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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2898/ 2021
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. GAROFALO CARMELA presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Barbarulo, 105 84014 Nocera Inferiore
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti GUARINO DANIELA con il quale elettivamente domicilia in VIA C/O
AVVOCATURA VIA DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
1 Resistente contumace
NONCHE'
in pers. leg. rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa dall' avv. Anna Amato, e con la stessa elettivamente domiciliata a, S.
Antonio Abate, alla via Casa D'Auria, n. 26
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di indennità di maternità per astensione conseguente a gravidanza a rischio. Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso di avere lavorato nel periodo dettagliatamente indicato nell'atto introduttivo e di aver partorito nella data indicata nel predetto ricorso, di avere invano chiesto all l'erogazione della CP_1 indennità di maternità per astensione conseguente a gravidanza a rischio, adiva il giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell al pagamento della predetta indennità, oltre accessori e CP_1 spese di lite. La stessa allegava documenti. Fissata la comparizione delle parti l si costituiva chiedendo in CP_1 via pregiudiziale la chiamata in causa del datore di lavoro e nel merito il rigetto del ricorso. Veniva quindi chiamato in causa il datore di lavoro indicato in epigrafe ed in un momento successivo Contr anche la La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa). In via pregiudiziale, poiché, in base ad un rinnovato esame degli atti e delle allegazioni delle parti, appare non contestato che il periodo di gravidanza a rischio cada in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è evidente che non può che conseguirne il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro resistente. Con riferimento all'accertamento di eventuali responsabilità della Contr resistente, salve ovviamente ulteriori eventuali azioni di responsabilità che potranno essere esperite, autonomamente, nei confronti di quest'ultima, non è stata svolta nel presente giudizio un'idonea istruttoria che consenta di accertare appunto le eventuali
2 responsabilità di quest'ultima. Questo a prescindere dalle Contr problematiche procedurali inerenti alla chiamata in causa della Al riguardo è superfluo sottolineare che l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa grava sul ricorrente in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, grava sul resistente . CP_1
Passando all'esame del merito, appare opportuno premettere un breve excursus sulla normativa applicabile. L'art. 17 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) ) recita:”
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per Cont territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all' articolo 7, comma 6 , e all'articolo
12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata Cont dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga
3 l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti [dei servizi ispettivi] previsti dai presente articolo sono definitivi .” Inoltre, l'art. 22 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (Trattamento economico e normativo) recita:”
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2 . L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all' articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale”. Il successivo art. 23 dispone inoltre: “ che per retribuzione si intende la
“retribuzione globale media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente
a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità..(omissis). Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità oltre agli altri trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”. Infine l'art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico) del medesimo D.Lgs dispone:”
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione
4 del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”. La Corte costituzionale, con sentenza del 14 dicembre 2001, n. 405, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1°, nella parte
5 in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'articolo 54, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Tanto premesso, in via pregiudiziale risulta conclusa la fase amministrativa. Inoltre non risulta verificata alcuna decadenza. IInn vviiaa pprreelliimmiinnaarree vvaa oosssseerrvvaattoo cchhee éé ssttaattaa aaccqquuiissiittaa iinn ggiiuuddiizziioo iiddoonneeaa pprroovvaa ddeell ddeeddoottttoo rraappppoorrttoo ddii llaavvoorroo ssuubboorrddiinnaattoo..
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6 Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico dell' sia con CP_1 riferimento alla ricorrente sia con riferimento al datore di lavoro convenuto, chiamato in causa su istanza dell . CP_1
Considerata la novità e controversia delle questioni esaminate compensa le spese fra le altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in pers. leg. rapp.te p.t.; Controparte_3
b) condanna l alla corresponsione della somma di euro CP_1
2.351,97, oltre accessori come per legge da calcolarsi ex art. 16 – comma 6° - della L. n. 412/1991; c) rigetta le altre domande proposte;
d) condanna al pagamento delle spese processuali che CP_4 liquida in € 1560,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, a favore del difensore del ricorrente con attribuzione per distrazione e in € 1560,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, a favore della in pers. leg. rapp.te p.t., Controparte_3 compensa le spese fra le altre parti;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 8/4/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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