Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2025, proposto da
Finisterre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B590578891, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Concetta Belmonte, Salvatore Crisci e Michela Grandinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale del 6 febbraio 2025, n. 237, avente ad oggetto “gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del "servizio di cure domiciliari ad alta complessità, cure palliative e telemedicina per pazienti residenti nel territorio della provincia di Cosenza" approvazione atti di gara” il cui bando è stato pubblicato sul portale ANAC in data 11 febbraio 2025, con la quale è stata disposta l’approvazione degli atti di gara come ivi citati costituiti dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Disciplinare di gara, dal Modello Domanda di Partecipazione, dallo Schema di Accordo Quadro, dal Modello Dichiarazione di Offerta Tecnica, dal Patto di Integrità, dal Modello Dichiarazione di Offerta Economica, dalla Dichiarazione Ausiliaria, dal Modello Tracciabilità del flussi finanziari, dal Codice di Comportamento ASP CS, dal Modello RTI- GEIE, dal Modello Consorzi, dal Modello Avvalimento, dalla Scheda Fabbisogni, e di ogni altro atto agli stessi presupposto, conseguente o comunque connesso, nonché della mancata o negativa risposta alla richiesta di annullamento in autotutela presentata in data 6 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che Finisterre S.r.l. ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti di indizione della gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento del servizio di cure domiciliari ad alta complessità, cure palliative e telemedicina per pazienti residenti nel territorio della provincia di Cosenza;
Premesso che la società ricorrente ha lamentato che alcuni elementi degli atti impugnati nel determinassero l’illegittimità, impedendo la formulazione di un’offerta congrua e ponderata;
Osservato che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, preso atto delle doglianze manifestate in questa sede dalla società ricorrente, ma anche delle richieste di chiarimento formulate dai potenziali concorrenti, ha dapprima sospeso la gara, quindi deliberato di annullarne l’indizione, essendovi contraddittorietà negli atti di gara pubblicati;
Osservato, quindi, che, come dichiarato dalla parte ricorrente, è sopravvenuto il difetto di interesse al ricorso, sicché questo è divenuto improcedibile;
Osservato che il pronto intervento in autotutela della stazione appaltante giustifica la compensazione delle spese di lite, salvo quelle per il contributo unificato, che debbono essere poste a carico dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per quelle relative al contributo unificato che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dovrà rimborsare a Finisterre S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO