si è detto l'istruttoria compiuta ha confermato la dinamica dell'incidente narrata da parte attrice, in specie per ciò che concerne l'esclusiva responsabilità del veicolo tg. FK805PT nella relativa CP_3 causazione.
15. Sul punto, difatti, significative appaiono le dichiarazioni del teste escusso della cui genuinità, tenuto conto di quanto emerso nel presente giudizio, non v'è motivo di dubitare.
In particolare, il teste a riferito quanto segue: ho visto che un Testimone_1 motorino che percorreva il c.so nella mia stessa direzione e mi precedeva di circa 10 m, è stato investito da un'autovettura Citroen C3 di colore grigio che proveniva [da] una strada posta alla destra della nostra direzione di marcia che si chiama via Lupoli;
inoltre che: l'autovettura non si è proprio fermata allo stop presente su via Lupoli;
il segnale di stop è sia verticale che orizzontale;
la moto viaggiava sulla destra e il suo conducente ha cercato di frenare ma non è riuscito ad evitare l'impatto perché l'autovettura è sbucata dalla destra all'improvviso tagliando la strada alla moto;
infine che: ricordo che dalla macchina sono uscite due persone – che non mi sembravano italiani – che dopo aver visto il ragazzo a terra, si sono rimessi in macchina e si sono diretti su via Lupoli e poi l'hanno abbandonata lasciandola a centro strada circa dieci metri più avanti e dirigendosi verso la stazione a piedi.
Il teste peraltro ha riconosciuto i luoghi di causa dopo che gli sono stati mostrati reperti fotografici.
16. Giova evidenziare che convergenti appaiono, rispetto alla riferita dinamica, le risultanze degli atti del procedimento penale ed in specie: a) i rilievi effettuati sul veicolo che fu sequestrato dopo l'accaduto; b) l'annotazione contenuta CP_3 alle pagg. 27 e 28 del documento pdf contenente i suddetti atti processuali.
17. Pertanto, appare provato: a) che il fatto si sia verificato secondo la dinamica narrata nell'atto introduttivo;
b) che l'incidente fu causato da condotta imprudente e negligente del conducente del veicolo . CP_3
18. In punto di quantificazione dei danni occorre distinguere.
19. Relativamente al danno materiale lamentato con riguardo al motoveicolo va osservato, in via preliminare, che la perizia di parte assume valore di mera allegazione difensiva, non avente autonomo valore probatorio (v. tra le tante Cass. 12.7.2023, n. 19827; ma anche Cass. 23.11.2022, n. 34450, che ascrive alla perizia stragiudiziale valore indiziario).
Se quindi è certo che la stessa (anche in mancanza di una specifica contestazione da parte del convenuto) possa assumere valore indiziario, va osservato l'attore non ha dimostrato di aver materialmente affrontato i costi di riparazione preventivati sicché, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del motoveicolo (2019) e dato il considerevole lasso di tempo occorso tra il sinistro e la introduzione della presente causa e valorizzando il principio della compensatio lucri cum damno (per cui il risarcimento tende a rimettere l'attore nella condizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, ma non può tendere ad un suo arricchimento), si ritiene possibile, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), procedere ad una liquidazione equitativa consistente nella riduzione forfettaria del 40% rispetto all'importo di euro 7.680,66, ond'è dovuto l'importo di euro 4.608,39.
Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda.
20. Quanto al danno biologico riportato dall'attore, appaiono convincenti in quanto logicamente argomentate e non efficacemente confutate, le conclusioni cui è giunto il CTU, sia in relazione all'espresso giudizio di compatibilità tra il sinistro occorso e i danni riportati che in relazione alla quantificazione delle conseguenze postume dello stesso.
21. Relativamente a quest'ultimo profilo, in applicazione delle c.d. tabelle milanesi il danno va liquidato in complessivi euro 69.369,50, così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 16% Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno biologico risarcibile € 46.898,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 61.905,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 7.187,50
Spese mediche € 277,00
Totale generale: € 69.369,50
22. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto, con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
23. A tale importo va aggiunta l'ulteriore somma di euro 22.000,00, per le causali indicate nella CTU (pag. 24 e pag. 27).
Sul punto appare conferente (mutatis mutandis) l'orientamento di legittimità secondo cui “il danno derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici (…)” (Cass. n. 22360/2023).
La valutazione prognostica condotta dal CTU, sulla base di quanto allegato dall'attore, appare, anche su questo punto, pienamente condivisibile.
Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda.
24. In conclusione, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno così liquidato: a) euro 4.608,39 per i danni materiali (oltre interessi legali dalla domanda); b) euro 69.369,50 (oltre interessi determinati come sopra) per il danno biologico;
c) euro 22.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda) per il danno emergente da cure odontoiatriche presumibili.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto nella misura appresso indicata.
Letto il d.m. n. 55 del 2015 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, considerati a) lo scaglione di riferimento, b) l'attività effettivamente compiuta, c) la riduzione del 40% in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse vanno liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1919/2022, dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza disattesa, così CP_2 provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto ON la , Controparte_1 nella qualità indicata, e il sig. , in solido tra loro, al CP_2 pagamento, in favore del sig. , delle seguenti Parte_1 somme, per le causali indicate in parte motiva: a) euro 4.608,39 per i danni materiali (oltre interessi legali dalla domanda); b) euro 69.369,50 (oltre interessi determinati come in parte motiva) per il danno biologico;
c) euro 22.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda) per il danno emergente da cure odontoiatriche presumibili
2. ON la , nella qualità indicata, alla refusione Controparte_1 delle spese di lite in favore del sig. , spese Parte_1 quantificate in complessivi euro 8.461,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore del procuratore costituito, per anticipo fattone;
3. PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione dei compensi dovuti al CTU
Così deciso in Aversa, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1919/2022, tra
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. JENNI LUCA MUSETTA (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. PAOLO VITIELLO (CF:
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._3 atti
CONVENUTO nonché
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...]
, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
e il sig. al fine di sentire accogliere le conclusioni CP_1 CP_2 riportate in calce all'atto introduttivo e di cui meglio si dirà in appresso.
2. In linea di fatto, parte attrice premette quanto segue: a) in data 9.9.2019, in FRATTAMAGGIORE, alla Corso Vittorio Emanuele, il motociclo HONDA SH tg. ER72308, di proprietà dell'attore e da questi condotto, veniva investito dal veicolo CITROEN tg. FK805PT, di proprietà del sig. ; 2) più precisamente, CP_2 tale ultimo veicolo, proveniente da via Lupoli, attraversava l'incrocio senza rispettare il segnale di “stop” ivi esistente;
3) che dopo l'incidente il veicolo in questione si dava alla fuga, omettendo di dare soccorso;
4) su luogo accorreva la Polizia di Stato, che redigeva verbale dell'accaduto; 5) il veicolo riportava danni alla carrozzeria per il totale di euro 7.680,66; 6) viceversa, il conducente, odierno attore, dopo essere stato traportato al PS Cardarelli di Napoli, riportava significative lesioni, da cui conseguivano i danni quantificati in complessivi euro 136.759,66; 7) il veicolo investitore risultava sprovvisto di copertura assicurativa, donde la legittimazione della Compagnia designata quale gestore del FGVS per la Regione Campania.
3. Si è costituita la Compagnia assicurativa, mentre è rimasto contumace il sig.
. CP_2
4. La convenuta ha dedotto: a) che la notifica al convenuto , CP_2 effettuata ex art. 143 c.p.c., non sarebbe rituale;
b) l'improponibilità/improcedibilità della domanda per violazione delle conferenti disposizioni del d.lgs. n. 209/2005; c) la propria carenza di legittimazione passiva, l'attore non avendo dimostrato che il veicolo investitore fosse privo di copertura assicurativa;
nel merito, nel disconoscere la documentazione prodotta ex adverso la Compagnia ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, in punto di an e quantum debeatur.
