Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 3 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 21535/2024 RG
o rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCIO PAOLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. DE FALCO ERRICO
Resistente Fatto e diritto
Con atto di ricorso, depositato il 10\10\2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente dell
[...]
, con profilo di ., inquadrato nella categoria D come turnista, Controparte_1 Parte_2
esponeva che, nonostante la prestazione lavorativa fosse stata resa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso non aveva percepito le quote di straordinario spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000 come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò premesso, concludeva per l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per il periodo lavorativo indicato, con la conseguente condanna dell conventa al pagamento della somma di €. 2.275,68 o di quella diversa ritenuta Contr
di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
il tutto oltre spese.
Si costituiva l che evidenziava: in via Controparte_2
preliminare, l'intervenuta decadenza dei diritti azionati dal ricorrente, in quanto, ai sensi della norma invocata, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario festivo, non risultando formulata entro il suddetto termine alcuna richiesta da parte del ricorrente.
Nel merito, riteneva la domanda infondata in quanto: la norma contrattuale invocata da controparte non trovava applicazione nella fattispecie, in quanto il ricorrente lavorava alle dipendenze della resistente quale “turnista” e prestava Contr
ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali poiché ciò rientrava nella normale articolazione dei turni;
il ricorrente non aveva allegato e provato che il lavoro festivo infrasettimanale fosse stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro;
il personale turnista che aveva prestato la propria attività in un giorno infrasettimanale festivo aveva diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995; che dall'analisi dei cartellini di presenza, era possibile osservare che le ore lavorative richieste al dipendente in occasione dei mesi durante i quali ricorrevano giornate festive infrasettimanali non erano superiori a quelle richieste ad altri dipendenti;
che la giornata festiva infrasettimanale veniva sottratta dal debito orario che il dipendente doveva prestare nel mese e il dipendente aveva comunque beneficiato di tutti i riposi spettanti. Infine, contestava il quantum richiesto, sostenendo che, quand'anche si fosse voluto accedere alla prospettazione avversaria sull'an della pretesa, il conteggio portato dal ricorrente non era corretto, potendosi tutt'al più riconoscere al la minor somma Parte_1
di € 2.261,03. Concludeva:
“a) in via preliminare, dichiarare la decadenza in cui è incorso il ricorrente per quanto rilevato al capo i) del presente atto;
b) in subordine, nel merito, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per quanto osservato ai capi ii) e iii) della presente memoria e per essere, peraltro, non adeguatamente provata;
c) in via estremamente gradata, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, ridurre le somme pretese ex adverso sulla scorta dei conteggi effettuati dalla d) condannare parte ricorrente al pagamento di CP_3
spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'127 ter cpc.
La domanda è fondata. 3
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dal diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario festivo per non aver formulato, nei termini di cui all'art. 9 del C.C.N.L.
20.09.2001, la richiesta di riposo compensativo o di compenso per lavoro straordinario.
Tale eccezione non è fondata. La norma contrattuale invocata, infatti, non prevede un termine di decadenza per l'esercizio del diritto al compenso per lavoro straordinario, bensì un termine entro il quale il dipendente deve comunicare la sua scelta tra riposo compensativo e compenso per lavoro straordinario festivo. La conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà di scelta nel termine previsto è il trasferimento della stessa al datore di lavoro, in applicazione analogica dell'art. 1287 c.c. in tema di obbligazioni alternative.
Non può, invece, ritenersi che il mancato esercizio della facoltà di scelta comporti la perdita del diritto al compenso o al riposo previsti dalla norma contrattuale.
Come correttamente sostenuto dal ricorrente, l'art. 9 del C.C.N.L. 20.09.2001 configura un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli artt. 1284 c.c. e seguenti, ed in particolare dell'art. 1287 c.c., secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore. Inoltre, ai sensi dell'art. 1289 c.c., la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore.
Nel merito la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze 4
di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi, e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui:
“per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già 5
imposta in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non appare rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. In effetti, il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17).
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale è chiesta l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento 6
economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015). 7
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL
1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive.
Nel caso di specie l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti che non è oggetto di specifica contestazione.
Non può ritenersi, poi, che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Pertanto l deve essere condannata al pagamento delle differenze Controparte_4
retributive maturate a titolo di maggiorazione per straordinario ai sensi dell'art. 9 del CCNL
1.9.1995.
Corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta che, pertanto, deve essere, condannata al pagamento della somma di €. 2.275,68.
La resistente ha contestato tale conteggio, sostenendo che l'importo corretto sarebbe pari a €
2.261,03, ma non ha specificamente indicato le ragioni di tale differenza.
Le spese seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna l al pagamento della somma di €. 2.275,68, su cui Controparte_1
corrispondere gli interessi legali. 8
Condanna l al pagamento della somma di €.800,00 a titolo di Controparte_1
compensi professionali oltre ad €.120,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di
€.920,00 , oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
NAPOLI IL GIUDICE
3 aprile 2025 Ciro Cardellicchio