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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PO – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 405 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7387/2020 del
Tribunale di PO pronunciata in data 5 novembre 2020, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL NT ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
PO alla Via M. Kerbaker n. 91
appellante
E
( , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Curatore, Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
MA IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in PO al Viale Antonio Gramsci n. 21 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2017 il Fallimento della CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di PO al fine
[...] Parte_1
- 1 - di sentir dichiarare ed accertare in suo favore la proprietà del marchio, del dominio, nonché della testata giornalistica on line con condanna Parte_2
del convenuto alla restituzione dei beni o al pagamento del valore degli stessi e con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda assumeva: - che a seguito della dichiarazione del fallimento della era stato nominato Curatore l'Avv. Controparte_1 CP_2
il quale era venuto a conoscenza della titolarità in capo alla suddetta
[...]
società del marchio, del dominio e della testata giornalistica on line , Parte_2 acquistati dalla fallita - che la titolarità suddetta era stata Controparte_3
certificata dal Tribunale di PO in data 30.3.2009 con indicazione del direttore della società nella persona di;
- che a dimostrare la Parte_1 titolarità del periodico in capo alla vi era la fattura di acquisto e Controparte_1
la scrittura di transazione con la curatela del fallimento del Controparte_3
25.11.2005, ; - che la proprietà invocata era provata, ex art. 1153 c.c., dalla circostanza che la fallita avesse ricevuto il possesso del bene in buona fede mediante un titolo idoneo al trasferimento;
- che , liquidatore CP_4 della a seguito di ricerche condotte presso il provider dove era Controparte_1
stato registrato il dominio napoli.com, aveva riferito che tutti i domini che risiedevano sotto l'account erano stati spostati su un altro Controparte_1 account, a nome di -che a seguito di tali fatti il curatore Persona_1
aveva sporto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
PO (procedimento poi archiviato); - che tali beni erano risultati nella disponibilità di , ex direttore responsabile della il Parte_1 Controparte_1
quale, nell'ambito della procedura fallimentare, aveva dichiarato essere proprietario della testata giornalistica e del relativo dominio;
- che con raccomandata a/r del 17.7.2016 il curatore, Avv. ne aveva Controparte_2
chiesto la restituzione o il pagamento del valore economico, ma, tale richiesta non aveva avuto alcun seguito.
Radicato il contraddittorio si costituiva che contestava tutto Parte_1
quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto sul presupposto
- 2 - che la proprietà del dominio fosse esclusivamente in capo al Prof. Parte_2
sin dall'agosto dell'anno 1995 e concludeva onde sentir: “accertare Parte_1
e dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà del dominio in capo all'odierno Parte_2 convenuto e per lo effetto rigettare le domande attoree poiché non fondate sia in fatto che in diritto”.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 5 novembre 2020, definiva il giudizio pronunciando la sentenza n. 7387/2020 con cui accoglieva la domanda proposta dalla dichiarandola Controparte_1
proprietaria del dominio e della testata giornalistica , e condannava Parte_2 il convenuto alla restituzione di tali beni e al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, accertava la proprietà rivendicata in capo all'attrice sulla scorta dei seguenti elementi di prova: “la fattura n. 247 del 30.11.2000 emessa dalla gli estratti dei registri degli acquisti e dei beni ammortizzabili, la CP_3 transazione conclusa con il fallimento della per porre fine alla lite proposta CP_3 dalla curatela e tesa fa revocare la vendita del dominio PO.com intervenuta tra la
e la la certificazione del tribunale da cui risulta che la CP_3 CP_1 CP_1
è proprietaria del periodico PO.com.” sostenendo che, al contrario,: “A fonte
[...] di tali elementi non riveste alcuna valenza probatoria il documento prodotto in copia dal convenuto. Lo stesso è stato posto alla base della domanda di rivendica che il convenuto ha proposto nei confronti del fallimento della in sede Controparte_1 discussione delle domande tardive. L'istanza del convenuto è stata respinta e non risulta proposta l'opposizione di cui all'art. 98 della l.f.. In proposito va ricordato che ogni credito, anche se munito di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge (art. 52 l.f.. In sostanza la previsione concentra in sede fallimentare lo scrutinio di tutte le pretese destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Alla luce di quanto precede deve affermarsi che il fallimento ha dimostrato la titolarità in capo alla del dominio e della testata giornalistica PO.com. Controparte_1
Consegue che il convenuto deve è tenuto a consegnare i detti beni al fallimento”.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 18.1.2021, invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno: 1) omessa valutazione di una prova documentale decisiva ritualmente
- 3 - depositata e conseguente difetto di motivazione;
2) travisamento dei fatti per contraddittoria ed erronea valutazione delle prove documentali depositate agli atti del giudizio.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza Controparte_1
della impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta
Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di PO con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa
200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n. 36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di PO ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 1.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla detta udienza, previa riduzione a trenta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello non può essere accolto, dovendosi premettere che le seguenti statuizioni rimangono coperte da giudicato in quanto non formanti oggetto di gravame: “Lo stesso è stato posto alla base della domanda di rivendica che il convenuto ha proposto nei confronti del fallimento della in sede CP_1 Controparte_1 discussione delle domande tardive. L'istanza del convenuto è stata respinta e non risulta proposta l'opposizione di cui all'art. 98 della l.f.. In proposito va ricordato che ogni credito, anche se munito di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge (art. 52 l.f.). In sostanza la previsione concentra in sede fallimentare lo scrutinio di tutte le pretese destinate ad incidere sul patrimonio del fallito.”.
- 4 - Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del primo giudice circa il mancato esame di una prova documentale ritualmente depositata quale il certificato di titolarità del dominio internet in capo a Pt_1
(all. n. 2 depositato nel giudizio di primo grado) e il conseguente difetto
[...]
di motivazione sul punto.
L'appellante sostiene, infatti, l'erroneità della sentenza per non avere il giudice esaminato il documento citato, sebbene rilevante ai fini della decisione della controversia e, segnatamente, della prova della titolarità del dominio in capo a
; lamenta, altresì, l'omessa motivazione da parte del Tribunale Parte_1
“circa la ragione per cui non abbia ritenuto attribuire valenza probatoria all'allegato n.
3, ossia alla scrittura privata del 1/09/2000”.
Ebbene, in merito alla difesa assunta da nel giudizio di primo Parte_1
grado, volta, altresì, a sentir dichiarare in suo favore “l'esclusivo diritto di proprietà del dominio ” il Tribunale ha fondato il giudizio di Parte_2
infondatezza sul rigetto della domanda di rivendica avanzata nell'ambito della procedura fallimentare e fondata sulla scrittura privata del 1°.
9.2000 per cui detto primo motivo con cui l'appellante lamenta l'omesso esame di detto documento appare inammissibile in quanto non volto a censurare detta specifica motivazione che, per ciò stesso, deve ritenersi coperta da giudicato.
Il motivo, invero, è inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Diversamente quanto all'omesso esame del certificato di titolarità del dominio internet (di cui all'allegato n.2 della produzione di parte appellante Parte_2
- 5 - del primo grado di giudizio) va osservato che il documento di cui trattasi consiste in una schermata internet di un sito web con diciture sovrapposte, che in alcuni punti non ne permettono la lettura, di cui non è in alcun modo allegata la valenza certificatoria, se non che sarebbe stato estratto a seguito di una query
(verosimilmente in merito al dominio: napoli.com non essendo completa la domanda che si legge nei seguenti termini: “Trovare il proprietario, provider, indirizzo IP et informazini…”) rivolta al sito “www.infomaniak.ch/it/domini/whois” che ha reso le notizie indicate utilizzando il servizio “whois.internic.com” (cfr. in atti).
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante non risulta affatto consultato direttamente il sito I.A.N.A. (Internet Assigned Numbers Authority), quale “organismo internazionale responsabile per la regolamentazione, il controllo e la supervisione dei domini internet, nonché responsabile nell'assegnazione degli indirizzi
IP” che è, a sua volta, un dipartimento dell'ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), che supervisiona la gestione di questi elementi tecnici fondamentali per il funzionamento di un dominio Internet.
Dunque, di fatto, il servizio whois direttamente consultato non rivestirebbe alcun potere certificatorio e, di conseguenza, il suddetto documento non può provare la proprietà del suddetto dominio in capo all'appellante senza, poi, considerare che si tratta di un unico elemento indiziario posto che sull'altro documento si è già espresso negativamente il tribunale fallimentare, per quanto accertato dal giudice di prime cure con statuizione coperta da giudicato.
Circa il valore probatorio di detto documento vale, poi, ricordare che al momento del deposito in giudizio dello stesso ovvero al 16.10.2017 vigeva l'art. 20, comma 1-bis, del CAD, modificato nella sua attuale formulazione con l'art. 20 del d.lgs. n. 217 del 2017 solo al successivo 27 gennaio 2018; ebbene, detto documento ha la natura di una riproduzione di quanto rinvenibile in una pagina web, benché non sottoscritta, e la pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale
“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell'art. 1, lett. p), del CAD, il cui valore probatorio, stante la già
- 6 - individuata disciplina qui applicabile ratione temporis, è quello di cui all'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova di quanto in essa riportato ove non disconosciuto dalla parte contro la quale essa sia prodotta in giudizio (cfr. Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 2607 del 29/01/2024).
Trattasi, lo si ripete, di un unico elemento indiziario non confortato da elementi dello stesso segno che, pertanto, non consentono di ritenere fondata la domanda dell'odierna appellante, peraltro, già esaminata negativamente dall'organo fallimentare, per le ragioni opportunamente evidenziate dal giudice di prime cure, dovendosi ricordare che allo stato passivo del Fallimento appellato è stata respinta la domanda di rivendica del bene oggetto del presente giudizio da parte dell'appellante il quale non può quindi pretendere di rientrare nella titolarità del bene attraverso l'esercizio dell'eccezione de qua, posto che tale effetto non sarebbe più raggiungibile senza una modifica dello stato passivo (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20222 del 04/09/2013).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe travisato i fatti posti a fondamento della domanda attorea per erronea valutazione delle prove documentali depositate in giudizio dalla in particolare, con riferimento alla fattura n. 247 Controparte_1
del 30.11.2000 e alla dicitura ivi contenuta “per la vendita del dominio napoli.com come da accordi di cui alla scrittura 8.11.00”, evidenzia che mai è stata depositata la richiamata scrittura privata, in luogo della quale è stata, invece, depositata una transazione del 25.11.2005 tra la e il fallimento della Controparte_1
non registrata, con la quale veniva posta fine a una lite insorta Controparte_3
tra le suddette parti e nella quale non era neppure menzionato il conteso dominio “napoli.com”.
Evidenzia, poi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha attribuito valore probatorio, circa la titolarità del domino, alla certificazione emessa del Tribunale di PO del 30.3.2009 seppure tale documento abbia accertato solo la titolarità del periodico ma non anche del relativo Parte_2
dominio.
- 7 - Alle censure dell'appellante vale replicare che, nonostante non sia stata depositata la scrittura dell'8 novembre 2000, indicata come causale nell'emissione della fattura n. 247 del 30.11.2000 per il pagamento del prezzo della vendita di cui alla citata scrittura, il contenuto della successiva transazione intervenuta tra il e la prende le mosse Controparte_5 Controparte_1
dall'acquisto di “attrezzature e/o beni” fatto dalla seconda e in contestazione nel relativo giudizio tanto che il risulta aver proposto sequestro CP_1
giudiziario quanto meno del dominio e la transazione ha appunto Email_1 messo fine al predetto giudizio tramite la relativa cancellazione.
Alcun dubbio, quindi, può nutrirsi sull'oggetto dell'acquisto dalla CP_3
del dominio napoli.com da parte della pur senza
[...] Controparte_1 considerare la valenza probatoria della certificazione del Tribunale da cui risulta che la è proprietaria del periodico;
sotto Controparte_1 Parte_2 detto profilo, invero, va comunque considerato che il dominio in questione è appunto sottotitolato dalla relativa pagina web, depositata nel primo grado del giudizio dall'appellata, come “il della citta” in tal senso Controparte_6 compendiandosi l'attività svolta dal dominio.
La domanda attorea appare, quindi, essere stata correttamente accolta, vieppiù, in considerazione del giudicato in merito all'infondatezza della domanda di rivendica avanzata dall'odierno appellante e avente lo stesso oggetto del presente giudizio. Domanda che veniva respinta e non opposta ex art. 98 l.f., precisandosi all'uopo che “ogni credito, anche se munito di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge (art. 52 l.f. ). In sostanza la previsione concentra in sede fallimentare lo scrutinio di tutte le pretese destinate ad incidere sul patrimonio del fallito”.
Anche tale motivo deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannato a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione
- 8 - dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di PO – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. 7387/2020 del Tribunale di Controparte_1
PO pronunciata in data 5 novembre 2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del
Fallimento appellato che si liquidano per il presente grado di giudizio in complessivi € 8.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in PO nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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