Articolo 35 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 34Articolo 36
Versione
8 novembre 1989
Art. 35. (Pagamenti in valuta estera). 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti all'estero derivanti da operazioni effettuate in sede clearing CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni), emette ordinativi diretti al contabile del Portafoglio, secondo l' articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193 , o all'Ufficio italiano dei cambi, secondo l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 , sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.
2. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate mediante prelievo dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.
3. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all' articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193 .
Note all'art. 35:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989