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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9121 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12294/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n.1294/2021 r.g.a.c.
TRA
(Partita IVA con sede in Napoli, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Gramsci n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
IA SS, C.F. , presso lo studio del quale C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giambattista Pergolesi n.
1, P.E.C. Email_1
- OPPONENTE-
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Martinsicuro (TE) alla Via dei Castani snc - P.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Mizio - PartitaIVA_2
C.F. , presso lo studio del quale elettivamente C.F._2
domicilia in Alba Adriatica (TE) alla via Trieste nr. 45 - pec
Email_2
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con Decreto
Ingiuntivo n.2280/2021 – Rg. n. 3187/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/03/2021 e notificato il 23.03.2021, la Controparte_1
ingiungeva alla in persona del suo legale rappresentante, il Parte_1
pagamento della somma di € 9.346,26, già comprensiva degli interessi moratori ex D.Lgs 231/02, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per spese borsuali, oltre IVA e
- 2 -
Cpa e oneri come per legge e le successive occorrende spese, oltre ad €
113,00 per spese notarili;
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale di: “1) dichiarare nullo, privo di
effetti, annullare e/o comunque revocare, per le motivazioni esposte nel
corpo del presente atto, il decreto ingiuntivo n. 2280/2021 emesso in data
19.03.2021 dal Tribunale di Napoli, Giudice dott.ssa Alessia Notaro, e
pubblicato in data 22.03.2021 dalla Cancelleria, dichiarando non dovuto, da
parte della l'importo di cui al menzionato decreto ingiuntivo;
Parte_1
2) in subordine, ed in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, da
parte della in relazione al credito fatto valere dalla società Parte_1
3) in via ulteriormente subordinata, nella Controparte_1
denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto un diritto di credito in capo
all'opposta, dichiara compensato e/o compensare lo stesso con il credito
dell'odierna opponente quale derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale
di Teramo e di cui sopra, ove non corrisposto nelle more del presente giudizio;
4) condannare la società al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze professionali, quantificandole in base alla normativa
vigente, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. determinato in via
- 3 -
equitativa.”.
Si costituiva ritualmente la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, la quale chiedeva all'adito Tribunale di: “-“In via
preliminare - confermare il decreto ingiuntivo nr. 3187/2921 RG - n.
2280/2021 Ing. per le ragioni di cui in narrativa;
- concedere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - accertata la
fondatezza della pretesa della società creditrice, rigettare e dichiarare nulla
l'opposizione poiché priva della causa petendi e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare e dichiarare nulla, inammissibile,
improponibile, improcedibile l'opposizione spiegata poiché non fondata su
prova scritta per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare
e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque,
rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo totalmente
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa che
precede e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare
la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla soc. in Parte_1
liquidazione nonché ex art. 96 cpc;
- condannare in via equitativa parte
opponente ai sensi dell'art. 96 cpc;
- condannare sempre e comunque
l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio;
in
via subordinata: - compensare parzialmente la somma portata dal decreto
ingiuntivo con il credito riconosciuto alla società opponente a seguito della
- 4 -
sentenza del Tribunale di Teramo n. 610/2020; - condannare sempre e
comunque l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente
giudizio.”.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 06.12.2021 il Giudice
concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnando altresì
alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e rinviando la causa all'udienza del 26/01/2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., all'udienza del 26.01.2023 il
Giudice si riservava e, con provvedimento emesso in data 03.02.2023,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
18.01.2024.
Seguiva rinvio in prosieguo al 31.10.2024 e poi al 16.06.2025 udienza,
quest'ultima, in cui la causa veniva introitata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa
- 5 -
esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ciò premesso va rilevato che l'ingiunzione di pagamento fu emessa sulla base delle fatture emesse dall'opposta e dai documenti di trasporto (non sottoscritti dal destinatario), sull' l'estratto autentico del registro vendite e su un elenco di fatture da saldare.
Ebbene sulla scorta della documentazione acquisita in atti questo Giudice
ritiene che l'opposizione così come proposta sia fondata e che, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo vada revocato.
Va preliminarmente evidenziato che in relazione al preteso credito oggetto della fase monitoria è necessario fornire prove assume che possano assurgere a tale valenza, laddove si istauri un giudizio ordinario di cognizione qual'è l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò premesso va detto che nel giudizio di opposizione avviene una vera e propria trasformazione del ruolo delle parti, le quali si trovano a subire un'inversione formale a livello processuale, rispetto al ruolo che le stesse rivestono a livello giuridico-sostanziale quindi, una volta promossa l'opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento si svolgerà nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà
- 6 -
interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale,
dovrà dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria.
Dottrina e giurisprudenza consolidate sono concordi nel sostenere che “nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale
delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in
senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è
quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti
costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
Sent.n.16333/2018) ed ancora che: “In sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere
della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio.” (Trib. Palermo, Trib. Pavia e Trib. Novara).
