Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24061 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14444/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14444 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n.2;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A. del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nella procedura concorsuale di cui al Decreto 25.11.2021- Concorso pubblico, per esami, a 41-OMISSIS-allievi vice-ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, che ha certificato l'inidoneità del Sig. -OMISSIS- [doc. 1];
B. del bando che ha indetto la procedura concorsuale con Decreto del 25.11.202-OMISSIS-[doc. 2], nella parte in cui non prevede una precisa elencazione delle modalità di espletamento di ogni singola prova fisica, con specifico riferimento al salto in alto, tesa a garantire l'assoluta certezza nello
svolgimento delle prove;
C. del verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- [doc. 3], ove letto ed interpretato nella parte in cui viene dichiarata l'inidoneità al superamento della prova successiva del Sig. -OMISSIS- e non viene ammesso tra gli idonei;
D. del provvedimento del 22.4.2020 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Criteri di accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui, con riferimento ai criteri di esecuzione della prova del salto in alto, non specifica le modalità di esecuzione della prova, e di verifica e controllo sul rispetto delle disposizioni in maniera tale da garantire l'assoluta regolarità nello svolgimento delle prove [doc. 4];
E. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la nota del 28.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. IR NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente impugnava gli esiti negativi delle prove fisiche inerenti al concorso pubblico, meglio indicato in epigrafe, indetto dal Ministero della Giustizia, e volto all’assunzione di 41-OMISSIS-allievi viceispettori del Corpo di polizia penitenziaria, che hanno determinato la relativa esclusione dal concorso;
Considerato che con atto depositato in data 28.11.2025 parte ricorrente ha dichiarato che a seguito del considerevole lasso di tempo trascorso, non sussiste più interesse a proseguire nel presente procedimento;
Rilevato che nulla è stato opposto al riguardo dalle altre parti del giudizio;
Ritenuto di dover, quindi, dare atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e di dover dichiarare improcedibile il ricorso a norma dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione tra le parti come da istanza di parte ricorrente, tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata opposizione di controparte alla relativa richiesta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS-e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi -OMISSIS-e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR VO, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
IR NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI RO | AR VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.