Art. 6-bis. (( (Vicedirettori generali). )) (( 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ))
2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4 ))