Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2025REG.PROV.COLL.
N. 01183/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sferracavallo n. 146/A;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto l'ordinanza di ingiunzione a demolire del 4 maggio 2018, prot. 678641, e di ogni altro atto, provvedimento e documento comunque richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. UN AR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha proposto appello, con atto affidato ad unico motivo, avverso la sentenza del T.A.R. che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto l’ordinanza di ingiunzione a demolire emessa dal Comune di Palermo, n. -OMISSIS-, il 4 maggio 2018.
2. Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in quanto costituiva punto non controverso della questione dedotta in giudizio l’assenza di qualsiasi titolo edilizio a supporto dell’edificio abusivamente realizzato dalla ricorrente e che l’abusivismo di necessità, invocato dalla ricorrente, non poteva trovare alcuna rilevanza nell’ordinamento, né era possibile disapplicare le sanzioni previste dalla legge in funzione di supposte inefficienze dell’amministrazione o meglio di una sua attività non sufficientemente incisiva nella gestione dei programmi di sviluppo di edilizia economica e popolare o della sempre supposta esistenza di una situazione di insufficienza del patrimonio edilizio abitativo o inadeguatezza degli strumenti urbanistici.
3. Il Comune di Palermo si è costituito con memoria.
4. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo e unico motivo deduce “ Omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Erronea, generica, omessa motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà su punti decisivi della controversia ”. Nel cap. II, del ricorso erano stati dedotti motivi di censura pretermessi dal T.A.R., in particolare, il par. II.h, relativo ai termini di conclusione del procedimento, su cui si riteneva violato l’art. 112 c.p.c.. Quanto all’atto di avvio del procedimento, il cui vizio era stato sollevato nel cap. III del ricorso si riteneva che, alla stregua del tempo decorso, stante che l’ordinanza di demolizione del 2016 concerneva fatti del 2002, anteriori alla norma con cui si irrogava la sanzione, l’Amministrazione si sarebbe dovuta attenere ad una opportuna interlocuzione, a mente dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. D’altro canto, la sentenza non esprimeva alcuna pronuncia in ordine ai cap. IV e V del ricorso che riguardavano la “violazione del principio di proporzionalità ” e “ l’istanza istruttoria ”, così violando l’art. 112 c.p.c..
1.1 Il motivo è inammissibile e pure infondato.
1.2 L’appello deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui rinvia ai motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, atteso che il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, impone che sia rivolta anche una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; ed infatti, il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5742).
1.3 L’appello è pure infondato, dovendosi confermare integralmente la sentenza impugnata che, nel rispetto dei principi che di qui a poco saranno richiamati, ha condivisibilmente affermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata.
1.4 Innanzi tutto va ribadito che l'attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non necessita della previa comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto la partecipazione del destinatario non potrebbe determinare alcun esito diverso (C.G.R.S., sez. giur., 27 maggio 2025, n. 389; Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2024, n. 6734; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2024, n. 6693). In particolare, poiché l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge per reprimere un abuso edilizio. Inoltre, il presupposto di fatto del provvedimento di demolizione, ossia l'abuso, costituisce un elemento di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704; Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1281; Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2681).
1.5 Va, in ogni caso, rilevato che, nella vicenda in esame, la parte appellante nulla ha specificato sia nel giudizio di primo grado, che in sede di appello, in merito alle argomentazioni che avrebbe dedotto, a seguito della comunicazione del procedimento, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso.
1.6 Inoltre, in punto di motivazione del provvedimento impugnato, come evidenziato dal Giudice di primo grado sulla premessa che le opere in questione erano state eseguite in difformità rispetto al titolo edilizio, l'ingiunzione demolitoria è atto vincolato in forza della natura abusiva delle opere realizzate che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2020, n. 3485; Con. Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7793; Cons. Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9). Come è stato precisato “ L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione ” (Cons. Stato, sez. II, 11 gennaio 2023, n. 360).
1.7 Dal che deriva l’irrilevanza delle argomentazioni difensive spese dalla ricorrente sulla circostanza che l'area circostante il lotto sul quale erano state realizzate le opere abusive ricadesse in una zona intensamente urbanizzata, antropizzata e servita dalle varie utenze e servizi, fosse un fondo intercluso e che l'unità immobiliare fosse da adibire a sua abitazione residenziale.
1.8 Non rileva nemmeno la circostanza che la demolizione afferiva ad opere edilizie risalenti nel tempo (anno 2002), con la conseguente infondatezza della censura, pure proposta, di violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente rammentare che, fin dalla nota sentenza dell’Adunanza plenaria 17 ottobre 2017 n. 9, non può aver rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio. La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, ovvero l’edificazione sine titulo . Non è in alcun modo concepibile, inoltre, secondo la giurisprudenza, “ l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica; - se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria …” (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; Cons. di Stato, sez. VII, 21 luglio 2025, n. 6400).
1.9 Dal che consegue l’assoluta irrilevanza dell’istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo del giudizio nei seguenti termini “ Alla stregua di quanto rilevato e chiesto nel precedente par. II.i, si chiede che, ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. e del 210 c.p.c. si acquisiscano gli atti relativi alla zona sia in ordine alle nuove previsioni dell’adottando (tanto atteso) nuovo PRG, sia rispetto al P.P. di zona, per considerare l’iter e comprendere i motivi di tanta inerzia. Ciò con particolare riferimento alle prescrizioni dei D. Dir 558 e 124 /DRU/02 di approvazione, del P.P. del quartiere Cruillas ”.
1.10 E’ pure infondata la censura sollevata dall’appellante sull’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata per la violazione del principio di proporzionalità, in quanto, come emerge, all’evidenza, anche dalla lettura dell’ordinanza impugnata, non è stata applicata alcuna sanzione nella misura massima: “ ai sensi dell'art. 31 - comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 nel caso di inottemperanza sarà irrogata "una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti" secondo i criteri e le modalità fissati dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 5.11.2015 е con Determinazione dirigenziale dell'Ufficio Condono e Controllo del Territorio n. 30 del 17.11.2015 ”. E ciò senza prescindere dal profilo di inammissibilità della censura, in ragione del fatto che l’appellante nel ricorso aveva dedotto che “ nella fattispecie, non si giustifica né si comprende perché si ventili l’irrogazione delle misure sanzionatorie pecuniaria ed ablatoria, ciascuna nella misura massima prevista ” sanzione in effetti non applicata nel provvedimento impugnato.
1.11 Le questioni vagliate esauriscono, dunque, la vicenda sottoposta al Collegio, rilevando l’insussistenza del difetto di motivazione, avendo la sentenza impugnata spiegato le ragioni poste a fondamento del convincimento di infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, con una motivazione sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale; né sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia in quanto il giudice di primo grado, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., ha deciso, anche implicitamente, su tutti i capi di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).
2. Conclusivamente, l’appello va respinto.
2.1 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1183/2023 R.G., lo respinge.
Condanna -OMISSIS- al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese di giustizia e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
UN AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN AR | RO OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.