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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3048/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Comune di AN - Via Roma, 20 00075 AN RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Dell'Acropoli 1 00075 AN RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14537/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102706 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'avvocato Nominativo_1 esibisce giurisprudenza del secondo grado di questa Corte Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a mezzo posta il 21 novembre 2022 e ricevuto il 23 novembre 2022 il signor Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento, emesso dal Comune di AN, relativo all'Imposta I.M.U. anno 2017, per l'importo complessivo di € 718,00.
Il ricorrente deduceva che l'imposta si riferiva ad immobili indicati come aree fabbricabili, censite al foglio 7, mappali 39-40-48-809, che però ricadevano nel territorio del Parco dei Castelli Romani ed erano classificate come Zona agricola protetta e precisamente Paesaggio agricolo della viticoltura dei Castelli Romani.
In questa zona non era prevista, a norma dell'art. 34, comma 3, delle Norme di attuazione del Parco, la realizzazione di edifici residenziali se non per necessità di conduzione agricola e con caratteristiche tecniche
(lotto minimo 10 ettari, indice massimo territoriale non superiore a 0,001 mc/mg) diverse da quelle dei terreni in oggetto.
Il Comune di AN si costituiva in giudizio deducendo che i terreni oggetto di imposizione erano da considerarsi edificabili a fini fiscali. Nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza esponeva le seguenti ragioni a fondamento della pretesa.
L'escussa Corte con sentenza n. 14537 dell'11.12.2023 accpgliena il ricorso, condannando il Comune di
AN al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di AN contestando in toto le statuizioni di prime cure e chiedendo la riforma integrale dell'impugnata decisione.
Ritualmente si è costituito in giudizio il contribuente che con articolata memoria responsiva ha controdedotto ai motivi d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio osserva che è principio consolidato delle SS.UU della Suprema Corte che ai fini della determinazione della base imponibile IMU, un'area edificabile mantiene dette caratteristiche anche se lo strumento urbanistico generale assoggetta alla formazione di futuro piano attuativo (o di lottizzazione convenzionale) gli interventi di costruzione.
In buona sostanza prevalgono le prescrizioni del PRG rispetto a quelli dei piani particolareggiati e/o attuativi dello stesso.
Le SS. UU. della Corte di Cassazione hanno inequivocabilmente chiarito detto principio con la sentenza n.
25506 del 30.11.2006, la quale ha evidenziato che il legislatore è intervenuto sull'argomento con l'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, precisando che "«In tema di
ICI, a seguito dell'entrata in vigore che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Cass., Sez. Un., n. 25506 del 30/11/2006.
Fatta questa necessaria premessa di carattere generale, nella fattispecie risulta evidente che le prescrizioni del PRG prevalgono rispetto alle previsioni del Piano del Parco dei Castelli Romani, quale strumento di pianificazione territoriale secondario.
Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che lo stesso Piano del Parco faceva salvi gli strumenti urbanistici già approvati alla data di entrata in vigore del Piano medesimo;
la variante generale al P.R.G. del Comune di
AN era stata approvata con delibere di Giunta Regionale in data antecedente anche alla stessa adozione del Piano;
lo stesso Piano del parco prevede che per i terreni di proprietà del Sig. Resistente_1 siano edificabili, seppur l'indice di cubatura è pari allo 0,15 mc/mq.
In buona sintesi, sia in applicazione dei principi generali in materia di tassazione dei terreni potenzialmente fabbricabili secondo le previsioni della normativa di carattere generale in materia di pianificazione urbanistica, sia con riferimento alle specifiche disposizione del PRG del Comune di Lavinio che del Piano del Parco dei Castelli Romani, la pretesa fiscale del suddetto comune è palesemente legittima.
Le spese, in ragione della complessità ed articolazione della legislazione primaria e secondaria che interessa la fattispecie in esame, vanno interamente compensate per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appelllo. Compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3048/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Comune di AN - Via Roma, 20 00075 AN RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Dell'Acropoli 1 00075 AN RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14537/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102706 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'avvocato Nominativo_1 esibisce giurisprudenza del secondo grado di questa Corte Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a mezzo posta il 21 novembre 2022 e ricevuto il 23 novembre 2022 il signor Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento, emesso dal Comune di AN, relativo all'Imposta I.M.U. anno 2017, per l'importo complessivo di € 718,00.
Il ricorrente deduceva che l'imposta si riferiva ad immobili indicati come aree fabbricabili, censite al foglio 7, mappali 39-40-48-809, che però ricadevano nel territorio del Parco dei Castelli Romani ed erano classificate come Zona agricola protetta e precisamente Paesaggio agricolo della viticoltura dei Castelli Romani.
In questa zona non era prevista, a norma dell'art. 34, comma 3, delle Norme di attuazione del Parco, la realizzazione di edifici residenziali se non per necessità di conduzione agricola e con caratteristiche tecniche
(lotto minimo 10 ettari, indice massimo territoriale non superiore a 0,001 mc/mg) diverse da quelle dei terreni in oggetto.
Il Comune di AN si costituiva in giudizio deducendo che i terreni oggetto di imposizione erano da considerarsi edificabili a fini fiscali. Nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza esponeva le seguenti ragioni a fondamento della pretesa.
L'escussa Corte con sentenza n. 14537 dell'11.12.2023 accpgliena il ricorso, condannando il Comune di
AN al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di AN contestando in toto le statuizioni di prime cure e chiedendo la riforma integrale dell'impugnata decisione.
Ritualmente si è costituito in giudizio il contribuente che con articolata memoria responsiva ha controdedotto ai motivi d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio osserva che è principio consolidato delle SS.UU della Suprema Corte che ai fini della determinazione della base imponibile IMU, un'area edificabile mantiene dette caratteristiche anche se lo strumento urbanistico generale assoggetta alla formazione di futuro piano attuativo (o di lottizzazione convenzionale) gli interventi di costruzione.
In buona sostanza prevalgono le prescrizioni del PRG rispetto a quelli dei piani particolareggiati e/o attuativi dello stesso.
Le SS. UU. della Corte di Cassazione hanno inequivocabilmente chiarito detto principio con la sentenza n.
25506 del 30.11.2006, la quale ha evidenziato che il legislatore è intervenuto sull'argomento con l'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, precisando che "«In tema di
ICI, a seguito dell'entrata in vigore che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Cass., Sez. Un., n. 25506 del 30/11/2006.
Fatta questa necessaria premessa di carattere generale, nella fattispecie risulta evidente che le prescrizioni del PRG prevalgono rispetto alle previsioni del Piano del Parco dei Castelli Romani, quale strumento di pianificazione territoriale secondario.
Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che lo stesso Piano del Parco faceva salvi gli strumenti urbanistici già approvati alla data di entrata in vigore del Piano medesimo;
la variante generale al P.R.G. del Comune di
AN era stata approvata con delibere di Giunta Regionale in data antecedente anche alla stessa adozione del Piano;
lo stesso Piano del parco prevede che per i terreni di proprietà del Sig. Resistente_1 siano edificabili, seppur l'indice di cubatura è pari allo 0,15 mc/mq.
In buona sintesi, sia in applicazione dei principi generali in materia di tassazione dei terreni potenzialmente fabbricabili secondo le previsioni della normativa di carattere generale in materia di pianificazione urbanistica, sia con riferimento alle specifiche disposizione del PRG del Comune di Lavinio che del Piano del Parco dei Castelli Romani, la pretesa fiscale del suddetto comune è palesemente legittima.
Le spese, in ragione della complessità ed articolazione della legislazione primaria e secondaria che interessa la fattispecie in esame, vanno interamente compensate per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appelllo. Compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio.