TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1764/2024 R.G.L., cui sono state riunite le cause aventi nn. 2826 –
3843 – 9407/2024 R.G.L. e vertenti
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco _1
Pannone e Matilde Pannone
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Michele
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: licenziamento – risarcimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024 ed iscritto al n. 1764/2024 R.G.L., _1
– premesso che, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., resa in data 8.1.2024 nel
[...]
procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 8561/2023 R.G.L., era stata dichiarata la nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Controparte_1
con lettera del 5.10.2023, con conseguente condanna della parte datoriale a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, deducendo di aver messo a disposizione del datore le proprie energie lavorative e lamentando che, a fronte di tale offerta, la non aveva inteso ottemperare al suddetto ordine giudiziale, omettendo pure di CP_1 corrispondergli la giusta retribuzione, quale prevista dal nuovo C.C.N.L. per i sacristi addetti al culto dipendenti da Enti ecclesiastici, entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente chiedeva la condanna della al pagamento, CP_1
anche a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, per il periodo dall'8.1.2024 al 31.1.2024.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea, pendendo ancora il giudizio di merito n. 11446/2023 R.G.L., concernente la legittimità sia del primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che del secondo licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore (dichiarato nullo con la suddetta ordinanza cautelare dell'8.1.2024).
In via riconvenzionale, la esperiva, ai sensi degli artt. 414 e 441-bis c.p.c., azione CP_1 per l'accertamento della legittimità del (terzo) licenziamento per giusta causa intimato a
[...]
con lettera del 10.6.2024, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data. Pt_1
A tal fine, richiamava il contenuto della missiva del 3.6.2024, con la quale era stato contestato al predetto lavoratore il tenore diffamatorio dell'intervista da lui rilasciata al “Corriere della
Sera” in data 22.4.2024.
Quanto alla domanda di pagamento, eccepiva il difetto di qualsivoglia titolo idoneo a supportare la pretesa retributiva e/o risarcitoria, tale non essendo l'ordinanza cautelare emessa in data 8.1.2024.
Contestava, in ogni caso, il criterio di quantificazione utilizzato dal ricorrente, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) - rigettare la domanda del ricorrente _1
perché inammissibile e, comunque, infondata, per tutte le ragioni enunciate in narrativa;
2) - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla al Sig. Controparte_1 [...]
con lettera del 10 giugno 2024, per i motivi precisati nella narrativa dell'atto; _1
3) - per l'effetto, condannare il ricorrente , in favore della ricorrente _1
, al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1 giudizio”.
Con un secondo ricorso, depositato in data 19.3.2024 ed iscritto al n. 2826/2024 R.G.L.,
[...]
– richiamata l'ordinanza cautelare emessa in data 8.1.2024 – adiva nuovamente _1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir condannare la al Controparte_1
pagamento, anche a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.500,00, relativamente alla mensilità di febbraio 2024.
2 La convenuta, ancorchè ritualmente intimata, non si costituiva, restando CP_1
definitivamente contumace.
Con un terzo ricorso, depositato in data 19.4.2024 ed iscritto al n. 3843/2024 R.G.L., _1
evocava in giudizio la , al fine di ottenerne –
[...] Controparte_1 sempre sul presupposto dell'omessa attuazione dell'ordine di reintegrazione giudizialmente impartito – la condanna al pagamento, anche a titolo risarcitorio, della somma di euro
1.500,00, relativamente alla mensilità di marzo 2024.
La si costituiva, resistendo alla domanda attorea e spiegando, altresì, specifica CP_1
domanda riconvenzionale, onde sentir dichiarare la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da nel corso dell'intervista rilasciata al “Corriere della Sera” in data 22.4.2024 Pt_1
e, per l'effetto, condannare il predetto lavoratore al risarcimento dei danni subiti da essa istante, da liquidarsi, anche in via equitativa, in misura pari ad euro 15.000,00.
Con un quarto ricorso, depositato in data 29.10.2024 ed iscritto al n. 9407/2024 R.G.L., il predetto impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 10.6.2024, siccome Pt_1
nullo, illegittimo ed inefficace, invocando le tutele di cui all'art. 18 St. Lav.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda, CP_1
deducendo che il licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato dal lavoratore esclusivamente nell'ambito del giudizio n. 1764/2024 R.G.L., attraverso una apposita domanda riconvenzionale, e non con un autonomo e separato ricorso.
Resisteva, in ogni caso, alla domanda ex adverso proposta.
Le quattro cause venivano riunite (da ultimo, quanto al procedimento n. 2826/2024 R.G.L., con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 13.3.2025), sussistendo evidenti profili di connessione, soggettiva e (parzialmente) oggettiva, ex artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'esito della predetta udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – le cause medesime sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Procedendo in ordine logico all'esame delle plurime domande proposte dalle parti e trattando, in via prioritaria, quella attinente al licenziamento intimato a con _1
lettera del 10.6.2024, occorre subito ribadire – in linea con quanto già evidenziato nell'ordinanza resa in data 27.12.2024 nel procedimento n. 9407/2024 R.G.L. – come la domanda riconvenzionale ivi proposta dalla e finalizzata ad accertare CP_1
3 l'inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento (per le ragioni di cui appresso si dirà) integri un'eccezione di decadenza dalla suddetta impugnativa.
Difatti, la parte datoriale non ha invocato una pronuncia suscettibile di acquisire autonoma efficacia di giudicato, né, tanto meno, ha ampliato, a fronte dell'iniziativa processuale del lavoratore, l'oggetto del processo, essendosi limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento.
Per tali ragioni non si è resa, dunque, necessaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 418, comma 1, c.p.c.
2.2. Fatta questa precisazione, si ritiene che l'eccezione sollevata in tal senso dalla sia destituita di fondamento. CP_1
Ed invero, nel giudizio n. 1764/2024 R.G.L. la ha proposto, in via CP_1
riconvenzionale, una domanda diretta a sentir accertare la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 10.6.2024.
A fronte di tale domanda, ha chiesto dichiararsi “inammissibile ed infondata la Pt_1
avversa domanda riconvenzionale, risultando il licenziamento pienamente illegittimo ed illecito, con espressa riserva di chiedere in apposito e rituale giudizio, le relative tutele”
(così, nelle conclusioni della memoria depositata in data 30.9.2024).
Orbene, secondo quanto prospettato dalla anche attraverso il rinvio a Cass. Sez. CP_1
Lav. n. 30433 del 23.11.2018, “l'azione di impugnativa di licenziamento ex art.441-bis c.p.c. andava proposta dal lavoratore esclusivamente nell'ambito del giudizio n.1764/2024 R.G.L. attraverso una apposita domanda riconvenzionale, e non con un autonomo e separato ricorso”.
Sennonchè, nella suddetta pronuncia la Suprema Corte – lungi dall'affermare una qualche preclusione, del tipo di quella ipotizzata dall'odierna parte datoriale – si è limitata a ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale (id est: di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18 St. Lav.) da parte del lavoratore nel giudizio intrapreso, ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del recesso.
Ne consegue che, in assenza di precisi indici testuali a sostegno della tesi propugnata dalla
(tanto più indispensabili allorquando si ipotizzi una qualsiasi forma di decadenza, CP_1
sostanziale o processuale), ben poteva il lavoratore – a fronte di una domanda di accertamento, quale quella proposta in riconvenzionale nel giudizio n. 1764/2024 R.G.L. – limitarsi a svolgere una mera difesa, onde paralizzare l'azione datoriale ed invocare, quindi, in un separato giudizio, l'applicazione della tutela reale (come in concreto avvenuto).
4 La domanda attorea rivolta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento, con le statuizioni di cui all'art. 18 St. Lav., s'appalesa, dunque, ammissibile.
2.3. Giova pure rimarcare che non sussistono i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione, in grado di appello, del processo di impugnazione promosso dalla per la riforma della sentenza n. 3265/2024 di questo Tribunale. CP_1
In proposito, conviene riportare il contenuto dell'ordinanza resa in data 31.1.2025, che qui si conferma, non essendo stati addotti elementi idonei a sorreggere una diversa valutazione: “a) come affermato dalla Suprema Corte, “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295
c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 12999 del 15.5.2019); b) nella specie, non si ravvisa un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il presente giudizio (avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato a _1
in data 10.6.2024) ed il giudizio pendente in grado di appello per la riforma della
[...]
sentenza n. 3265/2024 (con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la nullità dei licenziamenti intimati al medesimo ricorrente con lettere del 20.6.2023 e del 5.10.2023), tenuto conto della diversità dei fatti addotti dalla a fondamento dei CP_1
provvedimenti espulsivi e potendosi astrattamente configurare tra i suddetti giudizi solo un nesso di pregiudizialità logica, alla luce del principio secondo cui “In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass. Sez. Lav. n. 1244 del 20.1.2011)”.
2.4. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, reputa il Tribunale che il licenziamento intimato a con lettera del 10.6.2024 abbia natura _1
palesemente ritorsiva e sia, pertanto, affetto da nullità.
5 Va, in primo luogo, richiamato l'orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav.
n. 6838 del 7.3.2023 (in continuità con Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022;
Cass. n. 21465 del 2022), secondo cui, “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa
o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass.
n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011)”.
Come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, “
2.2. dal punto di vista probatorio
l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni
(Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019); 2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass.
n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)”.
Alla luce di quanto precede, occorre preliminarmente accertare l'esistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, passando poi alla verifica dell'esistenza o meno di un licenziamento illecito (perché ritorsivo o discriminatorio), con onere della prova a carico del lavoratore, per finire all'individuazione del regime sanzionatorio.
2.5. Procedendo in questa direzione, l'indagine deve appuntarsi sulla contestazione disciplinare elevata nei confronti di con missiva del 3.6.2024 (v. doc. 5, fascicolo Pt_1
della nel procedimento n. 1764/2024 R.G.L.). CP_1
6 Come anticipato, parte datoriale addebita al lavoratore il contenuto diffamatorio dell'intervista da lui rilasciata in data 22.4.2024 ad un giornalista del “Corriere della Sera”.
Giova riprodurre il testo dell'articolo pubblicato sulla predetta testata:
“«La denuncia di , 46 anni, che si era fatto portavoce di oltre 2400 addetti _1
del settore: «Già tre pronunce del tribunale a mio favore, ma non vogliono reintegrarmi».
Il prossimo 16 maggio il quarto processo a Foggia.
I frati: «Parlino gli atti»
, sacrista di San Giovanni Rotondo, lei è stato licenziato dalla _1 [...]
. Cosa è successo? Controparte_1
«Tutto vero. Sono stato licenziato perché come sacrista ho osato difendere i miei diritti e quelli di altri 2400 lavoratori, addetti al culto, chiedendo di portare la paga per tutti da 5 a 9 euro».
È questa la denuncia di , 46 anni, nato in Puglia a [...] _1
nel 1977, sposato e con una figlia di 23 anni, laureata in Economia.
Il 16 maggio 2024 si terrà il suo quarto processo al tribunale di Foggia chiamato a deliberare sulla sua vicenda, anche se già tre sentenze ne hanno ordinato il reintegro dopo il licenziamento in tronco avvenuto il 20 giugno 2023 da parte della Controparte_1
presieduta da padre del Santuario di San Giovanni Rotondo.
[...] Persona_1
Licenziato per «giustificato motivo oggettivo per avere creato illegittimamente il contratto nazionale», come fosse un contratto ad personam, cosa che ovviamente non è.
In pratica, il sacrista viene accusato di aver aiutato molti altri lavoratori - sparsi in santuari
e chiese di tutta l'Italia - ad alzare la modesta paga di circa 5 euro netti l'ora a circa 9-10 euro l'ora operando come rappresentante di un sindacato, la Fiudac/s (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) che ha dato vita a un contratto collettivo nazionale (l'ultimo è entrato in vigore nel luglio 2023 ed è stato firmato dalla controparte, la
Faci, Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia), peraltro ancora inapplicato da molti santuari.
Interpellata dal Corriere della Sera la ha detto: «I frati Controparte_1
cappuccini hanno deciso di esprimere le loro posizioni non attraverso dichiarazioni alla stampa ma esclusivamente mediante i documenti presentati in sede giudiziaria».
Quando inizia il suo rapporto di lavoro con la ? Controparte_1
«Trent'anni anni fa, nel 1994: ero un ragazzino quando ho iniziato a dare una mano alle attività del Santuario. Il mio rapporto di lavoro è stato formalizzato solo nel 2002 e anche di questo si dovrà discutere. I frati del santuario, tanti anni fa, avevano all'interno un gruppo di
7 volontari che facevano turni a seconda delle loro esigenze: accoglienza dei pellegrini, sicurezza, vigilanza, organizzazione dei culti. Trattandosi di un santuario molto visitato, eravamo in tanti a fare questo lavoro. I frati ci davano dei turni, i compensi erano in via informale, come già accertato in una sentenza. Nel 2002 venimmo assunti dalla
[...]
creata ad hoc e con un proprio cda. Si è iniziato a parlare di un Controparte_1
contratto collettivo nazionale dei sacristi già negli anni '80 e nel 1989-91 era già stata fatta una distinzione tra chi lavorava nei grandi santuari e chi operava come sacrista nelle piccole parrocchie. Infatti il 95% delle parrocchie italiane ha un solo dipendente. Nei grandi santuari servono diverse figure professionali, dalla vigilanza alle pulizie;
prima un dipendente veniva pagato cifre modestissime, inizialmente 4 euro poi 5 euro l'ora con le domeniche che erano tutte lavorative, ma senza sovracompenso;
e con contratti da 44 ore settimanali. Questo compenso da 5 euro vale tuttora nelle parrocchie, solo nei santuari siamo passati a 9-10 euro l'ora. Una grossa disparità, un'ingiustizia ancora da sanare».
Come funzionava il lavoro al santuario di ? CP_1
«Dopo molto precariato ebbi un contratto di 8 ore settimanali, con flessibilità lavorativa, da
189 euro al mese, ma con settimane anche da 20 ore. Mi sono sposato nel 2000 a 23 anni e non era facile vivere con cifre simili. Poi ho avuto un contratto a tempo indeterminato. Alcuni frati al vertice della - non la maggioranza con cui ho ottimi rapporti - facevano CP_1
la cernita di chi scegliere a seconda di rapporti personali, alcuni erano presi direttamente con premio individuale ad personam. La mia ultima busta paga è stata comunque di 867 euro netti al mese, per arrivare a 1.000 servivano la tredicesima e la quattordicesima».
In quanti sacristi siete a San Giovanni Rotondo?
«A San Giovanni Rotondo per tutto il santuario siamo 5 sacristi, più oltre 30 addetti per la vigilanza e l'accoglienza dei pellegrini. Di lavoratori come noi ce ne sono dappertutto, in
Italia. Era necessario che ci organizzassimo. Feci domanda al vescovo Persona_2
(arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ndr) per costituirci in un'associazione, lui ci affidò a un sacerdote di sua fiducia, sviluppò e corresse lo statuto, lo confermò e lo firmò nel dicembre 2021 e così nacque l'Unione Diocesana dei sacristi che in seguito si aggregò alla Fiudac/s. Nel 2022 venni eletto consigliere nazionale. Dopo poco emerse chiaro che i sacristi dalla Diocesi di Milano erano i veri manovratori del "sindacato".
Ho anche chiesto chiarimenti sulla cassa, ma non sono mai giunti. Allora decisi di contattare
Part la he mi aiutò, però qualcuno fece sapere la cosa ai miei datori di lavoro. Da lì in poi si creò un muro di gomma tra me e la . mentre i frati cappuccini mi Controparte_1
8 apprezzano. L'11 maggio 2023 è stato siglato il nuovo contratto nazionale dei sacristi, registrato al Cnel e pubblicato da . Poco dopo io vengo licenziato». CP_2
Quali erano le sue mansioni al santuario di ? CP_1
«Come sacrista ho lavorato per 20 anni a 867 euro netti più le tredicesime, quindi percependo 1.000-1.100 al mese. La mia colpa è stata di regolamentare il lavoro dei grandi santuari e alzare la paga dei sacristi italiani da 5 a 9 euro, peraltro il contratto - non ancora applicato - era fermo da 13 anni e le mansioni andavano regolamentate».
C'è stato un elemento che ha incrinato i rapporti con la ? Controparte_1
«Sono stato sospeso come consigliere nazionale Fiudac/s perché nel frattempo mi sono iscritto alla Cgil. Il 20 giugno 2023 sono stato licenziato per “giustificato motivo oggettivo", in realtà per avere contribuito a migliorare un contratto nazionale che dia un minimo di dignità a tanti addetti al culto. Ora a San Giovanni Rotondo hanno preso 5 suore di un convento esterno, che risultano essere volontarie e che lavorano dalle 6 del mattino alle 22 di sera, come facevo io. La Fiudac/s mi ha sospeso per iscrizione alla Cgil, ma questo è anticostituzionale. Il licenziamento è avvenuto solo per aver portato il contratto mio e di tanti lavoratori da 5 a 9 euro, nonostante tre sentenze a mio favore».
Parliamo di stipendi netti inferiori a 900 euro al mese...
«Sì, è stato un trattamento umiliante quello ricevuto, a fronte dell'impegno da me profuso per tanti anni a favore della e del santuario. L'8 gennaio 2024 un giudice di Foggia CP_1
si è pronunciato a mio favore. E il 16 maggio ci sarà un'altra udienza con la presentazione di una nuova causa della C'è il pericolo che io non percepisca nemmeno la Naspi, CP_1
il sussidio di disoccupazione, 800 euro al mese. Ormai ho smesso di pagare il mutuo, perché non ce la faccio. Ma se anche mi arrivasse una proposta transattiva la rifiuterei, perché è una questione di principio che non riguarda solo me ma anche tanti altri sacristi: siamo 2400 a livello nazionale. Voglio il rispetto delle sentenze e il reintegro al lavoro, come è stato stabilito dai giudici. I miei legali - gli avvocati Ottavio. Matilde e Marco Pannone di Caserta, esperti di diritto del lavoro - continueranno a battersi, vedremo come si esprimerà la giudice del prossimo processo, la dottoressa ”. Persona_3
2.6. Tale essendo il tenore dell'intervista, la si duole, in estrema sintesi, che le CP_1
dichiarazioni del lavoratore abbiano gettato discredito nei confronti del datore di lavoro e dell'intero mondo ecclesiale.
Più in dettaglio, secondo la prospettazione della resistente: a) non sarebbe vero che Pt_1
sia stato licenziato per avere aiutato molti altri lavoratori ad innalzare la modesta paga oraria, né, d'altro canto, avrebbe potuto dirsi “umiliante” il suo trattamento economico, risultando,
9 viceversa, la retribuzione erogatagli in costanza di rapporto del tutto proporzionata alla natura giuridica del suo contratto di lavoro (a tempo parziale al 68,42%), oltre che coerente con l'attività di sacrista in concreto espletata;
b) il lavoratore non avrebbe mai svolto attività sindacale con la F.I.U.D.A.C./S., né sarebbe stato licenziato per questo motivo, non essendovi sentenze sul punto, bensì solo due ordinanze cautelari impugnate nell'ambito di un giudizio di merito, peraltro ancora pendente;
c) la F.I.U.D.A.C./S. non avrebbe mai intrattenuto con la relazioni sindacali, al punto che il riconoscimento di spettanze non previste dal CP_1
C.C.N.L. per i sacristi sarebbe avvenuto in forza di un accordo sindacale concluso nel 2007 con vere organizzazioni sindacali, quali C.G.I.L. e C.I.S.L.; d) l'attività di sindacalista
F.I.U.D.A.C./S. asseritamente esercitata da non sarebbe mai stata riconosciuta Pt_1 dall'Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo con la costituzione della diocesana, la quale, per statuto, avrebbe dovuto svolgere soltanto attività CP_3
spirituale; e) la F.I.U.D.A.C./S., in più occasioni, aveva negato la propria natura sindacale, sospendendo cautelativamente il ricorrente da ogni incarico associativo con essa e con fino alla sua espulsione dall'organizzazione ecclesiale con nota del 28.9.2023. CP_4
2.7. Così sintetizzato il nucleo essenziale della contestazione disciplinare, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese da nel corso dell'intervista rilasciata al “Corriere _1 della Sera” costituiscano espressione di quel diritto di critica che ciascun lavoratore può legittimamente esercitare nell'ambito del rapporto di lavoro, ferma restando l'osservanza dei rigorosi limiti enucleati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità e, nella specie, pienamente rispettati, come di qui a breve si dirà.
Sul tema del diritto di critica del lavoratore la Suprema Corte ha, infatti, enunciato principi ormai consolidati, quali compendiati da ultimo in Cass. Sez. Lav. n. 5331 del 28.2.2025, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti.
“23. Il diritto di critica trova fondamento nella nostra Costituzione, che all'art. 21, riconosce
a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e nell'art. 10 della Cedu che ribadisce come "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione".
L'art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma "il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero", e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello
Statuto medesimo.
10 24. Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti.
La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione.
Come si è osservato, qualunque critica rivolta ad una persona è idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 38215 del 2021).
La necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, impone l'osservanza di determinati limiti.
25. La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del
2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n.
5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018).
26. Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui.
Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016).
L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi "esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero
11 trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira" (così Cass. n. 1379 del
2019 cit.).
27. Il limite della continenza sostanziale esige che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n.
7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).
28. Sotto il profilo della pertinenza, si è osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela.
Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione.
Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente
o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).
29. Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro questa Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità (v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.)”.
2.8. Così precisati i criteri in forza dei quali il diritto di critica può dirsi legittimamente esercitato, non colgono nel segno i rilievi della circa la pretesa non CP_1
corrispondenza al vero di talune circostanze di fatto riferite dal lavoratore nel corso dell'intervista giornalistica.
12 Si è già detto, infatti, che a tal fine è sufficiente una veridicità anche solo putativa, basata cioè su una incolpevole convinzione del dichiarante.
Ed in questa prospettiva non può sottacersi come la natura latamente sindacale dell'attività esercitata dal sacrista sia stata acclarata sin dall'ordinanza resa in data 27.9.2023 nel Pt_1
procedimento n. 6060/2023 R.G.L., in cui questo Tribunale così si esprimeva: “Sul punto è pacifico tra le parti che il ricorrente ha partecipato alle attività che hanno portato
l'11.5.2023 alla sottoscrizione del nuovo CCNL per i sacristi e alla approvazione della
Appendice A, che con decorrenza 1.7.2023 ha previsto condizioni di lavoro più favorevoli per
i sacristi (tra l'altro aumento della retribuzione di circa 300 euro al mese, inserimento di buoni pasto del valore di 6 euro al giorno etc). Ne consegue che anche a voler escludere, come dedotto da parte resistente, che il licenziamento sia stato intimato per un motivo discriminatorio non essendo la Fiudac/s /“Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane
Addetti al Culto / Sacristi”) una associazione sindacale, bensì religiosa, e non rivestendo quindi , eletto membro della Giunta Nazionale della Fiudac/s, il ruolo di _1
sindacalista, deve ritenersi che il motivo determinante del licenziamento sia di carattere ritorsivo avendo il ricorrente svolto un ruolo fondamentale per l'approvazione dell'Appendice A del ridetto CCNL”.
Le dichiarazioni rilasciate da risultano, inoltre, esternate con modalità del tutto Pt_1
neutre, non essendo state adoperate espressioni ingiuriose o denigratorie ovvero gratuitamente lesive della dignità altrui.
D'altro canto, l'aver definito “umiliante” il trattamento ricevuto in costanza di rapporto costituisce lecita manifestazione di dissenso da parte del lavoratore, il quale si è limitato a denunciare (non importa se a torto o a ragione) la non conformità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, senza minimamente travalicare i canoni della continenza formale, né, tanto meno, quello della pertinenza, attenendo la critica alle specifiche condizioni di lavoro e, quindi, ad un interesse indubbiamente meritevole di tutela.
Quanto poi all'art. 23 del C.C.N.L. sacristi dell'11.5.2023, richiamato dalla nella CP_1
lettera di contestazione, non si ravvisano, nella specie, atti integranti “violazione della riservatezza legata all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella Chiesa mediante la diffusione di notizie conosciute in ragione del servizio”, né “comportamenti gravi e comprovati che ledano la dignità dell'istituzione o confliggano con i suoi principi” (nel che si sostanziano, per espressa previsione contrattuale, le condotte che danno luogo alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro).
13 2.9. Esclusa, per le ragioni appena esposte, la sussistenza di una giusta causa di recesso, ritiene questo Giudice che il licenziamento intimato a con lettera del 10.6.2024 sia Pt_1
non solo ingiustificato ma anche ritorsivo, poiché sorretto dall'esclusivo e determinante intento di eludere gli effetti dei plurimi provvedimenti giurisdizionali intervenuti in senso favorevole al lavoratore (cfr. ordinanza del 27.9.2023 nel procedimento n. 6060/2023 R.G.L., ordinanza collegiale del 5.12.2023 nel procedimento n. 8715/2023, nonché ordinanza dell'8.1.2024 nel procedimento n. 8561/2023 R.G.L.).
Conduce in tal senso la perdurante inottemperanza del datore di lavoro agli ordini giudiziali di reintegra, e ciò anche a seguito dell'offerta, da parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative (si legga la missiva datata 8.1.2024).
Non va poi trascurata la stretta contiguità temporale della contestazione disciplinare
(3.6.2024) rispetto all'iniziativa processuale assunta dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1764/2024 R.G.L., spedito per la notifica il 9.5.2024 e con prima udienza in data 20.6.2024.
Quest'ultima circostanza di fatto rende ancor più evidente il carattere pretestuoso della condotta datoriale, tenuto conto che, a fronte di un articolo pubblicato in data 22.4.2024, non vi è stata da parte della una reazione altrettanto immediata. CP_1
Per tal via il licenziamento si configura, quindi, anche quale ingiusta ed arbitraria reazione ad una legittima rivendicazione del lavoratore, oltre che espressione di un'ormai conclamata ostilità nei confronti di quest'ultimo.
Se a ciò si aggiunge la totale inconsistenza dei motivi addotti a sostegno del provvedimento espulsivo, deve ritenersi che l'unica ragione del recesso risieda – ancora un volta – nel perdurante intento di rappresaglia manifestato dalla nei confronti del lavoratore CP_1
sin dal primo licenziamento intimato in data 20.6.2023.
2.10. Sul versante delle tutele, opera quella più ampia di cui all'art. 18, comma 1, l. n.
300/1970, a ciò non ostando la natura di organizzazione di tendenza pacificamente rivestita dalla resistente. CP_1
Soccorre, a tal fine, l'orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
19965/2016, secondo cui: “…l'art. 4 della legge n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cosiddette organizzazioni di tendenza l'inapplicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3, sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori;
ne consegue che, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell'ente e la
14 categoria di appartenenza del dipendente (Cfr., proprio con riferimento al licenziamento di un dirigente sindacale, Cass. n 20500/2008). Questa Corte ha espressamente affermato che il privilegio riconosciuto dalla norma nei confronti delle c.d. organizzazioni di tendenza consiste nel conservare la tutela meramente obbligatoria e ciò anche quando il superamento del livello occupazionale stabilito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2, comporterebbe
l'applicazione della tutela reale a norma dell'art. 1, della stessa legge. Ma detta norma, che serve a regolare gli effetti di un normale licenziamento legittimo, nulla dice sul diverso problema del licenziamento discriminatorio, in ordine al quale l'art. 4 in ogni caso non trova applicazione. In effetti la L. n. 108, art. 4, inizia con le parole "fermo restando quanto previsto dall'art. 3", per proseguire con la indicazione che la L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applica alle richiamate organizzazioni di tendenza: orbene, se vuol darsi un senso all'incipit dell'art. 4, è evidente che la deroga prevista dall'art. 4, non riguarda i casi di quei licenziamenti considerati dal legislatore dal 1966 in poi particolarmente odiosi e per i quali la conseguenza è l'integrale applicazione dell'art. 18”.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte, s'impone l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione CP_1
del ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2.11. L'assenza di concreti indici di offensività nella condotta del lavoratore postula poi, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale nel procedimento n. 3843/2024 R.G.L.
2.12. Quanto, infine, alla pretesa attorea finalizzata ad ottenere la condanna della resistente al pagamento delle somme relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, si ritiene che la relativa domanda sia fondata e vada accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Giova puntualizzare che una siffatta domanda poggia sulla più volte citata ordinanza emessa in data 8.1.2024 nel procedimento n. 8561/2023 R.G.L. e recante, come detto, la condanna della alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché al pagamento CP_1
delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità.
Secondo quanto eccepito dalla parte resistente, non vi sarebbe alcun titolo esecutivo idoneo a supportare la pretesa retributiva e/o risarcitoria avanzata dal lavoratore, e ciò in virtù del carattere meramente strumentale e provvisorio del provvedimento d'urgenza, destinato ad
15 essere travolto dalla sentenza emessa a conclusione del successivo (ed eventuale) giudizio di merito.
Il rilievo non persuade.
Vero è, infatti, che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non è dotato di stabilità definitiva in quanto la nuova formulazione dell'art. 669-octies c.p.c. attenua, ma non esclude, il vincolo di strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito. Non vi è dubbio, peraltro, che anche il provvedimento cautelare possa costituire valido titolo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-duodecies e 474, secondo comma, n. 1 c.p.c. quando il credito provvisoriamente riconosciuto nel provvedimento cautelare sia liquido o di pronta e facile liquidazione (Cass. Sez. Lav. n. 14829/2001).
Ad ogni buon conto, è pacifico che l'ordinanza resa in data 8.1.2024, peraltro neppure fatta oggetto di reclamo, sia stata integralmente confermata nel giudizio di merito intrapreso dalla giusta sentenza n. 3265/2024 (Giudice est., dott.ssa , CP_1 Persona_3
pronunciata in data 29.11.2024 ed attualmente sub iudice della Corte d'Appello di Bari (si veda l'impugnazione prodotta dalla parte resistente in data 28.1.2025).
Ne consegue che ogni questione sollevata in proposito dalla resistente deve intendersi superata.
Va poi considerato – in linea con Corte cost. n. 86/2018 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima) – che il datore di lavoro, ove messo in mora dal lavoratore, ai fini dell'adempimento del suo obbligo di ottemperanza all'ordine del Giudice, ben può essere assoggettato alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, comma 2, c.c.), formuli nei suoi confronti il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell'organizzazione del lavoro, nel periodo compreso tra la statuizione di annullamento del licenziamento e quello della sua successiva riforma.
In tale contesto viene in rilievo il lucro cessante, ossia il mancato guadagno subito dal lavoratore per effetto della mancata reintegrazione, “e tale voce di danno è coerentemente
16 rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice” (così, ancora, Corte cost. n. 86 cit.).
Nella specie, il lavoratore ha tempestivamente offerto le proprie energie lavorative, dichiarandosi “pienamente (ed ancora una volta) a disposizione del datore” (si legga, in tal senso, la citata missiva dell'8.1.2024, a firma di , inoltrata via p.e.c. alla Pt_1 CP_1
resistente).
Spetta, quindi, al ricorrente, per il periodo successivo alla costituzione in mora del datore, un'indennità risarcitoria ragguagliata all'ultima retribuzione globale di fatto.
In ordine alla quantificazione, possono recepirsi i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, siccome conformi alle tabelle retributive di cui al vigente C.C.N.L. Sacristi – Chiese con grandi afflussi, sottoscritto in data 11.5.2023 dalla F.A.C.I. (Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia) e dalla F.I.U.D.A.C./S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane
Addetti al Culto/Sacristi) e valevole per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2025.
2.13. I rilievi critici formulati sul punto dalla non s'appalesano, invece, CP_1
condivisibili.
Ed invero, secondo la prospettazione della resistente, la retribuzione dovrebbe essere parametrata all'orario di lavoro part-time pari al 68,42%, quale evincibile dalla busta paga di giugno 2023 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente nel procedimento n. 1764/2024 R.G.L.), potendo applicarsi solo l'aumento del minimo contrattuale per i sacristi di 1° livello, come introdotto dal citato C.C.N.L., e non anche l'Appendice A al medesimo contratto collettivo, nella parte in cui prevede la possibilità, per tutti i lavoratori con orario pari o superiore alle 25 ore settimanali, con oltre 20 anni di anzianità (come , di passare automaticamente Pt_1
all'orario full time di 36 ore settimanali.
Sostiene, a tal fine, la che “Tali derogatorie previsioni della contrattazione CP_1
collettiva di settore, mai concordate con la , sono andate Controparte_1
ad incidere pesantemente sulla situazione economico-finanziaria di chi gestisce, per conto della Provincia di Foggia dei Frati minori il Santuario di Per_4 Controparte_5
di San Giovanni Rotondo, con maggiori esborsi insostenibili per un Ente ecclesiastico
[...] che si aggirano in oltre € 300.000,00 - € 400.000,00 all'anno, andando a colpire l'Ente appena uscito dalla grave crisi pandemica e che affronta l'attuale crisi energetica che ha fatto incrementare notevolmente i costi delle utenze, oltre a creare un'inammissibile ingerenza nell'organizzazione del lavoro della illegittima anche sotto il profilo CP_1
17 civilistico” (cfr. pag. 16 della memoria depositata nel procedimento n. 1764/2024 R.G.L., con argomentazioni identiche negli altri giudizi riuniti).
Soggiunge che, non avendo la F.A.C.I. fornito riscontro alla propria missiva del 7.6.2023
(doc. 7, fascicolo di parte resistente), il rapporto associativo tra la e la predetta CP_1
Federazione si sarebbe automaticamente risolto, con conseguente inapplicabilità dell'Appendice A.
Evidenzia, da ultimo, che, secondo quanto precisato dalla stessa F.A.C.I. in un comunicato dell'11.7.2023, dovrebbero considerarsi escluse dall'ambito di applicabilità della suddetta
Appendice le Chiese, le Basiliche e i Santuari costituenti solo meta di turisti ovvero di
“grandi e numerosi pellegrinaggi in occasione di una particolare festività” (doc. 8, fascicolo di parte resistente).
Orbene, pacifica la pregressa adesione alla F.A.C.I. da parte della si ritiene che CP_1 quest'ultima non possa fondatamente invocare, al fine di restare esonerata dall'applicabilità del trattamento migliorativo rivendicato dal lavoratore, il sopravvenuto scioglimento del rapporto associativo intercorrente con la predetta Federazione all'epoca di sottoscrizione del rinnovo contrattuale.
Difatti, secondo consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n.
26666/2024), nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi – che qui non ricorre – di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n.
15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso.
Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).
Per altro verso, il comunicato F.A.C.I. non può dirsi idoneo, anche in considerazione del suo carattere unilaterale, a disvelare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. Sez. Lav. n. 30137/2018).
18 In questa prospettiva ed in coerenza con il prevalente criterio ermeneutico fondato sul senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., deve allora ritenersi che l'Appendice
A sia chiaramente riservata, come si legge nella premessa del documento contrattuale, ai
“luoghi sacri…caratterizzati da un ingente e non omogeneo afflusso di fedeli come Santuari e
Basiliche meta di pellegrinaggi, dove le funzioni tipiche della parrocchia (come ad es. battesimi, matrimoni, funerali) costituiscono solo una parte, minoritaria, dell'attività dei lavoratori dipendenti”.
E poiché assurge a fatto notorio (art. 115, comma 2, c.p.c.) che il Santuario di CP_5
sia meta di fedeli e pellegrini, che ivi confluiscono – non solo in occasione di
[...]
particolari festività – per la venerazione di , non pare lecito dubitare circa CP_1
l'applicabilità dell'Appendice A al fine di determinare la retribuzione cui commisurare il danno risarcibile reclamato dal ricorrente.
2.14. In assenza di ulteriori censure sul versante della quantificazione, spetta, dunque, a
[...]
il complessivo importo di euro 4.200,00, così risultante: euro 1.200,00 per il periodo Pt_1 dall'8.1.2024 al 31.1.2024; euro 1.500,00 per la mensilità di febbraio 2024; euro 1.500,00 per la mensilità di marzo 2024.
Su detta somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile - complessità media) – seguono la soccombenza della CP_1
resistente e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la nullità del licenziamento intimato a con lettera del 10.6.2024 _1
e, per l'effetto, condanna la a reintegrare il ricorrente nel Controparte_1
proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) rigetta la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla CP_1
c) condanna, altresì, la al pagamento, in favore di Controparte_1 _1
, della complessiva somma di euro 4.200,00, per il titolo risarcitorio di cui in
[...]
19 motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
d) condanna, infine, la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
8.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco Pannone e Matilde Pannone.
Foggia, all'esito dell'udienza del 13/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 13/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1764/2024 R.G.L., cui sono state riunite le cause aventi nn. 2826 –
3843 – 9407/2024 R.G.L. e vertenti
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco _1
Pannone e Matilde Pannone
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Michele
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: licenziamento – risarcimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024 ed iscritto al n. 1764/2024 R.G.L., _1
– premesso che, con ordinanza ex art. 700 c.p.c., resa in data 8.1.2024 nel
[...]
procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 8561/2023 R.G.L., era stata dichiarata la nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Controparte_1
con lettera del 5.10.2023, con conseguente condanna della parte datoriale a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, deducendo di aver messo a disposizione del datore le proprie energie lavorative e lamentando che, a fronte di tale offerta, la non aveva inteso ottemperare al suddetto ordine giudiziale, omettendo pure di CP_1 corrispondergli la giusta retribuzione, quale prevista dal nuovo C.C.N.L. per i sacristi addetti al culto dipendenti da Enti ecclesiastici, entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente chiedeva la condanna della al pagamento, CP_1
anche a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, per il periodo dall'8.1.2024 al 31.1.2024.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea, pendendo ancora il giudizio di merito n. 11446/2023 R.G.L., concernente la legittimità sia del primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che del secondo licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore (dichiarato nullo con la suddetta ordinanza cautelare dell'8.1.2024).
In via riconvenzionale, la esperiva, ai sensi degli artt. 414 e 441-bis c.p.c., azione CP_1 per l'accertamento della legittimità del (terzo) licenziamento per giusta causa intimato a
[...]
con lettera del 10.6.2024, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data. Pt_1
A tal fine, richiamava il contenuto della missiva del 3.6.2024, con la quale era stato contestato al predetto lavoratore il tenore diffamatorio dell'intervista da lui rilasciata al “Corriere della
Sera” in data 22.4.2024.
Quanto alla domanda di pagamento, eccepiva il difetto di qualsivoglia titolo idoneo a supportare la pretesa retributiva e/o risarcitoria, tale non essendo l'ordinanza cautelare emessa in data 8.1.2024.
Contestava, in ogni caso, il criterio di quantificazione utilizzato dal ricorrente, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) - rigettare la domanda del ricorrente _1
perché inammissibile e, comunque, infondata, per tutte le ragioni enunciate in narrativa;
2) - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla al Sig. Controparte_1 [...]
con lettera del 10 giugno 2024, per i motivi precisati nella narrativa dell'atto; _1
3) - per l'effetto, condannare il ricorrente , in favore della ricorrente _1
, al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1 giudizio”.
Con un secondo ricorso, depositato in data 19.3.2024 ed iscritto al n. 2826/2024 R.G.L.,
[...]
– richiamata l'ordinanza cautelare emessa in data 8.1.2024 – adiva nuovamente _1
l'intestato Tribunale, al fine di sentir condannare la al Controparte_1
pagamento, anche a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.500,00, relativamente alla mensilità di febbraio 2024.
2 La convenuta, ancorchè ritualmente intimata, non si costituiva, restando CP_1
definitivamente contumace.
Con un terzo ricorso, depositato in data 19.4.2024 ed iscritto al n. 3843/2024 R.G.L., _1
evocava in giudizio la , al fine di ottenerne –
[...] Controparte_1 sempre sul presupposto dell'omessa attuazione dell'ordine di reintegrazione giudizialmente impartito – la condanna al pagamento, anche a titolo risarcitorio, della somma di euro
1.500,00, relativamente alla mensilità di marzo 2024.
La si costituiva, resistendo alla domanda attorea e spiegando, altresì, specifica CP_1
domanda riconvenzionale, onde sentir dichiarare la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da nel corso dell'intervista rilasciata al “Corriere della Sera” in data 22.4.2024 Pt_1
e, per l'effetto, condannare il predetto lavoratore al risarcimento dei danni subiti da essa istante, da liquidarsi, anche in via equitativa, in misura pari ad euro 15.000,00.
Con un quarto ricorso, depositato in data 29.10.2024 ed iscritto al n. 9407/2024 R.G.L., il predetto impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del 10.6.2024, siccome Pt_1
nullo, illegittimo ed inefficace, invocando le tutele di cui all'art. 18 St. Lav.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda, CP_1
deducendo che il licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato dal lavoratore esclusivamente nell'ambito del giudizio n. 1764/2024 R.G.L., attraverso una apposita domanda riconvenzionale, e non con un autonomo e separato ricorso.
Resisteva, in ogni caso, alla domanda ex adverso proposta.
Le quattro cause venivano riunite (da ultimo, quanto al procedimento n. 2826/2024 R.G.L., con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 13.3.2025), sussistendo evidenti profili di connessione, soggettiva e (parzialmente) oggettiva, ex artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'esito della predetta udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – le cause medesime sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Procedendo in ordine logico all'esame delle plurime domande proposte dalle parti e trattando, in via prioritaria, quella attinente al licenziamento intimato a con _1
lettera del 10.6.2024, occorre subito ribadire – in linea con quanto già evidenziato nell'ordinanza resa in data 27.12.2024 nel procedimento n. 9407/2024 R.G.L. – come la domanda riconvenzionale ivi proposta dalla e finalizzata ad accertare CP_1
3 l'inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento (per le ragioni di cui appresso si dirà) integri un'eccezione di decadenza dalla suddetta impugnativa.
Difatti, la parte datoriale non ha invocato una pronuncia suscettibile di acquisire autonoma efficacia di giudicato, né, tanto meno, ha ampliato, a fronte dell'iniziativa processuale del lavoratore, l'oggetto del processo, essendosi limitata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento.
Per tali ragioni non si è resa, dunque, necessaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 418, comma 1, c.p.c.
2.2. Fatta questa precisazione, si ritiene che l'eccezione sollevata in tal senso dalla sia destituita di fondamento. CP_1
Ed invero, nel giudizio n. 1764/2024 R.G.L. la ha proposto, in via CP_1
riconvenzionale, una domanda diretta a sentir accertare la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 10.6.2024.
A fronte di tale domanda, ha chiesto dichiararsi “inammissibile ed infondata la Pt_1
avversa domanda riconvenzionale, risultando il licenziamento pienamente illegittimo ed illecito, con espressa riserva di chiedere in apposito e rituale giudizio, le relative tutele”
(così, nelle conclusioni della memoria depositata in data 30.9.2024).
Orbene, secondo quanto prospettato dalla anche attraverso il rinvio a Cass. Sez. CP_1
Lav. n. 30433 del 23.11.2018, “l'azione di impugnativa di licenziamento ex art.441-bis c.p.c. andava proposta dal lavoratore esclusivamente nell'ambito del giudizio n.1764/2024 R.G.L. attraverso una apposita domanda riconvenzionale, e non con un autonomo e separato ricorso”.
Sennonchè, nella suddetta pronuncia la Suprema Corte – lungi dall'affermare una qualche preclusione, del tipo di quella ipotizzata dall'odierna parte datoriale – si è limitata a ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale (id est: di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18 St. Lav.) da parte del lavoratore nel giudizio intrapreso, ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del recesso.
Ne consegue che, in assenza di precisi indici testuali a sostegno della tesi propugnata dalla
(tanto più indispensabili allorquando si ipotizzi una qualsiasi forma di decadenza, CP_1
sostanziale o processuale), ben poteva il lavoratore – a fronte di una domanda di accertamento, quale quella proposta in riconvenzionale nel giudizio n. 1764/2024 R.G.L. – limitarsi a svolgere una mera difesa, onde paralizzare l'azione datoriale ed invocare, quindi, in un separato giudizio, l'applicazione della tutela reale (come in concreto avvenuto).
4 La domanda attorea rivolta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del licenziamento, con le statuizioni di cui all'art. 18 St. Lav., s'appalesa, dunque, ammissibile.
2.3. Giova pure rimarcare che non sussistono i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa della definizione, in grado di appello, del processo di impugnazione promosso dalla per la riforma della sentenza n. 3265/2024 di questo Tribunale. CP_1
In proposito, conviene riportare il contenuto dell'ordinanza resa in data 31.1.2025, che qui si conferma, non essendo stati addotti elementi idonei a sorreggere una diversa valutazione: “a) come affermato dalla Suprema Corte, “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295
c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 12999 del 15.5.2019); b) nella specie, non si ravvisa un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il presente giudizio (avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato a _1
in data 10.6.2024) ed il giudizio pendente in grado di appello per la riforma della
[...]
sentenza n. 3265/2024 (con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la nullità dei licenziamenti intimati al medesimo ricorrente con lettere del 20.6.2023 e del 5.10.2023), tenuto conto della diversità dei fatti addotti dalla a fondamento dei CP_1
provvedimenti espulsivi e potendosi astrattamente configurare tra i suddetti giudizi solo un nesso di pregiudizialità logica, alla luce del principio secondo cui “In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass. Sez. Lav. n. 1244 del 20.1.2011)”.
2.4. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, reputa il Tribunale che il licenziamento intimato a con lettera del 10.6.2024 abbia natura _1
palesemente ritorsiva e sia, pertanto, affetto da nullità.
5 Va, in primo luogo, richiamato l'orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav.
n. 6838 del 7.3.2023 (in continuità con Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022;
Cass. n. 21465 del 2022), secondo cui, “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa
o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass.
n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011)”.
Come ulteriormente puntualizzato dalla Suprema Corte, “
2.2. dal punto di vista probatorio
l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni
(Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019); 2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass.
n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)”.
Alla luce di quanto precede, occorre preliminarmente accertare l'esistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, passando poi alla verifica dell'esistenza o meno di un licenziamento illecito (perché ritorsivo o discriminatorio), con onere della prova a carico del lavoratore, per finire all'individuazione del regime sanzionatorio.
2.5. Procedendo in questa direzione, l'indagine deve appuntarsi sulla contestazione disciplinare elevata nei confronti di con missiva del 3.6.2024 (v. doc. 5, fascicolo Pt_1
della nel procedimento n. 1764/2024 R.G.L.). CP_1
6 Come anticipato, parte datoriale addebita al lavoratore il contenuto diffamatorio dell'intervista da lui rilasciata in data 22.4.2024 ad un giornalista del “Corriere della Sera”.
Giova riprodurre il testo dell'articolo pubblicato sulla predetta testata:
“«La denuncia di , 46 anni, che si era fatto portavoce di oltre 2400 addetti _1
del settore: «Già tre pronunce del tribunale a mio favore, ma non vogliono reintegrarmi».
Il prossimo 16 maggio il quarto processo a Foggia.
I frati: «Parlino gli atti»
, sacrista di San Giovanni Rotondo, lei è stato licenziato dalla _1 [...]
. Cosa è successo? Controparte_1
«Tutto vero. Sono stato licenziato perché come sacrista ho osato difendere i miei diritti e quelli di altri 2400 lavoratori, addetti al culto, chiedendo di portare la paga per tutti da 5 a 9 euro».
È questa la denuncia di , 46 anni, nato in Puglia a [...] _1
nel 1977, sposato e con una figlia di 23 anni, laureata in Economia.
Il 16 maggio 2024 si terrà il suo quarto processo al tribunale di Foggia chiamato a deliberare sulla sua vicenda, anche se già tre sentenze ne hanno ordinato il reintegro dopo il licenziamento in tronco avvenuto il 20 giugno 2023 da parte della Controparte_1
presieduta da padre del Santuario di San Giovanni Rotondo.
[...] Persona_1
Licenziato per «giustificato motivo oggettivo per avere creato illegittimamente il contratto nazionale», come fosse un contratto ad personam, cosa che ovviamente non è.
In pratica, il sacrista viene accusato di aver aiutato molti altri lavoratori - sparsi in santuari
e chiese di tutta l'Italia - ad alzare la modesta paga di circa 5 euro netti l'ora a circa 9-10 euro l'ora operando come rappresentante di un sindacato, la Fiudac/s (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) che ha dato vita a un contratto collettivo nazionale (l'ultimo è entrato in vigore nel luglio 2023 ed è stato firmato dalla controparte, la
Faci, Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia), peraltro ancora inapplicato da molti santuari.
Interpellata dal Corriere della Sera la ha detto: «I frati Controparte_1
cappuccini hanno deciso di esprimere le loro posizioni non attraverso dichiarazioni alla stampa ma esclusivamente mediante i documenti presentati in sede giudiziaria».
Quando inizia il suo rapporto di lavoro con la ? Controparte_1
«Trent'anni anni fa, nel 1994: ero un ragazzino quando ho iniziato a dare una mano alle attività del Santuario. Il mio rapporto di lavoro è stato formalizzato solo nel 2002 e anche di questo si dovrà discutere. I frati del santuario, tanti anni fa, avevano all'interno un gruppo di
7 volontari che facevano turni a seconda delle loro esigenze: accoglienza dei pellegrini, sicurezza, vigilanza, organizzazione dei culti. Trattandosi di un santuario molto visitato, eravamo in tanti a fare questo lavoro. I frati ci davano dei turni, i compensi erano in via informale, come già accertato in una sentenza. Nel 2002 venimmo assunti dalla
[...]
creata ad hoc e con un proprio cda. Si è iniziato a parlare di un Controparte_1
contratto collettivo nazionale dei sacristi già negli anni '80 e nel 1989-91 era già stata fatta una distinzione tra chi lavorava nei grandi santuari e chi operava come sacrista nelle piccole parrocchie. Infatti il 95% delle parrocchie italiane ha un solo dipendente. Nei grandi santuari servono diverse figure professionali, dalla vigilanza alle pulizie;
prima un dipendente veniva pagato cifre modestissime, inizialmente 4 euro poi 5 euro l'ora con le domeniche che erano tutte lavorative, ma senza sovracompenso;
e con contratti da 44 ore settimanali. Questo compenso da 5 euro vale tuttora nelle parrocchie, solo nei santuari siamo passati a 9-10 euro l'ora. Una grossa disparità, un'ingiustizia ancora da sanare».
Come funzionava il lavoro al santuario di ? CP_1
«Dopo molto precariato ebbi un contratto di 8 ore settimanali, con flessibilità lavorativa, da
189 euro al mese, ma con settimane anche da 20 ore. Mi sono sposato nel 2000 a 23 anni e non era facile vivere con cifre simili. Poi ho avuto un contratto a tempo indeterminato. Alcuni frati al vertice della - non la maggioranza con cui ho ottimi rapporti - facevano CP_1
la cernita di chi scegliere a seconda di rapporti personali, alcuni erano presi direttamente con premio individuale ad personam. La mia ultima busta paga è stata comunque di 867 euro netti al mese, per arrivare a 1.000 servivano la tredicesima e la quattordicesima».
In quanti sacristi siete a San Giovanni Rotondo?
«A San Giovanni Rotondo per tutto il santuario siamo 5 sacristi, più oltre 30 addetti per la vigilanza e l'accoglienza dei pellegrini. Di lavoratori come noi ce ne sono dappertutto, in
Italia. Era necessario che ci organizzassimo. Feci domanda al vescovo Persona_2
(arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ndr) per costituirci in un'associazione, lui ci affidò a un sacerdote di sua fiducia, sviluppò e corresse lo statuto, lo confermò e lo firmò nel dicembre 2021 e così nacque l'Unione Diocesana dei sacristi che in seguito si aggregò alla Fiudac/s. Nel 2022 venni eletto consigliere nazionale. Dopo poco emerse chiaro che i sacristi dalla Diocesi di Milano erano i veri manovratori del "sindacato".
Ho anche chiesto chiarimenti sulla cassa, ma non sono mai giunti. Allora decisi di contattare
Part la he mi aiutò, però qualcuno fece sapere la cosa ai miei datori di lavoro. Da lì in poi si creò un muro di gomma tra me e la . mentre i frati cappuccini mi Controparte_1
8 apprezzano. L'11 maggio 2023 è stato siglato il nuovo contratto nazionale dei sacristi, registrato al Cnel e pubblicato da . Poco dopo io vengo licenziato». CP_2
Quali erano le sue mansioni al santuario di ? CP_1
«Come sacrista ho lavorato per 20 anni a 867 euro netti più le tredicesime, quindi percependo 1.000-1.100 al mese. La mia colpa è stata di regolamentare il lavoro dei grandi santuari e alzare la paga dei sacristi italiani da 5 a 9 euro, peraltro il contratto - non ancora applicato - era fermo da 13 anni e le mansioni andavano regolamentate».
C'è stato un elemento che ha incrinato i rapporti con la ? Controparte_1
«Sono stato sospeso come consigliere nazionale Fiudac/s perché nel frattempo mi sono iscritto alla Cgil. Il 20 giugno 2023 sono stato licenziato per “giustificato motivo oggettivo", in realtà per avere contribuito a migliorare un contratto nazionale che dia un minimo di dignità a tanti addetti al culto. Ora a San Giovanni Rotondo hanno preso 5 suore di un convento esterno, che risultano essere volontarie e che lavorano dalle 6 del mattino alle 22 di sera, come facevo io. La Fiudac/s mi ha sospeso per iscrizione alla Cgil, ma questo è anticostituzionale. Il licenziamento è avvenuto solo per aver portato il contratto mio e di tanti lavoratori da 5 a 9 euro, nonostante tre sentenze a mio favore».
Parliamo di stipendi netti inferiori a 900 euro al mese...
«Sì, è stato un trattamento umiliante quello ricevuto, a fronte dell'impegno da me profuso per tanti anni a favore della e del santuario. L'8 gennaio 2024 un giudice di Foggia CP_1
si è pronunciato a mio favore. E il 16 maggio ci sarà un'altra udienza con la presentazione di una nuova causa della C'è il pericolo che io non percepisca nemmeno la Naspi, CP_1
il sussidio di disoccupazione, 800 euro al mese. Ormai ho smesso di pagare il mutuo, perché non ce la faccio. Ma se anche mi arrivasse una proposta transattiva la rifiuterei, perché è una questione di principio che non riguarda solo me ma anche tanti altri sacristi: siamo 2400 a livello nazionale. Voglio il rispetto delle sentenze e il reintegro al lavoro, come è stato stabilito dai giudici. I miei legali - gli avvocati Ottavio. Matilde e Marco Pannone di Caserta, esperti di diritto del lavoro - continueranno a battersi, vedremo come si esprimerà la giudice del prossimo processo, la dottoressa ”. Persona_3
2.6. Tale essendo il tenore dell'intervista, la si duole, in estrema sintesi, che le CP_1
dichiarazioni del lavoratore abbiano gettato discredito nei confronti del datore di lavoro e dell'intero mondo ecclesiale.
Più in dettaglio, secondo la prospettazione della resistente: a) non sarebbe vero che Pt_1
sia stato licenziato per avere aiutato molti altri lavoratori ad innalzare la modesta paga oraria, né, d'altro canto, avrebbe potuto dirsi “umiliante” il suo trattamento economico, risultando,
9 viceversa, la retribuzione erogatagli in costanza di rapporto del tutto proporzionata alla natura giuridica del suo contratto di lavoro (a tempo parziale al 68,42%), oltre che coerente con l'attività di sacrista in concreto espletata;
b) il lavoratore non avrebbe mai svolto attività sindacale con la F.I.U.D.A.C./S., né sarebbe stato licenziato per questo motivo, non essendovi sentenze sul punto, bensì solo due ordinanze cautelari impugnate nell'ambito di un giudizio di merito, peraltro ancora pendente;
c) la F.I.U.D.A.C./S. non avrebbe mai intrattenuto con la relazioni sindacali, al punto che il riconoscimento di spettanze non previste dal CP_1
C.C.N.L. per i sacristi sarebbe avvenuto in forza di un accordo sindacale concluso nel 2007 con vere organizzazioni sindacali, quali C.G.I.L. e C.I.S.L.; d) l'attività di sindacalista
F.I.U.D.A.C./S. asseritamente esercitata da non sarebbe mai stata riconosciuta Pt_1 dall'Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo con la costituzione della diocesana, la quale, per statuto, avrebbe dovuto svolgere soltanto attività CP_3
spirituale; e) la F.I.U.D.A.C./S., in più occasioni, aveva negato la propria natura sindacale, sospendendo cautelativamente il ricorrente da ogni incarico associativo con essa e con fino alla sua espulsione dall'organizzazione ecclesiale con nota del 28.9.2023. CP_4
2.7. Così sintetizzato il nucleo essenziale della contestazione disciplinare, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese da nel corso dell'intervista rilasciata al “Corriere _1 della Sera” costituiscano espressione di quel diritto di critica che ciascun lavoratore può legittimamente esercitare nell'ambito del rapporto di lavoro, ferma restando l'osservanza dei rigorosi limiti enucleati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità e, nella specie, pienamente rispettati, come di qui a breve si dirà.
Sul tema del diritto di critica del lavoratore la Suprema Corte ha, infatti, enunciato principi ormai consolidati, quali compendiati da ultimo in Cass. Sez. Lav. n. 5331 del 28.2.2025, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti.
“23. Il diritto di critica trova fondamento nella nostra Costituzione, che all'art. 21, riconosce
a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e nell'art. 10 della Cedu che ribadisce come "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione".
L'art. 1 dello Statuto dei lavoratori riafferma "il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero", e la necessità di contemperare tale libertà col rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello
Statuto medesimo.
10 24. Il diritto di critica si esercita attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di fatti e comportamenti.
La manifestazione del pensiero in chiave critica reca con sé, di regola, un giudizio negativo, di disapprovazione dei comportamenti altrui o di dissenso rispetto alle opinioni altrui e possiede, quindi, una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario, del suo onore e della sua reputazione.
Come si è osservato, qualunque critica rivolta ad una persona è idonea ad incidere sulla sua reputazione e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione altrui, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 38215 del 2021).
La necessità di un contemperamento del diritto di critica con il diritto, di pari rilevanza costituzionale, all'onore e alla reputazione, impone l'osservanza di determinati limiti.
25. La giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 21362 del
2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del 2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n.
5523 del 2016; n. 19092 del 2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018).
26. Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui.
Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (v. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015; n. 12522 del 2016).
L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi "esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero
11 trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira" (così Cass. n. 1379 del
2019 cit.).
27. Il limite della continenza sostanziale esige che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (v. Cass. n.
7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).
28. Sotto il profilo della pertinenza, si è osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela.
Nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito viene definito continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione.
Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente
o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.).
29. Proprio in tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro questa Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (v. Cass. n. 29008 del 2008; n. 16000 del 2009; n. 21649 del 2016). In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all'interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità (v. Cass. n. 21649 del 2016 cit.)”.
2.8. Così precisati i criteri in forza dei quali il diritto di critica può dirsi legittimamente esercitato, non colgono nel segno i rilievi della circa la pretesa non CP_1
corrispondenza al vero di talune circostanze di fatto riferite dal lavoratore nel corso dell'intervista giornalistica.
12 Si è già detto, infatti, che a tal fine è sufficiente una veridicità anche solo putativa, basata cioè su una incolpevole convinzione del dichiarante.
Ed in questa prospettiva non può sottacersi come la natura latamente sindacale dell'attività esercitata dal sacrista sia stata acclarata sin dall'ordinanza resa in data 27.9.2023 nel Pt_1
procedimento n. 6060/2023 R.G.L., in cui questo Tribunale così si esprimeva: “Sul punto è pacifico tra le parti che il ricorrente ha partecipato alle attività che hanno portato
l'11.5.2023 alla sottoscrizione del nuovo CCNL per i sacristi e alla approvazione della
Appendice A, che con decorrenza 1.7.2023 ha previsto condizioni di lavoro più favorevoli per
i sacristi (tra l'altro aumento della retribuzione di circa 300 euro al mese, inserimento di buoni pasto del valore di 6 euro al giorno etc). Ne consegue che anche a voler escludere, come dedotto da parte resistente, che il licenziamento sia stato intimato per un motivo discriminatorio non essendo la Fiudac/s /“Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane
Addetti al Culto / Sacristi”) una associazione sindacale, bensì religiosa, e non rivestendo quindi , eletto membro della Giunta Nazionale della Fiudac/s, il ruolo di _1
sindacalista, deve ritenersi che il motivo determinante del licenziamento sia di carattere ritorsivo avendo il ricorrente svolto un ruolo fondamentale per l'approvazione dell'Appendice A del ridetto CCNL”.
Le dichiarazioni rilasciate da risultano, inoltre, esternate con modalità del tutto Pt_1
neutre, non essendo state adoperate espressioni ingiuriose o denigratorie ovvero gratuitamente lesive della dignità altrui.
D'altro canto, l'aver definito “umiliante” il trattamento ricevuto in costanza di rapporto costituisce lecita manifestazione di dissenso da parte del lavoratore, il quale si è limitato a denunciare (non importa se a torto o a ragione) la non conformità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, senza minimamente travalicare i canoni della continenza formale, né, tanto meno, quello della pertinenza, attenendo la critica alle specifiche condizioni di lavoro e, quindi, ad un interesse indubbiamente meritevole di tutela.
Quanto poi all'art. 23 del C.C.N.L. sacristi dell'11.5.2023, richiamato dalla nella CP_1
lettera di contestazione, non si ravvisano, nella specie, atti integranti “violazione della riservatezza legata all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella Chiesa mediante la diffusione di notizie conosciute in ragione del servizio”, né “comportamenti gravi e comprovati che ledano la dignità dell'istituzione o confliggano con i suoi principi” (nel che si sostanziano, per espressa previsione contrattuale, le condotte che danno luogo alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro).
13 2.9. Esclusa, per le ragioni appena esposte, la sussistenza di una giusta causa di recesso, ritiene questo Giudice che il licenziamento intimato a con lettera del 10.6.2024 sia Pt_1
non solo ingiustificato ma anche ritorsivo, poiché sorretto dall'esclusivo e determinante intento di eludere gli effetti dei plurimi provvedimenti giurisdizionali intervenuti in senso favorevole al lavoratore (cfr. ordinanza del 27.9.2023 nel procedimento n. 6060/2023 R.G.L., ordinanza collegiale del 5.12.2023 nel procedimento n. 8715/2023, nonché ordinanza dell'8.1.2024 nel procedimento n. 8561/2023 R.G.L.).
Conduce in tal senso la perdurante inottemperanza del datore di lavoro agli ordini giudiziali di reintegra, e ciò anche a seguito dell'offerta, da parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative (si legga la missiva datata 8.1.2024).
Non va poi trascurata la stretta contiguità temporale della contestazione disciplinare
(3.6.2024) rispetto all'iniziativa processuale assunta dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio n. 1764/2024 R.G.L., spedito per la notifica il 9.5.2024 e con prima udienza in data 20.6.2024.
Quest'ultima circostanza di fatto rende ancor più evidente il carattere pretestuoso della condotta datoriale, tenuto conto che, a fronte di un articolo pubblicato in data 22.4.2024, non vi è stata da parte della una reazione altrettanto immediata. CP_1
Per tal via il licenziamento si configura, quindi, anche quale ingiusta ed arbitraria reazione ad una legittima rivendicazione del lavoratore, oltre che espressione di un'ormai conclamata ostilità nei confronti di quest'ultimo.
Se a ciò si aggiunge la totale inconsistenza dei motivi addotti a sostegno del provvedimento espulsivo, deve ritenersi che l'unica ragione del recesso risieda – ancora un volta – nel perdurante intento di rappresaglia manifestato dalla nei confronti del lavoratore CP_1
sin dal primo licenziamento intimato in data 20.6.2023.
2.10. Sul versante delle tutele, opera quella più ampia di cui all'art. 18, comma 1, l. n.
300/1970, a ciò non ostando la natura di organizzazione di tendenza pacificamente rivestita dalla resistente. CP_1
Soccorre, a tal fine, l'orientamento di legittimità, compendiato in Cass. Sez. Lav. n.
19965/2016, secondo cui: “…l'art. 4 della legge n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cosiddette organizzazioni di tendenza l'inapplicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3, sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori;
ne consegue che, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell'ente e la
14 categoria di appartenenza del dipendente (Cfr., proprio con riferimento al licenziamento di un dirigente sindacale, Cass. n 20500/2008). Questa Corte ha espressamente affermato che il privilegio riconosciuto dalla norma nei confronti delle c.d. organizzazioni di tendenza consiste nel conservare la tutela meramente obbligatoria e ciò anche quando il superamento del livello occupazionale stabilito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2, comporterebbe
l'applicazione della tutela reale a norma dell'art. 1, della stessa legge. Ma detta norma, che serve a regolare gli effetti di un normale licenziamento legittimo, nulla dice sul diverso problema del licenziamento discriminatorio, in ordine al quale l'art. 4 in ogni caso non trova applicazione. In effetti la L. n. 108, art. 4, inizia con le parole "fermo restando quanto previsto dall'art. 3", per proseguire con la indicazione che la L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applica alle richiamate organizzazioni di tendenza: orbene, se vuol darsi un senso all'incipit dell'art. 4, è evidente che la deroga prevista dall'art. 4, non riguarda i casi di quei licenziamenti considerati dal legislatore dal 1966 in poi particolarmente odiosi e per i quali la conseguenza è l'integrale applicazione dell'art. 18”.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte, s'impone l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione CP_1
del ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2.11. L'assenza di concreti indici di offensività nella condotta del lavoratore postula poi, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale nel procedimento n. 3843/2024 R.G.L.
2.12. Quanto, infine, alla pretesa attorea finalizzata ad ottenere la condanna della resistente al pagamento delle somme relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, si ritiene che la relativa domanda sia fondata e vada accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Giova puntualizzare che una siffatta domanda poggia sulla più volte citata ordinanza emessa in data 8.1.2024 nel procedimento n. 8561/2023 R.G.L. e recante, come detto, la condanna della alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché al pagamento CP_1
delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità.
Secondo quanto eccepito dalla parte resistente, non vi sarebbe alcun titolo esecutivo idoneo a supportare la pretesa retributiva e/o risarcitoria avanzata dal lavoratore, e ciò in virtù del carattere meramente strumentale e provvisorio del provvedimento d'urgenza, destinato ad
15 essere travolto dalla sentenza emessa a conclusione del successivo (ed eventuale) giudizio di merito.
Il rilievo non persuade.
Vero è, infatti, che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non è dotato di stabilità definitiva in quanto la nuova formulazione dell'art. 669-octies c.p.c. attenua, ma non esclude, il vincolo di strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito. Non vi è dubbio, peraltro, che anche il provvedimento cautelare possa costituire valido titolo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 669-duodecies e 474, secondo comma, n. 1 c.p.c. quando il credito provvisoriamente riconosciuto nel provvedimento cautelare sia liquido o di pronta e facile liquidazione (Cass. Sez. Lav. n. 14829/2001).
Ad ogni buon conto, è pacifico che l'ordinanza resa in data 8.1.2024, peraltro neppure fatta oggetto di reclamo, sia stata integralmente confermata nel giudizio di merito intrapreso dalla giusta sentenza n. 3265/2024 (Giudice est., dott.ssa , CP_1 Persona_3
pronunciata in data 29.11.2024 ed attualmente sub iudice della Corte d'Appello di Bari (si veda l'impugnazione prodotta dalla parte resistente in data 28.1.2025).
Ne consegue che ogni questione sollevata in proposito dalla resistente deve intendersi superata.
Va poi considerato – in linea con Corte cost. n. 86/2018 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima) – che il datore di lavoro, ove messo in mora dal lavoratore, ai fini dell'adempimento del suo obbligo di ottemperanza all'ordine del Giudice, ben può essere assoggettato alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, comma 2, c.c.), formuli nei suoi confronti il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell'organizzazione del lavoro, nel periodo compreso tra la statuizione di annullamento del licenziamento e quello della sua successiva riforma.
In tale contesto viene in rilievo il lucro cessante, ossia il mancato guadagno subito dal lavoratore per effetto della mancata reintegrazione, “e tale voce di danno è coerentemente
16 rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice” (così, ancora, Corte cost. n. 86 cit.).
Nella specie, il lavoratore ha tempestivamente offerto le proprie energie lavorative, dichiarandosi “pienamente (ed ancora una volta) a disposizione del datore” (si legga, in tal senso, la citata missiva dell'8.1.2024, a firma di , inoltrata via p.e.c. alla Pt_1 CP_1
resistente).
Spetta, quindi, al ricorrente, per il periodo successivo alla costituzione in mora del datore, un'indennità risarcitoria ragguagliata all'ultima retribuzione globale di fatto.
In ordine alla quantificazione, possono recepirsi i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, siccome conformi alle tabelle retributive di cui al vigente C.C.N.L. Sacristi – Chiese con grandi afflussi, sottoscritto in data 11.5.2023 dalla F.A.C.I. (Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia) e dalla F.I.U.D.A.C./S. (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane
Addetti al Culto/Sacristi) e valevole per il periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2025.
2.13. I rilievi critici formulati sul punto dalla non s'appalesano, invece, CP_1
condivisibili.
Ed invero, secondo la prospettazione della resistente, la retribuzione dovrebbe essere parametrata all'orario di lavoro part-time pari al 68,42%, quale evincibile dalla busta paga di giugno 2023 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente nel procedimento n. 1764/2024 R.G.L.), potendo applicarsi solo l'aumento del minimo contrattuale per i sacristi di 1° livello, come introdotto dal citato C.C.N.L., e non anche l'Appendice A al medesimo contratto collettivo, nella parte in cui prevede la possibilità, per tutti i lavoratori con orario pari o superiore alle 25 ore settimanali, con oltre 20 anni di anzianità (come , di passare automaticamente Pt_1
all'orario full time di 36 ore settimanali.
Sostiene, a tal fine, la che “Tali derogatorie previsioni della contrattazione CP_1
collettiva di settore, mai concordate con la , sono andate Controparte_1
ad incidere pesantemente sulla situazione economico-finanziaria di chi gestisce, per conto della Provincia di Foggia dei Frati minori il Santuario di Per_4 Controparte_5
di San Giovanni Rotondo, con maggiori esborsi insostenibili per un Ente ecclesiastico
[...] che si aggirano in oltre € 300.000,00 - € 400.000,00 all'anno, andando a colpire l'Ente appena uscito dalla grave crisi pandemica e che affronta l'attuale crisi energetica che ha fatto incrementare notevolmente i costi delle utenze, oltre a creare un'inammissibile ingerenza nell'organizzazione del lavoro della illegittima anche sotto il profilo CP_1
17 civilistico” (cfr. pag. 16 della memoria depositata nel procedimento n. 1764/2024 R.G.L., con argomentazioni identiche negli altri giudizi riuniti).
Soggiunge che, non avendo la F.A.C.I. fornito riscontro alla propria missiva del 7.6.2023
(doc. 7, fascicolo di parte resistente), il rapporto associativo tra la e la predetta CP_1
Federazione si sarebbe automaticamente risolto, con conseguente inapplicabilità dell'Appendice A.
Evidenzia, da ultimo, che, secondo quanto precisato dalla stessa F.A.C.I. in un comunicato dell'11.7.2023, dovrebbero considerarsi escluse dall'ambito di applicabilità della suddetta
Appendice le Chiese, le Basiliche e i Santuari costituenti solo meta di turisti ovvero di
“grandi e numerosi pellegrinaggi in occasione di una particolare festività” (doc. 8, fascicolo di parte resistente).
Orbene, pacifica la pregressa adesione alla F.A.C.I. da parte della si ritiene che CP_1 quest'ultima non possa fondatamente invocare, al fine di restare esonerata dall'applicabilità del trattamento migliorativo rivendicato dal lavoratore, il sopravvenuto scioglimento del rapporto associativo intercorrente con la predetta Federazione all'epoca di sottoscrizione del rinnovo contrattuale.
Difatti, secondo consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n.
26666/2024), nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta.
Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi – che qui non ricorre – di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n.
15863/2002).
Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso.
Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso (Cass. n. 25062/2013).
Per altro verso, il comunicato F.A.C.I. non può dirsi idoneo, anche in considerazione del suo carattere unilaterale, a disvelare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. Sez. Lav. n. 30137/2018).
18 In questa prospettiva ed in coerenza con il prevalente criterio ermeneutico fondato sul senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c., deve allora ritenersi che l'Appendice
A sia chiaramente riservata, come si legge nella premessa del documento contrattuale, ai
“luoghi sacri…caratterizzati da un ingente e non omogeneo afflusso di fedeli come Santuari e
Basiliche meta di pellegrinaggi, dove le funzioni tipiche della parrocchia (come ad es. battesimi, matrimoni, funerali) costituiscono solo una parte, minoritaria, dell'attività dei lavoratori dipendenti”.
E poiché assurge a fatto notorio (art. 115, comma 2, c.p.c.) che il Santuario di CP_5
sia meta di fedeli e pellegrini, che ivi confluiscono – non solo in occasione di
[...]
particolari festività – per la venerazione di , non pare lecito dubitare circa CP_1
l'applicabilità dell'Appendice A al fine di determinare la retribuzione cui commisurare il danno risarcibile reclamato dal ricorrente.
2.14. In assenza di ulteriori censure sul versante della quantificazione, spetta, dunque, a
[...]
il complessivo importo di euro 4.200,00, così risultante: euro 1.200,00 per il periodo Pt_1 dall'8.1.2024 al 31.1.2024; euro 1.500,00 per la mensilità di febbraio 2024; euro 1.500,00 per la mensilità di marzo 2024.
Su detta somma competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile - complessità media) – seguono la soccombenza della CP_1
resistente e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la nullità del licenziamento intimato a con lettera del 10.6.2024 _1
e, per l'effetto, condanna la a reintegrare il ricorrente nel Controparte_1
proprio posto di lavoro e al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) rigetta la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla CP_1
c) condanna, altresì, la al pagamento, in favore di Controparte_1 _1
, della complessiva somma di euro 4.200,00, per il titolo risarcitorio di cui in
[...]
19 motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
d) condanna, infine, la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
8.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco Pannone e Matilde Pannone.
Foggia, all'esito dell'udienza del 13/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
20