Ciò premesso alla luce delle contestazioni dell'opponente nessuna dei documenti prodotti dell'opposta hanno dato prova del presunto credito vantato dalla stessa.
Nel dettaglio in relazione alle fatture commerciali va evidenziato che le stesse (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale)
- 7 -
costituiscono una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e che pertanto non sono idonee a provare alcuna ragione di credito della parte opposta. Gravava quindi sull'opposta l'onere Controparte_1
della prova in relazione alla prestazione che assumeva essere stata svolta nell'interesse della società opponente.
A tal riguardo la Suprema Corte afferma che “Un documento proveniente
dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della
stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte
contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua
entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. 27.04.2016, n. 8290).
Nello specifico: “Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa
rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla
certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini
della dimostrazione del fondamento della pretesa” (Cass. 03.04.2008, n.
8549).
In relazione invece ai documenti di trasporto prodotti, ritualmente disconosciuti dall'opponente, gli stessi risultano privi di sottoscrizione da parte del destinatario ciò per cui essi non gli può essere Parte_1
attribuita alcuna valenza probatoria ai fini della dimostrazione dell'eventuale credito vantato. Al riguardo si condivide l'interpretazione giurisprudenziale
- 8 -
richiamata dall'opponente secondo la quale: “Il documento di trasporto
firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come
tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente
confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni
testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai
sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697
c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al
destinatario.” (Cass. 06.12.2019, n. 31974, in www.plurisonline.it; in senso conforme: App. Genova, 08.10.2020).
Infine anche la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili non è sufficiente a provare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere.
Ebbene, in virtù di quanto sopra l'opposizione così come proposta andrà
accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.12294/2021 R.G. promossa da Pt_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. contro
[...] CP_2
[...]
[...]
[...]
in persona del suo legale rappresentante, nel contraddittorio
[...]
delle parti, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2280/2021– Rg. n. 3187/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/03/2021 e la sua esecutorietà;
2) Condanna parte opposta al pagamento, in favore della in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in € 3.849,00 per compensi ed € 155,50 per spese oltre alle spese generali (nella misura del 15% sul compenso)
Iva e C.p.a. come per legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
- 10 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n.1294/2021 r.g.a.c.
TRA
(Partita IVA con sede in Napoli, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Gramsci n. 15, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
IA SS, C.F. , presso lo studio del quale C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Giambattista Pergolesi n.
1, P.E.C. Email_1
- OPPONENTE-
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Martinsicuro (TE) alla Via dei Castani snc - P.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Mizio - PartitaIVA_2
C.F. , presso lo studio del quale elettivamente C.F._2
domicilia in Alba Adriatica (TE) alla via Trieste nr. 45 - pec
Email_2
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con Decreto
Ingiuntivo n.2280/2021 – Rg. n. 3187/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/03/2021 e notificato il 23.03.2021, la Controparte_1
ingiungeva alla in persona del suo legale rappresentante, il Parte_1
pagamento della somma di € 9.346,26, già comprensiva degli interessi moratori ex D.Lgs 231/02, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per spese borsuali, oltre IVA e
- 2 -
Cpa e oneri come per legge e le successive occorrende spese, oltre ad €
113,00 per spese notarili;
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_1
suo legale rappresentante, proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale di: “1) dichiarare nullo, privo di
effetti, annullare e/o comunque revocare, per le motivazioni esposte nel
corpo del presente atto, il decreto ingiuntivo n. 2280/2021 emesso in data
19.03.2021 dal Tribunale di Napoli, Giudice dott.ssa Alessia Notaro, e
pubblicato in data 22.03.2021 dalla Cancelleria, dichiarando non dovuto, da
parte della l'importo di cui al menzionato decreto ingiuntivo;
Parte_1
2) in subordine, ed in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, da
parte della in relazione al credito fatto valere dalla società Parte_1
3) in via ulteriormente subordinata, nella Controparte_1
denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto un diritto di credito in capo
all'opposta, dichiara compensato e/o compensare lo stesso con il credito
dell'odierna opponente quale derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale
di Teramo e di cui sopra, ove non corrisposto nelle more del presente giudizio;
4) condannare la società al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze professionali, quantificandole in base alla normativa
vigente, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. determinato in via
- 3 -
equitativa.”.
Si costituiva ritualmente la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, la quale chiedeva all'adito Tribunale di: “-“In via
preliminare - confermare il decreto ingiuntivo nr. 3187/2921 RG - n.
2280/2021 Ing. per le ragioni di cui in narrativa;
- concedere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - accertata la
fondatezza della pretesa della società creditrice, rigettare e dichiarare nulla
l'opposizione poiché priva della causa petendi e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare e dichiarare nulla, inammissibile,
improponibile, improcedibile l'opposizione spiegata poiché non fondata su
prova scritta per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare
e dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile e/o comunque,
rigettare l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo totalmente
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa che
precede e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare
la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla soc. in Parte_1
liquidazione nonché ex art. 96 cpc;
- condannare in via equitativa parte
opponente ai sensi dell'art. 96 cpc;
- condannare sempre e comunque
l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio;
in
via subordinata: - compensare parzialmente la somma portata dal decreto
ingiuntivo con il credito riconosciuto alla società opponente a seguito della
- 4 -
sentenza del Tribunale di Teramo n. 610/2020; - condannare sempre e
comunque l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente
giudizio.”.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 06.12.2021 il Giudice
concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnando altresì
alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e rinviando la causa all'udienza del 26/01/2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Dopo il deposito delle memorie 183 c.p.c., all'udienza del 26.01.2023 il
Giudice si riservava e, con provvedimento emesso in data 03.02.2023,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
18.01.2024.
Seguiva rinvio in prosieguo al 31.10.2024 e poi al 16.06.2025 udienza,
quest'ultima, in cui la causa veniva introitata a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa
- 5 -
esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ciò premesso va rilevato che l'ingiunzione di pagamento fu emessa sulla base delle fatture emesse dall'opposta e dai documenti di trasporto (non sottoscritti dal destinatario), sull' l'estratto autentico del registro vendite e su un elenco di fatture da saldare.
Ebbene sulla scorta della documentazione acquisita in atti questo Giudice
ritiene che l'opposizione così come proposta sia fondata e che, per l'effetto,
il decreto ingiuntivo vada revocato.
Va preliminarmente evidenziato che in relazione al preteso credito oggetto della fase monitoria è necessario fornire prove assume che possano assurgere a tale valenza, laddove si istauri un giudizio ordinario di cognizione qual'è l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò premesso va detto che nel giudizio di opposizione avviene una vera e propria trasformazione del ruolo delle parti, le quali si trovano a subire un'inversione formale a livello processuale, rispetto al ruolo che le stesse rivestono a livello giuridico-sostanziale quindi, una volta promossa l'opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento si svolgerà nel pieno contraddittorio tra le parti, dove, tuttavia, l'onere probatorio ricadrà
- 6 -
interamente sul convenuto opposto che, in qualità di attore sostanziale,
dovrà dimostrare quanto preteso e concesso nella precedente fase monitoria.
Dottrina e giurisprudenza consolidate sono concordi nel sostenere che “nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale
delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in
senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è
quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti
costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria” (Trib. Roma,
Sent.n.16333/2018) ed ancora che: “In sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere
della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio.” (Trib. Palermo, Trib. Pavia e Trib. Novara).
Ciò premesso alla luce delle contestazioni dell'opponente nessuna dei documenti prodotti dell'opposta hanno dato prova del presunto credito vantato dalla stessa.
Nel dettaglio in relazione alle fatture commerciali va evidenziato che le stesse (secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale)
- 7 -
costituiscono una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e che pertanto non sono idonee a provare alcuna ragione di credito della parte opposta. Gravava quindi sull'opposta l'onere Controparte_1
della prova in relazione alla prestazione che assumeva essere stata svolta nell'interesse della società opponente.
A tal riguardo la Suprema Corte afferma che “Un documento proveniente
dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della
stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte
contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua
entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. 27.04.2016, n. 8290).
Nello specifico: “Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa
rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla
certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini
della dimostrazione del fondamento della pretesa” (Cass. 03.04.2008, n.
8549).
In relazione invece ai documenti di trasporto prodotti, ritualmente disconosciuti dall'opponente, gli stessi risultano privi di sottoscrizione da parte del destinatario ciò per cui essi non gli può essere Parte_1
attribuita alcuna valenza probatoria ai fini della dimostrazione dell'eventuale credito vantato. Al riguardo si condivide l'interpretazione giurisprudenziale
- 8 -
richiamata dall'opponente secondo la quale: “Il documento di trasporto
firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come
tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente
confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni
testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai
sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697
c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al
destinatario.” (Cass. 06.12.2019, n. 31974, in www.plurisonline.it; in senso conforme: App. Genova, 08.10.2020).
Infine anche la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili non è sufficiente a provare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere.
Ebbene, in virtù di quanto sopra l'opposizione così come proposta andrà
accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.12294/2021 R.G. promossa da Pt_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. contro
[...] CP_2
[...]
[...]
[...]
in persona del suo legale rappresentante, nel contraddittorio
[...]
delle parti, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.2280/2021– Rg. n. 3187/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 19/03/2021 e la sua esecutorietà;
2) Condanna parte opposta al pagamento, in favore della in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in € 3.849,00 per compensi ed € 155,50 per spese oltre alle spese generali (nella misura del 15% sul compenso)
Iva e C.p.a. come per legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
- 10 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.