Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 566
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione del giudizio per pregiudizialità catastale

    La Corte ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione, poiché la variazione della rendita catastale non avrebbe efficacia retroattiva per l'annualità 2015 e l'eventuale accoglimento del ricorso in Cassazione non avrebbe riflessi sulla liquidazione dell'IMU 2015.

  • Rigettato
    Erroneità della rendita catastale

    La Corte dichiara inammissibile o infondato il motivo, poiché la rendita catastale è divenuta definitiva e non può essere contestata nel merito in sede di impugnazione dell'atto impositivo comunale. Inoltre, la giurisprudenza nega la retrodatazione della variazione della rendita in caso di errore imputabile al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 566
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 566
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo