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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4521/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4521/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Collegno, via Michelangelo Buonarroti n. 2, elettivamente domiciliata in Torino, via
Avigliana n.52, presso lo Studio dell'avvocato Giuseppina Migliore c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2
RICORRENTE
NTro
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentato e difeso per procura in calce alla presente memoria ed allegata in separato file alla busta telematica, dagli avvocati
Edoardo Rossi, c.f. e Carla Narducci, c.f. CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
H, entrambi del Foro di Torino. Con domicilio eletto presso lo studio dei propri legali sito
[...] in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 160.
CONVENUTO relativo al RE , n. a Torino il 5 ottobre 2023 Per_1
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
La difesa della SInora , richiamate le difese svolte, insiste perché il Tribunale Parte_1 adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria domanda, istanza, e deduzione, nel merito, RS B) Affidare il figlio RE , nato a Torino il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la casa materna e tempi di frequentazione tra padre e RE secondo modi e tempi rimessi al servizio sociale incaricato, con precisazione che l'introduzione dei pernottamenti del RE presso la casa paterna debba avvenire con la massima prudenza e gradualità e tenuto conto della tenera età del bambino e comunque non prima del compimento del terzo anno d'età;
C) In adesione alla somma stabilità nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., disporre che il padre verserà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (eurotrecento), da rivalutarsi di anno in anno, in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SInora stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese Parte_1 solare;
D) Disporre che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa SIlato tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
E) Disporre che l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre per tutto il tempo di fruizione del beneficio.
Con vittoria di spese, Iva e Cpa.
*
Per il convenuto: RS 1) affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, RS salute di verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del RE;
2) disporre che, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle eSIenze del RE in considerazione della tenera età dello stesso, il padre, possa vedere e RS tenere con sé - salvo diverso accordo tra le parti - con le seguenti modalità: fino al compimento dei due anni (ottobre 2025) ✓ durante la settimana: 2 giorni (in difetto di accordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola alle ore 20.00;
✓ a week end alterni: dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
✓ vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore
10.00 alle ore 20.00 ad anni alterni;
✓ vacanze estive: sette giorni anche non consecutivi comprensivi di pernottamento (in subordine dalle ore 9.00 alle ore
20.00) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio la seconda settimana di agosto;
✓ vacanze natalizie 2024: con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20,00 del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore
20.00 del 1° e del 6 gennaio 2025; ✓ compleanno del figlio ad anni alterni
(compleanno 2025 con il padre); ✓ altre festività e ponti ad anni alterni;
✓ Festa del Papà con il padre e, conseguentemente Festa della Mamma con la madre;
da novembre 2025 in avanti (dopo il compimento dei due anni) ✓ durante la settimana: due pomeriggi (in difetto di accordo il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola o, in difetto, presso l'abitazione materna alle ore 8.00; ✓ a week end alterni: dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio (in difetto dalle ore 17.30) fino alla domenica sera alle ore
21:00; dal compimento dei 6 anni (da ottobre 2029): dal venerdì pomeriggio
(in difetto dalle ore 17.30) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola
(in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione materna); ✓ vacanze pasquali: per metà delle vacanze scolastiche, un anno comprensivo del giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo e così di seguito ad anni alterni;
✓ vacanze estive: ▪ nel 2026: dieci giorni anche non consecutivi comprensivi di pernottamento da concordare entro il 30 aprile;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio dalla seconda settimana di agosto; ▪ dall'estate 2027: quindici giorni, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (conseguentemente, con la mamma quindici giorni). In difetto di accordo, il padre terrà con sé il figlio i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari;
conseguentemente il RE permarrà con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il RE;
✓ vacanze natalizie: una settimana dalle ore 10.00 del 24 alle ore 21.00 del 30 dicembre con esclusione del giorno di Natale che verrà trascorso con l'altro genitore;
l'anno successivo dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio nonché il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e così alternando;
✓ altre festività e ponti: (ad. es. 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) alternandole tra i genitori;
✓ festa e compleanno del papà con il padre e conseguentemente festa e compleanno della mamma con la madre;
✓ compleanno RS del figlio ad anni alterni;
✓ il padre preleverà il figlio all'uscita dalla scuola (in difetto, presso l'abitazione materna) e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nel caso in cui il prelievo e/o l'accompagnamento debbano avvenire presso l'abitazione materna, occorrerà - per non più di un anno a decorrere dalla sentenza - la necessaria presenza anche di un parente o amico del SI. (in CP_1 particolare padre, madre, sorella o cognato);successivamente, il SI. potrà CP_1 presentarsi da solo per il prelievo e/o l'accompagnamento del RE;
3) disporre che in caso di malattia del RE nei giorni di spettanza paterna, lo stesso RS possa recuperarli entro trenta giorni successivi alla guarigione di;
4) disporre che - a decorrere dai tre anni - un genitore possa effettuare almeno una chiamata/videochiamata al giorno al figlio quando lo stesso è con l'altro genitore dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
5) porre a carico del SI. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 RS RE , un assegno di € 300,00 (trecento//00), da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Tale importo sarà Parte_1 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
6) disporre che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di RS tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) per il figlio , così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 tra magistrati del Tribunale e ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016 da intendersi integralmente richiamato. ll genitore che affronta per primo, in favore del RE, una spesa straordinaria si impegna a consegnare tempestivamente all'altro copia della relativa fattura e/o ricevuta fiscale, al fine della detrazione e/o deduzione della quota complessivamente detraibile e/o deducibile dalla dichiarazione dei redditi;
7) rigettare la domanda di attribuzione dell'Assegno Unico in via esclusiva alla SI.ra
. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il RE è nato dalla relazione tra e non coniugati. Parte_1 CP_1
Oggetto del ricorso è la regolamentazione dell'affidamento del bambino.
I provvedimenti adottati ex art 473 bis 22 cpc in data 5 luglio 2024 così dispongono.
“Premesso che le parti sono genitori di un bambino veramente piccolo (non ha ancora un anno), che vive con la mamma, quanto al regime di affidamento da adottare in via provvisoria non vi è ragione, allo stato, di derogare al regime legale della condivisione, non ravvisandosi i presupposti per la c.d. super esclusività invocata dalla madre.
Non vale in proposito, in primis, l'avviso conclusioni indagini ex art. 415 cpp prodotto dalla ricorrente che altro non è che la cristallizzazione di un'ipotesi accusatoria tutta da verificare;
con la ulteriore considerazione che nei confronti del non sono state CP_1 adottate misura cautelari.
In secondo luogo, il appare padre tutt'altro che disinteressato. CP_1
La relazione dei Servizi attesta come “…al momento non ha avuto la possibilità di CP_1 vivere la quotidianità con il bambino e di acquisire delle conoscenze e delle competenze per poter esprimere una genitorialità sicura e adeguata. È prematuro riuscire a fare una valutazione sulle capacità genitoriali.
Sarebbe utile l'osservazione della relazione padre bambino per dare fiducia alla richiesta di che rivendica il diritto di essere genitore a tutto tondo e CP_1 di poter partecipare alle tappe evolutive relative alla crescita del bambino. RS È consapevole che è piccolo e che la relazione madre bambino al momento è privilegiata.
riferisce di aver iniziato un percorso personale con una terapeuta, dott.ssa CP_1 Per_2
e altresì di aver incontrato la dott.ssa del Servizio di psicologia
[...] RSona_3 di territorio che ha già conosciuto Pt_1 In data 20 maggio la scrivente (s'intende l'a.s.) riceve una e-mail dove la dott.ssa Per_2 comunica al Servizio che il Sig. si è recato presso il CSM dell'Asl di Torino di via CP_1
Cardinal Massaia, con la richiesta di presa in carico.
Riferisce che il Sig. sta svolgendo un ciclo di colloqui psicologico psicoterapeutici. CP_1
ammette di fare fatica a metabolizzare la chiusura della relazione con , CP_1 Pt_1 riferisce di avere passato un periodo buio e che solo adesso ha ripreso a vivere tant'è che ora riesce ad uscire per prendere un caffè con un amico. asserisce di essere CP_1 pronto per essere genitore e che il suo desiderio più grande era quello di investire tutto il suo tempo e le sue energie per la famiglia, piuttosto che andare in palestra o fare delle uscite con gli amici”.
Non depongono infine a favore della richiesta materna i messaggi prodotti da cui emerge, certo, una pregressa situazione di pur grave conflittualità, ma attualmente soprattutto un desiderio, sia pure un po' troppo insistente, del di CP_1 relazionarsi con la ex compagna.
Insomma, la sostanziale estromissione che discenderebbe dalla modalità di affido richiesto parrebbe eccessivamente gravatoria.
Va aggiunto l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
*
Ciò non SInifica che non vadano prese cautele in riferimento al regime di visita paterno apparendo inevitabile, nello stato attuale delle cose, per le stesse ragioni esposte dai Servizi, effettuare una verifica (senza necessità, almeno al momento, di ricorrere ad una CTU) delle capacità genitoriali del – o meglio della CP_1 sua capacità di relazionarsi positivamente col bambino, con la ex compagna e con la di lei famiglia - e disporre una presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territoriali e della NPI/psicologia con funzioni di monitoraggio degli incontri padre – figlio alla presenza di educatore.
Solo dopo congruo periodo di osservazione, potranno essere valutati i presupposti per una eventuale liberalizzazione.
Sino all'attivazione dell'intervento dei Servizi, potranno essere mantenute le modalità in atto e dunque prevedere la presenza dei nonni materni (o di altra persona di fiducia individuata di comune accordo) in occasione degli incontri settimanali che potranno essere due, della durata di un'ora, in pomeriggi da concordare, sembrando poco costruttiva l'unica ora al momento “stabilita”.
* Dal punto di vista economico, occorre porre a carico del , a titolo di concorso al CP_1
RS mantenimento del figlio RE , un contributo mensile di € 300,00, importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Il ha un reddito di circa € 2.000,00 mensili, paga la rata del mutuo (circa € 250) CP_1 ed è gravato da un finanziamento (circa € 300).
A sua volta la ricorrente vive con i genitori e non ha dunque spese abitative, è socia di un centro estetico ed è contitolare con il padre di un libretto postale dai cui estratti conto risultano periodi versamenti di contante che non è difficile immaginare che provengano (almeno in parte) dalla sua attività visto che il suo conto corrente bancario
è alimentato sostanzialmente solo da rimesse dei genitori o da qualche sporadico versamento.
In tale contesto va letto il messaggio della risalente al febbraio 2023 (doc. Parte_1
26 convenuto) dove riporta di “portare a casa” € 2.000,00.
Vi è poi da dire che il mantenimento ordinario grava, pressoché interamente sulla madre, ma va parametrato sulle eSIenze di un bambino molto piccolo che non constano essere particolari.
Le istanze istruttorie avanzate dal convenuto appaiono nel contesto superflue:
pqm
dispone in via provvisoria l'affidamento condiviso del RE , Per_1 con collocazione presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territoriali e della
NPI/psicologia con funzioni di monitoraggio degli incontri padre – figlio che dovranno essere attivati alla presenza di educatore con cadenza bisettimanale.
Dopo congruo periodo di osservazione, potranno essere valutati i presupposti per una eventuale liberalizzazione.
Dispone che sino all'attivazione dell'intervento dei Servizi siano mantenute le modalità d'incontro in atto e dunque prevedere la presenza dei nonni materni
(o di altra persona di fiducia individuata di comune accordo) in occasione degli incontri settimanali che dovranno essere due, della durata di un'ora, in pomeriggi da concordare.
Pone a carico del SI. , a titolo di concorso al mantenimento del CP_1 RS figlio RE , un contributo mensile di € 300,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Dispone che i Servizi Sociali relazionino sull'andamento degli incontri dieci giorni prima della successiva udienza”.
*
Ciò premesso, esaminate le conclusioni delle parti, vanno svolte le seguenti osservazioni.
Non sono più in discussione:
a) l'affidamento condiviso con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
b) La collocazione del bambino presso la mamma;
c) Il contributo a carico del padre al mantenimento del figlio come sopra regolamentato da versare entro il 15 del mese.
Si tratta di un quadro non scalfitto dalla recente condanna in primo grado del per CP_1 pur gravi fatti commessi in danno della , in quanto riportati temporalmente Parte_1
a due anni fa, come risulta dal capo di imputazione, e dunque superati, quanto alla valutazione del regime di affidamento, dalla positiva evoluzione della condizione del nucleo.
Tenuto conto del recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
è necessario prevedere che l'assegno unico possa attribuito per intero alla madre quale genitore collocatario su cui grava massimamente il mantenimento del figlio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
*
Residuano margini di discussione sul regime di visita posto che la madre chiede che i tempi di frequentazione tra padre e RE siano, nei modi e tempi, rimessi al Servizio
Sociale incaricato, “con precisazione che l'introduzione dei pernottamenti del RE presso la casa paterna debba avvenire con la massima prudenza e gradualità e tenuto conto della tenera età del bambino e comunque non prima del compimento del terzo anno d'età”, mentre il richiede un'immediata liberalizzazione e la introduzione di CP_1 un regime rigidamente candenzato rispetto alla progressiva crescita del figlio.
Va detto che, a seguito di ricorso del ex art. 473 bis 15 cpc, l'ordinanza 15 CP_1 gennaio 2025, esaminata la relazione dei Servizi in data 15.11.2024, ha preso atto che l'andamento degli incontri osservati ha avuto un esito positivo, non sono state riscontrate delle carenze sulle capacità genitorialità, il papà si rapporta in modo adeguato con il bambino e viene riconosciuto dallo stesso anche con grandi sorrisi, concludendo che ci sono le condizioni per la liberalizzazione degli incontri, ferma restando la necessità del sostegno alla genitorialità per favorire il processo di cambiamento.
E' stata conseguentemente assicurata, nelle more, l'attuazione di un progetto di graduale liberalizzazione degli incontri padre – figlio opportunamente monitorato, disponendosi che i Servizi che hanno in carco il nucleo “attivino con immediatezza e gradualità un progetto di liberalizzazione degli incontri tra il SI. CP_1
RS e il figlio , opportunamente monitorati, riferendo sull'andamento con la relazione già richiesta da integrare con una verifica diretta della condizione abitativa del padre”.
*
Ciò detto, premesso che il monitoraggio degli incontri dura da circa un anno e non sono state segnalate criticità dai Servizi incaricati, va rilevato come la citata relazione redatta all'esito di puntuale osservazione da parte dell'equipe incaricata della presa in carico e che conclude per la liberalizzazione, evidenzi, oltre a quanto poco sopra evidenziato:
- che Il ascolta i conSIli degli operatori e dice di voler tenere in CP_1 considerazione quanto gli viene restituito dall'osservazione per poter migliorare il suo approccio nella relazione con il bambino;
- che il abita a Torino nella stessa abitazione dove viveva la coppia prima CP_1 della loro separazione, dunque un contesto di vita conosciuto dalla;
Parte_1
RS
- che la casa è adeguata alle eSIenze di;
NT
- che dichiara di continuare il suo percorso con il e di trovare beneficio. CP_1
- che si informa sia presso le maestre dell'asilo che presso la pediatra del CP_1 bambino per partecipare il modo più completo alla vita di suo figlio;
- che ci sono pertanto le condizioni per la liberalizzazione degli incontri ferma restando “la mediazione del Servizio…per favorire una buona relazione tra le figure genitoriali così come è necessario il sostegno alla genitorialità per favorire il processo di cambiamento”.
In tale tranquillizzante contesto, non vi è dunque ragione di disattendere le primarie richieste paterne con introduzione, dunque, immediata dei pernotti nel w.e. di competenza, e dunque prevedere egli che possa tenere con sé il figlio, durante la settimana due giorni (in difetto di accordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o orario corrispondente) alle ore 20.00; e a week end alterni: dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica. Considerata qualche criticità manifestata dal padre, il momento di passaggio potrà essere realizzato, in caso di difficoltà, anche con la presenza di un parente dei genitori ove disponibile.
Può essere accolto anche il regime delle vacanze suggerito, provvisoriamente, dal padre senza introdurre, almeno per quest'anno, tenuto conto dell'ancora tenera età del bambino e per la necessaria ulteriore gradualità, pernotti ravvicinati e prolungati, oltre a quelli già contemplati per i w.e. di spettanza, e dunque prevedere che il possa CP_1 tenere con sé il figlio: durante le vacanze estive 2025: sette giorni anche non consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 da concordare, in difetto di accordo la seconda settimana di agosto;
vacanze natalizie 2025: con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20,00 del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del primo e del 6 gennaio 2025; compleanno del figlio ad anni alterni (compleanno 2025 con il padre); altre festività e ponti ad anni alterni;
Festa del Papà con il padre e, conseguentemente Festa della Mamma con la madre.
Già le vacanze Pasquali 2026 – in quanto lontane nel tempo - potranno essere invece ripartite secondo un criterio ordinario destinato a mantenere la sua efficacia nel tempo (tre giorni con alternanza del giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
*
Sembra comunque necessario mantenere un monitoraggio da parte dei Servizi finalizzato alla introduzione dopo congruo periodo di un regime ordinario e più esteso di incontri, che potrà essere, nuovamente quello suggerito dal padre, allorquando egli potrà tenere con sì il figlio: due pomeriggi (in difetto di accordo il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola o, in difetto, presso l'abitazione materna alle ore 8.00; a week end alterni: dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio (in difetto dalle ore 17.30) fino alla domenica sera alle ore 21:00; vacanze estive: dieci giorni anche non consecutivi comprensivi di pernottamento da concordare entro il 30 aprile;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio dalla seconda settimana di agosto; vacanze natalizie: una settimana dalle ore 10.00 del 24 alle ore 21.00 del 30 dicembre con esclusione del giorno di Natale che verrà trascorso con l'altro genitore;
l'anno successivo dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio nonché il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e così alternando.
Le vacanze di Pasqua saranno regolamentate come già previsto. Non pare opportuno prevedere ulteriori estensioni rispetto a un arco temporale tropo RS lontano nel tempo (per le “videochiamate” o rispetto ai sei anni di che non ne ha neppure due) o prevedere ulteriori dettagli più che altro di natura attuativa nell'ottica di una responsabilizzante condivisione.
L'esito complessivo della lite, determinato dal proficuo monitoraggio dei Servizi, e dal sostanziale venir meno delle ragioni di contesa su gran parte delle questioni inizialmente controverse, impone di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
a) dispone l'affidamento condiviso del RE n. a Torino il 5 ottobre 2023 Per_1 con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e collocazione presso la mamma;
b) dispone che il padre possa tenere con sé il figlio, durante la settimana due giorni
(in difetto di accordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o orario corrispondente) alle ore 20.00; a week end alterni: dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica con previsione che i momenti di passaggio possano essere realizzati, in caso di difficoltà, con la presenza di un parente dei genitori ove disponibile;
ed ancora durante le vacanze estive 2025: sette giorni anche non consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 da concordare, in difetto di accordo la seconda settimana di agosto;
vacanze natalizie 2025: con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20,00 del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del primo e del 6 gennaio 2025; compleanno del figlio ad anni alterni (compleanno
2025 con il padre);altre festività e ponti ad anni alterni;
Festa del Papà con il padre e, conseguentemente Festa della Mamma con la madre;
vacanze Pasquali tre giorni con alternanza con la mamma della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
c) Dispone il monitoraggio da parte dei Servizi già incaricati della presa in carico con ordinanza 5 luglio 2024 finalizzato alla verifica dell'assenza di elementi ostativi alla introduzione del più ampio regime di visita meglio individuato in parte motiva.
d) Pone a carico del e a favore della un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio di € 300,00 mensili rivalutabili, da versare entro il 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale
e) Assegno unico per intero alla madre . Parte_1 f) Compensa per intero le spese di lite
Si comunichi ai Servizi Sociali tramite assistenti sociali in sede. CP_3
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19 luglio 2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 4521/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Collegno, via Michelangelo Buonarroti n. 2, elettivamente domiciliata in Torino, via
Avigliana n.52, presso lo Studio dell'avvocato Giuseppina Migliore c.f.
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._2
RICORRENTE
NTro
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentato e difeso per procura in calce alla presente memoria ed allegata in separato file alla busta telematica, dagli avvocati
Edoardo Rossi, c.f. e Carla Narducci, c.f. CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
H, entrambi del Foro di Torino. Con domicilio eletto presso lo studio dei propri legali sito
[...] in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 160.
CONVENUTO relativo al RE , n. a Torino il 5 ottobre 2023 Per_1
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
La difesa della SInora , richiamate le difese svolte, insiste perché il Tribunale Parte_1 adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria domanda, istanza, e deduzione, nel merito, RS B) Affidare il figlio RE , nato a Torino il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la casa materna e tempi di frequentazione tra padre e RE secondo modi e tempi rimessi al servizio sociale incaricato, con precisazione che l'introduzione dei pernottamenti del RE presso la casa paterna debba avvenire con la massima prudenza e gradualità e tenuto conto della tenera età del bambino e comunque non prima del compimento del terzo anno d'età;
C) In adesione alla somma stabilità nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., disporre che il padre verserà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (eurotrecento), da rivalutarsi di anno in anno, in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SInora stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese Parte_1 solare;
D) Disporre che ciascun genitore rimborserà all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo al Protocollo d'Intesa SIlato tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
E) Disporre che l'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre per tutto il tempo di fruizione del beneficio.
Con vittoria di spese, Iva e Cpa.
*
Per il convenuto: RS 1) affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, RS salute di verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del RE;
2) disporre che, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle eSIenze del RE in considerazione della tenera età dello stesso, il padre, possa vedere e RS tenere con sé - salvo diverso accordo tra le parti - con le seguenti modalità: fino al compimento dei due anni (ottobre 2025) ✓ durante la settimana: 2 giorni (in difetto di accordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola alle ore 20.00;
✓ a week end alterni: dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica;
✓ vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore
10.00 alle ore 20.00 ad anni alterni;
✓ vacanze estive: sette giorni anche non consecutivi comprensivi di pernottamento (in subordine dalle ore 9.00 alle ore
20.00) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio la seconda settimana di agosto;
✓ vacanze natalizie 2024: con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20,00 del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore
20.00 del 1° e del 6 gennaio 2025; ✓ compleanno del figlio ad anni alterni
(compleanno 2025 con il padre); ✓ altre festività e ponti ad anni alterni;
✓ Festa del Papà con il padre e, conseguentemente Festa della Mamma con la madre;
da novembre 2025 in avanti (dopo il compimento dei due anni) ✓ durante la settimana: due pomeriggi (in difetto di accordo il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola o, in difetto, presso l'abitazione materna alle ore 8.00; ✓ a week end alterni: dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio (in difetto dalle ore 17.30) fino alla domenica sera alle ore
21:00; dal compimento dei 6 anni (da ottobre 2029): dal venerdì pomeriggio
(in difetto dalle ore 17.30) fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola
(in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione materna); ✓ vacanze pasquali: per metà delle vacanze scolastiche, un anno comprensivo del giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo e così di seguito ad anni alterni;
✓ vacanze estive: ▪ nel 2026: dieci giorni anche non consecutivi comprensivi di pernottamento da concordare entro il 30 aprile;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio dalla seconda settimana di agosto; ▪ dall'estate 2027: quindici giorni, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana (conseguentemente, con la mamma quindici giorni). In difetto di accordo, il padre terrà con sé il figlio i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari;
conseguentemente il RE permarrà con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il RE;
✓ vacanze natalizie: una settimana dalle ore 10.00 del 24 alle ore 21.00 del 30 dicembre con esclusione del giorno di Natale che verrà trascorso con l'altro genitore;
l'anno successivo dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio nonché il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e così alternando;
✓ altre festività e ponti: (ad. es. 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) alternandole tra i genitori;
✓ festa e compleanno del papà con il padre e conseguentemente festa e compleanno della mamma con la madre;
✓ compleanno RS del figlio ad anni alterni;
✓ il padre preleverà il figlio all'uscita dalla scuola (in difetto, presso l'abitazione materna) e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nel caso in cui il prelievo e/o l'accompagnamento debbano avvenire presso l'abitazione materna, occorrerà - per non più di un anno a decorrere dalla sentenza - la necessaria presenza anche di un parente o amico del SI. (in CP_1 particolare padre, madre, sorella o cognato);successivamente, il SI. potrà CP_1 presentarsi da solo per il prelievo e/o l'accompagnamento del RE;
3) disporre che in caso di malattia del RE nei giorni di spettanza paterna, lo stesso RS possa recuperarli entro trenta giorni successivi alla guarigione di;
4) disporre che - a decorrere dai tre anni - un genitore possa effettuare almeno una chiamata/videochiamata al giorno al figlio quando lo stesso è con l'altro genitore dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
5) porre a carico del SI. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 RS RE , un assegno di € 300,00 (trecento//00), da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Tale importo sarà Parte_1 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
6) disporre che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di RS tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) per il figlio , così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 tra magistrati del Tribunale e ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016 da intendersi integralmente richiamato. ll genitore che affronta per primo, in favore del RE, una spesa straordinaria si impegna a consegnare tempestivamente all'altro copia della relativa fattura e/o ricevuta fiscale, al fine della detrazione e/o deduzione della quota complessivamente detraibile e/o deducibile dalla dichiarazione dei redditi;
7) rigettare la domanda di attribuzione dell'Assegno Unico in via esclusiva alla SI.ra
. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il RE è nato dalla relazione tra e non coniugati. Parte_1 CP_1
Oggetto del ricorso è la regolamentazione dell'affidamento del bambino.
I provvedimenti adottati ex art 473 bis 22 cpc in data 5 luglio 2024 così dispongono.
“Premesso che le parti sono genitori di un bambino veramente piccolo (non ha ancora un anno), che vive con la mamma, quanto al regime di affidamento da adottare in via provvisoria non vi è ragione, allo stato, di derogare al regime legale della condivisione, non ravvisandosi i presupposti per la c.d. super esclusività invocata dalla madre.
Non vale in proposito, in primis, l'avviso conclusioni indagini ex art. 415 cpp prodotto dalla ricorrente che altro non è che la cristallizzazione di un'ipotesi accusatoria tutta da verificare;
con la ulteriore considerazione che nei confronti del non sono state CP_1 adottate misura cautelari.
In secondo luogo, il appare padre tutt'altro che disinteressato. CP_1
La relazione dei Servizi attesta come “…al momento non ha avuto la possibilità di CP_1 vivere la quotidianità con il bambino e di acquisire delle conoscenze e delle competenze per poter esprimere una genitorialità sicura e adeguata. È prematuro riuscire a fare una valutazione sulle capacità genitoriali.
Sarebbe utile l'osservazione della relazione padre bambino per dare fiducia alla richiesta di che rivendica il diritto di essere genitore a tutto tondo e CP_1 di poter partecipare alle tappe evolutive relative alla crescita del bambino. RS È consapevole che è piccolo e che la relazione madre bambino al momento è privilegiata.
riferisce di aver iniziato un percorso personale con una terapeuta, dott.ssa CP_1 Per_2
e altresì di aver incontrato la dott.ssa del Servizio di psicologia
[...] RSona_3 di territorio che ha già conosciuto Pt_1 In data 20 maggio la scrivente (s'intende l'a.s.) riceve una e-mail dove la dott.ssa Per_2 comunica al Servizio che il Sig. si è recato presso il CSM dell'Asl di Torino di via CP_1
Cardinal Massaia, con la richiesta di presa in carico.
Riferisce che il Sig. sta svolgendo un ciclo di colloqui psicologico psicoterapeutici. CP_1
ammette di fare fatica a metabolizzare la chiusura della relazione con , CP_1 Pt_1 riferisce di avere passato un periodo buio e che solo adesso ha ripreso a vivere tant'è che ora riesce ad uscire per prendere un caffè con un amico. asserisce di essere CP_1 pronto per essere genitore e che il suo desiderio più grande era quello di investire tutto il suo tempo e le sue energie per la famiglia, piuttosto che andare in palestra o fare delle uscite con gli amici”.
Non depongono infine a favore della richiesta materna i messaggi prodotti da cui emerge, certo, una pregressa situazione di pur grave conflittualità, ma attualmente soprattutto un desiderio, sia pure un po' troppo insistente, del di CP_1 relazionarsi con la ex compagna.
Insomma, la sostanziale estromissione che discenderebbe dalla modalità di affido richiesto parrebbe eccessivamente gravatoria.
Va aggiunto l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
*
Ciò non SInifica che non vadano prese cautele in riferimento al regime di visita paterno apparendo inevitabile, nello stato attuale delle cose, per le stesse ragioni esposte dai Servizi, effettuare una verifica (senza necessità, almeno al momento, di ricorrere ad una CTU) delle capacità genitoriali del – o meglio della CP_1 sua capacità di relazionarsi positivamente col bambino, con la ex compagna e con la di lei famiglia - e disporre una presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territoriali e della NPI/psicologia con funzioni di monitoraggio degli incontri padre – figlio alla presenza di educatore.
Solo dopo congruo periodo di osservazione, potranno essere valutati i presupposti per una eventuale liberalizzazione.
Sino all'attivazione dell'intervento dei Servizi, potranno essere mantenute le modalità in atto e dunque prevedere la presenza dei nonni materni (o di altra persona di fiducia individuata di comune accordo) in occasione degli incontri settimanali che potranno essere due, della durata di un'ora, in pomeriggi da concordare, sembrando poco costruttiva l'unica ora al momento “stabilita”.
* Dal punto di vista economico, occorre porre a carico del , a titolo di concorso al CP_1
RS mantenimento del figlio RE , un contributo mensile di € 300,00, importo che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Il ha un reddito di circa € 2.000,00 mensili, paga la rata del mutuo (circa € 250) CP_1 ed è gravato da un finanziamento (circa € 300).
