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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato il seguente DECRETO DECISORIO nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 33869 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: e quali genitori legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti del minore rappr.ti e difesi dall'Avv. Persona_1
Federico Lucci - ricorrenti E
rappr.to e difeso dal Controparte_3 funzionario dr. Ciro Vasaturo - convenuto
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell' delle CP_3 spese del giudizio, che liquida in €. 1.200,00 per compensi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 20/9/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità in epigrafe, adìvano questo Ufficio per sentir accertare che il minore rappresentato versava in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
fatto che l aveva omesso di accertare, a seguito di domanda CP_3 amministrativa proposta il 17/5/2023. Resisteva l' eccependo che in relazione alla stessa domanda amministrativa, CP_3
i ricorrenti avevano già introdotto, dinanzi a questo stesso Tribunale, procedimento n. 37581/2023, definito il 20/7/2024 con decreto di omologa accertante che il minore versava, dalla domanda amministrativa, sia in condizione di handicap grave sia in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.289/90, per fruire dell'indennità di frequenza;
né era stata proposta nuova domanda amministrativa;
sicchè il ricorso era inammissibile per già intervenuta spendita del potere di impugnativa.
Chiesto ed ottenuto rinvio con note difensive, la difesa attorea, con nota pervenuta il 2/1/2025, contestava l'eccezione, assumendo di aver tentato inutilmente di proporre una nuova domanda amministrativa, respinta per pendenza di contenzioso.
Con provvedimento del 10/1/2025 il giudice, attesa la necessità di verificare l'oggetto del procedimento n. 37581/2023, ne disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria ponendo, nel caso esso si rapportasse alla medesima domanda 2
amministrativa, questione di giudicato negativo (nel caso vi fosse stato chiesto l'accertamento della condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento); o nell'alternativa, questione di indebito frazionamento del processo. All'udienza del 30/1/2025, la difesa attorea si riportava, chiedendo, nel caso di accoglimento dell'eccezione, compensazione di spese, per non essere riuscita a presentare una nuova domanda amministrativa.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Il ricorso appare inammissibile.
2. Malgrado la cancelleria non abbia dato corso alla disposizione di acquisire il fascicolo telematico del procedimento n. 37581/2023, il giudicante ritiene ormai di poterlo acquisire dal , tanto più che dal decreto di omologa Pt_1 prodotto dall' risulta che in quel procedimento la ricorrente era stata CP_3 rappresentata e difesa dallo stesso Avv. Federico Lucci. D'altro canto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio nell'ufficio, essendo dovere di ogni ufficio prevenire la formazione di giudicati contrastanti (Cass. 16589/2021,
21583/2023).
3. Orbene, dagli atti del procedimento in questione risulta che i ricorrenti avevano lì già agito ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso presentato il 24/11/2023 con riferimento alla mancata evasione della stessa domanda amministrativa del 17/5/2023; avevano chiesto solo l'indennità di frequenza e la disabilità grave;
e la loro domanda è stata interamente accolta.
4. Viene quindi in considerazione il motivo di inammissibilità rappresentato col provvedimento del 10/1/2025 in termini di indebito frazionamento del processo.
Sebbene, invero, la domanda di accertamento di stato di invalidità civile non abbia natura impugnatoria, ma strumentale alla tutela di diritti (sì che non può parlarsi in senso tecnico di spendita del potere di impugnazione), risulta evidente che, una volta appurato che la parte ricorrente che, a seguito della mancata evasione della domanda amministrativa del 17/5/2023, potendo ben chiedere anche l'accertamento dello stato sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, chiese invece solo l'accertamento dello stato sanitario utile ai fini dell'indennità di frequenza;
la pretesa della stessa parte, lì peraltro risultata totalmente vittoriosa, di introdurre un nuovo procedimento sulla base dello stesso presupposto, per ottenere un beneficio maggiore, incontra tale difficoltà.
5. La S.C. ha ripetutamente e condivisibilmente insegnato che al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un medesimo rapporto, non è consentito di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di pagamento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione, operata per esclusiva utilità del creditore con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia col principio generale di correttezza e buona fede, sia con quello della ragionevole durata del processo, risolvendosi in abuso della tutela processuale (Cass SU n. 23726/2007; Cass. 3
19898/2018, 15398/2019). Fa eccezione a tale principio il caso in cui il creditore deduca e dimostri di avere interesse oggettivo alla tutela frazionata
(Cass. 17893/2018, 6591/2019).
6. Analoghi princìpi non possono non valere in tutti i casi in cui da una medesima vicenda sostanziale nascano virtualmente vari diritti, ed il titolare, invece di rivendicarli insieme, li rivendichi frazionatamente in plurimi processi.
7. Nella specie i presupposti per chiedere anche l'indennità di accompagnamento in relazione alla domanda amministrativa del 17/5/2023 esistevano evidentemente già all'epoca del ricorso del 24/11/2023, sicchè la difesa attorea doveva dar contezza del motivo oggettivamente rilevante per il quale non ha proposto anche tale domanda a quell'epoca. Non l'ha fatto, ed evidentemente non poteva farlo, perché tale motivo non pare poter esistere. In difetto, la domanda deve ritenersi inammissibile.
8. Nessuna rilevanza ha l'assunto secondo il quale i ricorrenti avrebbero proposto domanda di aggravamento, non ricevuta dal sistema informativo dell' per CP_3 pendenza di procedimento.
9. Nella domande intese ad ottenere prestazioni di invalidità civile, ed anche in quelle, quali quella in esame, meramente intese ad ottenere l'accertamento di relativi stati, la domanda amministrativa di riferimento è elemento individuatore della domanda, perché per ottenere tali riconoscimenti occorre sempre una domanda amministrativa, quale condizione di proponibilità del ricorso giudiziale, ed il diritto e lo stato richiesti sono individuati nella decorrenza dalla domanda amministrativa medesima. I ricorrenti hanno agìto in giudizio, oggi come allora, sulla base della stessa domanda amministrativa del 17/5/2023 inevasa, e non di una successiva domanda di aggravamento respinta.
10. E' peraltro appena il caso di aggiungere che dalla schermata prodotta da parte ricorrente non risulta la data di presentazione della domanda amministrativa respinta per presenza di contenzioso;
e che se tale domanda fosse stata proposta prima del 20/7/2024 (data di definizione del procedimento n.
37581/2023) o dopo il 20/9/2024 (data di presentazione del ricorso qui in esame), la reiezione amministrativa sarebbe stata pure del tutto legittima, posto che ai sensi dell'art. 56 della legge n.69/2009, alle domande aventi ad oggetto pretese di prestazioni assistenziali s'applica l'art. 11 della legge n.222/84, che vieta di proporre nuove domande amministrative e giurisdizionali finchè pendano i procedimenti amministrativi e giudiziari introdotti da domande precedenti. 11. Essendosi i ricorrenti dichiarati non esenti ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003; poiché ai funzionari pplica l'art. 152 bis CP_4
d.a.c.p.c. (Cass.9878/2019, 19034/2019) le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., con la riduzione prevista dalla predetta disposizione, seguono la soccombenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025
IL GIUDICE 4
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato il seguente DECRETO DECISORIO nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 33869 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: e quali genitori legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti del minore rappr.ti e difesi dall'Avv. Persona_1
Federico Lucci - ricorrenti E
rappr.to e difeso dal Controparte_3 funzionario dr. Ciro Vasaturo - convenuto
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il ricorso inammissibile;
b) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell' delle CP_3 spese del giudizio, che liquida in €. 1.200,00 per compensi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 20/9/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità in epigrafe, adìvano questo Ufficio per sentir accertare che il minore rappresentato versava in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
fatto che l aveva omesso di accertare, a seguito di domanda CP_3 amministrativa proposta il 17/5/2023. Resisteva l' eccependo che in relazione alla stessa domanda amministrativa, CP_3
i ricorrenti avevano già introdotto, dinanzi a questo stesso Tribunale, procedimento n. 37581/2023, definito il 20/7/2024 con decreto di omologa accertante che il minore versava, dalla domanda amministrativa, sia in condizione di handicap grave sia in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.289/90, per fruire dell'indennità di frequenza;
né era stata proposta nuova domanda amministrativa;
sicchè il ricorso era inammissibile per già intervenuta spendita del potere di impugnativa.
Chiesto ed ottenuto rinvio con note difensive, la difesa attorea, con nota pervenuta il 2/1/2025, contestava l'eccezione, assumendo di aver tentato inutilmente di proporre una nuova domanda amministrativa, respinta per pendenza di contenzioso.
Con provvedimento del 10/1/2025 il giudice, attesa la necessità di verificare l'oggetto del procedimento n. 37581/2023, ne disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria ponendo, nel caso esso si rapportasse alla medesima domanda 2
amministrativa, questione di giudicato negativo (nel caso vi fosse stato chiesto l'accertamento della condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento); o nell'alternativa, questione di indebito frazionamento del processo. All'udienza del 30/1/2025, la difesa attorea si riportava, chiedendo, nel caso di accoglimento dell'eccezione, compensazione di spese, per non essere riuscita a presentare una nuova domanda amministrativa.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Il ricorso appare inammissibile.
2. Malgrado la cancelleria non abbia dato corso alla disposizione di acquisire il fascicolo telematico del procedimento n. 37581/2023, il giudicante ritiene ormai di poterlo acquisire dal , tanto più che dal decreto di omologa Pt_1 prodotto dall' risulta che in quel procedimento la ricorrente era stata CP_3 rappresentata e difesa dallo stesso Avv. Federico Lucci. D'altro canto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio nell'ufficio, essendo dovere di ogni ufficio prevenire la formazione di giudicati contrastanti (Cass. 16589/2021,
21583/2023).
3. Orbene, dagli atti del procedimento in questione risulta che i ricorrenti avevano lì già agito ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso presentato il 24/11/2023 con riferimento alla mancata evasione della stessa domanda amministrativa del 17/5/2023; avevano chiesto solo l'indennità di frequenza e la disabilità grave;
e la loro domanda è stata interamente accolta.
4. Viene quindi in considerazione il motivo di inammissibilità rappresentato col provvedimento del 10/1/2025 in termini di indebito frazionamento del processo.
Sebbene, invero, la domanda di accertamento di stato di invalidità civile non abbia natura impugnatoria, ma strumentale alla tutela di diritti (sì che non può parlarsi in senso tecnico di spendita del potere di impugnazione), risulta evidente che, una volta appurato che la parte ricorrente che, a seguito della mancata evasione della domanda amministrativa del 17/5/2023, potendo ben chiedere anche l'accertamento dello stato sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, chiese invece solo l'accertamento dello stato sanitario utile ai fini dell'indennità di frequenza;
la pretesa della stessa parte, lì peraltro risultata totalmente vittoriosa, di introdurre un nuovo procedimento sulla base dello stesso presupposto, per ottenere un beneficio maggiore, incontra tale difficoltà.
5. La S.C. ha ripetutamente e condivisibilmente insegnato che al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un medesimo rapporto, non è consentito di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di pagamento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione, operata per esclusiva utilità del creditore con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia col principio generale di correttezza e buona fede, sia con quello della ragionevole durata del processo, risolvendosi in abuso della tutela processuale (Cass SU n. 23726/2007; Cass. 3
19898/2018, 15398/2019). Fa eccezione a tale principio il caso in cui il creditore deduca e dimostri di avere interesse oggettivo alla tutela frazionata
(Cass. 17893/2018, 6591/2019).
6. Analoghi princìpi non possono non valere in tutti i casi in cui da una medesima vicenda sostanziale nascano virtualmente vari diritti, ed il titolare, invece di rivendicarli insieme, li rivendichi frazionatamente in plurimi processi.
7. Nella specie i presupposti per chiedere anche l'indennità di accompagnamento in relazione alla domanda amministrativa del 17/5/2023 esistevano evidentemente già all'epoca del ricorso del 24/11/2023, sicchè la difesa attorea doveva dar contezza del motivo oggettivamente rilevante per il quale non ha proposto anche tale domanda a quell'epoca. Non l'ha fatto, ed evidentemente non poteva farlo, perché tale motivo non pare poter esistere. In difetto, la domanda deve ritenersi inammissibile.
8. Nessuna rilevanza ha l'assunto secondo il quale i ricorrenti avrebbero proposto domanda di aggravamento, non ricevuta dal sistema informativo dell' per CP_3 pendenza di procedimento.
9. Nella domande intese ad ottenere prestazioni di invalidità civile, ed anche in quelle, quali quella in esame, meramente intese ad ottenere l'accertamento di relativi stati, la domanda amministrativa di riferimento è elemento individuatore della domanda, perché per ottenere tali riconoscimenti occorre sempre una domanda amministrativa, quale condizione di proponibilità del ricorso giudiziale, ed il diritto e lo stato richiesti sono individuati nella decorrenza dalla domanda amministrativa medesima. I ricorrenti hanno agìto in giudizio, oggi come allora, sulla base della stessa domanda amministrativa del 17/5/2023 inevasa, e non di una successiva domanda di aggravamento respinta.
10. E' peraltro appena il caso di aggiungere che dalla schermata prodotta da parte ricorrente non risulta la data di presentazione della domanda amministrativa respinta per presenza di contenzioso;
e che se tale domanda fosse stata proposta prima del 20/7/2024 (data di definizione del procedimento n.
37581/2023) o dopo il 20/9/2024 (data di presentazione del ricorso qui in esame), la reiezione amministrativa sarebbe stata pure del tutto legittima, posto che ai sensi dell'art. 56 della legge n.69/2009, alle domande aventi ad oggetto pretese di prestazioni assistenziali s'applica l'art. 11 della legge n.222/84, che vieta di proporre nuove domande amministrative e giurisdizionali finchè pendano i procedimenti amministrativi e giudiziari introdotti da domande precedenti. 11. Essendosi i ricorrenti dichiarati non esenti ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003; poiché ai funzionari pplica l'art. 152 bis CP_4
d.a.c.p.c. (Cass.9878/2019, 19034/2019) le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., con la riduzione prevista dalla predetta disposizione, seguono la soccombenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025
IL GIUDICE 4
(dr. Dario Conte)