Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel.
3 ) dott. F. Conti Consigliere.
Decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino all'1/4/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 194/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Monoriti
………………………………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
………….……………….. APPELLATA contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2058/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di TT in data 25/10/2023.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice del Tribunale di TT , in accoglimento delle domande proposte da dichiarava che quest'ultima aveva lavorato Controparte_1 nell'anno 2007, come bracciante agricola alle dipendenze di per Controparte_2
101 giornate annue e che aveva diritto a ricevere il trattamento di disoccupazione agricola per
CP_ quell'anno . Ordinava all' di effettuare il dovuto pagamento, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
CP_ Con ricorso depositato il 26/3/2024, l' proponeva appello, insistendo nell'eccepita decadenza.
Rappresentava che la era stata cancellata dagli elenchi per l'anno 2007 con Controparte_1
il secondo elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito internet dal 15 al 30 settembre 2014.
La decadenza, rispetto alla data di deposito del ricorso – 12/7/2016 – era ampiamente maturata. In ogni caso rilevava, nel merito, l'infondatezza della domanda volta a sostenere la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore pure evidenziando l'irrilevanza Controparte_2
della richiamata sentenza n. 1058/2023 del Tribunale di TT, risultando gravata di appello.
Nella contumacia dell'appellata, la causa è stata decisa sulle note depositate dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di decadenza merita accoglimento. CP_ L' ha dato prova dell'avvenuta pubblicazione nel secondo elenco nominativo trimestrale 2014 della cancellazione di n. 101 giornate relative all'anno 2007 disposta nei confronti della CP_1
[...]
Ha pure depositato il relativo frontespizio nei quali figura l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Istituto dal 15 al 30 settembre 2014. CP_ Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l. 15\7\2011 n.
111, e vigente ratione temporis.
In merito a dette modalità di notifica in via telematica è stata di recente sollevata questione di legittimità costituzionale, negativamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
Piuttosto i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82/2012 ha definito le modalità di CP_3
notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto ha in conclusione precisato che "spetta eventualmente alla competente sede CP_ giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla Pt_1
disposizione censurata".
Profili di illegittimità su cui effettivamente il giudice di prime cure non si è pronunciato , ma che, tuttavia, questa Corte –come già ritenuto in altri analoghi precedenti - non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato, la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque dall'1/10/2014 è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione da parte della alla scadenza, ha preso CP_1 avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data dell'1/3/2015, il ricorso al Tribunale di TT depositato, a distanza di oltre un anno (12/7/2016) , è evidentemente tardivo.
Nessun rilievo ha poi la sentenza n. 1058/2023 del Tribunale di TT che avrebbe dichiarato il diritto all'iscrizione per detto anno dell'appellata, essendo stata riformata da questa Corte con sentenza n.
193/2025 del 13/3/2025.
Rimangono da regolare le spese di lite del doppio grado che , stante la soccombenza, vanno poste a carico della CP_1
Quest'ultima, invero, nel giudizio di primo grado, ha solo depositato la dichiarazione relativa alla propria situazione reddituale ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato e non anche quella per l'esenzione ex art 152 disp att.
P. Q. M.
CP_ definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di
TT n. 2058/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di TT in data 25/10/2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da Controparte_1
con il ricorso depositato il 12/7/2016 di cui al proc. n. 1939/2016;
[...]
CP_ b) condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 giudiziali che liquida in € 1278,00 per il primo grado di lite e in € 1987,50 per il presente appello (in CP_ esse comprese quelle inerenti pagamento del contributo unificato da parte dell' , il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e cpa.
Messina,2/4/2025 Il Consigliere estensore il Presidente
( dott.ssa C. Zappalà) ( dott.ssa B. Catarsini )