Articolo 1 della Legge 17 luglio 1952, n. 1012
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21 agosto 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1952, n. 178 , concernente il prelevamento di lire 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

La presente legge, munita sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo 3, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addi' 17 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 21 agosto 1952