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Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2014 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00346 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00356/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2014, proposto da Immobiliare del
Poggio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Felici Bedetti e Ranieri Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio IO
Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento N. 00356/2014 REG.RIC.
- prot. n.4255 - Class.34.19.07 Fasc.227 in data 19/3/2014, spedito con racc.A/R giunto all''indirizzo della Ditta destinataria ricorrente in data 24/3/2014, avente ad oggetto: "NA Maritima (AN) - Complesso industriale ex Montedison. Ditta
Immobiliare Poggio - Irrogazione sanzioni ripristinatore ai sensi dell''art.160 comma
4, del D. Lgs.42/04 - D.P.C.M- n.231 del 18 novembre 2010 - legge 241/90 artt.7/10.
Comunicazione di avvio del procedimento";
- tutti gli atti preparatori strumentali di quello sopra impugnato, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi della Ditta ricorrente, nonché tutti quelli meramente conseguenziali come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'irrogazione di sanzioni ripristinatorie ai sensi dell'art. 160, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, relativo al complesso industriale ex Montedison sito in
NA MA (AN). Il provvedimento è stato notificato alla società ricorrente il
24 marzo 2014.
La società lamenta che l'atto impugnato sia stato adottato in violazione di legge e in eccesso di potere, contestando la legittimità della sanzione ripristinatoria e degli atti ad essa connessi. In particolare, la ricorrente evidenzia che il complesso industriale oggetto del vincolo, apposto nel marzo 2004, si trovava già in uno stato di grave degrado, con tettoia danneggiata, copertura lacunosa e amianto rimosso. Tale stato di N. 00356/2014 REG.RIC.
deterioramento era ben noto all'Amministrazione resistente, che avrebbe avuto modo di constatarlo direttamente nel corso di incontri e sopralluoghi con la società ricorrente e altre autorità interessate.
La ricorrente segnala, poi, che l'atto impugnato sarebbe stato adottato in modo intempestivo, a più di un anno di distanza dall'evento del crollo del manufatto, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2013. Sottolinea al riguardo che, immediatamente dopo il crollo, aveva informato la Soprintendenza tramite telegramma, ma l'Amministrazione non aveva intrapreso alcuna azione tempestiva.
Il procedimento sanzionatorio riposerebbe su presupposti erronei e contraddittori, tra cui la pretesa impossibilità di ripristino del manufatto crollato, nonostante il decreto n. 287/2013 avesse già previsto la possibilità di una sua ricostruzione, seppur auspicabile. L'Amministrazione resistente non avrebbe fornito una motivazione adeguata per giustificare la sanzione ripristinatoria, né abbia effettuato gli accertamenti tecnici necessari per valutare la situazione concreta del manufatto e del sito.
La società sottolinea, inoltre, che il comportamento dell'Amministrazione appare contraddittorio, in quanto il procedimento sanzionatorio sembrerebbe diretto a rimettere in discussione il contenuto del decreto n. 287/2013 e a riesumare il vincolo originario, nonostante la sua revisione fosse già stata oggetto di giudizio e di ottemperanza.
2. Il procedimento di cui alla comunicazione inoltrata alla società (in questa sede impugnata) non risulta, peraltro, concluso mediante l'adozione di una determinazione finale e l'irrogazione della sanzione.
Preso atto di tale circostanza, il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, con ordinanza n. 77/2026, ha evidenziato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato all'annullamento di atti (quali la mera comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle N. 00356/2014 REG.RIC.
sanzioni ripristinatorie) privi di immediata lesività, non risultando, peraltro, adottata alcuna determinazione conclusiva sfavorevole.
Con memoria depositata il 12 febbraio 2026, parte ricorrente non ha formulato deduzioni riguardo alla fondatezza del rilievo prospettato dal Collegio e, in sostanziale adesione allo stesso, ha chiesto che la causa sia decisa con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Il ricorso è inammissibile.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento, quale strumento di partecipazione procedimentale, costituisce atto endoprocedimentale, non dotato di autonoma capacità lesiva in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è, di regola, imputabile solo all'atto che conclude il procedimento.
Pertanto, il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento si dimostra inammissibile, in ragione dell'evidente natura di atto prodromico ed endoprocedimentale della stessa, non impugnabile in quanto non dotato di autonoma lesività. Invero, gli eventuali vizi della comunicazione stessa possono essere fatti valere unicamente in via derivata, a mezzo dell'impugnazione del solo provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale per il quale sia predicabile carattere di diretta ed autonoma portata pregiudizievole (così, tra le tante, T.A.R. Puglia, Lecce sez. III, 2/07/2018, n. 1085; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18/02/2014, n. 1912; Cons.
St., sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5921).
4. Nel caso di specie, il ricorso proposto avverso la mera comunicazione di avvio del procedimento si dimostra, dunque, inammissibile, in ragione della sua natura di atto prodromico, di per sé non impugnabile in quanto privo di autonoma lesività.
Non v'è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata. N. 00356/2014 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2025 e del 16 marzo
2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola BA, Presidente, Estensore
LE GA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00356/2014 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00346 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00356/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2014, proposto da Immobiliare del
Poggio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Felici Bedetti e Ranieri Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio IO
Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento N. 00356/2014 REG.RIC.
- prot. n.4255 - Class.34.19.07 Fasc.227 in data 19/3/2014, spedito con racc.A/R giunto all''indirizzo della Ditta destinataria ricorrente in data 24/3/2014, avente ad oggetto: "NA Maritima (AN) - Complesso industriale ex Montedison. Ditta
Immobiliare Poggio - Irrogazione sanzioni ripristinatore ai sensi dell''art.160 comma
4, del D. Lgs.42/04 - D.P.C.M- n.231 del 18 novembre 2010 - legge 241/90 artt.7/10.
Comunicazione di avvio del procedimento";
- tutti gli atti preparatori strumentali di quello sopra impugnato, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi della Ditta ricorrente, nonché tutti quelli meramente conseguenziali come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'irrogazione di sanzioni ripristinatorie ai sensi dell'art. 160, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, relativo al complesso industriale ex Montedison sito in
NA MA (AN). Il provvedimento è stato notificato alla società ricorrente il
24 marzo 2014.
La società lamenta che l'atto impugnato sia stato adottato in violazione di legge e in eccesso di potere, contestando la legittimità della sanzione ripristinatoria e degli atti ad essa connessi. In particolare, la ricorrente evidenzia che il complesso industriale oggetto del vincolo, apposto nel marzo 2004, si trovava già in uno stato di grave degrado, con tettoia danneggiata, copertura lacunosa e amianto rimosso. Tale stato di N. 00356/2014 REG.RIC.
deterioramento era ben noto all'Amministrazione resistente, che avrebbe avuto modo di constatarlo direttamente nel corso di incontri e sopralluoghi con la società ricorrente e altre autorità interessate.
La ricorrente segnala, poi, che l'atto impugnato sarebbe stato adottato in modo intempestivo, a più di un anno di distanza dall'evento del crollo del manufatto, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2013. Sottolinea al riguardo che, immediatamente dopo il crollo, aveva informato la Soprintendenza tramite telegramma, ma l'Amministrazione non aveva intrapreso alcuna azione tempestiva.
Il procedimento sanzionatorio riposerebbe su presupposti erronei e contraddittori, tra cui la pretesa impossibilità di ripristino del manufatto crollato, nonostante il decreto n. 287/2013 avesse già previsto la possibilità di una sua ricostruzione, seppur auspicabile. L'Amministrazione resistente non avrebbe fornito una motivazione adeguata per giustificare la sanzione ripristinatoria, né abbia effettuato gli accertamenti tecnici necessari per valutare la situazione concreta del manufatto e del sito.
La società sottolinea, inoltre, che il comportamento dell'Amministrazione appare contraddittorio, in quanto il procedimento sanzionatorio sembrerebbe diretto a rimettere in discussione il contenuto del decreto n. 287/2013 e a riesumare il vincolo originario, nonostante la sua revisione fosse già stata oggetto di giudizio e di ottemperanza.
2. Il procedimento di cui alla comunicazione inoltrata alla società (in questa sede impugnata) non risulta, peraltro, concluso mediante l'adozione di una determinazione finale e l'irrogazione della sanzione.
Preso atto di tale circostanza, il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, con ordinanza n. 77/2026, ha evidenziato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato all'annullamento di atti (quali la mera comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle N. 00356/2014 REG.RIC.
sanzioni ripristinatorie) privi di immediata lesività, non risultando, peraltro, adottata alcuna determinazione conclusiva sfavorevole.
Con memoria depositata il 12 febbraio 2026, parte ricorrente non ha formulato deduzioni riguardo alla fondatezza del rilievo prospettato dal Collegio e, in sostanziale adesione allo stesso, ha chiesto che la causa sia decisa con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Il ricorso è inammissibile.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento, quale strumento di partecipazione procedimentale, costituisce atto endoprocedimentale, non dotato di autonoma capacità lesiva in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è, di regola, imputabile solo all'atto che conclude il procedimento.
Pertanto, il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento si dimostra inammissibile, in ragione dell'evidente natura di atto prodromico ed endoprocedimentale della stessa, non impugnabile in quanto non dotato di autonoma lesività. Invero, gli eventuali vizi della comunicazione stessa possono essere fatti valere unicamente in via derivata, a mezzo dell'impugnazione del solo provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale per il quale sia predicabile carattere di diretta ed autonoma portata pregiudizievole (così, tra le tante, T.A.R. Puglia, Lecce sez. III, 2/07/2018, n. 1085; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18/02/2014, n. 1912; Cons.
St., sez. VI, 9 novembre 2011 n. 5921).
4. Nel caso di specie, il ricorso proposto avverso la mera comunicazione di avvio del procedimento si dimostra, dunque, inammissibile, in ragione della sua natura di atto prodromico, di per sé non impugnabile in quanto privo di autonoma lesività.
Non v'è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata. N. 00356/2014 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2025 e del 16 marzo
2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola BA, Presidente, Estensore
LE GA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00356/2014 REG.RIC.