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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Nella causa civile iscritta al n. 15292/2020 R.G. promossa da: on sede AT (NA) Via Giovanni XXIII n.1 – c.f. n. Parte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli P.IVA_1 alla via Reggia di Portici n. 69 presso lo studio dell'avv. Gianluca Mazza (c.f.
) e dell'avv. Loredana Scarpati ( c.f. dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
- Opponente
E
C.F. , con sede legale in Roma, Viale Europa Controparte_1 P.IVA_2
n.175, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale
Regina Margherita n.294, presso lo studio dell'Avv. Angelo Vallefuoco ( C.F. : C.F._3
) e del Prof. Avv. Valerio Vallefuoco ( C.F. ), dai quali è
[...] CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa giusta procura in atti.
- Opposta
**************
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento servizi di spedizione.
Conclusioni: come da verbale del 22.11.2024.
***********
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 (RG 77629/2019), emesso in data 20.1.2020, con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
Cont (di seguito, anche solo ), dell'importo di € 6.194,62, oltre interessi di mora e spese della
[...] procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento di n. 6 fatture emesse a fronte di “servizi di spedizione” effettuati dalla Società odierna opposta in favore della società opponente.
La società opponente ha contestato la legittimità e la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto di cui ha chiesto di dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, la revoca. In via preliminare ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale indicando quale competente il Tribunale di Napoli ove ha sede la società.
Nel merito, ha contestato l'idoneità delle fatture a dimostrare, in sede di giudizio di opposizione, la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società opposta.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato le avverse deduzioni ed Controparte_1
eccezioni ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.5.2021, il Giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte opponente essendo il credito liquido e determinabile in base al contratto allegato e, quindi, da eseguire presso il domicilio del creditore, ex art.1182 III comma c.p.c., domicilio che nel caso di specie è Roma.
Rilevato, poi, che non vi è prova scritta della contestata esecuzione delle obbligazioni di cui si chiede il pagamento, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 27.4.2022, stante la natura documentale della causa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.11.2024, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va ribadita anche in questa sede decisoria l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte opponente, di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Napoli, sia in quanto foro di residenza o domicilio del convenuto sia in quanto foro alternativo del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Con riferimento al foro alternativo del luogo in cui adempiere l'obbligazione pecuniaria, parte opponente ha sostenuto che, in assenza di un credito certo, l'obbligazione dedotta in giudizio non sarebbe liquida e troverebbe, pertanto, applicazione il principio di diritto affermato dalle SS. UU. n.
17989/2016, secondo il quale le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Assume pertanto l'opponente che, trattandosi nella specie di un'obbligazione pecuniaria non liquida, il luogo di adempimento dell'obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c., si identificherebbe, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore.
L'assunto non è condivisibile.
La Suprema Corte, invero, ha affermato che le obbligazioni pecuniarie che si considerano liquide - anche ai fini di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., che ne prevede l'adempimento al domicilio del creditore - sono esclusivamente quelle sorte originariamente come tali, ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro.
Nella specie, l'obbligazione pecuniaria trae origine dal contratto di spedizione e il relativo importo è stato calcolato e fatturato dallo spedizioniere territorialmente competente sulla base delle prestazioni
Cont eseguite in favore della mandante .
Conseguentemente, l'obbligazione pecuniaria a carico della società debitrice che ha usufruito dei servizi di trasporto, ha avuto ad oggetto sin dall'origine una prestazione di denaro certa, liquida ed esigibile, posto che la liquidità della somma di denaro oggetto dell'ingiunzione e, dunque, la sua riconducibilità alla previsione di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., è dovuta al fatto che la determinazione della stessa è avvenuta attraverso semplici operazioni aritmetiche sulla base di un criterio oggettivo qual è, in sostanza, quello computabile in base ai criteri di contabilizzazione risultanti direttamente dal titolo e dalle condizioni economiche riportate nel modulo di vendita ( cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione ), consapevolmente accettate e sottoscritte dall'odierna opponente.
Nella specie, l'ammontare del quantum debeatur in favore dell'odierna opposta risulta determinato e determinabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico risultante direttamente dal titolo, per cui l'obbligazione dedotta in giudizio va considerata liquida e il luogo dell'adempimento – che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. radica anche la competenza territoriale sulla base del criterio del forum destinatae solutionis – è quello del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.
Sicché, avendo la società creditrice la propria sede legale in Roma, il Tribunale territorialmente competente secondo il criterio del forum destinatae solutionis è quello di Roma, correttamente adito
Cont da in sede monitoria.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito va pertanto rigettata.
Relativamente al merito, per quanto riguarda la prova del dedotto inadempimento contrattuale dell'opponente società , trovano applicazione le regole generali elaborate dalla Parte_1 giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
A tale riguardo, la S.C. ha difatti affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass.
826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò vale anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Giova ricordare, al riguardo, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. civ. n. 8126/2004; Cass. civ. n. 10434/2002). Cont Nella fattispecie, la ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, producendo in giudizio il Modulo Vendita ( v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione), regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale della società , in data 11/12/18, in forza del Parte_1 quale quest'ultima acquistava i servizi di ed in particolare il servizio extra large, meglio CP_1 descritto nell'allegato Esplicativo Servizi, di cui l'opponente, espressamente dichiarava di aver preso dettagliatamente conoscenza ( v. Modulo Vendita, p.5).
In tal modo, l'opposta ha assolto l'onere probatorio a suo carico;
al contrario, la società opponente non ha dedotto, se non genericamente, né tantomeno provato, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, mancando così di fornire la prova, il cui onere su di essa incombeva, del fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria (art. 2697, comma 2, c.c.).
Per tali motivi l'opposizione non può essere accolta, e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 (RG 77629/2019) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.1.2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2015
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 ( R.G. n. 77629/2019) emesso dal Tribunale di
Roma in data 20.1.2020 in favore della;
Controparte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.000,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali;
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII
Nella causa civile iscritta al n. 15292/2020 R.G. promossa da: on sede AT (NA) Via Giovanni XXIII n.1 – c.f. n. Parte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli P.IVA_1 alla via Reggia di Portici n. 69 presso lo studio dell'avv. Gianluca Mazza (c.f.
) e dell'avv. Loredana Scarpati ( c.f. dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
- Opponente
E
C.F. , con sede legale in Roma, Viale Europa Controparte_1 P.IVA_2
n.175, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale
Regina Margherita n.294, presso lo studio dell'Avv. Angelo Vallefuoco ( C.F. : C.F._3
) e del Prof. Avv. Valerio Vallefuoco ( C.F. ), dai quali è
[...] CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa giusta procura in atti.
- Opposta
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento servizi di spedizione.
Conclusioni: come da verbale del 22.11.2024.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 (RG 77629/2019), emesso in data 20.1.2020, con il quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
Cont (di seguito, anche solo ), dell'importo di € 6.194,62, oltre interessi di mora e spese della
[...] procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento di n. 6 fatture emesse a fronte di “servizi di spedizione” effettuati dalla Società odierna opposta in favore della società opponente.
La società opponente ha contestato la legittimità e la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto di cui ha chiesto di dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, la revoca. In via preliminare ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale indicando quale competente il Tribunale di Napoli ove ha sede la società.
Nel merito, ha contestato l'idoneità delle fatture a dimostrare, in sede di giudizio di opposizione, la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società opposta.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato le avverse deduzioni ed Controparte_1
eccezioni ed ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.5.2021, il Giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte opponente essendo il credito liquido e determinabile in base al contratto allegato e, quindi, da eseguire presso il domicilio del creditore, ex art.1182 III comma c.p.c., domicilio che nel caso di specie è Roma.
Rilevato, poi, che non vi è prova scritta della contestata esecuzione delle obbligazioni di cui si chiede il pagamento, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 27.4.2022, stante la natura documentale della causa, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.11.2024, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va ribadita anche in questa sede decisoria l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte opponente, di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Napoli, sia in quanto foro di residenza o domicilio del convenuto sia in quanto foro alternativo del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Con riferimento al foro alternativo del luogo in cui adempiere l'obbligazione pecuniaria, parte opponente ha sostenuto che, in assenza di un credito certo, l'obbligazione dedotta in giudizio non sarebbe liquida e troverebbe, pertanto, applicazione il principio di diritto affermato dalle SS. UU. n.
17989/2016, secondo il quale le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Assume pertanto l'opponente che, trattandosi nella specie di un'obbligazione pecuniaria non liquida, il luogo di adempimento dell'obbligazione, rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c., si identificherebbe, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore.
L'assunto non è condivisibile.
La Suprema Corte, invero, ha affermato che le obbligazioni pecuniarie che si considerano liquide - anche ai fini di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., che ne prevede l'adempimento al domicilio del creditore - sono esclusivamente quelle sorte originariamente come tali, ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro.
Nella specie, l'obbligazione pecuniaria trae origine dal contratto di spedizione e il relativo importo è stato calcolato e fatturato dallo spedizioniere territorialmente competente sulla base delle prestazioni
Cont eseguite in favore della mandante .
Conseguentemente, l'obbligazione pecuniaria a carico della società debitrice che ha usufruito dei servizi di trasporto, ha avuto ad oggetto sin dall'origine una prestazione di denaro certa, liquida ed esigibile, posto che la liquidità della somma di denaro oggetto dell'ingiunzione e, dunque, la sua riconducibilità alla previsione di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., è dovuta al fatto che la determinazione della stessa è avvenuta attraverso semplici operazioni aritmetiche sulla base di un criterio oggettivo qual è, in sostanza, quello computabile in base ai criteri di contabilizzazione risultanti direttamente dal titolo e dalle condizioni economiche riportate nel modulo di vendita ( cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione ), consapevolmente accettate e sottoscritte dall'odierna opponente.
Nella specie, l'ammontare del quantum debeatur in favore dell'odierna opposta risulta determinato e determinabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico risultante direttamente dal titolo, per cui l'obbligazione dedotta in giudizio va considerata liquida e il luogo dell'adempimento – che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. radica anche la competenza territoriale sulla base del criterio del forum destinatae solutionis – è quello del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.
Sicché, avendo la società creditrice la propria sede legale in Roma, il Tribunale territorialmente competente secondo il criterio del forum destinatae solutionis è quello di Roma, correttamente adito
Cont da in sede monitoria.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito va pertanto rigettata.
Relativamente al merito, per quanto riguarda la prova del dedotto inadempimento contrattuale dell'opponente società , trovano applicazione le regole generali elaborate dalla Parte_1 giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
A tale riguardo, la S.C. ha difatti affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass.
826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò vale anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Giova ricordare, al riguardo, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Quanto alla valenza probatoria della fattura commerciale in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. civ. n. 8126/2004; Cass. civ. n. 10434/2002). Cont Nella fattispecie, la ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, producendo in giudizio il Modulo Vendita ( v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione), regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale della società , in data 11/12/18, in forza del Parte_1 quale quest'ultima acquistava i servizi di ed in particolare il servizio extra large, meglio CP_1 descritto nell'allegato Esplicativo Servizi, di cui l'opponente, espressamente dichiarava di aver preso dettagliatamente conoscenza ( v. Modulo Vendita, p.5).
In tal modo, l'opposta ha assolto l'onere probatorio a suo carico;
al contrario, la società opponente non ha dedotto, se non genericamente, né tantomeno provato, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, mancando così di fornire la prova, il cui onere su di essa incombeva, del fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria (art. 2697, comma 2, c.c.).
Per tali motivi l'opposizione non può essere accolta, e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 (RG 77629/2019) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.1.2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2015
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 ( R.G. n. 77629/2019) emesso dal Tribunale di
Roma in data 20.1.2020 in favore della;
Controparte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.000,00, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali;
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari