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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1147 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a Teramo (TE), in [...] 8 Parte_1 CodiceFiscale_1
gennaio 1955, e ivi residente alla Via Nicola Da Guardiagrele, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio FRANCHI (C.F. - FAX: 0861.855899 CodiceFiscale_2
- PEC: , in virtù di Procura in atti ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo (TE), al Viale Mazzini, n.
6. L'Avv.
Francesco Saverio FRANCHI, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: . Email_2 [...]
Email_3
RICORRENTE
Contro
Part l' (cod. fisc. ), in persona Controparte_1 C.F._3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 – Persona_1
racc. 7313, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CAPANNNOLO (cf:
, pec t) e dall'Avv. C.F._4 Email_4
Armando GAMBINO (cf: ), ed elettivamente domiciliato ai fini del C.F._5 presente giudizio in Teramo presso l'Avvocatura dell'INPS in Corso san Giorgio, n. 12/14. Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate alla casella pec:
1 t Email_4
RESISTENTE
l' Controparte_2
(di seguito per brevità anche ), Cod. Fisc. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente pro-tempore Per. Ind. , con sede legale in Teramo alla CP_3
Via San Marino n. 12, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo
Scarpantoni (Cod. Fisc. ) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._6
Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. C.F._7
Fisc. ) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata C.F._8
nn. 17/21 presso e nello studio dei loro procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_3 Email_5
Email_6 Email_7
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “* ACCERTARE e DICHIARARE per i motivi di cui al ricorso: il diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuto e liquidato l'integrale Parte_1 ammontare del Trattamento di Fine Servizio (TFS) maturato in relazione alla complessiva durata del rapporto di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, dal 03/04/1989 al 31/01/2022, ossia fino all'atto del pensionamento;
* ACCERTARE e DICHIARARE il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del maturato in relazione al servizio Pt_2 prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della di Teramo (oggi CP_2 della Controparte_2
Provincia di Teramo) part time dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il conseguente diritto al T.F.S. maturato nel predetto periodo, e per l'effetto * CONDANNARE l' a Controparte_4 corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.712,47 a titolo di TFS maturato per il servizio part time prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di
Teramo (oggi Controparte_2 ella Provincia di Teramo) dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo
[...] questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Parte resistente INPS: “rigettare l'avverso ricorso;
in subordine, previa declaratoria dell'obbligo dell'Ordine dei periti di versamento all'INPS del TFS maturato dalla ricorrente, calcolare la quota di TFS al lordo delle ritenute erariali, previste dalla normativa vigente”
2 Parte resistente Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Teramo “1) Respingere la domanda attrice. 2) In via subordinata, dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento eventualmente gravante sull' Controparte_2
3) In ogni caso, dichiarare maturata la prescrizione del credito essendo il rapporto lavorativo con l'Ordine dei testi Industriali cessato nel 1997.
4) Dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'INPS nei confronti dell'Ordine per l'accertamento dell'obbligo di versamento del T.F.S. maturato per la proposizione della domanda riconvenzionale in violazione dell'art. 418 c.p.c..
5) Spese rifuse.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3.6.2024, , premesso Parte_1
di essere in pensione dal 1 febbraio 2022, dopo aver lavorato dal 15 dicembre 1997 alle dipendenze dell'ex (ente poi assorbito dall'INPS), nel quale era transitata in mobilità CP_5 dall'ex Collegio dei periti industriali della Provincia di Teramo, alle dipendenze del quale aveva lavorato part time dal 3 aprile 1989 al 14 dicembre 1997 (con la qualifica di impiegata d'ordine), ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS e dell'
[...]
, lamentando il mancato riconoscimento e Controparte_2
la mancata liquidazione per intero del TFS maturato con riferimento alla complessiva durata del rapporto di lavoro da lei prestato senza soluzione di continuità dal 3.4.1989 al 31.01.2022.
In particolare, ha dedotto di non essersi ancora vista riconoscere e liquidare dall'INPS il
T.F.S. per il periodo di lavoro svolto presso il citato ex Collegio dei periti industriali della
Provincia di Teramo, ossia con riferimento al periodo 3 aprile 1989 - 14 dicembre 1997, ripercorrendo le varie richieste formulate in via stragiudiziali, nelle quali l'opposizione dell'INPS era legata alla mancata trasmissione e liquidazione della quota del TFR da parte dell'ente di provenienza.
Ha dunque chiesto di dichiarare il suo diritto all'integrale ammontare del
T.F.S.,comprensivo anche della quota relativa al periodo di lavoro dal 3.4.1989 al 31.01.2022, per complessivi 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, sopra detto, nonché di dichiarare il mancato trasferimento all'INPS del T.F.S. maturato con riferimento appunto al servizio prestato presso il Collegio dei periti industriali.
Per l'effetto ha chiesto, quindi, di condannare l'INPS a corrisponderle, a titolo di TFS maturato per il servizio part time, svolto dal 3 aprile 1989 al 14 dicembre 1997 presso l'ex
Collegio dei periti industriali della Provincia di Teramo, la somma di € 8.712,47.
1.2. Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo come nonostante i vari solleciti, l'Ordine di
Teramo dei periti avesse omesso di trasferire il maturato economico ai fini TFS/TFR di
[...]
né avesse trasmesso la documentazione probante l'avvenuto trasferimento dello Pt_1
3 stesso a , chiedendo, dunque, che nel caso di condanna dell'istituto previdenziale, fosse CP_5 dichiarato l'obbligo dell'Ordine dei periti di versamento all'INPS del T.F.S. maturato dalla ricorrente, calcolando la quota di TFS al lordo delle ritenute erariali, previste dalla normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
chiedendo la propria estromissione dal giudizio alla luce del fatto
[...]
che alcuna domanda era stata allo stesso avanzata. Nel merito, assumeva di aver provveduto a devolvere le intere somme accantonate in favore dell' con i versamenti effettuati nel CP_5
dicembre del 2014, eccependo altresì la prescrizione del diritto contributivo.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 4.2.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Sotto il profilo fattuale risulta incontestato che , con contratto di lavoro Parte_1
part-time sottoscritto in data 3.4.1989, veniva assunta dall'allora Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Teramo (Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Teramo), al fine di svolgere le mansioni di impiegata d'ordine.
In seguito, in data 15 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 7 della Legge N. 70/1975, la ricorrente è stata trasferita presso la sede di Teramo, oggi I.N.P.S., prestando CP_5
servizio ordinario a tempo pieno sino 31/01/2022, giorno in cui veniva collocata a riposo avendo maturato il periodo relativo al riconoscimento del beneficio della pensione di servizio per anzianità contributiva.
Nel prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) comunicato
CP_ dall' previdenziale la ricorrente rinveniva delle omissioni, in quanto dal medesimo le venivano erroneamente riconosciuti solo 23 anni di servizio.
A seguito di tale comunicazione, la ricorrente percepiva unicamente il conguaglio del dovuto per il servizio prestato in favore di , mentre non riceveva alcun CP_7
riscontro riguardo al pagamento degli importi relativi al servizio prestato presso il Collegio dei periti industriali.
4 Seguivano tutta una serie di comunicazioni, tra la ricorrente e l'INPS in cui, in sostanza,
l'istituto previdenziale rappresentava che il mancato pagamento degli importi relativi al servizio prestato dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997 dipendeva esclusivamente dal fatto che il datore di lavoro uscente aveva omesso di trasmettere all' oggi INPS, la CP_5
relativa quota di competenza.
Al riguardo, risulta per tabulas che l'ex si era preoccupato, già con lettera del 5 CP_5 dicembre 1997, di chiedere al Collegio dei periti di versare all' l'importo della CP_5
liquidazione di fine servizio maturato dalla signora Pt_1
Con comunicazione del 5.1.1998 l'allora Collegio dei Periti informava l' di tutti i CP_5
dati connessi alla posizione lavorativa della ricorrente, rappresentando espressamente che sarebbe stato trasmesso a parte un prospetto e versamento relativo alla indennità TFR maturata al 14.12.1997.
Versamento che, a dispetto di quanto assunto dall'Ordine resistente, non risulta mai avvenuto o comunque non vi è alcuna prova al riguardo.
Prima ancora che la ricorrente venisse collocata in pensione, poi, con PEC del 5.1.2022
(doc. 2 fasc. INPS) l' previdenziale resistente - al fine di elaborare lo stato di servizio CP_4
della ricorrente – richiedeva all'Ordine di Teramo dei periti di trasmettere, a meno che non fosse già stata liquidata l'indennità di anzianità, l'importo lordo maturato a titolo di T.F.S., nonché apposito prospetto con indicazione delle singole componenti dell'importo medesimo ed il certificato di servizio attestante l'anzianità della dipendente per il calcolo complessivo del T.F.S. medesimo.
L'Ordine di Teramo, con comunicazione del 10.9.2022 indirizzata alla parte ricorrente (cfr. doc. 5 fas. ric.), rappresentava che in sede di consiglio tenutosi in data 9 settembre 2022, il
Consiglio Direttivo aveva individuato e deliberato azioni tese alla risoluzione del caso, così ammettendo sostanzialmente di non aver provveduto al trasferimento dovuto. Risoluzione che però non avvenne.
Con e-mail del 16.3.2023 e-mail del giorno successivo (doc. 3 e 4 fas. INPS), l' ha CP_4
di nuovo sollecitato quanto già era stato richiesto con la PEC del 5.1.2022, precisando che - in caso di assenza della documentazione richiesta - la ricostruzione della carriera della ricorrente sarebbe stata parziale, con inevitabile conseguenze sul piano del calcolo del trattamento di fine servizio.
La ricorrente inviava allora una pec, in data 27.6.2023, al fine di chiedere all'INPS la liquidazione del T.F.S. comprensivo del periodo 3.4.1989 – 14.12.1997, a cui l' ha CP_4
5 risposto in data 11.07.2023 (doc. n. 6 fas. INPS) che - nonostante le richieste inoltrate all'Ordine di Teramo – si era ancora in attesa di risposta.
Seguiva ulteriore corrispondenza tra la parte ricorrente e l'INPS ed ulteriori richieste da parte dell'Istituto all'Ordine dei periti, il quale però non dava riscontro, costringendo quindi la ricorrente alla instaurazione del presente giudizio.
2.1. Tanto premesso, non risulta in contestazione il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del T.F.S. comprensivo del periodo dal 3.4.1989 al 14.12.1997, così come può ritenersi provato che l'Ordine dei periti di Teramo non abbia provveduto al versamento della relativa quota all'INPS, ente di destinazione.
Ed infatti, nonostante nella memoria difensiva lo stesso deduca di aver provveduto all'assolvimento dell'onere contributivo con i versamenti effettuati nel dicembre del 2014, non risulta alcuna prova al riguardo, così come va confutata la circostanza secondo cui tale versamento sarebbe evincibile dalle missive scambiate con la lavoratrice in prossimità del suo trasferimento.
Come sopra già sottolineato, infatti, con la missiva del 5.1.1998 (cfr. doc. 1 fas. Ordine),
l'Ordine dei periti comunicava all' i dati giuridici ed economici afferenti la posizione CP_5 lavorativa della ricorrente, allegando la certificazione delle retribuzioni relative all'anno 1997
e riservandosi espressamente di rimettere a parte il prospetto e versamento relativo alla indennità TFR maturata al 14.12.1997. Versamento e prospetto che però non sono mai stati trasmessi.
La circostanza che i versamenti siano avvenuti nel dicembre 2014, oltre che priva di riscontro, risulta, peraltro, contraddetta dalla comunicazione del 10.9.2022 con cui l'Ordine resistente informava la ricorrente circa l'adozione di delibere ed azioni volte alla risoluzione del caso, azioni che però non risultano mai adottate.
2.2. Accertato, dunque, il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del T.F.S. maturato dalla ricorrente in relazione al servizio prestato presso il Collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Teramo, dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, non può escludersi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il conseguente T.F.S. maturato nel predetto periodo.
In altri termini, l'inadempimento dell'Ordine dei periti nel versamento della quota di Pt_2 all'ente di destinazione, non può certo pregiudicare il diritto della lavoratrice ad ottenere la
6 liquidazione dello stesso, all'atto della cessazione di servizio, comprensiva della quota maturata nell'ambito del rapporto con l'ente uscente.
Ed infatti, nel caso di mobilità di personale tra enti pubblici, il diritto alla liquidazione del
T.F.S., comprensivo anche della quota maturata nell'ente di provenienza, diventa esigibile per il lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non prima, con la conseguenza che è azionabile dal dipendente al momento della cessazione del rapporto, il quale può pretenderne il pagamento integrale nei confronti dell'ente di destinazione, soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento per l'intero ammontare.
Al riguardo, è opportuna una ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
L'articolo 6 comma 4 della L. 544/1988 prevede quanto segue:
“4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.”
Come affermato in giurisprudenza, dalla piana lettura della disposizione applicata dalla medesima, il calcolo e la liquidazione del T.F.S. vanno operati all'atto della cessazione dal servizio, come recita, per l'appunto, il D.P.R. n. 104 del 1993, art. 13, che, nel dare attuazione alla L. n. 554 del 1988, art. 6, comma 4 - secondo cui, come sopra specificato, va computata la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto - stabilisce espressamente che il trattamento di fine servizio va determinato "all'atto di cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione".
Tale interpretazione, che discende dalla stessa lettera della legge, risulta vieppiù confermata dai principi espressi dai precedenti della Corte di Cassazione, resi in fattispecie in cui il rapporto di servizio era cessato, con chiara affermazione che la liquidazione del TFS non va segmentata e frammentata nei diversi periodi.
Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente):
“All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.
7 La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6”.
L'articolo 7 comma 3 fa invece riferimento al trasferimento tra enti su domanda dell'interessato: “Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.”
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 267, della L. 662/96, al personale che “effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al Fondo viene liquidata, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”.
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra amministrazione con mantenimento di iscrizione al fondo potrà procedersi alla liquidazione della buonuscita solo a condizione che tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Diversamente, nel caso di trasferimento o mobilità senza soluzione di continuità tra diversi enti pubblici, va liquidata un'unica indennità di buonuscita solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro e commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, è pacifico che il rapporto di lavoro della ricorrente non è cessato mentre era alle dipendenze dell'Ordine dei periti, per essere lo stesso transitato alle dipendenze dell'INPS. Ne consegue che la ricorrente ha maturato il diritto alla liquidazione unica del T.F.S. all'atto della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, comprensiva della quota maturata anche nell'ambito del rapporto di lavoro con l'ente uscente.
Il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento del T.F.S. nei confronti della lavoratrice è, dunque, esclusivamente l'INPS, fermo restando, però, il diritto della ricorrente a fare accertare in giudizio l'inadempimento dell'ente uscente e ad ottenerne il pagamento.
In definitiva sintesi, la domanda formulata dalla parte ricorrente è pienamente fondata, non potendo certamente costituire l'inadempimento dell'Ordine dei periti una ragione ostativa alla liquidazione complessiva del T.F.S., ovvero alla liquidazione dello stesso comprensiva del servizio prestato presso l'ente uscente.
In accoglimento della domanda, va pertanto accertato e dichiarato il diritto di
[...]
a vedersi riconosciuto e liquidato l'integrale ammontare del Trattamento di Fine Pt_1
Servizio (T.F.S.) maturato in relazione alla complessiva durata del rapporto di lavoro prestato,
8 senza soluzione di continuità, dal 03/04/1989 al 31/01/2022. Va altresì accertato e dichiarato il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del T.F.S. maturato in relazione al servizio prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Teramo (oggi della Provincia di Teramo) part Controparte_2
time dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il conseguente T.F.S. maturato nel predetto periodo. Per l'effetto va condannato l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.712,47 a titolo di T.F.S.maturato per il servizio part time prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di
Teramo (oggi della Provincia di Controparte_2
Teramo) dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997.
In ordine al quantum debeatur, non sono state sollevate specifiche contestazioni, sicchè può ritenersi attendibile il calcolo effettuato dalla ricorrente, il cui importo, se indicato al lordo, dovrà tener conto delle ritenute dovute per legge.
3. Quanto alla richiesta di estromissione formulata dall' nella propria Controparte_2
memoria difensiva di costituzione, in ragione del proprio asserito difetto di legittimazione passiva, valga sottolineare che la stessa è stata oggetto di rinuncia in sede di note conclusionali, con la conseguenza che può ritenersi superata.
Ad ogni modo, è bene rilevare che la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere, da un lato, il riconoscimento, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, della quota di detta indennità maturata nel periodo di occupazione lavorativa intrattenuta con il Collegio dei Periti
Industriali ovvero dal 1989 al 1997 e non trasferita all'INPS, con domanda di accertamento del mancato trasferimento;
dall'altro lato, ha chiesto la condanna dell'INPS al versamento dell'indennità maturata nel corso del servizio prestato alle dipendenze del Collegio dei Periti.
La ricorrente ha, dunque, correttamente evocato in giudizio anche l' nei Controparte_2
confronti del quale ha chiesto di accertare il riconoscimento del T.F.S. per il periodo prestato alle sue dipendenze, oltre che accertare l'omesso trasferimento della quota di competenza all'ente di destinazione.
4. L'ultimo aspetto da esaminare riguarda la domanda formulata dall'INPS nei confronti dell'Ordine dei periti.
L'istituto previdenziale resistente, infatti, dopo aver chiesto in via principale il rigetto del ricorso, ha formulato, in via subordinata, la seguente domanda: “in subordine, previa
9 declaratoria dell'obbligo dell'Ordine dei periti di versamento all'INPS del TFS maturato dalla ricorrente, calcolare la quota di TFS al lordo delle ritenute erariali, previste dalla normativa vigente”.
L'INPS ha, dunque, formulato una domanda di accertamento dell'obbligo, a carico dell'Ordine dei periti, di versamento nei suoi confronti del T.F.S. maturato dalla ricorrente, introducendo, così, una nuova domanda nei confronti dell'Ordine dei periti che però avrebbe dovuto essere contenuta in una domanda riconvenzionale, con apposita istanza di differimento dell'udienza ex articolo 418 c.p.c.
In sede di note di udienza l'INPS ha sostenuto di non aver introdotto una nuova domanda, ma di aver semplicemente aderito alle conclusioni della parte ricorrente, precisando le conclusioni rassegnate come di seguito: “ove dovesse condannarsi l'INPS a corrispondere alla ricorrente la quota di TFS maturato per il periodo lavorato presso l'Ordine dei periti industriali per cui è causa, la difesa INPS - aderendo alla domanda della ricorrente, sig.ra
- insiste perchè sia previamente dichiarato il mancato versamento all'INPS – Parte_1
da parte del convenuto Ordine – del TFS maturato per il periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze”.
Così precisata la difesa dell'INPS e nei limiti delle richieste formulate in sede di note di udienza, appare evidente che si tratta di una mera adesione alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente che, in quanto tale, è pienamente attendibile.
5. Le spese di lite sono poste a carico solidale delle parti resistenti soccombenti come da dispositivo secondo i valori medi di cui al DM 147 del 2022 (senza liquidazione della fase istruttoria, scaglione 5.200/26.000). Da un lato, infatti, è doveroso sottolineare che pur non disconoscendo l'INPS il diritto della ricorrente alla liquidazione complessiva del T.F.S., nelle conclusioni della memoria difensiva l'istituto chiede il rigetto della domanda, ritenendo che l'omesso versamento della quota a carico dell'ente uscente impedisca il diritto della lavoratrice di ottenere la dovuta liquidazione;
dall'altro lato il mancato versamento dell'intera somma del T.F.S. dovuta alla ricorrente è dipeso dall'omesso versamento della quota di competenza da parte dell'ente uscente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1147/2024 così provvede:
• in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 vedersi riconosciuto e liquidato l'integrale ammontare del Trattamento di Fine
10 Servizio (T.F.S.) maturato in relazione alla complessiva durata del rapporto di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, dal 03/04/1989 al 31/01/2022;
• accerta e dichiara il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del T.F.S. maturato in relazione al servizio prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI della Provincia di Teramo (oggi dei Controparte_2
Industriali Laureati della Provincia di Teramo) part time dal 03/04/1989 sino CP_2
alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il T.F.S. maturato nel predetto periodo;
• per l'effetto condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.712,47 a titolo di T.F.S. maturato per il servizio part time prestato presso il COLLEGIO DEI
PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Teramo (oggi Controparte_2
della Provincia di Teramo) dal 03/04/1989 sino alla data
[...]
del 14/12/1997, oltre gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\199;.
• condanna le parti resistenti in solido tra loro a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.727,00 oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Teramo, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a Teramo (TE), in [...] 8 Parte_1 CodiceFiscale_1
gennaio 1955, e ivi residente alla Via Nicola Da Guardiagrele, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio FRANCHI (C.F. - FAX: 0861.855899 CodiceFiscale_2
- PEC: , in virtù di Procura in atti ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo (TE), al Viale Mazzini, n.
6. L'Avv.
Francesco Saverio FRANCHI, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: . Email_2 [...]
Email_3
RICORRENTE
Contro
Part l' (cod. fisc. ), in persona Controparte_1 C.F._3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 – Persona_1
racc. 7313, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CAPANNNOLO (cf:
, pec t) e dall'Avv. C.F._4 Email_4
Armando GAMBINO (cf: ), ed elettivamente domiciliato ai fini del C.F._5 presente giudizio in Teramo presso l'Avvocatura dell'INPS in Corso san Giorgio, n. 12/14. Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate alla casella pec:
1 t Email_4
RESISTENTE
l' Controparte_2
(di seguito per brevità anche ), Cod. Fisc. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Presidente pro-tempore Per. Ind. , con sede legale in Teramo alla CP_3
Via San Marino n. 12, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo
Scarpantoni (Cod. Fisc. ) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._6
Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. ) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. C.F._7
Fisc. ) ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata C.F._8
nn. 17/21 presso e nello studio dei loro procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_3 Email_5
Email_6 Email_7
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “* ACCERTARE e DICHIARARE per i motivi di cui al ricorso: il diritto della Sig.ra a vedersi riconosciuto e liquidato l'integrale Parte_1 ammontare del Trattamento di Fine Servizio (TFS) maturato in relazione alla complessiva durata del rapporto di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, dal 03/04/1989 al 31/01/2022, ossia fino all'atto del pensionamento;
* ACCERTARE e DICHIARARE il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del maturato in relazione al servizio Pt_2 prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della di Teramo (oggi CP_2 della Controparte_2
Provincia di Teramo) part time dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il conseguente diritto al T.F.S. maturato nel predetto periodo, e per l'effetto * CONDANNARE l' a Controparte_4 corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.712,47 a titolo di TFS maturato per il servizio part time prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di
Teramo (oggi Controparte_2 ella Provincia di Teramo) dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo
[...] questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Parte resistente INPS: “rigettare l'avverso ricorso;
in subordine, previa declaratoria dell'obbligo dell'Ordine dei periti di versamento all'INPS del TFS maturato dalla ricorrente, calcolare la quota di TFS al lordo delle ritenute erariali, previste dalla normativa vigente”
2 Parte resistente Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Teramo “1) Respingere la domanda attrice. 2) In via subordinata, dichiarare estinta l'obbligazione di pagamento eventualmente gravante sull' Controparte_2
3) In ogni caso, dichiarare maturata la prescrizione del credito essendo il rapporto lavorativo con l'Ordine dei testi Industriali cessato nel 1997.
4) Dichiarare inammissibile la domanda spiegata dall'INPS nei confronti dell'Ordine per l'accertamento dell'obbligo di versamento del T.F.S. maturato per la proposizione della domanda riconvenzionale in violazione dell'art. 418 c.p.c..
5) Spese rifuse.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3.6.2024, , premesso Parte_1
di essere in pensione dal 1 febbraio 2022, dopo aver lavorato dal 15 dicembre 1997 alle dipendenze dell'ex (ente poi assorbito dall'INPS), nel quale era transitata in mobilità CP_5 dall'ex Collegio dei periti industriali della Provincia di Teramo, alle dipendenze del quale aveva lavorato part time dal 3 aprile 1989 al 14 dicembre 1997 (con la qualifica di impiegata d'ordine), ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS e dell'
[...]
, lamentando il mancato riconoscimento e Controparte_2
la mancata liquidazione per intero del TFS maturato con riferimento alla complessiva durata del rapporto di lavoro da lei prestato senza soluzione di continuità dal 3.4.1989 al 31.01.2022.
In particolare, ha dedotto di non essersi ancora vista riconoscere e liquidare dall'INPS il
T.F.S. per il periodo di lavoro svolto presso il citato ex Collegio dei periti industriali della
Provincia di Teramo, ossia con riferimento al periodo 3 aprile 1989 - 14 dicembre 1997, ripercorrendo le varie richieste formulate in via stragiudiziali, nelle quali l'opposizione dell'INPS era legata alla mancata trasmissione e liquidazione della quota del TFR da parte dell'ente di provenienza.
Ha dunque chiesto di dichiarare il suo diritto all'integrale ammontare del
T.F.S.,comprensivo anche della quota relativa al periodo di lavoro dal 3.4.1989 al 31.01.2022, per complessivi 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, sopra detto, nonché di dichiarare il mancato trasferimento all'INPS del T.F.S. maturato con riferimento appunto al servizio prestato presso il Collegio dei periti industriali.
Per l'effetto ha chiesto, quindi, di condannare l'INPS a corrisponderle, a titolo di TFS maturato per il servizio part time, svolto dal 3 aprile 1989 al 14 dicembre 1997 presso l'ex
Collegio dei periti industriali della Provincia di Teramo, la somma di € 8.712,47.
1.2. Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo come nonostante i vari solleciti, l'Ordine di
Teramo dei periti avesse omesso di trasferire il maturato economico ai fini TFS/TFR di
[...]
né avesse trasmesso la documentazione probante l'avvenuto trasferimento dello Pt_1
3 stesso a , chiedendo, dunque, che nel caso di condanna dell'istituto previdenziale, fosse CP_5 dichiarato l'obbligo dell'Ordine dei periti di versamento all'INPS del T.F.S. maturato dalla ricorrente, calcolando la quota di TFS al lordo delle ritenute erariali, previste dalla normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
chiedendo la propria estromissione dal giudizio alla luce del fatto
[...]
che alcuna domanda era stata allo stesso avanzata. Nel merito, assumeva di aver provveduto a devolvere le intere somme accantonate in favore dell' con i versamenti effettuati nel CP_5
dicembre del 2014, eccependo altresì la prescrizione del diritto contributivo.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 4.2.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Sotto il profilo fattuale risulta incontestato che , con contratto di lavoro Parte_1
part-time sottoscritto in data 3.4.1989, veniva assunta dall'allora Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Teramo (Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Teramo), al fine di svolgere le mansioni di impiegata d'ordine.
In seguito, in data 15 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 7 della Legge N. 70/1975, la ricorrente è stata trasferita presso la sede di Teramo, oggi I.N.P.S., prestando CP_5
servizio ordinario a tempo pieno sino 31/01/2022, giorno in cui veniva collocata a riposo avendo maturato il periodo relativo al riconoscimento del beneficio della pensione di servizio per anzianità contributiva.
Nel prospetto di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) comunicato
CP_ dall' previdenziale la ricorrente rinveniva delle omissioni, in quanto dal medesimo le venivano erroneamente riconosciuti solo 23 anni di servizio.
A seguito di tale comunicazione, la ricorrente percepiva unicamente il conguaglio del dovuto per il servizio prestato in favore di , mentre non riceveva alcun CP_7
riscontro riguardo al pagamento degli importi relativi al servizio prestato presso il Collegio dei periti industriali.
4 Seguivano tutta una serie di comunicazioni, tra la ricorrente e l'INPS in cui, in sostanza,
l'istituto previdenziale rappresentava che il mancato pagamento degli importi relativi al servizio prestato dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997 dipendeva esclusivamente dal fatto che il datore di lavoro uscente aveva omesso di trasmettere all' oggi INPS, la CP_5
relativa quota di competenza.
Al riguardo, risulta per tabulas che l'ex si era preoccupato, già con lettera del 5 CP_5 dicembre 1997, di chiedere al Collegio dei periti di versare all' l'importo della CP_5
liquidazione di fine servizio maturato dalla signora Pt_1
Con comunicazione del 5.1.1998 l'allora Collegio dei Periti informava l' di tutti i CP_5
dati connessi alla posizione lavorativa della ricorrente, rappresentando espressamente che sarebbe stato trasmesso a parte un prospetto e versamento relativo alla indennità TFR maturata al 14.12.1997.
Versamento che, a dispetto di quanto assunto dall'Ordine resistente, non risulta mai avvenuto o comunque non vi è alcuna prova al riguardo.
Prima ancora che la ricorrente venisse collocata in pensione, poi, con PEC del 5.1.2022
(doc. 2 fasc. INPS) l' previdenziale resistente - al fine di elaborare lo stato di servizio CP_4
della ricorrente – richiedeva all'Ordine di Teramo dei periti di trasmettere, a meno che non fosse già stata liquidata l'indennità di anzianità, l'importo lordo maturato a titolo di T.F.S., nonché apposito prospetto con indicazione delle singole componenti dell'importo medesimo ed il certificato di servizio attestante l'anzianità della dipendente per il calcolo complessivo del T.F.S. medesimo.
L'Ordine di Teramo, con comunicazione del 10.9.2022 indirizzata alla parte ricorrente (cfr. doc. 5 fas. ric.), rappresentava che in sede di consiglio tenutosi in data 9 settembre 2022, il
Consiglio Direttivo aveva individuato e deliberato azioni tese alla risoluzione del caso, così ammettendo sostanzialmente di non aver provveduto al trasferimento dovuto. Risoluzione che però non avvenne.
Con e-mail del 16.3.2023 e-mail del giorno successivo (doc. 3 e 4 fas. INPS), l' ha CP_4
di nuovo sollecitato quanto già era stato richiesto con la PEC del 5.1.2022, precisando che - in caso di assenza della documentazione richiesta - la ricostruzione della carriera della ricorrente sarebbe stata parziale, con inevitabile conseguenze sul piano del calcolo del trattamento di fine servizio.
La ricorrente inviava allora una pec, in data 27.6.2023, al fine di chiedere all'INPS la liquidazione del T.F.S. comprensivo del periodo 3.4.1989 – 14.12.1997, a cui l' ha CP_4
5 risposto in data 11.07.2023 (doc. n. 6 fas. INPS) che - nonostante le richieste inoltrate all'Ordine di Teramo – si era ancora in attesa di risposta.
Seguiva ulteriore corrispondenza tra la parte ricorrente e l'INPS ed ulteriori richieste da parte dell'Istituto all'Ordine dei periti, il quale però non dava riscontro, costringendo quindi la ricorrente alla instaurazione del presente giudizio.
2.1. Tanto premesso, non risulta in contestazione il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del T.F.S. comprensivo del periodo dal 3.4.1989 al 14.12.1997, così come può ritenersi provato che l'Ordine dei periti di Teramo non abbia provveduto al versamento della relativa quota all'INPS, ente di destinazione.
Ed infatti, nonostante nella memoria difensiva lo stesso deduca di aver provveduto all'assolvimento dell'onere contributivo con i versamenti effettuati nel dicembre del 2014, non risulta alcuna prova al riguardo, così come va confutata la circostanza secondo cui tale versamento sarebbe evincibile dalle missive scambiate con la lavoratrice in prossimità del suo trasferimento.
Come sopra già sottolineato, infatti, con la missiva del 5.1.1998 (cfr. doc. 1 fas. Ordine),
l'Ordine dei periti comunicava all' i dati giuridici ed economici afferenti la posizione CP_5 lavorativa della ricorrente, allegando la certificazione delle retribuzioni relative all'anno 1997
e riservandosi espressamente di rimettere a parte il prospetto e versamento relativo alla indennità TFR maturata al 14.12.1997. Versamento e prospetto che però non sono mai stati trasmessi.
La circostanza che i versamenti siano avvenuti nel dicembre 2014, oltre che priva di riscontro, risulta, peraltro, contraddetta dalla comunicazione del 10.9.2022 con cui l'Ordine resistente informava la ricorrente circa l'adozione di delibere ed azioni volte alla risoluzione del caso, azioni che però non risultano mai adottate.
2.2. Accertato, dunque, il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del T.F.S. maturato dalla ricorrente in relazione al servizio prestato presso il Collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Teramo, dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, non può escludersi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il conseguente T.F.S. maturato nel predetto periodo.
In altri termini, l'inadempimento dell'Ordine dei periti nel versamento della quota di Pt_2 all'ente di destinazione, non può certo pregiudicare il diritto della lavoratrice ad ottenere la
6 liquidazione dello stesso, all'atto della cessazione di servizio, comprensiva della quota maturata nell'ambito del rapporto con l'ente uscente.
Ed infatti, nel caso di mobilità di personale tra enti pubblici, il diritto alla liquidazione del
T.F.S., comprensivo anche della quota maturata nell'ente di provenienza, diventa esigibile per il lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non prima, con la conseguenza che è azionabile dal dipendente al momento della cessazione del rapporto, il quale può pretenderne il pagamento integrale nei confronti dell'ente di destinazione, soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento per l'intero ammontare.
Al riguardo, è opportuna una ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
L'articolo 6 comma 4 della L. 544/1988 prevede quanto segue:
“4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.”
Come affermato in giurisprudenza, dalla piana lettura della disposizione applicata dalla medesima, il calcolo e la liquidazione del T.F.S. vanno operati all'atto della cessazione dal servizio, come recita, per l'appunto, il D.P.R. n. 104 del 1993, art. 13, che, nel dare attuazione alla L. n. 554 del 1988, art. 6, comma 4 - secondo cui, come sopra specificato, va computata la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto - stabilisce espressamente che il trattamento di fine servizio va determinato "all'atto di cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione".
Tale interpretazione, che discende dalla stessa lettera della legge, risulta vieppiù confermata dai principi espressi dai precedenti della Corte di Cassazione, resi in fattispecie in cui il rapporto di servizio era cessato, con chiara affermazione che la liquidazione del TFS non va segmentata e frammentata nei diversi periodi.
Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente):
“All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.
7 La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6”.
L'articolo 7 comma 3 fa invece riferimento al trasferimento tra enti su domanda dell'interessato: “Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.”
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 267, della L. 662/96, al personale che “effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al Fondo viene liquidata, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”.
Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso la stessa o altra amministrazione con mantenimento di iscrizione al fondo potrà procedersi alla liquidazione della buonuscita solo a condizione che tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Diversamente, nel caso di trasferimento o mobilità senza soluzione di continuità tra diversi enti pubblici, va liquidata un'unica indennità di buonuscita solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro e commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, è pacifico che il rapporto di lavoro della ricorrente non è cessato mentre era alle dipendenze dell'Ordine dei periti, per essere lo stesso transitato alle dipendenze dell'INPS. Ne consegue che la ricorrente ha maturato il diritto alla liquidazione unica del T.F.S. all'atto della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, comprensiva della quota maturata anche nell'ambito del rapporto di lavoro con l'ente uscente.
Il soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento del T.F.S. nei confronti della lavoratrice è, dunque, esclusivamente l'INPS, fermo restando, però, il diritto della ricorrente a fare accertare in giudizio l'inadempimento dell'ente uscente e ad ottenerne il pagamento.
In definitiva sintesi, la domanda formulata dalla parte ricorrente è pienamente fondata, non potendo certamente costituire l'inadempimento dell'Ordine dei periti una ragione ostativa alla liquidazione complessiva del T.F.S., ovvero alla liquidazione dello stesso comprensiva del servizio prestato presso l'ente uscente.
In accoglimento della domanda, va pertanto accertato e dichiarato il diritto di
[...]
a vedersi riconosciuto e liquidato l'integrale ammontare del Trattamento di Fine Pt_1
Servizio (T.F.S.) maturato in relazione alla complessiva durata del rapporto di lavoro prestato,
8 senza soluzione di continuità, dal 03/04/1989 al 31/01/2022. Va altresì accertato e dichiarato il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del T.F.S. maturato in relazione al servizio prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Teramo (oggi della Provincia di Teramo) part Controparte_2
time dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il conseguente T.F.S. maturato nel predetto periodo. Per l'effetto va condannato l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.712,47 a titolo di T.F.S.maturato per il servizio part time prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di
Teramo (oggi della Provincia di Controparte_2
Teramo) dal 03/04/1989 sino alla data del 14/12/1997.
In ordine al quantum debeatur, non sono state sollevate specifiche contestazioni, sicchè può ritenersi attendibile il calcolo effettuato dalla ricorrente, il cui importo, se indicato al lordo, dovrà tener conto delle ritenute dovute per legge.
3. Quanto alla richiesta di estromissione formulata dall' nella propria Controparte_2
memoria difensiva di costituzione, in ragione del proprio asserito difetto di legittimazione passiva, valga sottolineare che la stessa è stata oggetto di rinuncia in sede di note conclusionali, con la conseguenza che può ritenersi superata.
Ad ogni modo, è bene rilevare che la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere, da un lato, il riconoscimento, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, della quota di detta indennità maturata nel periodo di occupazione lavorativa intrattenuta con il Collegio dei Periti
Industriali ovvero dal 1989 al 1997 e non trasferita all'INPS, con domanda di accertamento del mancato trasferimento;
dall'altro lato, ha chiesto la condanna dell'INPS al versamento dell'indennità maturata nel corso del servizio prestato alle dipendenze del Collegio dei Periti.
La ricorrente ha, dunque, correttamente evocato in giudizio anche l' nei Controparte_2
confronti del quale ha chiesto di accertare il riconoscimento del T.F.S. per il periodo prestato alle sue dipendenze, oltre che accertare l'omesso trasferimento della quota di competenza all'ente di destinazione.
4. L'ultimo aspetto da esaminare riguarda la domanda formulata dall'INPS nei confronti dell'Ordine dei periti.
L'istituto previdenziale resistente, infatti, dopo aver chiesto in via principale il rigetto del ricorso, ha formulato, in via subordinata, la seguente domanda: “in subordine, previa
9 declaratoria dell'obbligo dell'Ordine dei periti di versamento all'INPS del TFS maturato dalla ricorrente, calcolare la quota di TFS al lordo delle ritenute erariali, previste dalla normativa vigente”.
L'INPS ha, dunque, formulato una domanda di accertamento dell'obbligo, a carico dell'Ordine dei periti, di versamento nei suoi confronti del T.F.S. maturato dalla ricorrente, introducendo, così, una nuova domanda nei confronti dell'Ordine dei periti che però avrebbe dovuto essere contenuta in una domanda riconvenzionale, con apposita istanza di differimento dell'udienza ex articolo 418 c.p.c.
In sede di note di udienza l'INPS ha sostenuto di non aver introdotto una nuova domanda, ma di aver semplicemente aderito alle conclusioni della parte ricorrente, precisando le conclusioni rassegnate come di seguito: “ove dovesse condannarsi l'INPS a corrispondere alla ricorrente la quota di TFS maturato per il periodo lavorato presso l'Ordine dei periti industriali per cui è causa, la difesa INPS - aderendo alla domanda della ricorrente, sig.ra
- insiste perchè sia previamente dichiarato il mancato versamento all'INPS – Parte_1
da parte del convenuto Ordine – del TFS maturato per il periodo di lavoro prestato alle sue dipendenze”.
Così precisata la difesa dell'INPS e nei limiti delle richieste formulate in sede di note di udienza, appare evidente che si tratta di una mera adesione alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente che, in quanto tale, è pienamente attendibile.
5. Le spese di lite sono poste a carico solidale delle parti resistenti soccombenti come da dispositivo secondo i valori medi di cui al DM 147 del 2022 (senza liquidazione della fase istruttoria, scaglione 5.200/26.000). Da un lato, infatti, è doveroso sottolineare che pur non disconoscendo l'INPS il diritto della ricorrente alla liquidazione complessiva del T.F.S., nelle conclusioni della memoria difensiva l'istituto chiede il rigetto della domanda, ritenendo che l'omesso versamento della quota a carico dell'ente uscente impedisca il diritto della lavoratrice di ottenere la dovuta liquidazione;
dall'altro lato il mancato versamento dell'intera somma del T.F.S. dovuta alla ricorrente è dipeso dall'omesso versamento della quota di competenza da parte dell'ente uscente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1147/2024 così provvede:
• in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 vedersi riconosciuto e liquidato l'integrale ammontare del Trattamento di Fine
10 Servizio (T.F.S.) maturato in relazione alla complessiva durata del rapporto di lavoro prestato, senza soluzione di continuità, dal 03/04/1989 al 31/01/2022;
• accerta e dichiara il mancato trasferimento all'Ente di destinazione del T.F.S. maturato in relazione al servizio prestato presso il COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI della Provincia di Teramo (oggi dei Controparte_2
Industriali Laureati della Provincia di Teramo) part time dal 03/04/1989 sino CP_2
alla data del 14/12/1997, periodo questo equivalente a 3 anni, 8 mesi e 27 giorni, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e liquidato il T.F.S. maturato nel predetto periodo;
• per l'effetto condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di € 8.712,47 a titolo di T.F.S. maturato per il servizio part time prestato presso il COLLEGIO DEI
PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Teramo (oggi Controparte_2
della Provincia di Teramo) dal 03/04/1989 sino alla data
[...]
del 14/12/1997, oltre gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\199;.
• condanna le parti resistenti in solido tra loro a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.727,00 oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Teramo, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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