Articolo 11 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 dicembre 1978
Art. 11.
Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978