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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20019 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. MATTIUCCI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del CP_1 ricorso, dall'avv. MATTIUCCI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/10/2025 e , premettendo di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio Napoli il 22/03/2018, dalla cui unione non nascevano figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.03.2022
, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 2645/2022 del 22.03.2022 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - i ricorrenti continueranno a vivere separatamente con reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove lo riterranno, con la precisazione che l'abitazione sita in Napoli in Vicoletto S. Giuseppe Dei Nudi Nr. 16, Pi. 1, Int. 3, dalla quale la sig.ra ha già provveduto CP_1
a ritirare i propri beni, resterà nella disponibilità esclusiva del sig. - nulla disporre in ordine all'assegno divorzile, Pt_1 essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti e comunque avendovi espressamente rinunciato;
-prendere atto che i coniugi confermano di aver diviso ogni bene con piena soddisfazione, non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altro. - dichiarare compensate le spese legali;
“
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 22/03/2018 (atto n. 6,parte I , S. A, sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2018 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile)
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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