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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2923/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
AL (NA) al Viale Petro Nenni n. 37, C.F. ( ) elett.te C.F._1
dom.to in Napoli alla Via Arco di Polvica n. 37 presso lo studio dell'avv. Gennaro
Zuccaro che lo rappresenta e difende;
Attrice
E
P.IVA. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 317 presso lo studio degli avv.ti Riccardo
Imperiali di Francavilla e Marzia Imperiali di Francavilla che la rappresentano e difendono.
1 Convenuta
E
residente in [...]. CP_2
Convenuto contumace
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 06.11.2024, dalla convenuta in data 07.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato,il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale il sig. , quale CP_2
proprietario del furgone AT CA targato CE 270 FW, unitamente alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, quale compagnia assicuratrice per la R.C. del suddetto veicolo, per ivi sentirli condannare in solido alla refusione dei danni e delle lesioni patite in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 15.12.2016 alle ore 23:30 circa, in Napoli al
Corso Garibaldi all'altezza della Piazza Nolana.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo il motociclo Piaggio Beverly 125 targato BM 35712 di proprietà del sig. nel mentre circolava Parte_1
regolarmente in direzione Piazza Garibaldi veniva urtato alla parte sinistra dal furgone Fiat Ducato targato CE270FW di proprietà del sig. , in quanto CP_2
quest'ultimo compiva una improvvisa e repentina inversione ad “U” invadendo l'opposta corsia di marcia proprio mentre transitava il veicolo attoreo.
A seguito dell'impatto il motociclo Piaggio Beverly 125 e il suo conducente dapprima rovinavano contro una cabina e successivamente al suolo. CP_4
2 Il conducente , a causa del duplice impatto e della Parte_1
conseguente caduta al suolo, riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto a mezzo del servizio 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di
Napoli.
Quivi, somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, l'odierno attore veniva ricoverato in chirurgia con diagnosi di “Trauma cranico facciale con flc regione zigomatico malare sin e regione sopracciliare sin. Trauma chiuso dell'addome. Trauma rachide dorso lombare. Escoriazioni multiple alle mani” con prognosi di 10 giorni.
Durante la degenza, furono saturate le ferite e gli esami strumentali fecero emergere la frattura pluriframmentaria scomposta del complesso zigomatica-mascellare e veniva definitivamente dimesso in data 20.12.2016.
In data 21.12.2016 si sottoponeva ad esame ORTOPANTOMOGRAFIA presso il centro Aktis s.p.a. di Marano di Napoli. In data 26.06.2017 si sottoponeva a visita specialistica dal dott. ove veniva dichiarato clinicamente guarito Persona_1
con postumi da valutare in sede legale.
L'istante si sottoponeva a visita medica legale del dott. . Persona_2
A causa dell'evento l'odierno attore asseriva di aver subito un danno per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche e che la responsabilità era del conducente del furgone Fiat Ducato.
Concludeva così l'attore: “1) dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva del conducente del furgone Fiat Ducato targato CE 270FW; 2)
Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 1110,00 a titolo di risarcimento per i danni subito dal motociclo piaggio Beverly 125 targato bm 35712 oltre interessi e rivalutazione, nei confronti del sig. Parte_1
;
[...]
3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le
Giudice riterrà equo per le lesioni subite per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche, oltre interessi e
3 rivalutazione, nei confronti del sig. , da determinarsi con Parte_1
consulenza medica;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione”.
In data 27.04.2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te pro tempore, che preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito eccepiva la carenza di prova sulla condotta del presunto danneggiante e sull'evento dannoso, la carenza del nesso causale tra condotta ed evento e l'arbitraria quantificazione dei danni.
Così concludeva la convenuta società assicurativa: “affinchè l'Ill.mo Giudice adito,
Voglia Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, infondata ed in ogni modo non provata, con ogni conseguenza di legge in ordine alla rifusione delle spese di giudizio;
In via gradata, ove il conducente il veicolo garantito venisse in qualche misura ritenuto responsabile dell'accadimento de quo, accertare i danni con il massimo rigore;
accogliere la domanda nei giusti limiti del patito e del provato, nonché del grado di colpa eventualmente riconosciuto e posto a carico del conducente il veicolo”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 24.06.2022 veniva escusso il teste TE
. All'udienza del 17.01.2023 veniva ascoltato il teste ed
[...] Testimone_2
all'esito della deposizione, il Giudice, tenuto conto delle richieste dei procuratori, nominava CTU il dott. . Persona_3
All'udienza del 12.03.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 08.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Orbene la domanda va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, l'attore ha difatti offerto in comunicazione validi atti interruttivi della prescrizione.
4 Nell'arco di tempo intercorrente tra il giorno 15.12.2016 (giorno del sinistro) al giorno 04.02.2021 (giorno dell'instaurazione del presente giudizio) l'odierno attore, a mezzo del suo procuratore, ha inviato pec in data 19 gennaio 2017, 18 gennaio 2019,
30 gennaio 2019 e 15 gennaio 2021.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
Si rileva, del vero, che la complessiva lettura dell'atto citazione consente di individuarne petitum e causa petendi, risultando sufficientemente descritti l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, cosicché non può ipotizzarsi che sia incorsa alcuna violazione del diritto di difesa della convenuta , a maggior ragione in quanto la Controparte_1
stessa appare essersi difesa nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste alla base della richiesta attorea.
Dallo scrutinio dell'atto di citazione, infatti, possono ben evincersi data, orario e luogo (15.12.2016 ore 23.30 circa, Napoli, Corso Garibaldi all'altezza di Piazza
Nolana) del lamentato sinistro, nonché la dinamica e l'individuazione della causa, da rinvenirsi nella improvvisa e repentina inversione ad U.
Per quanto concerne il petitum, è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che
5 esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del Furgone AT CA targatoCE270FW ai sensi dell'art. 2054 c.c. ) che il bene della vita richiesto (riconoscimento della responsabilità di proprietario del furgone AT CA targato CP_2
CE270FW e risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Per quanto concerne la causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).Ebbene l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
6 Venendo al merito, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali riportate nel verbale di udienza del 24.06.2022, emerge una ricostruzione che dà riprova della dinamica del fatto per come allegata in domanda dall'odierno attore. Ed, invero, il teste, TE
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto presente sul luogo
[...]
del sinistro a cui ha personalmente assistito, così si pronunciava : “Mi trovavo a percorrere il Corso Garibaldi, con direzione da via Marina verso Piazza Garibaldi, e seguivo il motorino Beverly, allorquando un furgone Fiat Ducato di colore Bianco, proveniente da piazza Garibaldi, ha improvvisamente effettuato una manovra di inversione ad “U”, urtando con la sua parte sinistra la parte posteriore sinistra del motorino. Sul motorino vi erano due ragazzi, ed il conducente per effetto dell'urto è finito in una cabina telefonica. Sul luogo sono intervenuti vigili urbani, che hanno provveduto a chiamare l'autoambulanza. Io dopo un po' sono andato via, non ho reso alcuna dichiarazione ai vigli urbani;
Non so indicare specificamente i danni, era buio ed io andavo di fretta, perché dovevo prendere servizio;
preciso che il furgone ha colpito il motorino con la propria parte anteriore sinistra. Preciso che il conducente del motoveicolo indossava il casco con visiera senza mentoniera. Il conducente del furgone si è fermato per prestare soccorso. Anche io mi sono fermato, poi sono sopraggiunti i vigili che si trovavano nei pressi. Ho lasciato i miei dati anagrafici al trasportato sul motociclo. Il trasportato sul motociclo apparentemente non aveva subito lesioni gravi. Non so se è stato portato o meno in ospedale”.
Le medesime circostanze e la medesima dinamica riferita dal primo teste sono state inoltre, confermate, all'udienza del 17.01.2023 dal successivo teste, Tes_2
, il quale si trovava sul luogo del sinistro al momento della sua verificazione,
[...]
e che specificava, altresì: “Conosco i fatti di causa perché intorno alla metà di dicembre dell'anno 2016, procedevo da piazza Garibaldi verso via Marina in macchina con mia moglie, quando ad un certo punto il furgone bianco che mi precedeva e procedeva nella mia stessa direzione di marcia effettuava una improvvisa manovra di svolta a sinistra verso piazza Nolana, senza azionare indicatore di direzione e non dando quindi la precedenza al motorino che proveniva 7 dal senso opposto. Il era un Beverly bianco, con a bordo due ragazzi. Il CP_5
motorino veniva urtato sulla parte posteriore sinistra e sbalzato sul marciapiede e andava poi a finire all'interno di una cabina telefonica presente sul marciapiede. Il conducente del motorino insieme all'altro passeggero venivano sbalzati a terra, il conducente del motorino perdeva il casco a seguito dell'impatto e riportava ferite sanguinanti al volto mentre l'altro passeggero lamentava dolori al costato e per il corpo”.
Le dichiarazioni dei testi hanno dunque consentito di provare la responsabilità del conducente dell'autofurgone Fiat Ducato targato CE 270 FW di proprietà di CP_2
nella produzione del sinistro con il motociclo IA EV 125
[...]
targato BM 35712.
A nulla rileva il verbale della polizia municipale intervenuta sul posto alle ore 00.20.
Tale verbale, pur rappresentando un documento ufficiale, non può essere considerato rilevante o determinante ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente per cui è causa.
Gli operatori di polizia sono difatti intervenuti solo successivamente non potendo quindi essere qualificati quali testimoni oculari e non potendo fornire una ricostruzione precisa, veritiera ed attendibile di quanto realmente accaduto. Il verbale, fondandosi esclusivamente su informazioni acquisite a posteriori non può dunque assurgere ad elemento fondante per una valutazione obiettiva e precisa dell'accaduto.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dal primo comma dell'art. 154 del
C.d.S, alla stregua del quale: “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
8 Tenuto, inoltre, in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011), tenuto, altresì, conto del fatto che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare dell'attore, essendo il quadro probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco e certo la responsabilità esclusiva del danneggiante nella produzione del sinistro stradale, essendo egli tenuto ad osservare le regole di cautela e precedenza prescritte dal sopracitato articolo, la responsabilità per il sinistro de quo deve essere interamente ascritta al veicolo investitore e cioè al furgone AT CA targato CE 270 FW di proprietà del sig. . CP_2
Relativamente al danno patrimoniale pari ad € 1110,00 per gli asseriti danni subiti dal motociclo Piaggio Beverly 125 targato BM35712 di proprietà del sig. Parte_1
per effetto dell'impatto con il furgone al lato sinistro con la cabina
[...]
ed al lato destro per la conseguente caduta al suolo, occorre rilevare che CP_4
parte attrice ha depositato una perizia di parte non idonea ad assurgere a valido elemento probatorio.
Recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce difatti una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, qualificabile alla stregua di un'allegazione.
Invero la perizia di parte non costituisce una fonte di prova in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova alcuna disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte in questo caso di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa viene riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligatorio a tenerne conto.
9 Circa il quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n.
209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione in atti.
Alla luce delle indagini peritali, dunque, le lesioni in oggetto hanno determinato uno stato di infermità della durata di giorni 41, così suddivisibili: una ITT per giorni 16; una ITP al 50 % per giorni 25.
Infine, secondo il consulente incaricato, sotto il profilo del danno biologico, sono stati valutati postumi nella misura del 14%.
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Le tabelle di Milano (anno 2024) costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa.
10 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (18 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 14%, pari al valore della invalidità permanente), nonché le note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 si ritiene di liquidare la somma di € 54.757,50 così determinata: € 51.480,00 per l'invalidità permanente nella misura del 14%; € 1.840,00 per i 16 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.437,50 per i 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 50
%. Risulta inoltre documentata la somma di € 294,89 per spese mediche. Il totale è pertanto pari ad euro 55052,39.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
11 Va sottolineato che, essendo stato indicato il dovuto in valori già attuali , secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sent. 17 febbraio
1995, n. 1712, che ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella pronuncia risarcitoria da illecito, seguita da numerose altre pronunce dello stesso tenore) gli interessi non possono essere riconosciuti con decorrenza dal fatto illecito, sulla somma liquidata per il capitale nella misura sopra indicata, e cioè come definitivamente rivalutata all'attualità.
Deve essere invece operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità, e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
12 -accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, Parte_1
per l'effetto, condanna la e il sig. , in Controparte_3 CP_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni che liquida in €55.052,39 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la S.p.Ae il sig. , in solido fra loro, Controparte_3 CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 518,00 per spese ed euro € 7.052,000 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU ( come da decreto di liquidazione in atti) a carico della il sig. . Controparte_6 CP_2
Così deciso, in Napoli il 20.02.25 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2923/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
AL (NA) al Viale Petro Nenni n. 37, C.F. ( ) elett.te C.F._1
dom.to in Napoli alla Via Arco di Polvica n. 37 presso lo studio dell'avv. Gennaro
Zuccaro che lo rappresenta e difende;
Attrice
E
P.IVA. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45 , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 317 presso lo studio degli avv.ti Riccardo
Imperiali di Francavilla e Marzia Imperiali di Francavilla che la rappresentano e difendono.
1 Convenuta
E
residente in [...]. CP_2
Convenuto contumace
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 06.11.2024, dalla convenuta in data 07.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato,il sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale il sig. , quale CP_2
proprietario del furgone AT CA targato CE 270 FW, unitamente alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, quale compagnia assicuratrice per la R.C. del suddetto veicolo, per ivi sentirli condannare in solido alla refusione dei danni e delle lesioni patite in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 15.12.2016 alle ore 23:30 circa, in Napoli al
Corso Garibaldi all'altezza della Piazza Nolana.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo il motociclo Piaggio Beverly 125 targato BM 35712 di proprietà del sig. nel mentre circolava Parte_1
regolarmente in direzione Piazza Garibaldi veniva urtato alla parte sinistra dal furgone Fiat Ducato targato CE270FW di proprietà del sig. , in quanto CP_2
quest'ultimo compiva una improvvisa e repentina inversione ad “U” invadendo l'opposta corsia di marcia proprio mentre transitava il veicolo attoreo.
A seguito dell'impatto il motociclo Piaggio Beverly 125 e il suo conducente dapprima rovinavano contro una cabina e successivamente al suolo. CP_4
2 Il conducente , a causa del duplice impatto e della Parte_1
conseguente caduta al suolo, riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto a mezzo del servizio 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di
Napoli.
Quivi, somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, l'odierno attore veniva ricoverato in chirurgia con diagnosi di “Trauma cranico facciale con flc regione zigomatico malare sin e regione sopracciliare sin. Trauma chiuso dell'addome. Trauma rachide dorso lombare. Escoriazioni multiple alle mani” con prognosi di 10 giorni.
Durante la degenza, furono saturate le ferite e gli esami strumentali fecero emergere la frattura pluriframmentaria scomposta del complesso zigomatica-mascellare e veniva definitivamente dimesso in data 20.12.2016.
In data 21.12.2016 si sottoponeva ad esame ORTOPANTOMOGRAFIA presso il centro Aktis s.p.a. di Marano di Napoli. In data 26.06.2017 si sottoponeva a visita specialistica dal dott. ove veniva dichiarato clinicamente guarito Persona_1
con postumi da valutare in sede legale.
L'istante si sottoponeva a visita medica legale del dott. . Persona_2
A causa dell'evento l'odierno attore asseriva di aver subito un danno per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche e che la responsabilità era del conducente del furgone Fiat Ducato.
Concludeva così l'attore: “1) dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva del conducente del furgone Fiat Ducato targato CE 270FW; 2)
Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 1110,00 a titolo di risarcimento per i danni subito dal motociclo piaggio Beverly 125 targato bm 35712 oltre interessi e rivalutazione, nei confronti del sig. Parte_1
;
[...]
3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le
Giudice riterrà equo per le lesioni subite per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche, oltre interessi e
3 rivalutazione, nei confronti del sig. , da determinarsi con Parte_1
consulenza medica;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione”.
In data 27.04.2021 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
suo legale rapp.te pro tempore, che preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto e la nullità dell'atto di citazione. Nel merito eccepiva la carenza di prova sulla condotta del presunto danneggiante e sull'evento dannoso, la carenza del nesso causale tra condotta ed evento e l'arbitraria quantificazione dei danni.
Così concludeva la convenuta società assicurativa: “affinchè l'Ill.mo Giudice adito,
Voglia Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, infondata ed in ogni modo non provata, con ogni conseguenza di legge in ordine alla rifusione delle spese di giudizio;
In via gradata, ove il conducente il veicolo garantito venisse in qualche misura ritenuto responsabile dell'accadimento de quo, accertare i danni con il massimo rigore;
accogliere la domanda nei giusti limiti del patito e del provato, nonché del grado di colpa eventualmente riconosciuto e posto a carico del conducente il veicolo”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 24.06.2022 veniva escusso il teste TE
. All'udienza del 17.01.2023 veniva ascoltato il teste ed
[...] Testimone_2
all'esito della deposizione, il Giudice, tenuto conto delle richieste dei procuratori, nominava CTU il dott. . Persona_3
All'udienza del 12.03.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 08.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
Orbene la domanda va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta.
Sin dalla propria costituzione in giudizio, l'attore ha difatti offerto in comunicazione validi atti interruttivi della prescrizione.
4 Nell'arco di tempo intercorrente tra il giorno 15.12.2016 (giorno del sinistro) al giorno 04.02.2021 (giorno dell'instaurazione del presente giudizio) l'odierno attore, a mezzo del suo procuratore, ha inviato pec in data 19 gennaio 2017, 18 gennaio 2019,
30 gennaio 2019 e 15 gennaio 2021.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
Si rileva, del vero, che la complessiva lettura dell'atto citazione consente di individuarne petitum e causa petendi, risultando sufficientemente descritti l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, cosicché non può ipotizzarsi che sia incorsa alcuna violazione del diritto di difesa della convenuta , a maggior ragione in quanto la Controparte_1
stessa appare essersi difesa nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste alla base della richiesta attorea.
Dallo scrutinio dell'atto di citazione, infatti, possono ben evincersi data, orario e luogo (15.12.2016 ore 23.30 circa, Napoli, Corso Garibaldi all'altezza di Piazza
Nolana) del lamentato sinistro, nonché la dinamica e l'individuazione della causa, da rinvenirsi nella improvvisa e repentina inversione ad U.
Per quanto concerne il petitum, è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che
5 esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del Furgone AT CA targatoCE270FW ai sensi dell'art. 2054 c.c. ) che il bene della vita richiesto (riconoscimento della responsabilità di proprietario del furgone AT CA targato CP_2
CE270FW e risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Per quanto concerne la causa petendi è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).Ebbene l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
6 Venendo al merito, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali riportate nel verbale di udienza del 24.06.2022, emerge una ricostruzione che dà riprova della dinamica del fatto per come allegata in domanda dall'odierno attore. Ed, invero, il teste, TE
, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto presente sul luogo
[...]
del sinistro a cui ha personalmente assistito, così si pronunciava : “Mi trovavo a percorrere il Corso Garibaldi, con direzione da via Marina verso Piazza Garibaldi, e seguivo il motorino Beverly, allorquando un furgone Fiat Ducato di colore Bianco, proveniente da piazza Garibaldi, ha improvvisamente effettuato una manovra di inversione ad “U”, urtando con la sua parte sinistra la parte posteriore sinistra del motorino. Sul motorino vi erano due ragazzi, ed il conducente per effetto dell'urto è finito in una cabina telefonica. Sul luogo sono intervenuti vigili urbani, che hanno provveduto a chiamare l'autoambulanza. Io dopo un po' sono andato via, non ho reso alcuna dichiarazione ai vigli urbani;
Non so indicare specificamente i danni, era buio ed io andavo di fretta, perché dovevo prendere servizio;
preciso che il furgone ha colpito il motorino con la propria parte anteriore sinistra. Preciso che il conducente del motoveicolo indossava il casco con visiera senza mentoniera. Il conducente del furgone si è fermato per prestare soccorso. Anche io mi sono fermato, poi sono sopraggiunti i vigili che si trovavano nei pressi. Ho lasciato i miei dati anagrafici al trasportato sul motociclo. Il trasportato sul motociclo apparentemente non aveva subito lesioni gravi. Non so se è stato portato o meno in ospedale”.
Le medesime circostanze e la medesima dinamica riferita dal primo teste sono state inoltre, confermate, all'udienza del 17.01.2023 dal successivo teste, Tes_2
, il quale si trovava sul luogo del sinistro al momento della sua verificazione,
[...]
e che specificava, altresì: “Conosco i fatti di causa perché intorno alla metà di dicembre dell'anno 2016, procedevo da piazza Garibaldi verso via Marina in macchina con mia moglie, quando ad un certo punto il furgone bianco che mi precedeva e procedeva nella mia stessa direzione di marcia effettuava una improvvisa manovra di svolta a sinistra verso piazza Nolana, senza azionare indicatore di direzione e non dando quindi la precedenza al motorino che proveniva 7 dal senso opposto. Il era un Beverly bianco, con a bordo due ragazzi. Il CP_5
motorino veniva urtato sulla parte posteriore sinistra e sbalzato sul marciapiede e andava poi a finire all'interno di una cabina telefonica presente sul marciapiede. Il conducente del motorino insieme all'altro passeggero venivano sbalzati a terra, il conducente del motorino perdeva il casco a seguito dell'impatto e riportava ferite sanguinanti al volto mentre l'altro passeggero lamentava dolori al costato e per il corpo”.
Le dichiarazioni dei testi hanno dunque consentito di provare la responsabilità del conducente dell'autofurgone Fiat Ducato targato CE 270 FW di proprietà di CP_2
nella produzione del sinistro con il motociclo IA EV 125
[...]
targato BM 35712.
A nulla rileva il verbale della polizia municipale intervenuta sul posto alle ore 00.20.
Tale verbale, pur rappresentando un documento ufficiale, non può essere considerato rilevante o determinante ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente per cui è causa.
Gli operatori di polizia sono difatti intervenuti solo successivamente non potendo quindi essere qualificati quali testimoni oculari e non potendo fornire una ricostruzione precisa, veritiera ed attendibile di quanto realmente accaduto. Il verbale, fondandosi esclusivamente su informazioni acquisite a posteriori non può dunque assurgere ad elemento fondante per una valutazione obiettiva e precisa dell'accaduto.
In punto di diritto, si rammenta quanto prescritto dal primo comma dell'art. 154 del
C.d.S, alla stregua del quale: “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
8 Tenuto, inoltre, in considerazione che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass.
26004/2011), tenuto, altresì, conto del fatto che non emerge dall'assunzione testimoniale alcuna condotta irregolare dell'attore, essendo il quadro probatorio sufficiente a dimostrare in modo univoco e certo la responsabilità esclusiva del danneggiante nella produzione del sinistro stradale, essendo egli tenuto ad osservare le regole di cautela e precedenza prescritte dal sopracitato articolo, la responsabilità per il sinistro de quo deve essere interamente ascritta al veicolo investitore e cioè al furgone AT CA targato CE 270 FW di proprietà del sig. . CP_2
Relativamente al danno patrimoniale pari ad € 1110,00 per gli asseriti danni subiti dal motociclo Piaggio Beverly 125 targato BM35712 di proprietà del sig. Parte_1
per effetto dell'impatto con il furgone al lato sinistro con la cabina
[...]
ed al lato destro per la conseguente caduta al suolo, occorre rilevare che CP_4
parte attrice ha depositato una perizia di parte non idonea ad assurgere a valido elemento probatorio.
Recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce difatti una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, qualificabile alla stregua di un'allegazione.
Invero la perizia di parte non costituisce una fonte di prova in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova alcuna disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte in questo caso di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa viene riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligatorio a tenerne conto.
9 Circa il quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n.
209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione in atti.
Alla luce delle indagini peritali, dunque, le lesioni in oggetto hanno determinato uno stato di infermità della durata di giorni 41, così suddivisibili: una ITT per giorni 16; una ITP al 50 % per giorni 25.
Infine, secondo il consulente incaricato, sotto il profilo del danno biologico, sono stati valutati postumi nella misura del 14%.
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Le tabelle di Milano (anno 2024) costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa.
10 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (18 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 14%, pari al valore della invalidità permanente), nonché le note Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 si ritiene di liquidare la somma di € 54.757,50 così determinata: € 51.480,00 per l'invalidità permanente nella misura del 14%; € 1.840,00 per i 16 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1.437,50 per i 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 50
%. Risulta inoltre documentata la somma di € 294,89 per spese mediche. Il totale è pertanto pari ad euro 55052,39.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
11 Va sottolineato che, essendo stato indicato il dovuto in valori già attuali , secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sent. 17 febbraio
1995, n. 1712, che ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella pronuncia risarcitoria da illecito, seguita da numerose altre pronunce dello stesso tenore) gli interessi non possono essere riconosciuti con decorrenza dal fatto illecito, sulla somma liquidata per il capitale nella misura sopra indicata, e cioè come definitivamente rivalutata all'attualità.
Deve essere invece operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito, per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità, e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
12 -accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, Parte_1
per l'effetto, condanna la e il sig. , in Controparte_3 CP_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni che liquida in €55.052,39 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la S.p.Ae il sig. , in solido fra loro, Controparte_3 CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 518,00 per spese ed euro € 7.052,000 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU ( come da decreto di liquidazione in atti) a carico della il sig. . Controparte_6 CP_2
Così deciso, in Napoli il 20.02.25 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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