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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n.3646/22 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a cartella di
pagamento”
tra
- Pt_1 Parte_2
- Pt_1 Parte_3
(rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce)
APPELLANTI
e
CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
nonché
Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
[...]
* * * * * * *
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Prefetture di e di hanno interposto appello alla sentenza n.138/22 resa il 10.5.2022 dal Pt_2 Pt_3
Giudice di Pace di Martina Franca che, accogliendo l'opposizione proposta da , ha annullato CP_1
la cartella esattoriale di euro 1021,86 del 19.10.12 derivante da sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale e gli atti presupposti, condannando in solido l' e le Amministrazioni erariali alla CP_3
rifusione delle spese.
Le appellanti lamentano l'errata declaratoria di contumacia delle Amministrazioni, invece regolarmente costituita in prime cure a mezzo pec, e la conseguente violazione delle regole del contraddittorio, tale da comportare la nullità della sentenza;
lamentano altresì l'erronea ed immotivata decisione nel merito,
viziata dall'omesso esame della documentazione allegata in prime cure, che attesta il corretto operato delle autorità e, segnatamente, la puntuale notifica dei verbali di contestazione degli illeciti. Le Prefetture, in riforma della sentenza, chiedono il rigetto dell'opposizione non essendo prescritte le loro pretese sanzionatorie.
I convenuti sono rimasti contumaci.
* * * * * * * *
L'appello va rigettato.
Le Prefetture non si sono costituite ritualmente nel giudizio di primo grado.
Ai sensi dell'art.16 bis comma 6 del D.L. n.179/12 conv. in L. n.221/12 il deposito telematico degli atti e documenti nell'ufficio del giudice di pace è consentito o è obbligatorio a partire dall'adozione della normativa tecnica necessaria.
Nella specie, nell'ufficio del Giudice di pace il deposito non poteva avvenire mediante trasmissione per
2 posta elettronica certificata, non essendo intervenuta, per tali uffici, la normativa ministeriale prevista dal citato comma 6, deputata (previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) a far decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art.16 bis (Cass. 20/20575).
Il deposito via pec dell'atto difensivo e dei documenti allegati eseguito dalla Avvocatura il 3.12.21 deve ritenersi giuridicamente inesistente perché all'epoca non era ancora efficace la disciplina del processo telematico dinanzi al Giudice di pace di Taranto (il deposito con modalità telematiche davanti al giudice di pace è stato codificato dal D.lgs n.149/22 art.35/3).
Per l'opposizione ex art.615 cpc non vale poi la deroga al principio generale che considera irrituale il deposito non cartaceo dell'atto (riservato solo alle ipotesi speciali dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione,
del giudizio di cassazione e di quello tributario).
La costituzione tramite pec degli UTG di e risulta quindi inammissibile al pari della Pt_2 Pt_3
documentazione inviata, tamquam non esset;
su queste premesse, il primo giudice ha ritenuto contumaci gli enti ed inesistenti i titoli esecutivi - non suffragati dai riscontri sulla loro valida formazione che, in ogni caso, non possono essere esaminati in questa fase (art.345/3 cpc) - oltre che irrimediabilmente estinte le pretese sanzionatorie ed il credito stesso per intervenuta prescrizione quinquennale (rilievo che coinvolge la posizione del Concessionario, il quale non ha fornito idonea prova contraria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello proposto dalle Prefetture di e Pt_2 Pt_3
- nulla per le spese, attesa la contumacia della controparte.
Taranto, 21.3.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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