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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 423/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. PIASTRA FLAVIO, Parte_1
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. TENTONI Controparte_1
SABRINA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.06.2025
*** 1 IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE con ricorso chiedeva la separazione da premettendo che le parti si Parte_1 Controparte_1 erano sposate il 03/05/1997 a Rimini optando per il regime di separazione dei beni;
che i coniugi, sino al 2019 quando la moglie autonomamente decideva di trasferirsi a vivere nella tavernetta della casa coniugale e irrimediabilmente sino al 2023 -quando la convivenza diventava intollerabile e depositava domanda di separazione, conducevano una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di (17.11.2000) e di (27.05.2003). Per_1 Per_2
Ciò premesso, il ricorrente domandava anche l'assegnazione a sé della casa coniugale, situata in
Montescudo-Montecolombo alla Via Cà Bellino n. 48 – peraltro di sua proprietà esclusiva;
la collocazione presso di sé dei due figli maggiorenni di cui - diventato economicamente Per_1 indipendente in corso di causa e - non ancora economicamente autosufficiente;
il mantenimento Per_2 diretto dei figli;
la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a suo carico ed il restante 25% a carico della madre, ; l'autorizzazione a procedere al passaggio di Controparte_1 proprietà, a favore della dell'autovettura Opel Meriva targata EG 235 FJ in uso alla stessa. CP_1
Nulla per il mantenimento della moglie, in quanto economicamente indipendenti ed infine chiedeva la condanna della resistente alle spese di lite.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il ricorrente precisava le proprie domande insistendo per l'assegnazione a sé della casa coniugale ad esclusione della sola porzione identificata come
“tavernetta”, nella quale potrà continuare a vivere la moglie, anche frequentando entrambi i figli:
-economicamente autosufficiente- ed -studentessa universitaria;
di onerarlo per intero Per_1 Per_2 delle spese per le utenze della casa coniugale, ivi comprese quelle relative alla tavernetta assegnata alla moglie, atteso che l'immobile è dotato di un unico contatore;
di disporre il mantenimento ordinario diretto dei coniugi in favore della sola figlia – stante l'intervenuto raggiungimento Per_2 dell'indipendenza economica in capo a di stabilire per la sola figlia la suddivisione Per_1 Per_2 delle spese straordinarie nella misura del 70% al padre ed al 30% alla madre;
di accertare e dichiarare che i coniugi sono allo stato economicamente indipendenti;
in subordine, poi, chiedeva di fissare un assegno di mantenimento mensile che tenesse conto della circostanza che la risulta CP_1 impegnata in attività lavorativa e pertanto dispone di un reddito mensile proprio, il tutto con vittoria di spese.
2 Si costituiva associandosi alla richiesta di separazione, insisteva per Controparte_1
l'assegnazione a sé della casa coniugale -di proprietà del marito- in quanto genitore convivente con la prole maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, assegnando al ricorrente termine perentorio per il rilascio dell'abitazione; in subordine, chiedeva disporsi l'assegnazione a sé di parte della casa coniugale sita in Montescudo-Montecolombo, via Ca' Bellino, n. 48, segnatamente del locale adibito a tavernetta, con le relative pertinenze, quale genitore convivente con la prole maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Inoltre, chiedeva un contributo per il proprio mantenimento dell'importo di € 350 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT ed in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui fossero rigettate le istanze di assegnazione della casa coniugale ed in via subordinata della , chiedeva l'assegnazione della CP_2 casa coniugale al marito ma anche di onerare dell'obbligo di versare alla moglie un Parte_1 contributo per il suo mantenimento dell'importo di € 700,00 mensili;
Poi, chiedeva di onerare il ricorrente di un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di € 350 ciascuno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario, entro il giorno
5 di ogni mese;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda relativa all'assegnazione alla stessa della tavernetta, chiedeva disporsi il mantenimento diretto dei figli. Quanto alle spese straordinarie relative ai figli, chiedeva disporsi la suddivisione all'80% a carico del marito ed il restante 20% a proprio carico;
Infine, chiedeva il rigetto di ogni altra domanda formulata da parte ricorrente e la vittoria delle spese di lite.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi la resistente precisava le proprie domande insistendo per l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale in quanto genitore convivente con la figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, assegnando al ricorrente termine Per_2 perentorio per il rilascio dell'immobile; in subordine, poi chiedeva l'assegnazione parziale della casa coniugale e segnatamente della porzione costituita da locale di circa 40 mq ubicato al piano terra/int. adibito a tavernetta, con relativi arredi e pertinenze, quale genitore convivente con la figlia;
Poi, Per_2 chiedeva di onerare il ricorrente del versamento di un contributo al mantenimento della figlia Per_2 in ragione del maggior tempo di permanenza della medesima presso la madre – quantificato in €
250,00 mensili o in quella maggior e/o minor somma ritenuta equa e di giustizia;
in subordine, chiedeva il mantenimento diretto della figlia;
Quanto alla domanda relativa al contributo per il Per_2 proprio mantenimento, quantificava l'importo in base a diverse ipotesi riguardanti tutte la casa coniugale ovvero chiedeva: in caso di assegnazione della casa coniugale alla resistente, di onerare il ricorrente di un contributo per la moglie dell'importo di € 350,00, ovvero la maggior e/o minor somma ritenuta equa e di giustizia;
in subordine, nel caso di assegnazione parziale della casa coniugale in
3 favore della resistente, di onerare il ricorrente di un contributo a favore della moglie dell'importo di
€ 500,00, ovvero della maggior e/o minor somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al pagamento in via esclusiva di tutte le utenze domestiche della porzione di abitazione assegnata alla predetta;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione dell'intera casa coniugale a Pt_1
, disporre in capo al medesimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo di mantenimento
[...] pari ad € 700,00, mensili ovvero la maggior e/o minor somma che sia ritenuta equa e di giustizia;
Infine confermava la richiesta di suddivisione delle spese straordinarie relative alla figlia nella Per_2 misura dell'80% al padre e 20% alla madre e per il rigetto di ogni altra domanda con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale dell'11.04.2023 e pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente nominava il giudice istruttore e rimetteva le parti innanzi allo stesso per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza ex art.708 c.p.c. resa il 02.05.2023, il Presidente del Tribunale, rilevato che , come è pacifico fra le parti, dal 2019 la moglie abita solo una parte della casa coniugale, quella – con accesso autonomo – denominata “tavernetta”, nella quale si recano anche i figli quando pranzano con lei;
che nell'appartamento ”principale” abitano il padre con i figli;
ritenuto ragionevole, secondo le richieste
– seppure in via subordinata – di entrambe le parti, che detta situazione prosegua con la formalizzazione della assegnazione alla moglie di una porzione della casa coniugale, appunto la tavernetta, considerato che i figli frequentano la madre, e cioè ”abitano” con lei, in detta parte della abitazione coniugale;
la soluzione – peraltro praticata da tempo e quindi consolidata - consente sia un risparmio di spesa per la famiglia, sia una più intensa frequentazione dei figli con entrambi i genitori;
ritenuto che
la situazione economica del marito – le cui dichiarazioni reddituali presentano elementi di parziale inattendibilità, tenuto conto della non plausibilità dell'ammontare delle entrate nette da lui denunziate rispetto alle spese complessive sostenute dal nucleo familiare, ed avuta presente la natura di una parte dell'attività svolta dal marito (quella artigianale) che si presta alla non contabilizzazione
– sia migliore, anche potenzialmente, rispetto a quella della moglie, pur considerando che quest'ultima è dotata di capacità di lavoro;
considerato che
, in tale situazione, il contributo del marito a sostegno della moglie possa essere individuato nel pagamento esclusivo, da parte sua, delle spese di elettricità, riscaldamento, gas ed acqua per la tavernetta, nonché imposte relative all'abitazione, (la casa coniugale ha un solo contatore per ciascuna utenza ed è un unico immobile) , con l'aggiunta di un assegno di € 200 mensili, per integrare quanto la moglie potrà guadagnare con il suo lavoro e per consentirle di mantenere i figli quando gli stessi pranzano o cenano con lei;
ritenuto che
la madre, in ragione delle sue sostanze, dovrà contribuire alle sole spese straordinarie dei figli in misura del 20%, provvedendo direttamente a loro solo quando gli stessi la frequentano, previa autorizzazione dei
4 coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: a) assegnava la casa coniugale, nella sola parte denominata “tavernetta“, alla moglie, che continuerà ad occuparla, anche frequentando i figli, maggiorenni ma non autosufficienti;
b) poneva a carico del marito un assegno mensile di euro 200, rivalutabile ISTAT, in favore della moglie, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
il marito sosterrà in via esclusiva le spese per le utenze e le imposte relative (anche) alla tavernetta occupata dalla moglie;
c) la madre contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta, nelle occasioni in cui gli stessi mangiano con lei, nonché sostenendo il 20% delle spese straordinarie loro relative, da disciplinare secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
All'udienza del 19.10.2023 le parti chiedevano sentenza parziale sul vincolo con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e assegnazione all'esito dei termini di cui all'art. 183 ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione. Con Sentenza n. 1089/2023 pubblicata il 16/11/2023 veniva pronunciata la separazione tra e e con successiva ordinanza del 26.10.2023 pubblicata Parte_1 Controparte_1 il 15.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo all'udienza del 17.05.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Alla successiva udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori il G.I. si riservava e con ordinanza del 17.07.2024, ritenuto che la causa sarà matura per la decisione con la produzione della documentazione fiscale degli estratti dei coti correnti intestati alle parti, ordinava alle parti la produzione delle dichiarazioni fiscali e degli estratti dei conti correnti relativi all'ultimo triennio e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06.06.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative ai figli ed economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative ai figli maggiorenni, tenuto conto dell'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di e della non ancora raggiunta indipendenza Per_1 economica di - studentessa universitaria in procinto di laurearsi alla facoltà di scienze Per_2 infermieristiche - della circostanza che entrambi i figli continuano a vivere nella casa familiare, che passano tempo che può dirsi paritario con entrambi i genitori (pranzano con la madre e cenano con il padre) e della capacità lavorativa e reddituale di entrambi i genitori, si giustifica il mantenimento diretto della figlia – maggiorenne e non economicamente indipendente, con suddivisione delle Per_2 spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, nella misura dell'80% in capo a ed al 20% in capo a con decorrenza dall'emissione della Pt_1 CP_1 presente sentenza.
5 Quanto all'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di stante la concorde Parte_1 domanda subordinata delle parti riguardo alla tavernetta la quale è dotata di un accesso indipendente, si prende atto del sostanziale accordo sul punto per cui la potrà continuare a vivere nella CP_1 tavernetta e ad ospitare i figli per i pasti.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie, si ritiene che il possa adempiere Pt_1 all'obbligazione di contribuire al mantenimento della moglie – coniuge economicamente più debole
– concedendole l'uso della tavernetta, a titolo gratuito, nonché provvedendo a pagare per l'intero le spese per le utenze della ex casa coniugale comprese quelle della tavernetta (atteso che l'immobile è dotato di un solo contatore per le varie utenze), spese che egli si è offerto di sostenere.
Quanto invece alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico dei genitori il mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 indipendente;
2. Pone le spese straordinarie -come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna- relative alla figlia nella misura dell'80% in capo a ed al 20% in capo Per_2 Pt_1
a CP_1
3. Onera di contribuire al mantenimento della moglie, concedendole l'uso gratuito Parte_1 della tavernetta della casa familiare e sostenendo integralmente le spese per le utenze della stessa;
4. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
5. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 04.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 423/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. PIASTRA FLAVIO, Parte_1
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. TENTONI Controparte_1
SABRINA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.06.2025
*** 1 IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE con ricorso chiedeva la separazione da premettendo che le parti si Parte_1 Controparte_1 erano sposate il 03/05/1997 a Rimini optando per il regime di separazione dei beni;
che i coniugi, sino al 2019 quando la moglie autonomamente decideva di trasferirsi a vivere nella tavernetta della casa coniugale e irrimediabilmente sino al 2023 -quando la convivenza diventava intollerabile e depositava domanda di separazione, conducevano una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di (17.11.2000) e di (27.05.2003). Per_1 Per_2
Ciò premesso, il ricorrente domandava anche l'assegnazione a sé della casa coniugale, situata in
Montescudo-Montecolombo alla Via Cà Bellino n. 48 – peraltro di sua proprietà esclusiva;
la collocazione presso di sé dei due figli maggiorenni di cui - diventato economicamente Per_1 indipendente in corso di causa e - non ancora economicamente autosufficiente;
il mantenimento Per_2 diretto dei figli;
la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a suo carico ed il restante 25% a carico della madre, ; l'autorizzazione a procedere al passaggio di Controparte_1 proprietà, a favore della dell'autovettura Opel Meriva targata EG 235 FJ in uso alla stessa. CP_1
Nulla per il mantenimento della moglie, in quanto economicamente indipendenti ed infine chiedeva la condanna della resistente alle spese di lite.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il ricorrente precisava le proprie domande insistendo per l'assegnazione a sé della casa coniugale ad esclusione della sola porzione identificata come
“tavernetta”, nella quale potrà continuare a vivere la moglie, anche frequentando entrambi i figli:
-economicamente autosufficiente- ed -studentessa universitaria;
di onerarlo per intero Per_1 Per_2 delle spese per le utenze della casa coniugale, ivi comprese quelle relative alla tavernetta assegnata alla moglie, atteso che l'immobile è dotato di un unico contatore;
di disporre il mantenimento ordinario diretto dei coniugi in favore della sola figlia – stante l'intervenuto raggiungimento Per_2 dell'indipendenza economica in capo a di stabilire per la sola figlia la suddivisione Per_1 Per_2 delle spese straordinarie nella misura del 70% al padre ed al 30% alla madre;
di accertare e dichiarare che i coniugi sono allo stato economicamente indipendenti;
in subordine, poi, chiedeva di fissare un assegno di mantenimento mensile che tenesse conto della circostanza che la risulta CP_1 impegnata in attività lavorativa e pertanto dispone di un reddito mensile proprio, il tutto con vittoria di spese.
2 Si costituiva associandosi alla richiesta di separazione, insisteva per Controparte_1
l'assegnazione a sé della casa coniugale -di proprietà del marito- in quanto genitore convivente con la prole maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, assegnando al ricorrente termine perentorio per il rilascio dell'abitazione; in subordine, chiedeva disporsi l'assegnazione a sé di parte della casa coniugale sita in Montescudo-Montecolombo, via Ca' Bellino, n. 48, segnatamente del locale adibito a tavernetta, con le relative pertinenze, quale genitore convivente con la prole maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Inoltre, chiedeva un contributo per il proprio mantenimento dell'importo di € 350 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT ed in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui fossero rigettate le istanze di assegnazione della casa coniugale ed in via subordinata della , chiedeva l'assegnazione della CP_2 casa coniugale al marito ma anche di onerare dell'obbligo di versare alla moglie un Parte_1 contributo per il suo mantenimento dell'importo di € 700,00 mensili;
Poi, chiedeva di onerare il ricorrente di un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di € 350 ciascuno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario, entro il giorno
5 di ogni mese;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda relativa all'assegnazione alla stessa della tavernetta, chiedeva disporsi il mantenimento diretto dei figli. Quanto alle spese straordinarie relative ai figli, chiedeva disporsi la suddivisione all'80% a carico del marito ed il restante 20% a proprio carico;
Infine, chiedeva il rigetto di ogni altra domanda formulata da parte ricorrente e la vittoria delle spese di lite.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi la resistente precisava le proprie domande insistendo per l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale in quanto genitore convivente con la figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, assegnando al ricorrente termine Per_2 perentorio per il rilascio dell'immobile; in subordine, poi chiedeva l'assegnazione parziale della casa coniugale e segnatamente della porzione costituita da locale di circa 40 mq ubicato al piano terra/int. adibito a tavernetta, con relativi arredi e pertinenze, quale genitore convivente con la figlia;
Poi, Per_2 chiedeva di onerare il ricorrente del versamento di un contributo al mantenimento della figlia Per_2 in ragione del maggior tempo di permanenza della medesima presso la madre – quantificato in €
250,00 mensili o in quella maggior e/o minor somma ritenuta equa e di giustizia;
in subordine, chiedeva il mantenimento diretto della figlia;
Quanto alla domanda relativa al contributo per il Per_2 proprio mantenimento, quantificava l'importo in base a diverse ipotesi riguardanti tutte la casa coniugale ovvero chiedeva: in caso di assegnazione della casa coniugale alla resistente, di onerare il ricorrente di un contributo per la moglie dell'importo di € 350,00, ovvero la maggior e/o minor somma ritenuta equa e di giustizia;
in subordine, nel caso di assegnazione parziale della casa coniugale in
3 favore della resistente, di onerare il ricorrente di un contributo a favore della moglie dell'importo di
€ 500,00, ovvero della maggior e/o minor somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al pagamento in via esclusiva di tutte le utenze domestiche della porzione di abitazione assegnata alla predetta;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di assegnazione dell'intera casa coniugale a Pt_1
, disporre in capo al medesimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo di mantenimento
[...] pari ad € 700,00, mensili ovvero la maggior e/o minor somma che sia ritenuta equa e di giustizia;
Infine confermava la richiesta di suddivisione delle spese straordinarie relative alla figlia nella Per_2 misura dell'80% al padre e 20% alla madre e per il rigetto di ogni altra domanda con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale dell'11.04.2023 e pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente nominava il giudice istruttore e rimetteva le parti innanzi allo stesso per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza ex art.708 c.p.c. resa il 02.05.2023, il Presidente del Tribunale, rilevato che , come è pacifico fra le parti, dal 2019 la moglie abita solo una parte della casa coniugale, quella – con accesso autonomo – denominata “tavernetta”, nella quale si recano anche i figli quando pranzano con lei;
che nell'appartamento ”principale” abitano il padre con i figli;
ritenuto ragionevole, secondo le richieste
– seppure in via subordinata – di entrambe le parti, che detta situazione prosegua con la formalizzazione della assegnazione alla moglie di una porzione della casa coniugale, appunto la tavernetta, considerato che i figli frequentano la madre, e cioè ”abitano” con lei, in detta parte della abitazione coniugale;
la soluzione – peraltro praticata da tempo e quindi consolidata - consente sia un risparmio di spesa per la famiglia, sia una più intensa frequentazione dei figli con entrambi i genitori;
ritenuto che
la situazione economica del marito – le cui dichiarazioni reddituali presentano elementi di parziale inattendibilità, tenuto conto della non plausibilità dell'ammontare delle entrate nette da lui denunziate rispetto alle spese complessive sostenute dal nucleo familiare, ed avuta presente la natura di una parte dell'attività svolta dal marito (quella artigianale) che si presta alla non contabilizzazione
– sia migliore, anche potenzialmente, rispetto a quella della moglie, pur considerando che quest'ultima è dotata di capacità di lavoro;
considerato che
, in tale situazione, il contributo del marito a sostegno della moglie possa essere individuato nel pagamento esclusivo, da parte sua, delle spese di elettricità, riscaldamento, gas ed acqua per la tavernetta, nonché imposte relative all'abitazione, (la casa coniugale ha un solo contatore per ciascuna utenza ed è un unico immobile) , con l'aggiunta di un assegno di € 200 mensili, per integrare quanto la moglie potrà guadagnare con il suo lavoro e per consentirle di mantenere i figli quando gli stessi pranzano o cenano con lei;
ritenuto che
la madre, in ragione delle sue sostanze, dovrà contribuire alle sole spese straordinarie dei figli in misura del 20%, provvedendo direttamente a loro solo quando gli stessi la frequentano, previa autorizzazione dei
4 coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: a) assegnava la casa coniugale, nella sola parte denominata “tavernetta“, alla moglie, che continuerà ad occuparla, anche frequentando i figli, maggiorenni ma non autosufficienti;
b) poneva a carico del marito un assegno mensile di euro 200, rivalutabile ISTAT, in favore della moglie, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
il marito sosterrà in via esclusiva le spese per le utenze e le imposte relative (anche) alla tavernetta occupata dalla moglie;
c) la madre contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta, nelle occasioni in cui gli stessi mangiano con lei, nonché sostenendo il 20% delle spese straordinarie loro relative, da disciplinare secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
All'udienza del 19.10.2023 le parti chiedevano sentenza parziale sul vincolo con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e assegnazione all'esito dei termini di cui all'art. 183 ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione. Con Sentenza n. 1089/2023 pubblicata il 16/11/2023 veniva pronunciata la separazione tra e e con successiva ordinanza del 26.10.2023 pubblicata Parte_1 Controparte_1 il 15.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo all'udienza del 17.05.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Alla successiva udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori il G.I. si riservava e con ordinanza del 17.07.2024, ritenuto che la causa sarà matura per la decisione con la produzione della documentazione fiscale degli estratti dei coti correnti intestati alle parti, ordinava alle parti la produzione delle dichiarazioni fiscali e degli estratti dei conti correnti relativi all'ultimo triennio e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06.06.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative ai figli ed economiche.
Quanto alle statuizioni accessorie relative ai figli maggiorenni, tenuto conto dell'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica di e della non ancora raggiunta indipendenza Per_1 economica di - studentessa universitaria in procinto di laurearsi alla facoltà di scienze Per_2 infermieristiche - della circostanza che entrambi i figli continuano a vivere nella casa familiare, che passano tempo che può dirsi paritario con entrambi i genitori (pranzano con la madre e cenano con il padre) e della capacità lavorativa e reddituale di entrambi i genitori, si giustifica il mantenimento diretto della figlia – maggiorenne e non economicamente indipendente, con suddivisione delle Per_2 spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, nella misura dell'80% in capo a ed al 20% in capo a con decorrenza dall'emissione della Pt_1 CP_1 presente sentenza.
5 Quanto all'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva di stante la concorde Parte_1 domanda subordinata delle parti riguardo alla tavernetta la quale è dotata di un accesso indipendente, si prende atto del sostanziale accordo sul punto per cui la potrà continuare a vivere nella CP_1 tavernetta e ad ospitare i figli per i pasti.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie, si ritiene che il possa adempiere Pt_1 all'obbligazione di contribuire al mantenimento della moglie – coniuge economicamente più debole
– concedendole l'uso della tavernetta, a titolo gratuito, nonché provvedendo a pagare per l'intero le spese per le utenze della ex casa coniugale comprese quelle della tavernetta (atteso che l'immobile è dotato di un solo contatore per le varie utenze), spese che egli si è offerto di sostenere.
Quanto invece alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, basati sulle domande svolte dalle parti e segnatamente sulla reciproca soccombenza, per compensarle interamente fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico dei genitori il mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 indipendente;
2. Pone le spese straordinarie -come disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna- relative alla figlia nella misura dell'80% in capo a ed al 20% in capo Per_2 Pt_1
a CP_1
3. Onera di contribuire al mantenimento della moglie, concedendole l'uso gratuito Parte_1 della tavernetta della casa familiare e sostenendo integralmente le spese per le utenze della stessa;
4. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
5. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 04.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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