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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE d'APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo con cui EP RO era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per ricettazione di un ciclomotore risultato rubato 1'8 novembre 2005. 2. Formulando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato adduce un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2491 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2024 Specificamente, si lamenta la nullità della decisione per evidente difetto di motivazione nonché per erronea applicazione dell'art.157 cod. pen.. Infatti, si è indebitamente collegato il momento di impossessamento del bene da parte dell'imputato (e quindi la commissione del reato) all'epoca della materiale abrasione del telaio senza affatto argomentare le ragioni a sostegno della conclusione, né spiegare per quale ragione l'abrasione non possa essere avvenuta in epoca posteriore all'impossessamento. Ed in ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento adottato dal giudice, che basa la propria valutazione sulle conclusioni cui è giunto il perito all'uopo nominato, che aveva ipotizzato un intervento meccanico potenzialmente anteriore di un anno rispetto al momento dell'accertamento del reato (maggio 2014), il reato sarebbe stato comunque prescritto all'epoca della decisione d'appello. 3. Il difensore dell'imputato, Avv.Francesco Marcatajo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, inviando memoria via PEC. 4. Seppure formulato in forma generica, con riferimento indistinto a tutti i vizi motivazionali (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), il motivo di ricorso è fondato, attesa la manifesta illogicità della motivazione, sullo specifico punto della prescrizione del reato ascritto a EP RO. 5. Infatti, come correttamente evidenziato a pg. 6 del ricorso, è lo stesso argomento adottato nella sentenza impugnata a dimostrare la necessità di retrodatare ad un'epoca potenzialmente anteriore fino ad un anno rispetto alla data dell'accertamento del reato (31 maggio 2014) l'acquisto da parte del RO, presso il mercato di Ballarò, del motorino risultato rubato nel 2005. Ciò colloca (ipoteticamente) l'acquisto della refurtiva al maggio 2013, cioè oltre il decennio che costituisce il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione. Alla luce dell'incertezza manifestata dal perito Stefano Francesco Paolo (che ha collocato l'epoca di inizio del fenomeno corrosivo tra un anno ed una settimana prima dell'acquisto), come indicato a pg. 3 della sentenza, risulta illogica la scelta della Corte di appello di individuare, in spregio del principio di favor rei espresso in materia da questa Corte, la data di commissione del reato in data immediatamente anteriore a quella di accertamento del reato, anziché un anno prima. In tema, è stato infatti anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024 Gueye Cheikh Rv. 285953 - 01) che il principio del favor rei nell'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione possa essere superato solo laddove margini di incertezza non residuino a seguito dell'analisi del fatto ovvero all'esito di deduzioni logiche che consentano, alternativamente o 2 cumulativamente, di addivenire all'individuazione di una data sicura o comunque sufficientemente determinata da costituire una base certa del calcolo. In difetto, come nel caso concreto, ove la parentesi temporale di incertezza, non ulteriormente restringibile per via deduttiva o induttiva, partiva da una settimana (epoca in cui la prescrizione non sarebbe maturata) per giungere ad un anno prima dell'accertamento (epoca in cui la prescrizione sarebbe giunta a compimento), l'aver dato prevalenza all'opzione più sfavorevole all'imputato confligge non solo con il principio del favor rei, ma, ancor più, manifestamente, con la logica comune. Infatti, l'accertamento tecnico era stato disposto al fine di giungere ad acquisire elementi certi per la datazione dal fatto, in difetto, dovendosi concludere che il fatto fosse prescritto. La Corte, pur non avendo raggiunto una tale certezza, ha arbitrariamente selezionato la data più prossima, in sfavore dell'imputato, senza fornire una spiegazione logica, che consentisse di superare l'incertezza. 6. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, con la formula enunciata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così ceciso il 21 novembre 2024 Il Co sigliere relatore La Presidente Fran esco Fl rit IO VE t/
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti del cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Palermo con cui EP RO era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria) per ricettazione di un ciclomotore risultato rubato 1'8 novembre 2005. 2. Formulando ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato adduce un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2491 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2024 Specificamente, si lamenta la nullità della decisione per evidente difetto di motivazione nonché per erronea applicazione dell'art.157 cod. pen.. Infatti, si è indebitamente collegato il momento di impossessamento del bene da parte dell'imputato (e quindi la commissione del reato) all'epoca della materiale abrasione del telaio senza affatto argomentare le ragioni a sostegno della conclusione, né spiegare per quale ragione l'abrasione non possa essere avvenuta in epoca posteriore all'impossessamento. Ed in ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento adottato dal giudice, che basa la propria valutazione sulle conclusioni cui è giunto il perito all'uopo nominato, che aveva ipotizzato un intervento meccanico potenzialmente anteriore di un anno rispetto al momento dell'accertamento del reato (maggio 2014), il reato sarebbe stato comunque prescritto all'epoca della decisione d'appello. 3. Il difensore dell'imputato, Avv.Francesco Marcatajo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, inviando memoria via PEC. 4. Seppure formulato in forma generica, con riferimento indistinto a tutti i vizi motivazionali (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), il motivo di ricorso è fondato, attesa la manifesta illogicità della motivazione, sullo specifico punto della prescrizione del reato ascritto a EP RO. 5. Infatti, come correttamente evidenziato a pg. 6 del ricorso, è lo stesso argomento adottato nella sentenza impugnata a dimostrare la necessità di retrodatare ad un'epoca potenzialmente anteriore fino ad un anno rispetto alla data dell'accertamento del reato (31 maggio 2014) l'acquisto da parte del RO, presso il mercato di Ballarò, del motorino risultato rubato nel 2005. Ciò colloca (ipoteticamente) l'acquisto della refurtiva al maggio 2013, cioè oltre il decennio che costituisce il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione. Alla luce dell'incertezza manifestata dal perito Stefano Francesco Paolo (che ha collocato l'epoca di inizio del fenomeno corrosivo tra un anno ed una settimana prima dell'acquisto), come indicato a pg. 3 della sentenza, risulta illogica la scelta della Corte di appello di individuare, in spregio del principio di favor rei espresso in materia da questa Corte, la data di commissione del reato in data immediatamente anteriore a quella di accertamento del reato, anziché un anno prima. In tema, è stato infatti anche di recente ribadito (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024 Gueye Cheikh Rv. 285953 - 01) che il principio del favor rei nell'individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione possa essere superato solo laddove margini di incertezza non residuino a seguito dell'analisi del fatto ovvero all'esito di deduzioni logiche che consentano, alternativamente o 2 cumulativamente, di addivenire all'individuazione di una data sicura o comunque sufficientemente determinata da costituire una base certa del calcolo. In difetto, come nel caso concreto, ove la parentesi temporale di incertezza, non ulteriormente restringibile per via deduttiva o induttiva, partiva da una settimana (epoca in cui la prescrizione non sarebbe maturata) per giungere ad un anno prima dell'accertamento (epoca in cui la prescrizione sarebbe giunta a compimento), l'aver dato prevalenza all'opzione più sfavorevole all'imputato confligge non solo con il principio del favor rei, ma, ancor più, manifestamente, con la logica comune. Infatti, l'accertamento tecnico era stato disposto al fine di giungere ad acquisire elementi certi per la datazione dal fatto, in difetto, dovendosi concludere che il fatto fosse prescritto. La Corte, pur non avendo raggiunto una tale certezza, ha arbitrariamente selezionato la data più prossima, in sfavore dell'imputato, senza fornire una spiegazione logica, che consentisse di superare l'incertezza. 6. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, con la formula enunciata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così ceciso il 21 novembre 2024 Il Co sigliere relatore La Presidente Fran esco Fl rit IO VE t/