A sua volta la ricorrente vive con i genitori e non ha dunque spese abitative, è socia di un centro estetico ed è contitolare con il padre di un libretto postale dai cui estratti conto risultano periodi versamenti di contante che non è difficile immaginare che provengano (almeno in parte) dalla sua attività visto che il suo conto corrente bancario
è alimentato sostanzialmente solo da rimesse dei genitori o da qualche sporadico versamento.
In tale contesto va letto il messaggio della risalente al febbraio 2023 (doc. Parte_1
26 convenuto) dove riporta di “portare a casa” € 2.000,00.
Vi è poi da dire che il mantenimento ordinario grava, pressoché interamente sulla madre, ma va parametrato sulle eSIenze di un bambino molto piccolo che non constano essere particolari.
Le istanze istruttorie avanzate dal convenuto appaiono nel contesto superflue:
pqm
dispone in via provvisoria l'affidamento condiviso del RE , Per_1 con collocazione presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi territoriali e della
NPI/psicologia con funzioni di monitoraggio degli incontri padre – figlio che dovranno essere attivati alla presenza di educatore con cadenza bisettimanale.
Dopo congruo periodo di osservazione, potranno essere valutati i presupposti per una eventuale liberalizzazione.
Dispone che sino all'attivazione dell'intervento dei Servizi siano mantenute le modalità d'incontro in atto e dunque prevedere la presenza dei nonni materni
(o di altra persona di fiducia individuata di comune accordo) in occasione degli incontri settimanali che dovranno essere due, della durata di un'ora, in pomeriggi da concordare.
Pone a carico del SI. , a titolo di concorso al mantenimento del CP_1 RS figlio RE , un contributo mensile di € 300,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Dispone che i Servizi Sociali relazionino sull'andamento degli incontri dieci giorni prima della successiva udienza”.
*
Ciò premesso, esaminate le conclusioni delle parti, vanno svolte le seguenti osservazioni.
Non sono più in discussione:
a) l'affidamento condiviso con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
b) La collocazione del bambino presso la mamma;
c) Il contributo a carico del padre al mantenimento del figlio come sopra regolamentato da versare entro il 15 del mese.
Si tratta di un quadro non scalfitto dalla recente condanna in primo grado del per CP_1 pur gravi fatti commessi in danno della , in quanto riportati temporalmente Parte_1
a due anni fa, come risulta dal capo di imputazione, e dunque superati, quanto alla valutazione del regime di affidamento, dalla positiva evoluzione della condizione del nucleo.
Tenuto conto del recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
è necessario prevedere che l'assegno unico possa attribuito per intero alla madre quale genitore collocatario su cui grava massimamente il mantenimento del figlio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672).
*
Residuano margini di discussione sul regime di visita posto che la madre chiede che i tempi di frequentazione tra padre e RE siano, nei modi e tempi, rimessi al Servizio
Sociale incaricato, “con precisazione che l'introduzione dei pernottamenti del RE presso la casa paterna debba avvenire con la massima prudenza e gradualità e tenuto conto della tenera età del bambino e comunque non prima del compimento del terzo anno d'età”, mentre il richiede un'immediata liberalizzazione e la introduzione di CP_1 un regime rigidamente candenzato rispetto alla progressiva crescita del figlio.
Va detto che, a seguito di ricorso del ex art. 473 bis 15 cpc, l'ordinanza 15 CP_1 gennaio 2025, esaminata la relazione dei Servizi in data 15.11.2024, ha preso atto che l'andamento degli incontri osservati ha avuto un esito positivo, non sono state riscontrate delle carenze sulle capacità genitorialità, il papà si rapporta in modo adeguato con il bambino e viene riconosciuto dallo stesso anche con grandi sorrisi, concludendo che ci sono le condizioni per la liberalizzazione degli incontri, ferma restando la necessità del sostegno alla genitorialità per favorire il processo di cambiamento.
E' stata conseguentemente assicurata, nelle more, l'attuazione di un progetto di graduale liberalizzazione degli incontri padre – figlio opportunamente monitorato, disponendosi che i Servizi che hanno in carco il nucleo “attivino con immediatezza e gradualità un progetto di liberalizzazione degli incontri tra il SI. CP_1
RS e il figlio , opportunamente monitorati, riferendo sull'andamento con la relazione già richiesta da integrare con una verifica diretta della condizione abitativa del padre”.
*
Ciò detto, premesso che il monitoraggio degli incontri dura da circa un anno e non sono state segnalate criticità dai Servizi incaricati, va rilevato come la citata relazione redatta all'esito di puntuale osservazione da parte dell'equipe incaricata della presa in carico e che conclude per la liberalizzazione, evidenzi, oltre a quanto poco sopra evidenziato:
- che Il ascolta i conSIli degli operatori e dice di voler tenere in CP_1 considerazione quanto gli viene restituito dall'osservazione per poter migliorare il suo approccio nella relazione con il bambino;
- che il abita a Torino nella stessa abitazione dove viveva la coppia prima CP_1 della loro separazione, dunque un contesto di vita conosciuto dalla;
Parte_1
RS
- che la casa è adeguata alle eSIenze di;
NT
- che dichiara di continuare il suo percorso con il e di trovare beneficio. CP_1
- che si informa sia presso le maestre dell'asilo che presso la pediatra del CP_1 bambino per partecipare il modo più completo alla vita di suo figlio;
- che ci sono pertanto le condizioni per la liberalizzazione degli incontri ferma restando “la mediazione del Servizio…per favorire una buona relazione tra le figure genitoriali così come è necessario il sostegno alla genitorialità per favorire il processo di cambiamento”.
In tale tranquillizzante contesto, non vi è dunque ragione di disattendere le primarie richieste paterne con introduzione, dunque, immediata dei pernotti nel w.e. di competenza, e dunque prevedere egli che possa tenere con sé il figlio, durante la settimana due giorni (in difetto di accordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o orario corrispondente) alle ore 20.00; e a week end alterni: dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica. Considerata qualche criticità manifestata dal padre, il momento di passaggio potrà essere realizzato, in caso di difficoltà, anche con la presenza di un parente dei genitori ove disponibile.
Può essere accolto anche il regime delle vacanze suggerito, provvisoriamente, dal padre senza introdurre, almeno per quest'anno, tenuto conto dell'ancora tenera età del bambino e per la necessaria ulteriore gradualità, pernotti ravvicinati e prolungati, oltre a quelli già contemplati per i w.e. di spettanza, e dunque prevedere che il possa CP_1 tenere con sé il figlio: durante le vacanze estive 2025: sette giorni anche non consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 da concordare, in difetto di accordo la seconda settimana di agosto;
vacanze natalizie 2025: con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20,00 del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del primo e del 6 gennaio 2025; compleanno del figlio ad anni alterni (compleanno 2025 con il padre); altre festività e ponti ad anni alterni;
Festa del Papà con il padre e, conseguentemente Festa della Mamma con la madre.
Già le vacanze Pasquali 2026 – in quanto lontane nel tempo - potranno essere invece ripartite secondo un criterio ordinario destinato a mantenere la sua efficacia nel tempo (tre giorni con alternanza del giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo).
*
Sembra comunque necessario mantenere un monitoraggio da parte dei Servizi finalizzato alla introduzione dopo congruo periodo di un regime ordinario e più esteso di incontri, che potrà essere, nuovamente quello suggerito dal padre, allorquando egli potrà tenere con sì il figlio: due pomeriggi (in difetto di accordo il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola o, in difetto, presso l'abitazione materna alle ore 8.00; a week end alterni: dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio (in difetto dalle ore 17.30) fino alla domenica sera alle ore 21:00; vacanze estive: dieci giorni anche non consecutivi comprensivi di pernottamento da concordare entro il 30 aprile;
in difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio dalla seconda settimana di agosto; vacanze natalizie: una settimana dalle ore 10.00 del 24 alle ore 21.00 del 30 dicembre con esclusione del giorno di Natale che verrà trascorso con l'altro genitore;
l'anno successivo dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio nonché il 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e così alternando.
Le vacanze di Pasqua saranno regolamentate come già previsto. Non pare opportuno prevedere ulteriori estensioni rispetto a un arco temporale tropo RS lontano nel tempo (per le “videochiamate” o rispetto ai sei anni di che non ne ha neppure due) o prevedere ulteriori dettagli più che altro di natura attuativa nell'ottica di una responsabilizzante condivisione.
L'esito complessivo della lite, determinato dal proficuo monitoraggio dei Servizi, e dal sostanziale venir meno delle ragioni di contesa su gran parte delle questioni inizialmente controverse, impone di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
a) dispone l'affidamento condiviso del RE n. a Torino il 5 ottobre 2023 Per_1 con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e collocazione presso la mamma;
b) dispone che il padre possa tenere con sé il figlio, durante la settimana due giorni
(in difetto di accordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o orario corrispondente) alle ore 20.00; a week end alterni: dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica con previsione che i momenti di passaggio possano essere realizzati, in caso di difficoltà, con la presenza di un parente dei genitori ove disponibile;
ed ancora durante le vacanze estive 2025: sette giorni anche non consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 da concordare, in difetto di accordo la seconda settimana di agosto;
vacanze natalizie 2025: con il padre dalle ore 10.00 alle ore 20,00 del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del primo e del 6 gennaio 2025; compleanno del figlio ad anni alterni (compleanno
2025 con il padre);altre festività e ponti ad anni alterni;
Festa del Papà con il padre e, conseguentemente Festa della Mamma con la madre;
vacanze Pasquali tre giorni con alternanza con la mamma della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
c) Dispone il monitoraggio da parte dei Servizi già incaricati della presa in carico con ordinanza 5 luglio 2024 finalizzato alla verifica dell'assenza di elementi ostativi alla introduzione del più ampio regime di visita meglio individuato in parte motiva.
d) Pone a carico del e a favore della un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio di € 300,00 mensili rivalutabili, da versare entro il 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale
e) Assegno unico per intero alla madre . Parte_1 f) Compensa per intero le spese di lite
Si comunichi ai Servizi Sociali tramite assistenti sociali in sede. CP_3
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19 luglio 2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.