CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1040
CGARS
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Erronea, generica, omessa motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà su punti decisivi della controversia

    Il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di appello, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo. Ha inoltre ritenuto il motivo infondato, confermando la legittimità dell'ordinanza di demolizione. La Corte ha ribadito che l'attività di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non necessita della comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre affermato che l'ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede una specifica valutazione comparativa degli interessi né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, né che il tempo trascorso possa legittimare una situazione abusiva. L'istanza istruttoria è stata ritenuta irrilevante. La censura sulla violazione del principio di proporzionalità è stata ritenuta infondata in quanto la sanzione pecuniaria non è stata applicata nella misura massima e la censura era inammissibile per aver dedotto una circostanza non verificatasi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1040
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1040
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo