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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI NC, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2530/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trani - Via Tenente Luigi Morrico, 2 76125 Trani BT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 625/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato e depositato nei termini, la società Srl, come rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_2 ed Difensore_1, giusta procura in atti, proponeva appello, ex art. 52 D.Lgs. n.546/1992, dinanzi alla Corte di Giustizia di 2^ grado della Puglia, nei confronti del Comune di Trani e dell'Agenzia Entrate di Bari per la riforma della sentenza n.625/6/2022, depositata il 29/03/2022, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bari, Sez.6, aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, avverso l'avviso di accertamento in rettifica per IMU anno 2015 dell'importo omesso di circa €. 24.000,00, oltre sanzioni e interessi, emesso dal Comune di Trani, come meglio descritto in epigrafe.
Il tributo era stato calcolato sulla base della rendita catastale risultante in atti pari a circa €. 43.000,00, a fronte della richiesta della società di vedere applicata retroattivamente una rendita ridotta di circa €. 22.000,00, oggetto di istanze di autotutela, sull'immobile di proprietà sito in Trani e identificato catastalmente al Indirizzo_1 , in relazione a un impianto fotovoltaico ivi installato.
2. Nel giudizio di prime cure si costituivano con controdeduzioni sia l'Agenzia delle Entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per definitività della rendita catastale, sia il Comune di Trani, ribadendo la legittimità del proprio operato basato sui dati catastali vigenti.
3. Con sentenza n. 625/2022, la CTP di Bari rigettava il ricorso, osservando che la rendita utilizzata per il calcolo dell'IMU era quella proposta nel 2012 dalla stessa parte con il modello DOCFA e che, non essendo stata annullata o modificata con effetto retroattivo, doveva considerarsi valida ed efficace per l'annualità 2015. 2 Ricorrente_14. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Srl, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, deducendo l'erroneità della decisione per mancata considerazione della natura pregiudiziale del giudizio catastale e insistendo sulla necessità di sospendere il processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso pendente sulla rendita. La società sottolineava che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad annotare la riduzione della rendita a seguito della sentenza di primo grado favorevole,
sebbene con riserva di gravame.
5. Nelle controdeduzioni in appello, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari ribadiva che la rendita catastale di circa € 43.000,00 si era resa definitiva in quanto validata dall'Ufficio in data 25/01/2013 e non impugnata nei termini. L'Ufficio evidenziava come la successiva istanza di autotutela del 2017 non potesse avere effetti retroattivi per sanare errori imputabili esclusivamente al contribuente nella compilazione della DOCFA originaria e chiedeva di disporre sulle spese di lite, come per legge.
6. Il Comune di Trani, come rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3 , giusta procura in atti, con le controdeduzioni e con memoria illustrativa, confermava la propria posizione, segnalando, inoltre, che il giudizio d'appello sul diniego di autotutela catastale si era concluso con la sentenza n. 4088/2024 della CGT Puglia, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla società, dichiarando inammissibile l'impugnazione del silenzio-diniego. Il Comune sosteneva, pertanto, l'insussistenza di qualsiasi pregiudizialità e l'inammissibilità delle doglianze della contribuente, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge, incluse quelle della fase cautelare definita con ordinanza n.398/2023 di rigetto.
7. La società Ricorrente_1 Srl, appellante, con nota di deposito del 13/01/2026, pur dando atto della sentenza sfavorevole n. 4088/2024, comunicava la pendenza del ricorso in Cassazione (proc. n. 12805/2025) e chiedeva nuovamente la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c.
8. L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, anche in video collegamento da remoto, presenti i sostituti dei difensori delle parti, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e infondato ed è rigettato per i seguenti motivi.
I. La Corte esamina, in via preliminare, l'istanza di sospensione del giudizio formulata dalla società appellante ai sensi dell'art. 295 c.p.c., motivata dalla pendenza del giudizio di
3 legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione avente ad oggetto la determinazione della rendita catastale degli immobili per i quali è causa.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del processo. Si osserva, in primo luogo, che nel processo tributario la sospensione necessaria è disciplinata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, il quale limita tale istituto a ipotesi tassative (querela di falso o questioni sullo stato o la capacità delle persone), con esclusione della pregiudizialità tra controversie tributarie, se non nei termini di una sospensione facoltativa e tale misura è giustificata solo qualora l'esito della causa pregiudicante sia idoneo a travolgere effettivamente il presupposto dell'imposizione contestata. Nel caso di specie, tale condizione non ricorre perché la variazione della rendita catastale sollecitata dalla società non possiede, per costante giurisprudenza, efficacia retroattiva per l'annualità 2015. Come si esporrà meglio nel merito, l'errore commesso dal contribuente nella dichiarazione DOCFA non consente la correzione ex tunc della rendita ai fini tributari. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso della società in sede di legittimità sulla questione catastale non avrebbe comunque riflessi sulla liquidazione dell'IMU 2015, rendendo la sospensione del presente giudizio priva di alcuna utilità concreta e contraria al principio della ragionevole durata del processo. Inoltre, va rilevato che, qualora la causa pregiudicante penda in grado di Cassazione, il potere di sospensione del giudice della causa dipendente è configurato come puramente discrezionale dall'art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass. n.14784/2022). Nel caso di specie, la palese infondatezza della pretesa retroattività della rendita induce questo Collegio a negare la sospensione e a procedere alla definizione del merito della lite.
II. Entrando nel merito della controversia, il motivo di appello basato sulla pretesa erroneità della rendita catastale utilizzata dal Comune di Trani deve essere dichiarato inammissibile, o comunque infondato, anche per la pretesa efficacia retroattiva (ex tunc) alla variazione della rendita.
1. Risulta pacifico in atti che la rendita di circa € 43.000,00 è stata determinata a seguito della procedura DOCFA presentata dalla società (o dal suo dante causa) in data 17.02.2012 e validata dall'Ufficio del Territorio in data 25.01.2013. Ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione;
una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica (o dalla validazione conosciuta) senza che sia stata proposta impugnazione dinnanzi al giudice tributario, la rendita diviene definitiva e costituisce base imponibile inattaccabile per i tributi locali degli anni successivi (Cass. n. 21908/2024).
Ricorrente_1La Srl non ha impugnato l'atto di classamento del 2013, che è pertanto divenuto cosa giudicata sotto il profilo tecnico-catastale. Ne consegue che, nel presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente l'avviso di accertamento IMU, alla società è
4 precluso contestare nel merito la congruità del valore catastale, in virtù dell'autonomia del procedimento di accertamento della rendita rispetto a quello di liquidazione del tributo IMU. Il contribuente non può utilizzare l'impugnazione dell'atto impositivo comunale come veicolo per rimettere in discussione un presupposto tecnico ormai cristallizzato.
Questa posizione trova riscontro in numerosi arresti della Suprema Corte, la quale ha precisato che la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione è vincolante sia per l'ente impositore che per il contribuente, e l'eventuale contestazione del merito della stima deve essere svolta nell'apposita sede e contro il legittimato passivo corretto (l'Agenzia delle Entrate).
2. L'appellante sostiene che la sentenza n. 946/03/19 della CTP di Bari (ora riformata) avrebbe accertato che la rendita corretta fosse di circa € 22.000,00 e che tale valore dovrebbe essere applicato anche al 2015. Tale tesi si scontra frontalmente con i principi che regolano l'efficacia temporale delle variazioni catastali.
La regola generale, desumibile dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che per ciascun anno di imposizione si debba assumere la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno stesso. Le variazioni apportate agli atti catastali producono effetti fiscali a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti (cd.
"messa in atti") (Cfr.: Cass. n. 22685/2025).
La giurisprudenza di legittimità ammette una deroga a tale principio, riconoscendo efficacia retroattiva (ex tunc) alla variazione della rendita, solo nelle ipotesi in cui la rettifica sia volta a correggere errori materiali di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile già esistenti al momento del classamento originario.
Nel caso in esame, tuttavia, la rendita contestata è stata proposta dalla stessa società mediante procedura DOCFA e l'Ufficio si è limitato a validare la proposta di parte. L'istanza di rettifica della società del 2017, inoltre, è motivata da una diversa valutazione dei criteri estimativi (stima diretta in luogo della comparazione) e non dalla correzione di un errore materiale macroscopico dell'Amministrazione.
Qualora l'errore (o la valutazione non congrua) sia imputabile alla condotta dello stesso contribuente in sede di accatastamento (una denuncia DOCFA errata), la giurisprudenza nega decisamente la retrodatazione della successiva variazione diminutiva e la rettifica ottenuta anni dopo esplica effetti solo per il futuro, senza generare diritti al rimborso o riduzioni d'imposta per le annualità pregresse, come statuito e ribadito nelle recenti pronunce della Suprema Corte (Cfr., tra le altre: Cass. n. 5454/2025 , n. 21908/2024, n. 16431/2024, n.
24542/2024, n. 24279/2019).
5 III. Assume valore fondamentale per la decisione del presente appello la recente sentenza n. 4088/2024 emessa da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria (Sezione III) in data 18/11/2024 e pubblicata il 05/12/2024, con la quale è stato riformato il giudizio catastale di primo grado su cui l'appellante fondava le proprie speranze. In tale sede, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi proposti dalla società avverso il silenzio serbato dall'Ufficio sulle istanze di autotutela presentate nell'ottobre 2018 (e precedentemente nel 2017). La Corte ha osservato che:
Non è configurabile un silenzio-rifiuto impugnabile dinnanzi al giudice tributario qualora il contribuente chieda la rettifica in autotutela di una rendita che egli stesso ha proposto tramite DOCFA e che l'Ufficio ha accettato tacitamente.
L'autotutela è un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e non costituisce un rimedio sostitutivo delle impugnazioni ordinarie che il contribuente ha omesso di esperire contro l'atto di classamento definitivo.
Il giudice tributario non può sostituirsi all'Ufficio nel determinare il merito della rendita catastale in sede di impugnazione del silenzio su un'istanza di parte, potendo al più sindacare la legittimità del rifiuto sotto il profilo del pubblico interesse.
Tale pronuncia di secondo grado, pur essendo stata oggetto di ricorso in Cassazione, priva l'appello della Ricorrente_1 Srl di ogni supporto logico-giuridico. Se il giudizio principale sulla rendita è stato dichiarato inammissibile in appello (confermando la legittimità della rendita originaria di circa € 43.000,00 per il periodo antecedente al 2016), non vi è alcuna ragione per ritenere illegittimo l'avviso di accertamento IMU 2015 che su tale rendita si è
basato.
IV. È opportuno, infine, precisare che i mutamenti normativi introdotti dalla Legge n. 208/2015, che hanno consentito la riduzione della rendita catastale degli impianti fotovoltaici mediante l'esclusione della componente "macchinari" (cd. imbullonati), hanno efficacia espressamente decorrente dal 1° gennaio 2016.
La società ha effettivamente beneficiato di tale riduzione presentando una nuova DOCFA nel maggio 2016, che ha portato alla determinazione di una rendita di circa € 3.500,00. Tuttavia, tale nuova rendita ha efficacia solo per il futuro e non può essere fatta retroagire all'anno 2015. Il tentativo della contribuente di utilizzare l'istanza di autotutela (fondata su una perizia di stima del 2017) per ottenere una rendita intermedia di € 22.000,00, da applicare retroattivamente al 2015, è una "scorciatoia processuale" priva di fondamento normativo,
come confermato dai precedenti sopra richiamati della Suprema Corte.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, l'appello proposto non può che essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
6 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore del Comune di Trani e dell'Agenzia delle Entrate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez. 3^, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Rigetta l'appello proposto dalla società appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate, che liquida in € 1.500,00 per ciascuno degli enti resistenti (Comune di Trani e Agenzia delle Entrate di Bari), oltre agli oneri accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio, in data 23/01/2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
7
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MI NC, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2530/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Trani - Via Tenente Luigi Morrico, 2 76125 Trani BT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 625/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato e depositato nei termini, la società Srl, come rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_2 ed Difensore_1, giusta procura in atti, proponeva appello, ex art. 52 D.Lgs. n.546/1992, dinanzi alla Corte di Giustizia di 2^ grado della Puglia, nei confronti del Comune di Trani e dell'Agenzia Entrate di Bari per la riforma della sentenza n.625/6/2022, depositata il 29/03/2022, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bari, Sez.6, aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, avverso l'avviso di accertamento in rettifica per IMU anno 2015 dell'importo omesso di circa €. 24.000,00, oltre sanzioni e interessi, emesso dal Comune di Trani, come meglio descritto in epigrafe.
Il tributo era stato calcolato sulla base della rendita catastale risultante in atti pari a circa €. 43.000,00, a fronte della richiesta della società di vedere applicata retroattivamente una rendita ridotta di circa €. 22.000,00, oggetto di istanze di autotutela, sull'immobile di proprietà sito in Trani e identificato catastalmente al Indirizzo_1 , in relazione a un impianto fotovoltaico ivi installato.
2. Nel giudizio di prime cure si costituivano con controdeduzioni sia l'Agenzia delle Entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per definitività della rendita catastale, sia il Comune di Trani, ribadendo la legittimità del proprio operato basato sui dati catastali vigenti.
3. Con sentenza n. 625/2022, la CTP di Bari rigettava il ricorso, osservando che la rendita utilizzata per il calcolo dell'IMU era quella proposta nel 2012 dalla stessa parte con il modello DOCFA e che, non essendo stata annullata o modificata con effetto retroattivo, doveva considerarsi valida ed efficace per l'annualità 2015. 2 Ricorrente_14. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Srl, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, deducendo l'erroneità della decisione per mancata considerazione della natura pregiudiziale del giudizio catastale e insistendo sulla necessità di sospendere il processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso pendente sulla rendita. La società sottolineava che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad annotare la riduzione della rendita a seguito della sentenza di primo grado favorevole,
sebbene con riserva di gravame.
5. Nelle controdeduzioni in appello, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari ribadiva che la rendita catastale di circa € 43.000,00 si era resa definitiva in quanto validata dall'Ufficio in data 25/01/2013 e non impugnata nei termini. L'Ufficio evidenziava come la successiva istanza di autotutela del 2017 non potesse avere effetti retroattivi per sanare errori imputabili esclusivamente al contribuente nella compilazione della DOCFA originaria e chiedeva di disporre sulle spese di lite, come per legge.
6. Il Comune di Trani, come rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3 , giusta procura in atti, con le controdeduzioni e con memoria illustrativa, confermava la propria posizione, segnalando, inoltre, che il giudizio d'appello sul diniego di autotutela catastale si era concluso con la sentenza n. 4088/2024 della CGT Puglia, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla società, dichiarando inammissibile l'impugnazione del silenzio-diniego. Il Comune sosteneva, pertanto, l'insussistenza di qualsiasi pregiudizialità e l'inammissibilità delle doglianze della contribuente, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge, incluse quelle della fase cautelare definita con ordinanza n.398/2023 di rigetto.
7. La società Ricorrente_1 Srl, appellante, con nota di deposito del 13/01/2026, pur dando atto della sentenza sfavorevole n. 4088/2024, comunicava la pendenza del ricorso in Cassazione (proc. n. 12805/2025) e chiedeva nuovamente la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c.
8. L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, anche in video collegamento da remoto, presenti i sostituti dei difensori delle parti, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e infondato ed è rigettato per i seguenti motivi.
I. La Corte esamina, in via preliminare, l'istanza di sospensione del giudizio formulata dalla società appellante ai sensi dell'art. 295 c.p.c., motivata dalla pendenza del giudizio di
3 legittimità dinnanzi alla Corte di Cassazione avente ad oggetto la determinazione della rendita catastale degli immobili per i quali è causa.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del processo. Si osserva, in primo luogo, che nel processo tributario la sospensione necessaria è disciplinata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, il quale limita tale istituto a ipotesi tassative (querela di falso o questioni sullo stato o la capacità delle persone), con esclusione della pregiudizialità tra controversie tributarie, se non nei termini di una sospensione facoltativa e tale misura è giustificata solo qualora l'esito della causa pregiudicante sia idoneo a travolgere effettivamente il presupposto dell'imposizione contestata. Nel caso di specie, tale condizione non ricorre perché la variazione della rendita catastale sollecitata dalla società non possiede, per costante giurisprudenza, efficacia retroattiva per l'annualità 2015. Come si esporrà meglio nel merito, l'errore commesso dal contribuente nella dichiarazione DOCFA non consente la correzione ex tunc della rendita ai fini tributari. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso della società in sede di legittimità sulla questione catastale non avrebbe comunque riflessi sulla liquidazione dell'IMU 2015, rendendo la sospensione del presente giudizio priva di alcuna utilità concreta e contraria al principio della ragionevole durata del processo. Inoltre, va rilevato che, qualora la causa pregiudicante penda in grado di Cassazione, il potere di sospensione del giudice della causa dipendente è configurato come puramente discrezionale dall'art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass. n.14784/2022). Nel caso di specie, la palese infondatezza della pretesa retroattività della rendita induce questo Collegio a negare la sospensione e a procedere alla definizione del merito della lite.
II. Entrando nel merito della controversia, il motivo di appello basato sulla pretesa erroneità della rendita catastale utilizzata dal Comune di Trani deve essere dichiarato inammissibile, o comunque infondato, anche per la pretesa efficacia retroattiva (ex tunc) alla variazione della rendita.
1. Risulta pacifico in atti che la rendita di circa € 43.000,00 è stata determinata a seguito della procedura DOCFA presentata dalla società (o dal suo dante causa) in data 17.02.2012 e validata dall'Ufficio del Territorio in data 25.01.2013. Ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione;
una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica (o dalla validazione conosciuta) senza che sia stata proposta impugnazione dinnanzi al giudice tributario, la rendita diviene definitiva e costituisce base imponibile inattaccabile per i tributi locali degli anni successivi (Cass. n. 21908/2024).
Ricorrente_1La Srl non ha impugnato l'atto di classamento del 2013, che è pertanto divenuto cosa giudicata sotto il profilo tecnico-catastale. Ne consegue che, nel presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente l'avviso di accertamento IMU, alla società è
4 precluso contestare nel merito la congruità del valore catastale, in virtù dell'autonomia del procedimento di accertamento della rendita rispetto a quello di liquidazione del tributo IMU. Il contribuente non può utilizzare l'impugnazione dell'atto impositivo comunale come veicolo per rimettere in discussione un presupposto tecnico ormai cristallizzato.
Questa posizione trova riscontro in numerosi arresti della Suprema Corte, la quale ha precisato che la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione è vincolante sia per l'ente impositore che per il contribuente, e l'eventuale contestazione del merito della stima deve essere svolta nell'apposita sede e contro il legittimato passivo corretto (l'Agenzia delle Entrate).
2. L'appellante sostiene che la sentenza n. 946/03/19 della CTP di Bari (ora riformata) avrebbe accertato che la rendita corretta fosse di circa € 22.000,00 e che tale valore dovrebbe essere applicato anche al 2015. Tale tesi si scontra frontalmente con i principi che regolano l'efficacia temporale delle variazioni catastali.
La regola generale, desumibile dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che per ciascun anno di imposizione si debba assumere la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno stesso. Le variazioni apportate agli atti catastali producono effetti fiscali a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti (cd.
"messa in atti") (Cfr.: Cass. n. 22685/2025).
La giurisprudenza di legittimità ammette una deroga a tale principio, riconoscendo efficacia retroattiva (ex tunc) alla variazione della rendita, solo nelle ipotesi in cui la rettifica sia volta a correggere errori materiali di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile già esistenti al momento del classamento originario.
Nel caso in esame, tuttavia, la rendita contestata è stata proposta dalla stessa società mediante procedura DOCFA e l'Ufficio si è limitato a validare la proposta di parte. L'istanza di rettifica della società del 2017, inoltre, è motivata da una diversa valutazione dei criteri estimativi (stima diretta in luogo della comparazione) e non dalla correzione di un errore materiale macroscopico dell'Amministrazione.
Qualora l'errore (o la valutazione non congrua) sia imputabile alla condotta dello stesso contribuente in sede di accatastamento (una denuncia DOCFA errata), la giurisprudenza nega decisamente la retrodatazione della successiva variazione diminutiva e la rettifica ottenuta anni dopo esplica effetti solo per il futuro, senza generare diritti al rimborso o riduzioni d'imposta per le annualità pregresse, come statuito e ribadito nelle recenti pronunce della Suprema Corte (Cfr., tra le altre: Cass. n. 5454/2025 , n. 21908/2024, n. 16431/2024, n.
24542/2024, n. 24279/2019).
5 III. Assume valore fondamentale per la decisione del presente appello la recente sentenza n. 4088/2024 emessa da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria (Sezione III) in data 18/11/2024 e pubblicata il 05/12/2024, con la quale è stato riformato il giudizio catastale di primo grado su cui l'appellante fondava le proprie speranze. In tale sede, i giudici di appello hanno dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi proposti dalla società avverso il silenzio serbato dall'Ufficio sulle istanze di autotutela presentate nell'ottobre 2018 (e precedentemente nel 2017). La Corte ha osservato che:
Non è configurabile un silenzio-rifiuto impugnabile dinnanzi al giudice tributario qualora il contribuente chieda la rettifica in autotutela di una rendita che egli stesso ha proposto tramite DOCFA e che l'Ufficio ha accettato tacitamente.
L'autotutela è un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e non costituisce un rimedio sostitutivo delle impugnazioni ordinarie che il contribuente ha omesso di esperire contro l'atto di classamento definitivo.
Il giudice tributario non può sostituirsi all'Ufficio nel determinare il merito della rendita catastale in sede di impugnazione del silenzio su un'istanza di parte, potendo al più sindacare la legittimità del rifiuto sotto il profilo del pubblico interesse.
Tale pronuncia di secondo grado, pur essendo stata oggetto di ricorso in Cassazione, priva l'appello della Ricorrente_1 Srl di ogni supporto logico-giuridico. Se il giudizio principale sulla rendita è stato dichiarato inammissibile in appello (confermando la legittimità della rendita originaria di circa € 43.000,00 per il periodo antecedente al 2016), non vi è alcuna ragione per ritenere illegittimo l'avviso di accertamento IMU 2015 che su tale rendita si è
basato.
IV. È opportuno, infine, precisare che i mutamenti normativi introdotti dalla Legge n. 208/2015, che hanno consentito la riduzione della rendita catastale degli impianti fotovoltaici mediante l'esclusione della componente "macchinari" (cd. imbullonati), hanno efficacia espressamente decorrente dal 1° gennaio 2016.
La società ha effettivamente beneficiato di tale riduzione presentando una nuova DOCFA nel maggio 2016, che ha portato alla determinazione di una rendita di circa € 3.500,00. Tuttavia, tale nuova rendita ha efficacia solo per il futuro e non può essere fatta retroagire all'anno 2015. Il tentativo della contribuente di utilizzare l'istanza di autotutela (fondata su una perizia di stima del 2017) per ottenere una rendita intermedia di € 22.000,00, da applicare retroattivamente al 2015, è una "scorciatoia processuale" priva di fondamento normativo,
come confermato dai precedenti sopra richiamati della Suprema Corte.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, l'appello proposto non può che essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
6 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore del Comune di Trani e dell'Agenzia delle Entrate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez. 3^, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Rigetta l'appello proposto dalla società appellante e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate, che liquida in € 1.500,00 per ciascuno degli enti resistenti (Comune di Trani e Agenzia delle Entrate di Bari), oltre agli oneri accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio, in data 23/01/2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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