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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3192 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2019 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Romano Parte_1
appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Napolitano
appellata
CP_3
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 122/2019 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale e danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
26.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 29.05.2019, conveniva in Parte_1
giudizio la e la società proponendo appello Controparte_1 CP_3
parziale avverso la sentenza n. 122/19 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore in data 10.01.2019 che, sulla domanda proposta dall'attore-appellante così statuiva: "accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_4
in persona del suo l.r.p.t., in via solidale con la in
[...] CP_3
persona del suo l.r.p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, in favore dell'attore, della residua somma di € 571,12, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna infine le suddette convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte attrice in
€ 860,00 per esborsi (comprese le spese di CTU in € 600,00) ed € 700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, cpa ed iva, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone le spese della prima CTU a carico di parte attrice...”.
In particolare, parte appellante impugnava la sentenza citata nella sola parte relativa al quantum debeatur deducendo: 1) motivazione contraddittoria – illogica- incoerente sulla quantificazione dei danni patrimoniali;
2) mancato riconoscimento del rimborso della spesa della prima CTU;
3) liquidazione delle competenze professionali non congrue.
In data 13.05.2020 si costituiva la , la quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolare notifica, la non si costituiva in giudizio e CP_3
restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni differimenti la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione ai sensi del terzo comma della suddetta norma. Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Coglie innanzitutto nel segno la doglianza riguardante il pagamento della prima
CTU disposta nel giudizio di primo grado allorquando se ne chiedeva il rinnovo con altro consulente tecnico ed il Giudice di Pace accoglieva tale richiesta nominando CTU il dott. . Persona_1
Il dott. riformulava le conclusioni del primo CTU abbassando di circa Per_1
mezzo punto il differenziale di danno biologico – passando dall'1,5% all'1% e modificando in melius il periodo di inabilità temporanea - ma, a differenza del precedente Ausiliario, riconosceva il diritto dell'attore a ricevere il ristoro di tutte le spese mediche documentate ammontanti ad €.5.467,86 perché “in nesso causale con il trauma patito” (cfr pag.7 della relazione del dott. ). Per_1
Ne deriva, a prescindere dalle valutazioni del giudice quale peritus peritorum,
l'opportunità della richiesta di rinnovo della CTU da parte dell'attore-appellante, il quale deve essere esentato dalle spese di entrambe le consulenze tecniche di ufficio essendo peraltro parte vittoriosa.
Coglie altresì nel segno il motivo di appello concernente le spese legali.
La liquidazione del giudice di prime pure di poco superiore alle tariffe minime non tiene conto della quantità e qualità delle prestazioni del difensore dell'attore- appellante.
Si reputa congruo procedere ad una liquidazione in linea con le tariffe medie rapportate al valore della causa (fra euro 1101,00 ed euro 5200,00), per un importo finale pari ad euro 1.205,00. Infondato è invece il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese mediche.
Ed infatti, il giudice di primo grado ha correttamente deciso di non liquidare all'attore l'importo presuntivamente esborsato per l'intervento chirurgico cui si
è sottoposto, condividendo evidentemente su tale punto le motivazioni del primo consulente e quelle sollevate da parte convenuta negli scritti difensivi.
I costi per l'intervento chirurgico non sono, infatti, risarcibili.
Ed invero, come correttamente accertato dal primo CTU dott. hanno Per_2
assunto rilievo “le condizioni preesistenti della spalla (patologia cronica degenerativa)…. per cui il trauma contusivo, di cui è questione, non assume rilievo causale o concausale all'indicazione per l'intervento chirurgico…”.
La parziale reciproca soccombenza induce a compensare le spese del giudizio di secondo grado.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese della prima CTU a carico della appellata
[...]
e ridetermina in euro 1.205,00 gli onorari in favore del Controparte_1
difensore dell'appellante.
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Così deciso in Nocera Inferiore il 03/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3192 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2019 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Romano Parte_1
appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Napolitano
appellata
CP_3
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 122/2019 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di lesione personale e danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
26.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 29.05.2019, conveniva in Parte_1
giudizio la e la società proponendo appello Controparte_1 CP_3
parziale avverso la sentenza n. 122/19 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore in data 10.01.2019 che, sulla domanda proposta dall'attore-appellante così statuiva: "accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_4
in persona del suo l.r.p.t., in via solidale con la in
[...] CP_3
persona del suo l.r.p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, in favore dell'attore, della residua somma di € 571,12, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna infine le suddette convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte attrice in
€ 860,00 per esborsi (comprese le spese di CTU in € 600,00) ed € 700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, cpa ed iva, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone le spese della prima CTU a carico di parte attrice...”.
In particolare, parte appellante impugnava la sentenza citata nella sola parte relativa al quantum debeatur deducendo: 1) motivazione contraddittoria – illogica- incoerente sulla quantificazione dei danni patrimoniali;
2) mancato riconoscimento del rimborso della spesa della prima CTU;
3) liquidazione delle competenze professionali non congrue.
In data 13.05.2020 si costituiva la , la quale eccepiva, in Controparte_1
via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Nonostante la regolare notifica, la non si costituiva in giudizio e CP_3
restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni differimenti la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 26.11.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione ai sensi del terzo comma della suddetta norma. Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Coglie innanzitutto nel segno la doglianza riguardante il pagamento della prima
CTU disposta nel giudizio di primo grado allorquando se ne chiedeva il rinnovo con altro consulente tecnico ed il Giudice di Pace accoglieva tale richiesta nominando CTU il dott. . Persona_1
Il dott. riformulava le conclusioni del primo CTU abbassando di circa Per_1
mezzo punto il differenziale di danno biologico – passando dall'1,5% all'1% e modificando in melius il periodo di inabilità temporanea - ma, a differenza del precedente Ausiliario, riconosceva il diritto dell'attore a ricevere il ristoro di tutte le spese mediche documentate ammontanti ad €.5.467,86 perché “in nesso causale con il trauma patito” (cfr pag.7 della relazione del dott. ). Per_1
Ne deriva, a prescindere dalle valutazioni del giudice quale peritus peritorum,
l'opportunità della richiesta di rinnovo della CTU da parte dell'attore-appellante, il quale deve essere esentato dalle spese di entrambe le consulenze tecniche di ufficio essendo peraltro parte vittoriosa.
Coglie altresì nel segno il motivo di appello concernente le spese legali.
La liquidazione del giudice di prime pure di poco superiore alle tariffe minime non tiene conto della quantità e qualità delle prestazioni del difensore dell'attore- appellante.
Si reputa congruo procedere ad una liquidazione in linea con le tariffe medie rapportate al valore della causa (fra euro 1101,00 ed euro 5200,00), per un importo finale pari ad euro 1.205,00. Infondato è invece il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese mediche.
Ed infatti, il giudice di primo grado ha correttamente deciso di non liquidare all'attore l'importo presuntivamente esborsato per l'intervento chirurgico cui si
è sottoposto, condividendo evidentemente su tale punto le motivazioni del primo consulente e quelle sollevate da parte convenuta negli scritti difensivi.
I costi per l'intervento chirurgico non sono, infatti, risarcibili.
Ed invero, come correttamente accertato dal primo CTU dott. hanno Per_2
assunto rilievo “le condizioni preesistenti della spalla (patologia cronica degenerativa)…. per cui il trauma contusivo, di cui è questione, non assume rilievo causale o concausale all'indicazione per l'intervento chirurgico…”.
La parziale reciproca soccombenza induce a compensare le spese del giudizio di secondo grado.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese della prima CTU a carico della appellata
[...]
e ridetermina in euro 1.205,00 gli onorari in favore del Controparte_1
difensore dell'appellante.
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Così deciso in Nocera Inferiore il 03/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo