CASS
Ordinanza 20 novembre 2024
Ordinanza 20 novembre 2024
Massime • 1
In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, quando uno dei danneggiati ha patito un danno biologico indennizzato dall'INAIL, l'Istituto, per le somme pagate a tale titolo, ha diritto di concorrere al riparto proporzionale del massimale incapiente in posizione di parità, atteso che l'assicuratore sociale che agisce in surrogazione nei diritti del danneggiato suo assistito va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/11/2024, n. 29950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29950 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: RCA - incapienza dott. Raffaele Frasca - Presidente del massimale - riparto proporzionale - concorso dott. Enrico Scoditti – Pres. Sez. dell'INAIL - conseguenze - dott. Francesco Maria Cirillo - Consigliere criteri di calcolo dott. Roberto Simone - Consigliere dott. MA Rossetti - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18280/23 proposto da: -) RE RT, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Alessandro Adamo;
- ricorrente -
contro -) AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato avvocato ricorrente;
- controricorrente -
nonché -) RA AN, RA AN, RA MA, RN AN, MA AN, domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato avvocato ricorrente;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 6 febbraio 2023 n. 256; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. MA Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 AN RA ed i suoi familiari (il fratello MA RA;
i genitori AN e AN RN, la figlia AN MA) con separati atti di 1 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 citazione convennero dinanzi al Tribunale di Firenze RT RE e la AL s.p.a.. Dedussero che RT RE, due anni prima, provocò un sinistro stradale in conseguenza del quale AN RA aveva patito gravi lesioni personali, e chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni - diretti e riflessi - rispettivamente patiti. Nel giudizio promosso da AN RA intervenne l'INAIL, allegando di averle erogato un indennizzo ed esercitando l'azione di surrogazione nei confronti dei responsabili. 2. Con sentenza n. 1625/15 il Tribunale di Firenze, riuniti giudizi: -) accolse le domande attoree, ad eccezione di quella proposta da MA RA;
-) escluse che la società AL avesse ritardato colpevolmente l'adempimento delle proprie obbligazioni;
ciò sul presupposto che aveva versato un acconto otto mesi dopo il sinistro, nonché chiesto il sequestro liberatorio del massimale due anni dopo il sinistro;
-) dichiarò in motivazione che l'obbligazione della AL dovesse essere contenuta entro il limite del massimale, restando obbligato per l'eccedenza il solo assicurato;
nel dispositivo tuttavia condannò in solido l'assicuratore e l'assicurato. 3. La sentenza fu appellata da RT RE (contumace in primo grado) e dall'INAIL. Con sentenza 4.10.2016 n. 1495 la Corte d'appello di Firenze accolse il motivo di gravame proposto da RT RE e ritenne affetta da una nullità processuale la sentenza di primo grado. Non ricorrendo tuttavia alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, la Corte d'appello con la sentenza suddetta decise ex novo la causa nel merito, negli stessi termini in cui era stata decisa dal Tribunale. 2 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 4. La sentenza d'appello fu impugnata per cassazione da RT RE in via principale e dall'INAIL in via incidentale. Con ordinanza 30.5.2019 n. 14765 questa Corte accolse parzialmente il ricorso principale e rigettò quello incidentale. La suddetta ordinanza ritenne, in particolare, che avendo il giudice di merito escluso una mora colpevole dell'assicuratore ed il conseguente danno, il danno da mora rimasto a carico del responsabile civile (RT RE) si sarebbe dovuto calcolare non sull'intero credito vantato dai danneggiati, ma solo sulla quota eccedente il massimale, e senza cumulare interessi e rivalutazione. 5. La causa fu riassunta da RT RE. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 14.7.2021 n. 1456, per stabilire la misura del debito a carico del responsabile civile seguì questo metodo: -) sommò i crediti di tutti i danneggiati, per stabilire la proporzione matematica tra il credito di ciascuno di essi rispetto al totale dei danni derivati dal sinistro;
-) ripartì il massimale tra i danneggiati in proporzione dei suddetti crediti;
-) sottrasse da ciascun credito la quota di massimale proporzionalmente spettante al singolo creditore. Nel sommare i crediti dei singoli danneggiati la Corte d'appello addizionò al credito di AN RA (euro 741.686) il credito accordato all'INAIL a titolo di surrogazione, per le somme versate all'infortunata a titolo di indennizzo del danno biologico permanente (euro 283.937). 6. La sentenza pronunciata in sede di rinvio fu impugnata per revocazione dalla società AL. La società assicuratrice dedusse che la Corte d'appello era incorsa in una svista, là dove nel determinare l'ammontare complessivo dei danni derivati dal sinistro aveva sommato, invece di sottrarre, il credito per danno biologico di AN RA e il credito azionato dall'INAIL in via surrogatoria. 3 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Dedusse che per effetto della surrogazione dell'INAIL una aliquota del credito vantato da AN RA si era trasferita in capo all'assicuratore sociale. Il credito dell'INAIL ed il credito di AN RA non erano dunque due crediti distinti da sommare per calcolare il danno complessivamente derivato dal sinistro;
erano piuttosto due componenti di un unico credito, frazionato per effetto della surrogazione. 7. Con sentenza 6.2.2023 n. 256 la Corte d'appello condivise la censura;
revocò la sentenza pronunciata in sede di rinvio e decidendo per la terza volta sull'appello di RT RE ripartì il massimale e determinò il surplus a carico dell'assicurato ponendo a base del calcolo non la somma di euro 1.125.624, come ritenuto dalla sentenza revocata, ma la minor somma di euro 841.686,55. Questa minor somma fu determinata assumendo il credito di AN RA al lordo di quanto ricevuto dall'INAIL, e di conseguenza, senza tener conto del credito di quest'ultimo. 8. La suddetta sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da RT RE con ricorso fondato su sei motivi. Hanno resistito con controricorso AN RA ed i suoi familiari, la AL e l'INAIL. Il ricorrente e la AL hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice. La censura si fonda sul rilievo che il collegio giudicante era integrato da un giudice ausiliario, e che le norme le quali hanno introdotto la possibilità di integrare i collegi giudicanti d'appello con un giudice ausiliario non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado, giusta la previsione di cui all'art. 62, comma 2, d.l. 21/06/2013, n. 69 (convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98). 1.1. Il motivo è infondato. 4 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Il giudizio di revocazione infatti non è un giudizio che si svolge in unico grado, ma un giudizio di impugnazione dello stesso grado della sentenza revocanda. Trattandosi di giudizio di secondo grado, pertanto, legittimamente il collegio fu integrato da un giudice ausiliario. Né l'integrazione del collegio giudicante d'appello con un giudice ausiliario è causa di nullità, alla luce di quanto stabilito da Corte cost. 17.3.2021 n. 41, la quale ha sì dichiarato costituzionalmente illegittime le norme (artt. 62-72 d.l. 21.6.2013 n. 69, conv. nella legge 9.8.2013 n. 98) che incardinarono nelle Corti d'appello i “Giudici Aggregati d'Appello”, ma soggiungendo che tale illegittimità produrrà i suoi effetti solo a partire dal 31.10.2025, e cioè all'esito del completamento della complessiva riforma, ancora in itinere, della magistratura onoraria. 2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia (formalmente) la violazione da parte della sentenza impugnata del principio di diritto stabilito dalla sentenza con la quale questa Corte cassò con rinvio la prima sentenza d'appello. Nell'illustrazione del motivo, tuttavia, vengono affastellate plurime e tra loro slegate considerazioni, che secondo l'unica interpretazione che questa Corte ritiene plausibile dovrebbero intendersi come segue: a) la sentenza impugnata ha determinato il danno globale causato dal sinistro sommando il credito di AN RA al lordo di quanto da lei ricevuto dall'Inail, mentre in realtà da quel credito si sarebbe dovuto sottrarre la quota-parte già pagate alla danneggiata dall'Inail; b) i crediti dei danneggiati andavano devalutati alla data del sinistro (2006); c) detraendo dalla sommatoria dei crediti risarcitori quello vantato dall'INAIL, e devalutandoli tutti alla data del 2006, ne risulta una somma inferiore al massimale;
d) pertanto, se la AL avesse tempestivamente risarcito i danneggiati, l'assicurato non sarebbe stato costretto a pagare di tasca propria nessuna eccedenza. 5 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 2.1. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile ex art. 366 nn. 4 e 6, c.p.c., a causa della sua scarsa chiarezza. Esso esordisce denunciando la violazione dell'art. 392 c.p.c., ma poi enuncia una questione di puro merito, ovvero l'esatto calcolo della quota di danno eccedente il massimale. Inoltre il ricorrente svolge deduzioni le quali richiamano atti processuali rispetto ai quali non è correttamente assolto l'onere di indicazione (art. 366, n. 6, c.p.c.). 2.2. Il motivo è altresì infondato nella parte in cui pretende di escludere il credito dell'INAIL dalla sommatoria dei danni causati dal sinistro, ai fini del riparto proporzionale del massimale. L'INAIL infatti nel riparto del massimale è postergato ai danneggiati solo per i crediti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non altrimenti risarciti (art. 142 cod. ass.). Ma quando uno dei danneggiati abbia patito un danno biologico che sia stato indennizzato dall'INAIL, l'assicuratore sociale che agisca in surrogazione va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore, in quanto il danno biologico forma oggetto di copertura da parte dell'INAIL (art. 13 d. lgs. 38/2000); sicché, per le somme pagate a tale titolo, l'INAIL ha diritto di partecipare al riparto del massimale in posizione di parità. 2.3. In terzo luogo il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta che la capienza del massimale si sarebbe dovuta apprezzare in moneta dell'epoca del sinistro, in quanto non espone i criteri con i quali ha effettuato i relativi conteggi (non è indicato, in particolare, quale indice sia stato utilizzato e con riferimento a quale data). 2.4. Infine, ma è quel che più rileva, il motivo è inammissibile ed in parte infondato nella parte in cui vi si sostiene che un tempestivo adempimento dell'assicuratore avrebbe messo l'assicurato al riparo da pretese dei danneggiati. 6 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Infatti il giudice di merito ha escluso la mala gestio dell'assicuratore con statuizione non impugnata, e nessuna disquisizione è più possibile su questo punto. 3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c.. Deduce che la Corte d'appello “non si sarebbe attenuta” al principio di diritto stabilito da Cass. 14765/19. 3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo. Reputa nondimeno doveroso il Collegio aggiungere che esso sarebbe stato comunque inammissibile a causa della totale mancanza di una ragionata censura avverso la sentenza impugnata. Il motivo infatti si risolve in un collage di princìpi uno via l'altro, senza che vi si spieghi in modo limpido e intelligibile in cosa sia consistito il preteso errore. 4. Col quarto, prolisso motivo, il ricorrente formula una tesi così riassumibile: -) la sentenza che accoglie la revocazione si sostituisce a quella revocata;
-) la sentenza revocata era una sentenza pronunciata in sede di rinvio;
-) la sentenza di accoglimento della revocazione avrebbe pertanto dovuto sostituirsi a quella revocata, pronunciando un compiuto giudizio rescissorio ed esponendo in modo esaustivo l'iter logico che la sottende;
-) la sentenza impugnata, per contro, non esponeva in modo esaustivo i fatti di causa, non conteneva richiami ai precedenti gradi di giudizio e riusciva perciò inintelligibile. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha infatti chiarito in modo indiscutibile (a parte l'ininfluente lapsus calami in cui evoca l'art. “395 n. 5 c.p.c.”) che: -) l'unico punto ancora sub iudice riguardava la misura del danno eccedente il massimale e rimasto a carico del responsabile civile;
7 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 -) tale questione era stata decisa dalla sentenza revocanda in base ad un errore di calcolo. 5. Il quinto motivo si duole della mancata condanna del danneggiati (RA ed all.) ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 5.1. Anche questo motivo è inammissibile per incomprensibilità. Innanzitutto il ricorrente, in violazione dell'onere di cui all'art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c., non riferisce se abbia mai proposto, in che termini e nei confronti di chi, una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. In secondo luogo, e conseguentemente: a) se il ricorrente ha inteso dolersi della mancata condanna della famiglia RA a risarcirgli un danno ex art. 96 c.p.c., la domanda sarebbe inammissibile sia per difetto di specificità, sia per l'omessa allegazione ed indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda;
b) se il ricorrente ha inteso dolersi della mancata condanna della famiglia RA a risarcire alla AL un danno ex art. 96 c.p.c., la domanda sarebbe inammissibile per carenza di interesse. 6. Il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c.. Vi si sostiene che, avendo egli aderito alla domanda di revocazione proposta dalla AL, doveva ritenersi parte vittoriosa rispetto ai danneggiati, i quali vi si erano opposti, ed avrebbe dovuto ottenere il favore delle spese. 6.1. Il motivo è inammissibile perché - a prescindere da qualsiasi considerazione sulla giustezza delle singolari deduzioni in iure svolte dal ricorrente - la scelta di compensare le spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in questa sede. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
8 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero registro generale 18280/2023 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RT RE alla rifusione in favore di AL s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna RT RE alla rifusione in favore di RA AN, RA AN, RA MA, RN AN, MA AN, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 settembre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) 9
- ricorrente -
contro -) AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato avvocato ricorrente;
- controricorrente -
nonché -) RA AN, RA AN, RA MA, RN AN, MA AN, domiciliati ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato avvocato ricorrente;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 6 febbraio 2023 n. 256; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. MA Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 AN RA ed i suoi familiari (il fratello MA RA;
i genitori AN e AN RN, la figlia AN MA) con separati atti di 1 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 citazione convennero dinanzi al Tribunale di Firenze RT RE e la AL s.p.a.. Dedussero che RT RE, due anni prima, provocò un sinistro stradale in conseguenza del quale AN RA aveva patito gravi lesioni personali, e chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni - diretti e riflessi - rispettivamente patiti. Nel giudizio promosso da AN RA intervenne l'INAIL, allegando di averle erogato un indennizzo ed esercitando l'azione di surrogazione nei confronti dei responsabili. 2. Con sentenza n. 1625/15 il Tribunale di Firenze, riuniti giudizi: -) accolse le domande attoree, ad eccezione di quella proposta da MA RA;
-) escluse che la società AL avesse ritardato colpevolmente l'adempimento delle proprie obbligazioni;
ciò sul presupposto che aveva versato un acconto otto mesi dopo il sinistro, nonché chiesto il sequestro liberatorio del massimale due anni dopo il sinistro;
-) dichiarò in motivazione che l'obbligazione della AL dovesse essere contenuta entro il limite del massimale, restando obbligato per l'eccedenza il solo assicurato;
nel dispositivo tuttavia condannò in solido l'assicuratore e l'assicurato. 3. La sentenza fu appellata da RT RE (contumace in primo grado) e dall'INAIL. Con sentenza 4.10.2016 n. 1495 la Corte d'appello di Firenze accolse il motivo di gravame proposto da RT RE e ritenne affetta da una nullità processuale la sentenza di primo grado. Non ricorrendo tuttavia alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, la Corte d'appello con la sentenza suddetta decise ex novo la causa nel merito, negli stessi termini in cui era stata decisa dal Tribunale. 2 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 4. La sentenza d'appello fu impugnata per cassazione da RT RE in via principale e dall'INAIL in via incidentale. Con ordinanza 30.5.2019 n. 14765 questa Corte accolse parzialmente il ricorso principale e rigettò quello incidentale. La suddetta ordinanza ritenne, in particolare, che avendo il giudice di merito escluso una mora colpevole dell'assicuratore ed il conseguente danno, il danno da mora rimasto a carico del responsabile civile (RT RE) si sarebbe dovuto calcolare non sull'intero credito vantato dai danneggiati, ma solo sulla quota eccedente il massimale, e senza cumulare interessi e rivalutazione. 5. La causa fu riassunta da RT RE. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 14.7.2021 n. 1456, per stabilire la misura del debito a carico del responsabile civile seguì questo metodo: -) sommò i crediti di tutti i danneggiati, per stabilire la proporzione matematica tra il credito di ciascuno di essi rispetto al totale dei danni derivati dal sinistro;
-) ripartì il massimale tra i danneggiati in proporzione dei suddetti crediti;
-) sottrasse da ciascun credito la quota di massimale proporzionalmente spettante al singolo creditore. Nel sommare i crediti dei singoli danneggiati la Corte d'appello addizionò al credito di AN RA (euro 741.686) il credito accordato all'INAIL a titolo di surrogazione, per le somme versate all'infortunata a titolo di indennizzo del danno biologico permanente (euro 283.937). 6. La sentenza pronunciata in sede di rinvio fu impugnata per revocazione dalla società AL. La società assicuratrice dedusse che la Corte d'appello era incorsa in una svista, là dove nel determinare l'ammontare complessivo dei danni derivati dal sinistro aveva sommato, invece di sottrarre, il credito per danno biologico di AN RA e il credito azionato dall'INAIL in via surrogatoria. 3 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Dedusse che per effetto della surrogazione dell'INAIL una aliquota del credito vantato da AN RA si era trasferita in capo all'assicuratore sociale. Il credito dell'INAIL ed il credito di AN RA non erano dunque due crediti distinti da sommare per calcolare il danno complessivamente derivato dal sinistro;
erano piuttosto due componenti di un unico credito, frazionato per effetto della surrogazione. 7. Con sentenza 6.2.2023 n. 256 la Corte d'appello condivise la censura;
revocò la sentenza pronunciata in sede di rinvio e decidendo per la terza volta sull'appello di RT RE ripartì il massimale e determinò il surplus a carico dell'assicurato ponendo a base del calcolo non la somma di euro 1.125.624, come ritenuto dalla sentenza revocata, ma la minor somma di euro 841.686,55. Questa minor somma fu determinata assumendo il credito di AN RA al lordo di quanto ricevuto dall'INAIL, e di conseguenza, senza tener conto del credito di quest'ultimo. 8. La suddetta sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da RT RE con ricorso fondato su sei motivi. Hanno resistito con controricorso AN RA ed i suoi familiari, la AL e l'INAIL. Il ricorrente e la AL hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice. La censura si fonda sul rilievo che il collegio giudicante era integrato da un giudice ausiliario, e che le norme le quali hanno introdotto la possibilità di integrare i collegi giudicanti d'appello con un giudice ausiliario non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado, giusta la previsione di cui all'art. 62, comma 2, d.l. 21/06/2013, n. 69 (convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98). 1.1. Il motivo è infondato. 4 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Il giudizio di revocazione infatti non è un giudizio che si svolge in unico grado, ma un giudizio di impugnazione dello stesso grado della sentenza revocanda. Trattandosi di giudizio di secondo grado, pertanto, legittimamente il collegio fu integrato da un giudice ausiliario. Né l'integrazione del collegio giudicante d'appello con un giudice ausiliario è causa di nullità, alla luce di quanto stabilito da Corte cost. 17.3.2021 n. 41, la quale ha sì dichiarato costituzionalmente illegittime le norme (artt. 62-72 d.l. 21.6.2013 n. 69, conv. nella legge 9.8.2013 n. 98) che incardinarono nelle Corti d'appello i “Giudici Aggregati d'Appello”, ma soggiungendo che tale illegittimità produrrà i suoi effetti solo a partire dal 31.10.2025, e cioè all'esito del completamento della complessiva riforma, ancora in itinere, della magistratura onoraria. 2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia (formalmente) la violazione da parte della sentenza impugnata del principio di diritto stabilito dalla sentenza con la quale questa Corte cassò con rinvio la prima sentenza d'appello. Nell'illustrazione del motivo, tuttavia, vengono affastellate plurime e tra loro slegate considerazioni, che secondo l'unica interpretazione che questa Corte ritiene plausibile dovrebbero intendersi come segue: a) la sentenza impugnata ha determinato il danno globale causato dal sinistro sommando il credito di AN RA al lordo di quanto da lei ricevuto dall'Inail, mentre in realtà da quel credito si sarebbe dovuto sottrarre la quota-parte già pagate alla danneggiata dall'Inail; b) i crediti dei danneggiati andavano devalutati alla data del sinistro (2006); c) detraendo dalla sommatoria dei crediti risarcitori quello vantato dall'INAIL, e devalutandoli tutti alla data del 2006, ne risulta una somma inferiore al massimale;
d) pertanto, se la AL avesse tempestivamente risarcito i danneggiati, l'assicurato non sarebbe stato costretto a pagare di tasca propria nessuna eccedenza. 5 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 2.1. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile ex art. 366 nn. 4 e 6, c.p.c., a causa della sua scarsa chiarezza. Esso esordisce denunciando la violazione dell'art. 392 c.p.c., ma poi enuncia una questione di puro merito, ovvero l'esatto calcolo della quota di danno eccedente il massimale. Inoltre il ricorrente svolge deduzioni le quali richiamano atti processuali rispetto ai quali non è correttamente assolto l'onere di indicazione (art. 366, n. 6, c.p.c.). 2.2. Il motivo è altresì infondato nella parte in cui pretende di escludere il credito dell'INAIL dalla sommatoria dei danni causati dal sinistro, ai fini del riparto proporzionale del massimale. L'INAIL infatti nel riparto del massimale è postergato ai danneggiati solo per i crediti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni non altrimenti risarciti (art. 142 cod. ass.). Ma quando uno dei danneggiati abbia patito un danno biologico che sia stato indennizzato dall'INAIL, l'assicuratore sociale che agisca in surrogazione va considerato alla stregua di qualsiasi altro danneggiato-creditore, in quanto il danno biologico forma oggetto di copertura da parte dell'INAIL (art. 13 d. lgs. 38/2000); sicché, per le somme pagate a tale titolo, l'INAIL ha diritto di partecipare al riparto del massimale in posizione di parità. 2.3. In terzo luogo il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta che la capienza del massimale si sarebbe dovuta apprezzare in moneta dell'epoca del sinistro, in quanto non espone i criteri con i quali ha effettuato i relativi conteggi (non è indicato, in particolare, quale indice sia stato utilizzato e con riferimento a quale data). 2.4. Infine, ma è quel che più rileva, il motivo è inammissibile ed in parte infondato nella parte in cui vi si sostiene che un tempestivo adempimento dell'assicuratore avrebbe messo l'assicurato al riparo da pretese dei danneggiati. 6 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Infatti il giudice di merito ha escluso la mala gestio dell'assicuratore con statuizione non impugnata, e nessuna disquisizione è più possibile su questo punto. 3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c.. Deduce che la Corte d'appello “non si sarebbe attenuta” al principio di diritto stabilito da Cass. 14765/19. 3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo. Reputa nondimeno doveroso il Collegio aggiungere che esso sarebbe stato comunque inammissibile a causa della totale mancanza di una ragionata censura avverso la sentenza impugnata. Il motivo infatti si risolve in un collage di princìpi uno via l'altro, senza che vi si spieghi in modo limpido e intelligibile in cosa sia consistito il preteso errore. 4. Col quarto, prolisso motivo, il ricorrente formula una tesi così riassumibile: -) la sentenza che accoglie la revocazione si sostituisce a quella revocata;
-) la sentenza revocata era una sentenza pronunciata in sede di rinvio;
-) la sentenza di accoglimento della revocazione avrebbe pertanto dovuto sostituirsi a quella revocata, pronunciando un compiuto giudizio rescissorio ed esponendo in modo esaustivo l'iter logico che la sottende;
-) la sentenza impugnata, per contro, non esponeva in modo esaustivo i fatti di causa, non conteneva richiami ai precedenti gradi di giudizio e riusciva perciò inintelligibile. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha infatti chiarito in modo indiscutibile (a parte l'ininfluente lapsus calami in cui evoca l'art. “395 n. 5 c.p.c.”) che: -) l'unico punto ancora sub iudice riguardava la misura del danno eccedente il massimale e rimasto a carico del responsabile civile;
7 Numero registro generale 18280/2023 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 -) tale questione era stata decisa dalla sentenza revocanda in base ad un errore di calcolo. 5. Il quinto motivo si duole della mancata condanna del danneggiati (RA ed all.) ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 5.1. Anche questo motivo è inammissibile per incomprensibilità. Innanzitutto il ricorrente, in violazione dell'onere di cui all'art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c., non riferisce se abbia mai proposto, in che termini e nei confronti di chi, una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. In secondo luogo, e conseguentemente: a) se il ricorrente ha inteso dolersi della mancata condanna della famiglia RA a risarcirgli un danno ex art. 96 c.p.c., la domanda sarebbe inammissibile sia per difetto di specificità, sia per l'omessa allegazione ed indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda;
b) se il ricorrente ha inteso dolersi della mancata condanna della famiglia RA a risarcire alla AL un danno ex art. 96 c.p.c., la domanda sarebbe inammissibile per carenza di interesse. 6. Il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c.. Vi si sostiene che, avendo egli aderito alla domanda di revocazione proposta dalla AL, doveva ritenersi parte vittoriosa rispetto ai danneggiati, i quali vi si erano opposti, ed avrebbe dovuto ottenere il favore delle spese. 6.1. Il motivo è inammissibile perché - a prescindere da qualsiasi considerazione sulla giustezza delle singolari deduzioni in iure svolte dal ricorrente - la scelta di compensare le spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in questa sede. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
8 N.R.G.: 18280/23 Camera di consiglio del 10.9.2024 Numero registro generale 18280/2023 Numero sezionale 2819/2024 Numero di raccolta generale 29950/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 (-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RT RE alla rifusione in favore di AL s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna RT RE alla rifusione in favore di RA AN, RA AN, RA MA, RN AN, MA AN, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 settembre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) 9