Articolo 6 bis della Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Articolo 7Articolo 9
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30 marzo 2003
Art. 6-bis. (( (Vicedirettori generali). )) (( 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2003