5. Il GI: a) assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; b) formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; c) subordinatamente alla mancata accettazione di questa, ammetteva i mezzi istruttori e procedeva alla escussione dei testi;
d) ammetteva CTU medico-legale in merito ai quesiti di cui all'ordinanza del 13.12.2023; e) all'esito la causa veniva rinviata per la p.c.
6. Le parti si riportavano ai rispettivi scritti e concludevano in conformità.
7. La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex artt. 189-190 c.p.c.
8. Negli scritti conclusionali, le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
10. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni formulate dalla Compagnia convenuta: a) quella relativa alla notifica dell'atto introduttivo al sig. CP_2
, stante quanto emerge dagli atti del procedimento penale (versati nel fascicolo
[...] processuale) in specie per ciò che concerne la situazione (irreperibilità) giustificante il ricorso a tale schema notificatorio;
b) quella relativa alla improponibilità della domanda;
sul punto, richiamato l'orientamento secondo cui “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri. deve essere evidenziato come l'attore abbia assolto all'onere di produzione documentale che gli incombeva” (da ultimo v. Cass. n. 1971/2025), va evidenziato che la documentazione allegata risulta completa di tutti gli elementi normativamente prescritti;
c) ancora, è stata dimostrata la carenza di copertura assicurativa del veicolo investitore e, quindi, sussiste la legittimazione passiva della
[...]
, nella qualità indicata in atti (donde il rigetto della speculare eccezione CP_1 proposta da tale parte).
11. Nel merito, come si anticipava, la domanda va accolta nei limiti che si vanno ad esporre.
12. Va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di sinistri stradali l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (tra le tante v. Trib. Napoli, n. 7399/2019).
13. Ancora, sempre per costante assunto pretorio, “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass. n. 21983/2022).
14. Oltre all'elemento indiziario di cui si è detto l'istruttoria compiuta ha confermato la dinamica dell'incidente narrata da parte attrice, in specie per ciò che concerne l'esclusiva responsabilità del veicolo tg. FK805PT nella relativa CP_3 causazione.
15. Sul punto, difatti, significative appaiono le dichiarazioni del teste escusso della cui genuinità, tenuto conto di quanto emerso nel presente giudizio, non v'è motivo di dubitare.
In particolare, il teste a riferito quanto segue: ho visto che un Testimone_1 motorino che percorreva il c.so nella mia stessa direzione e mi precedeva di circa 10 m, è stato investito da un'autovettura Citroen C3 di colore grigio che proveniva [da] una strada posta alla destra della nostra direzione di marcia che si chiama via Lupoli;
inoltre che: l'autovettura non si è proprio fermata allo stop presente su via Lupoli;
il segnale di stop è sia verticale che orizzontale;
la moto viaggiava sulla destra e il suo conducente ha cercato di frenare ma non è riuscito ad evitare l'impatto perché l'autovettura è sbucata dalla destra all'improvviso tagliando la strada alla moto;
infine che: ricordo che dalla macchina sono uscite due persone – che non mi sembravano italiani – che dopo aver visto il ragazzo a terra, si sono rimessi in macchina e si sono diretti su via Lupoli e poi l'hanno abbandonata lasciandola a centro strada circa dieci metri più avanti e dirigendosi verso la stazione a piedi.
Il teste peraltro ha riconosciuto i luoghi di causa dopo che gli sono stati mostrati reperti fotografici.
16. Giova evidenziare che convergenti appaiono, rispetto alla riferita dinamica, le risultanze degli atti del procedimento penale ed in specie: a) i rilievi effettuati sul veicolo che fu sequestrato dopo l'accaduto; b) l'annotazione contenuta CP_3 alle pagg. 27 e 28 del documento pdf contenente i suddetti atti processuali.
17. Pertanto, appare provato: a) che il fatto si sia verificato secondo la dinamica narrata nell'atto introduttivo;
b) che l'incidente fu causato da condotta imprudente e negligente del conducente del veicolo . CP_3
18. In punto di quantificazione dei danni occorre distinguere.
19. Relativamente al danno materiale lamentato con riguardo al motoveicolo va osservato, in via preliminare, che la perizia di parte assume valore di mera allegazione difensiva, non avente autonomo valore probatorio (v. tra le tante Cass. 12.7.2023, n. 19827; ma anche Cass. 23.11.2022, n. 34450, che ascrive alla perizia stragiudiziale valore indiziario).
Se quindi è certo che la stessa (anche in mancanza di una specifica contestazione da parte del convenuto) possa assumere valore indiziario, va osservato l'attore non ha dimostrato di aver materialmente affrontato i costi di riparazione preventivati sicché, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del motoveicolo (2019) e dato il considerevole lasso di tempo occorso tra il sinistro e la introduzione della presente causa e valorizzando il principio della compensatio lucri cum damno (per cui il risarcimento tende a rimettere l'attore nella condizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, ma non può tendere ad un suo arricchimento), si ritiene possibile, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), procedere ad una liquidazione equitativa consistente nella riduzione forfettaria del 40% rispetto all'importo di euro 7.680,66, ond'è dovuto l'importo di euro 4.608,39.
Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda.
20. Quanto al danno biologico riportato dall'attore, appaiono convincenti in quanto logicamente argomentate e non efficacemente confutate, le conclusioni cui è giunto il CTU, sia in relazione all'espresso giudizio di compatibilità tra il sinistro occorso e i danni riportati che in relazione alla quantificazione delle conseguenze postume dello stesso.
21. Relativamente a quest'ultimo profilo, in applicazione delle c.d. tabelle milanesi il danno va liquidato in complessivi euro 69.369,50, così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 16% Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno biologico risarcibile € 46.898,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 61.905,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 7.187,50
Spese mediche € 277,00
Totale generale: € 69.369,50
22. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto, con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
23. A tale importo va aggiunta l'ulteriore somma di euro 22.000,00, per le causali indicate nella CTU (pag. 24 e pag. 27).
Sul punto appare conferente (mutatis mutandis) l'orientamento di legittimità secondo cui “il danno derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici (…)” (Cass. n. 22360/2023).
La valutazione prognostica condotta dal CTU, sulla base di quanto allegato dall'attore, appare, anche su questo punto, pienamente condivisibile.
Su tale importo andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda.
24. In conclusione, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno così liquidato: a) euro 4.608,39 per i danni materiali (oltre interessi legali dalla domanda); b) euro 69.369,50 (oltre interessi determinati come sopra) per il danno biologico;
c) euro 22.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda) per il danno emergente da cure odontoiatriche presumibili.
25. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto nella misura appresso indicata.
Letto il d.m. n. 55 del 2015 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, considerati a) lo scaglione di riferimento, b) l'attività effettivamente compiuta, c) la riduzione del 40% in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse vanno liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1919/2022, dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza disattesa, così CP_2 provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto ON la , Controparte_1 nella qualità indicata, e il sig. , in solido tra loro, al CP_2 pagamento, in favore del sig. , delle seguenti Parte_1 somme, per le causali indicate in parte motiva: a) euro 4.608,39 per i danni materiali (oltre interessi legali dalla domanda); b) euro 69.369,50 (oltre interessi determinati come in parte motiva) per il danno biologico;
c) euro 22.000,00 (oltre interessi legali dalla domanda) per il danno emergente da cure odontoiatriche presumibili
2. ON la , nella qualità indicata, alla refusione Controparte_1 delle spese di lite in favore del sig. , spese Parte_1 quantificate in complessivi euro 8.461,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore del procuratore costituito, per anticipo fattone;
3. PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione dei compensi dovuti al CTU
Così deciso in Aversa, il 24.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta