Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di AP in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna mediante il deposito di note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 8290/23 R. G. L.
TRA
, nata AP ( Na ), il 13 febbraio 1972, e residente, in Pozzuoli ( Na ), via Parte_1
Pisciarelli n. 82, codice fiscale , ed ai fini della presente procedura, CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in AP, via Marc'Antonio n. 9, presso il proprio studio 'Avv.
, PEC e da sé medesima Parte_1 Email_1
rappresentata e difesa. A tutti gli effetti di legge si dichiara che le comunicazioni di ogni genere possono essere inviate al numero di fax e all'indirizzo di posta elettronica evidenziati nell'intestazione del presente atto così come indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del PR
11 febbraio 2005 n. 68. contro
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Del
Sordo - ( t) e Avv. Erminio Capasso (, giusta Email_2
procura generale alle liti notar in Roma in data 22.03.2024 n. rep. 37875/7313, ed Per_1 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede CP_2
di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax 08119926253, n. fax
0854243308);
FATTO E DIRITTO
L'istante con ricorso in riassunzione del 29.4.23 rappresentava di aver depositato precedente ricorso dinnanzi al Giudice di Pace di AP rappresentando:
“Che in data 22 GIUGNO 2022 la sottoscritta riceveva notifica a mezzo PEC Pt_1 Pt_1
della Cartella Esattoriale n. 071 2021 00920588 39 000 Controparte_3 pagina 1 di 8
Contrav.cod.strada l.689/81 PER VERBALE N. 17190311196/AP/17 - 22/06/17 notificato a loro dire in data 24/08/17 TARGA: ART.7 CDS per € 106,30 più spese di notifica;
Nume_1
2. Contrav.cod.strada l.689/81 PER VER.17190311196/AP/17 - 22/06/17 notificato, a loro dire in data 24/08/17 TARGA:ED54251 ART.7 CDS per € 85,04 più spese di notifica;
“
Chiedeva:
“In via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale . 071 2021
00920588 39 000 emessa da Controparte_4
;
[...]
2. Fissare, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/81, udienza di comparizione delle parti, ordinando alle parti avverse di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni;
3. Nel merito accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità della cartella di esattoriale n. 071 2021 00920588 39 emessa da
[...]
;” Controparte_4
Con le note di trattazione depositate in data 8.11.23 depositava “ la notifica all' del CP_2 ricorso in riassunzione chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale n.
07120229005857722000 come depositata nel fascicolo telematico. In subordine” rilevava
“che per refuso di stampa, è stato inserito nel ricorso in riassunzione, un ricorso introduttivo errato,” chiedendo “ quindi, breve rinvio per correggere gli atti e rinotificare.”
CP_ All'udienza del 9.11.23, in mancanza di prova della regolare notifica all' , questo GL autorizzava la sola rinotifica rinviando all'udienza del 22.1.24.
In data 3.1.24 rilevato che “per mero errore nel ricorso introduttivo non ha allegato ordinanza con la quale il Giudice di Pace, Dott. Cantile, dichiarava incompetenza per materia;
” “…l'avv.
, procuratrice di sé medesima” chiedeva “L'acquisizione del ricorso con Parte_1 relativa ordinanza e chiede termine per poter notificare.” E allegava ricorso corretto ma del pagina 2 di 8 quale mai erano stati autorizzati il deposito e/o la correzione. Il G.L. apponeva il “visto, agli atti”
Nelle note di trattazione depositate il 18.1.24 la ricorrente si riportava “al verbale di causa dell'udienza scorsa e” rendeva “noto di aver depositato documentazione e” chiedeva “termine per la rinotifica.”
All'udienza del 22.1.24 il GL autorizzava la rinotifica.
In data 6.6.24 nelle note di trattazione la ricorrente si riportava “al proprio ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. In particolare” chiedeva “l'annullamento della cartella esattoriale n. 07120229005857722000, con vittoria di spese diritti e onorari di causa.” Dunque ella faceva riferimento a cartella esattoriale diversa da quella indicata in ricorso.
All'udienza del 7.6.24 il G.L. rinviava la causa al 23.1.25 per la decisione.
Con le note del 13.1.25 “L'Avv. , procuratrice di sé medesima, si” riportava Parte_1
“all'atto introduttivo al ricorso notificato all' in data 26 febbraio 2024, chiedendone CP_2
l'integrale accoglimento ed in particolare l'annullamento dell'avviso di pagamento n.
07120229005857722000 con vittoria di spese diritti ed onorari…” Ripeteva dunque il riferimento alla cartella mai riportata in ricorso e mai depositava la notifica del 26.2.24.
CP_ Si costituiva l il 23.5.24 che si difendeva rispetto a un ricorso diverso da quello depositato ma evidentemente conforme a quello notificato, mai prodotto, e concludeva così:
“Si chiede che si dichiari il difetto di competenza per materia del Giudice adito;
si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'opposizione, ed in via ancora più gradata si condanni l'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nei titoli opposti. Vittoria di spese.”
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. il GL decideva la causa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va pregiudizialmente affrontata la questione di nullità del ricorso introduttivo rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio. pagina 3 di 8 Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso –avendo la norma carattere imperativo– è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della
Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto e della documentazione prodotta, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88
n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, si ritiene che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato inammissibile per violazione delle disposizioni dell'art. 414 c.p.c. in quanto la ricorrente ha esposto circostanze di fatto su cui fonda la propria domanda ma negli atti successivi ha fatto riferimento a diversa cartella esattoriale e a difese diverse.
In particolare difetta ogni chiarezza espositiva in relazione ai fatti posti alla base della domanda tanto da rendere incomprensibile innanzitutto alle parti convenute ma anche a questo giudice fatti e pretese azionate.
È utile, peraltro, ricordare che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia
(Cass. Sezz. Un. 17 giugno 2004, n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito di lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossi-bilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202; Cass., sez. Un. 23 gennaio
2002, n. 761).
Il che esclude la possibilità che le lacune degli atti introduttivi possano essere colmate con note difensive, se non a seguito di ordinanza emessa dal giudice ai fini dell'integrazione del ricorso.
pagina 4 di 8 Evidentemente, e come riconosciuto dalla ricorrente, è stato erroneamente incollato nell'atto un ricorso diverso e ciò è certamente ostativo a qualunque difesa .
Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio, perché privo dell'esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto rappresentanti i presupposti posti a base delle domande.
Tale nullità non è sanabile ex art. 164 c.p.c.
In proposito, non si ignora che di recente la Cassazione ha avuto modo di affrontare, sia pure in obiter dictum, il tema dell'applicabilità al processo del lavoro dell'art. 164 c.p.c., risolvendolo in senso affermativo (Cass. sez. un. 17.6.2004 n. 11353). In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'art. 164 c.p.c. sia applicabile anche al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro, a seguito della riforma del codice di procedura civile avviata con la l. 26.11.1990
n. 353.
In contrario, deve osservarsi che proprio sul punto in esame permangono - recte, sono state introdotte - insormontabili differenze tra il processo civile ordinario e quello del lavoro: ed infatti, già prima della non ancora in vigore riforma del codice di rito (d.l. 14.3.2005 n. 35) - che per quanto si dirà appresso ha confermato dette differenze - per effetto della novella del 1995 (d.l. 18.10.1995 n. 432 conv. in l.
20.12.1995 n. 534), applicabile ratione temporis al caso di specie, nel rito ordinario era stata inserita un'udienza sostanzialmente interlocutoria, quella prevista dall'art. 180 c.p.c., in cui il giudice si limitava ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 102 comma 2, 167, 182 e 291 comma 1, e, per quanto in questa sede rileva, 164 c.p.c. Il giudice, pertanto, a tale udienza fissava alla parte attrice termini e modalità per sanare i vizi di nullità dell'atto introduttivo. Quindi, ai sensi del comma 2 dell'art. 180 «fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio». Coerentemente, l'art. 183 comma 4 c.p.c. stabiliva che in questa seconda udienza l'attore poteva a sua volta «proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto».
Come si vede, pertanto, nel rito ordinario fu previsto un meccanismo basato sulla articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza.
Ben diverso il regime di preclusioni e decadenze del processo del lavoro, dove il convenuto deve proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio (art. 416 comma 2 c.p.c.). L'applicazione dell'art. 164
c.p.c., anche prima della riforma del 2005, avrebbe comportato, pertanto, una sostanziale vanificazione di tale sistema, aprendo la via ad un prolungamento del processo del tutto incompatibile con la struttura e la finalità del processo del lavoro. Il Giudice, infatti, avrebbe dovuto necessariamente, ed in assenza di qualunque disposizione normativa che lo autorizzasse (a meno di voler ritenere applicabile anche l'art.
pagina 5 di 8 180 c.p.c. al rito del lavoro, e con esso dell'art. 183 comma 2, che avrebbe finito con il sovrapporsi alla compiuta disciplina dell'art. 420 c.p.c.), consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma, questa, che avrebbe dovuto pertanto ritenersi abrogata in parte qua.
In tal senso, peraltro, la giurisprudenza è sempre stata ferma.
In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 14.1.1977, ha chiarito che sussistono a carico del ricorrente i medesimi obblighi che l'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto, con la conseguenza che il ricorrente deve formulare una domanda dettagliatamente precisata, sia nella causa petendi che nel petitum. Trattasi, ad avviso della Corte, di precetto sancito a pena di nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché la sua violazione determina l'inidoneità del ricorso al raggiungimento dello scopo, consistente nell'instaurazione di un valido contraddittorio, garantendo al convenuto un compiuto esame delle tesi della parte attrice, al fine di svolgere a sua volta le proprie difese. Ma la finalità è anche quella di porre il giudice in condizioni di essere reso compiutamente edotto del thema decidendum, ai fini di una celere decisione della causa fin dall'udienza di discussione.
La Suprema Corte, a sua volta, ha affermato che nel processo del lavoro, improntato ai criteri della concentrazione e celerità, sono imposte con carattere imperativo la presentazione e la puntualizzazione della domanda e delle eccezioni, sotto il profilo dei fatti esposti e delle ragioni di diritto sostenute (Cass. sez. lav., 23 novembre 1985, n. 5843); considerate infatti la sua formulazione e l'intenzione del legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori della disciplina del nuovo rito del lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell'oralità, nell'immediatezza e nella concentrazione degli atti processuali, nonché nell'accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma dell'art. 414 n. 3, 4 e 5 - secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi - ha carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso (Cass. sez. lav., 23 novembre 1985, n. 5843). A meno che, ma non è quanto si verifica nel caso di specie, non sia possibile individuare esattamente gli elementi suddetti attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. Sez. Lav. 18 giugno 2002, n. 8839).
Ne consegue una nullità che, in quanto trascendente l'interesse delle parti ed attinente alla possibilità di funzionamento del processo, è rilevabile anche d'ufficio e non è assolutamente sanabile. In particolare, non possono valere a sanare la nullità la costituzione del convenuto, l'integrazione successiva della domanda (Cass. Sez. Lav. 7 luglio 1999 n. 7089), il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio (Cass.
Sez. Lav. 19 febbraio 1991, n. 1740), allegazione di documentazione non offerta in comunicazione (Cass.
Sez. Lav. 18 ottobre 2002 n. 14817), e più in generale dello svolgimento di attività processuale (Cass.
Sez. Lav. 18 marzo 1999, n. 2519), ovvero l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., atteso che quest'ultima norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici "irregolarità " (Cass. Sez. Lav. 4 aprile 1991 n.
pagina 6 di 8 3510); in particolare, non può attendersi la integrazione dell'atto difettoso dal corso dell'istruttoria, in quanto nel nostro ordinamento l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia adempiuto il secondo (così Cass. Sez. lav. 4 aprile
1987 n. 3298); inoltre, a parte la dubbia compatibilità di tale modus procedendi con il principio di concentrazione, così facendo si metterebbe a repentaglio il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che verrebbe inesorabilmente violato qualora si consentisse di procrastinare i tempi della fase iniziale del giudizio onde acquisire - peraltro senza certezza sul risultato- gli elementi necessari per fissare il thema decidendum.
Non va, peraltro, omesso di considerare che se le parti devono formulare la prova per testimoni mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato
(art. 244 c.p.c.), è evidente come le denunciate omissioni comporterebbero l'assoluta impossibilità di procedere ad una istruttoria esauriente, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Ciò che non di rado si traduce, allorché si ritenga di obliterare il fondamentale vaglio dell'ammissibilità del ricorso, in un giudizio destinato, con ogni probabilità, a sfociare in una pronuncia di rigetto per mancata prova del fatto costitutivo ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Va, inoltre, osservato, al riguardo, che il mancato rilievo da parte del giudice di siffatto vizio del ricorso, si riverbererebbe sull'intera attività istruttoria dallo stesso compiuto, e sulla sentenza che definisse il giudizio, vizio, questo, che potrebbe essere fatto valere tanto in sede di appello quanto in sede di legittimità, risolvendosi in un error in procedendo, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (e sul punto, si ribadisce, non può ritenersi difforme la pronuncia delle sezioni unite n. 11353/2004, che solo in obiter ha affrontato la questione).
Ed è, pertanto, importante sottolineare come un'impostazione rigorosa del giudizio, fin dal primo grado, lungi dal danneggiare il ricorrente, si risolva in una tutela effettiva delle sue ragioni, tenuto conto, da un lato, che in tal modo si consente al processo di sfociare nel minor tempo possibile in una pronuncia di merito, basata su una istruttoria celere ed esauriente, e, dall'altro, che se è vero che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, è altresì vero che una eventuale riforma nei successivi gradi comporterebbe, con ogni probabilità, il sorgere di obblighi restitutori, tanto più gravosi quanto maggiore è
l'entità della condanna pronunciata e già eseguita al momento della decisione sull'impugnazione. In altri termini, ove il giudice di primo grado consentisse ad un processo viziato di proseguire fino ad una decisione nel merito, la caducazione di tale decisione finirebbe con il danneggiare gravemente la parte che ha ragione, parte che, nel processo del lavoro, ben può essere il contraente debole nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
A rafforzare l'espresso ordine di motivi, è intervenuta con una pronuncia recente la Corte di Cassazione, affermando che nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo quando sia privo dell' esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa;
e che tale nullità non è sanabile attraverso un' opera di integrazione pagina 7 di 8 del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo, il "thema decidendum" della controversia essere individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite (cfr. la sentenza n. 13825 del 27.05.2008).
Alla stregua delle esposte considerazioni, conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CP_ Le spese, compensate per metà attesa la incomprensibilità delle conclusioni dell circa il difetto di competenza per materia del Giudice adito, seguono la soccombenza per la restante parte.
P.Q.M.
a) dichiara la nullità del ricorso;
b) compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente alla refusione della restante parte che si liquida in €. 600,00.
AP, 23.1.25
Il Giudice
pagina 8 di 8