TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2138/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi divenuta consensuale
TRA nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco De C.F._1
Giovanni ed elettivamente domiciliata in Montoro (Av) alla via N. Spiniello n. 3;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Enrico Matarazzo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 24.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , di disporre Controparte_1
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affidamento esclusivo delle figlie minori a sé con diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma
1/3 di € 500,00 mensili in favore delle figlie con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al
50% ed infine, decorso di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 14.09.2017 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 19.07.2017 e Per_1 Per_2
il 9.03.2020, ha esposto che il rapporto coniugale si è deteriorato a causa di divergenze caratteriali sino a rendere la convivenza intollerabile. La parte ha, inoltre, esposto di essere disoccupata e di percepire un reddito annuale medio di € 6.000,00 tramite l'esercizio saltuario dell'attività di estetista, di essere nuda proprietaria di un appartamento dichiarato insalubre e di condurre in locazione un appartamento per un canone mensile pari ad € 320,00, che il resistente lavora come dipendente presso un supermercato e percepisce un salario di € 1.400,00 mensili, non è proprietario di alcuna unità immobiliare e possiede una fiat 500.
Con memoria difensiva del 9.12.2024 si è costituito in giudizio il quale, Controparte_1
pur non opponendosi alla separazione personale dalla coniuge, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con una diversa regolamentazione del diritto di visita rispetto a quella richiesta dalla controparte e un assegno di mantenimento delle figlie a proprio carico di € 300,00 mensili.
All'udienza del 27.01.2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del giudice e la causa
è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al verbale di udienza del
27.01.2025 sottoscritte dalle parti non risultando contrarie a norme imperative o all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
Deve essere disposto il prosieguo della causa con separata ordinanza per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni sottoscritte all'udienza del 27.01.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
2/3 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.02.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3