TRIB
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all'udienza del 6 dicembre 2024 il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 6404/2022 r.g.l.
a cui sono stati riuniti i giudizi n. 6425/2022 e 7259/2022 R.G.L. promossi da
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi per delega rilasciata su foglio separato allegato a ciascun ricorso dall'avv. Caterina Di Biase presso lo studio della quale in Orta
Nova (FG) Via Solferino n. 40 sono elettivamente domiciliati
ricorrenti nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dagli avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo Sedda nel Persona_1 procedimento n. 6404/2022 R.G.L., dall'avv. Pietro Capurso e dall'avv.
Alberto Fuochi (c.f. ), in virtù di mandato generale alle C.F._1 liti a rogito del dott. , notaio in Roma nel procedimento Persona_2
n. 6425/2022 R.G.L., contumace nel procedimento n. 7259/2022 R.G.L.
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data
03/04.08.2022 e 21.09.2022, premesso di aver lavorato:
- nel 2019 per 52 giornate, nel 2020 per 102 giornate Parte_2
e nell'anno 2021 per 102 giornate;
- nell'anno 2020 per 52 giornate;
Parte_1
- negli anni 2018, 2019 e 2020 rispettivamente per 102 Parte_3 giornate hanno esposto che l' con distinti provvedimenti comunicava CP_1
l'intervenuta cancellazione totale/parziale dagli elenchi OTD del Comune di residenza per tali anni e per le relative giornate.
Hanno pertanto richiesto al Tribunale adito quanto alla ricorrente di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di Pt_2 lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda Torre Grande srls dal
11.10.2019 al 30.11.2019 per 20 giorni, dal 21.02.2020 al 31.12.2020 e dal
12.03.2021 al 22.11.2021, per 102 giorni - per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta Nova per l' anno 2019 per 52 giorni, di cui 32 già risultanti dalla lettera di variazione , per l'anno
2020 per 102 giorni e per il 2021 per 102 giorni di cui 85 già risultanti dall'elenco annuale;
- condannare l' , in persona del suo direttore CP_1 protempore, a detta reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale , nonché al pagamento della somma di € 2 373,20 a titolo di indennità di disoccupazione agricola 2021 ed €
2133,32 a titolo di ANF 2021 o quella maggiore e o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Quanto al ricorrente Lacerenza di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda
Torre Grande srls dal 13.06.2020 al 30.09.2020 giorni per 52 giorni - per
l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta Nova per
l' anno 2020 per 52 giorni;
- condannare l' , in persona del suo CP_1 direttore protempore, a detta reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale. Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ed infine la ricorrente “- accertare e dichiarare la Pt_3 sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda
Torre Grande srls 06.09.2018 al 31.12.2018, dal 03.08.2019 al 31.12.2019 e dal 05.08.2020 al 31.12.2020, per 102 giorni per ciascuno di essi;
- per
l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del per Parte_4 gli anni 2018, 2019 e 2020 per 102 giorni per ciascuno di essi;
- condannare l' , in persona del suo direttore protempore, a detta CP_1 reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale . Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Integrato il contraddittorio si è costituito l' nei procedimenti CP_1
n. 6404/2022 e 6425/2022 R.G.L., che con articolate argomentazione ha contestato l'avverso dedotto concludendo per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di lite mentre è rimasto contumace nel giudizio n.
7259/2022 R.G.L.
All'esito dell'udienza cartolare del 6 dicembre 2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' CP_1 sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Quanto al procedimento n. 7259/2022 R.G.L. viene disposta l'acquisizione, ex art. 421 c.p.c., del verbale depositato dall' nei CP_1 giudizi 6404/2022 e 6425/2022 R.G.L. dirimente ai fini della soluzione della controversia e noto alla ricorrente che ne fa menzione nel libello introduttivo (cfr. pag. 3 del ricorso).
Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che ciascuna parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della legge n. 241/1990
Invero, sebbene le disposizioni di cui al citato decreto legislativo
“si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali”
(art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. 241/90.
Tale valutazione si impone anche perché bisogna considerare la grande massa di rapporti giuridici, potenzialmente oggetto di contestazione, che caratterizza la gestione da parte dell' degli accrediti contributivi CP_1 nel lavoro agricolo a giornata, per di più, in relazioni trilaterali, siccome comuni anche ai datori di lavoro.
In particolare, per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo
(Cass. 10.1.2008, n. 276).
Norma storica di riferimento resta l'art. 4 d.lg. luog. 9.4.1946, n.
212. Esaurita la fase amministrativa di accertamento sulle denunce aziendali di manodopera, seguiva l'accredito delle giornate agli aventi diritto, con incremento della consistenza della posizione contributiva.
Gli elenchi trimestrali propedeutici e il definitivo elenco principale annuale contenevano gli accrediti derivanti dai controlli, anche ispettivi. Dopo la soppressione dello (dal 1° luglio 1995; art. CP_2
19 l. 724/94), venivano formati dall' (art. 9 quinquies, 1° co., d.l. CP_1
510/96, conv. in l. 608/96) e dovevano essere pubblicati presso gli albi pretori dei comuni di residenza dei lavoratori. Gli elenchi trimestrali
“entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata”, quello annuale “entro il
31 maggio dell'anno successivo”, con valore di notificazione (art. 9 quinquies, 2°, 3° e 4° co., d.l. 510/96).
La Corte Costituzionale ha chiarito che sono legittime le specificità di questa regolamentazione – perché è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro peculiarità e la non uniformità di discipline, che non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina – statuendo, in particolare, l'infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento
– dall'azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940,
n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi (Corte Cost. 10.5.2005, n.
192).
Come peraltro, acclarato da plurime pronunce resa dalla Corte territoriale (cfr. tra le altre 1267/2020) “nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4
(che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (ex aliis, Cass.
17228/2010).”
Va pertanto, disattesa l'eccezione tanto più che i ricorrenti, per quanto allegano alle pgg 3 e 4 di ciascun ricorso introduttivo, sono ben consapevoli che i motivi di disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni rivendicati, originano dagli accertamenti ispettivi eseguiti presso l'azienda alle cui dipendenze chiedono di provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Nel merito, va poi anzitutto rilevato che, la Suprema Corte ha, ormai da tempo, chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale,
e l'obbligo dell' di imporre il rispetto della regola della CP_1 effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Si tratta, nello specifico, di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
Ha poi, ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, “il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr.
Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre
2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre
2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Dal tenore di dette pronunce, appare chiaro che ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 1133 del
26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000) secondo cui
"il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali
(Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata CP_2 successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo (soppresso CP_2 dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l' (art. 9 CP_1 sexies del D.L. 1/10/1996 n. 510 conv. con modif. nella legge n.
608/1996).
In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione,
l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.).
Ciò posto deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione mediante l'espletamento di prove testimoniali e produzione documentale.
Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un.,
26.10.2000, n. 1133). E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa
(Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Cass. 11.2.2016, n. 2739: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.” Cass. 26.7.2017, n. 18605:
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio".
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato, come si è CP_1 innanzi detto nei giudizi nn. 6404/2022 e 6425/2022 R.G.L. e acquisito ex art. 421 c.p.c. nel giudizio n. 7259/2022 R.G.L., il verbale ispettivo n.
2021005060 del 29.10.2021, riferito al periodo compreso tra il 12.03.2018
e il 31.03.2021, (e, quindi, alle annualità dedotta nei presenti giudizi)
e relativo alla azienda agricola “Società Agricola Torre Grande Srls” dal quale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro denunciati all' da tale società, ivi inclusi CP_1 quelli sottoposti ad odierno scrutinio.
In particolare, da tale verbale, il cui contenuto è stato richiamato dall' nelle memorie di costituzione ed avverso il quale le odierne CP_1 parti ricorrenti non hanno mosso contestazioni specifiche, emerge che:
1) La società “Torre Grande SRLS”, con sede legale in Stornara, è stata costituita il 19.01.2018 da legale Controparte_3 rappresentate e amministratore unico. La società in questione, che ha dichiarato l'inizio delle attività di “coltivazione di frutti oleosi” in data 26.02.2018, risulta essere iscritta dal 13.02.2018 nella Sezione
Ordinaria del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Foggia e dal 12.03.2018 nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole.
2) In data 13.03.2018 la ditta ha presentato una denuncia aziendale nella quale, dichiarando la conduzione di terreni negli agri di Orta Nova
e Stornara, ha ottenuto il CIDA 403219 propedeutico all'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo.
3) Nel periodo oggetto di accertamento, cioè da marzo 2018 a marzo
2021, la ditta risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato nella misura di seguito indicata:
Anno Numero Lavoratori Numero Giornate Retribuzione Ordinaria
2018 34 1.916 €133.500
2019 41 2.062 €142.691
2020 51 2.877 €198.848
2021 22 691 €48.529
4) Dall'analisi dell'archivio telematico dell'Agenzia delle Entrate,
è emersa la corrispondenza tra le fatture e le denunce reddituali/ fiscali con i registri Iva relativamente agli anni compresi dal 2018 al 2020.
5) Gli ispettori, in data 17.06.2021, hanno notificato presso la sede dello studio Commercialista e Consulente del lavoro Parte_5 della società, verbale di primo accesso ispettivo. Contestualmente hanno richiesto l'esibizione della documentazione contabile-fiscale e del lavoro, dall' anno 2018 all'anno 2021, e hanno convocato il legale rappresentante della società “Torre Grande”, sig. . Controparte_3
6) In pari data il sig. oltre a consegnare la CP_3 documentazione richiesta, rilasciava spontanea dichiarazione: “Sono
l'amministratore unico della con sede in Stornara. Sono Parte_6 coniugato con La società che amministro svolge attività CP_4 agricola ed ha in uso terreni in agro di Stornara e Orta Nova estesi per circa 10 ettari concessi in comodato da mia sorella con Persona_3 scrittura privata stipulata in data 09/02/2018 e regolarmente registrata”
(…) Questi terreni sono coltivati per quattro ettari con 1500 piante
d'olivo da mensa poi all'incirca ettari 2,90 coltivati ad ortaggi ovvero broccoletto che è l'unica coltivazione che viene effettuata;
gli altri ettari rimanenti circa tre sono coltivati a olive da olio con circa 800 piante. Per queste coltivazioni la società si avvale di manodopera agricola (braccianti agricoli) che assume in numero massimo di 25 all'anno. questi dipendenti effettuano le seguenti lavorazioni: in estate, giugno – luglio, la potatura degli ulivi sia da mensa che da olio, poi tolgono i polloni e i “succhioni” alla base delle piante, poi prima della raccolta a ottobre facciamo una seconda potatura ai polloni e quindi si raccoglie fino al mese, secondo l'annata, di novembre le olive da tavola e da fine novembre a gennaio le olive da olio. Le olive da tavola vengono raccolte a mano, le olive da olio vengono raccolte con l'abbacchiatore e le reti a terra. Nei tre ettari non coperti da ulivi avvicendo grano e broccoletti. i dipendenti vengono seguiti da me e dal caposquadra
e vengono da me retribuiti con assegno e dal 2020 con Parte_7 bonifico bancario sul loro conto. La Torre Grande non ha mai assunto operai extracomunitari ma solo italiani”.
7) Dall'esame delle fatture esibite è emerso che la ditta “Torre
Grande”, nel corso degli anni ha prevalentemente effettuato coltivazione di uliveti per la produzione di olive da olio e da tavola e, solo nell'anno 2019, ha acquistato piantine di broccolo che, a maturazione avvenuta, ha venduto a blocco all' Quanto, Controparte_5 invece, all'anno 2020, ha venduto quantitativi di broccolo all' azienda agricola Palma S.r.l. in varie date comprese tra il 25.11.2020 e il
13.12.2020 (come risultanti dalle fatture emesse).
8) Gli ispettori, per appurare la veridicità di quanto emerso dalle fatture relative all'anno 2020, in data 6.10.2021, hanno proceduto all'audizione di (padre di proprietario della Tes_1 CP_5 omonima azienda agricola precitata), il quale testualmente ha dichiarato:
“Sono il padre di imprenditore agricolo, attualmente fuori CP_5 sede per motivi di famiglia. Io conosco bene l'attività della ditta intestata a mio figlio e posso dire con certezza che ha CP_5 CP_5 venduto piantine di broccoli alla ditta Torre Grande di Controparte_3 come riportato nella fattura del 3 settembre 2019 che mi viene esibita dagli ispettori in data odierna. Per quanto riguarda le fatture ove risulta la vendita di broccoli da parte della ditta Torre Grande alla ditta di mio figlio confermo tale acquisto fatto nel 2019 nel mese CP_5 di novembre e ricordo bene che andammo noi, cioè, mio figlio e tutta la nostra famiglia, per economicità, a raccogliere i broccoli che ci aveva venduto alla pianta a blocco nei terreni alle spalle di Villa Giuliani.
Solo nell'anno 2019 abbiamo venduto piantine di broccoli e acquistato broccoli dalla Torre Grande. Non abbiamo più coltivato piantine per la non disponibilità di vivai o serre dall'anno 2020. Posso dire con certezza che per trapiantare un ettaro con piantine di broccolo necessitano circa 20 ore per ettaro quindi su un orario di sei ore al giorno necessitano circa quattro operai e un giorno di lavoro per ettaro. Vedendo la fattura bene, le piantine di mio figlio vendute sono 100.000 per cui per trapiantare a mano sono servite circa 60 ore di lavoro”. 9) A prosieguo degli accertamenti, in data 26.10.202, gli ispettori hanno ascoltato anche il legale rappresentante della Palma srl, sig.
che ha dichiarato “Sono dipendente della ditta Vea SRLS Testimone_2 di impianti idraulici da settembre 2021; prima ho fatto vari lavori. Come già detto in data 22 ottobre 2020 io avevo aperto un'azienda nominata
Palma SRL che si doveva occupare di produzione piantine per coltivazioni;
io non ho mai fatto operazioni di acquisti e vendite per conto della mia azienda. Al riguardo delle fatture che mi esibiscono gli ispettori riguardanti acquisti e vendite nell'anno 2020 posso dire che non ero a conoscenza della loro esistenza. Ricordo che un mio Persona_4 conoscente che mi aiutava nella produzione delle piantine poi non andata a buon fine, mi disse se lo aiutavo a raccogliere broccoli nei terreni di un certo che io conosco, che si trovano dietro villa Controparte_3
Giuliani e io sono andato a raccoglierli, all'incirca a novembre 2020, Per_ insieme a e i suoi figli , e . Abbiamo Persona_4 Per_5 CP_5 lavorato circa 10 giorni;
i broccoli sono stati venduti a il Persona_7 proprietario di un'azienda che non ricordo il nome. Questo lavoro l'ho fatto in amicizia senza alcuna retribuzione. Posso sicuramente affermare che non ero a conoscenza, fino ad oggi, che erano state emesse fatture per questi lavori fatti. Posso dire che le piantine dei broccoli sui terreni sono state fornite da e trapiantate da con CP_3 Persona_4 Per_4 la sua famiglia.”.
10) In definitiva dall'analisi delle predette dichiarazioni è emerso che negli anni 2019 e 2020 la società “Torre Grande” ha solo fornito l'uso dei propri terreni alla famiglia che ha provveduto, a proprie spese Per_4
e con proprie forze, ad eseguire le lavorazioni sulle coltivazioni dei broccoli, dal loro trapianto fino alla raccolta.
11) Dall'analisi della documentazione esibita è emerso che, l'azienda ha provveduto alla retribuzione di alcuni lavoratori, assunti come dipendenti, con “pagamenti tracciabili” ai sensi della legge 205/2017, che ha reso obbligatorio tale adempimento dal 01.07.2018.
12) Questi lavoratori, i cui pagamenti risultano tracciabili, sono stati ascoltati dagli ispettori e hanno fornito notizie utili e dettagliate in merito ai periodi di lavoro, alle modalità dei lavori effettuati, alla tipologia delle coltivazioni, al numero dei lavoratori impegnati, ai nominativi degli stessi, alla localizzazione e alla descrizione dei terreni coltivati dichiarando che: - nel mese di giugno si effettuava la potatura degli ulivi, la spollonatura, l'aratura e il trancio dei rami tagliati con il trattore solitamente guidato da CP_6
; -nel mese di settembre, a seconda dell'annata, si procedeva alla
[...] raccolta degli ulivi da mensa (la bella Cerignola) a mano e successivamente la raccolta delle olive da olio con mezzi meccanici fino a dicembre;
- la squadra di lavoro adibita alle precitate lavorazioni era composta da soli uomini;
13) Di contro gli altri lavoratori, pure denunciati come dipendenti nel periodo compreso tra l'anno 2018 fino a marzo dell'anno 2021, per cui non risultano pagamenti tracciabili, ugualmente ascoltati in sede ispettiva, hanno rilasciato dichiarazioni imprecise, lacunose e contradittorie con riferimento alle modalità di corresponsione delle retribuzioni e agli importi giornalieri, alle fasi lavorative e alle lavorazioni effettuate, ai compagni di lavoro e alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.
14) Gli ispettori proprio in ragione delle dichiarazioni acquisite dal datore di lavoro e dai lavoratori, dalle verifiche effettuate riguardo all'effettivo possesso dei terreni dichiarati in coltivazione, dal comportamento tenuto sul piano contabile/fiscale, hanno: - accertato che la ditta dal 2018 ha condotto i terreni dichiarati nella denuncia aziendale, coltivando principalmente gli oliveti da olio e da mensa, avvalendosi di prestazioni bracciantili effettuate da un gruppo storico di dipendenti formato esclusivamente da lavoratori di sesso maschile;
- annullato i rapporti di lavoro dipendente denunciati dal 1.03.2018 al
31.03.2021 stante l'assenza di parte della denunciata attività agricola e, di conseguenza, la sussistenza di parte delle prestazioni di lavoro bracciantili denunciate. L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi. Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti nei ricorsi, dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata. In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la CP_1 fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dai ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Va precisato, sul punto, che le allegazioni formulate dai ricorrenti appaiono di tenore assai generico e, per taluni profili, contrastanti con le risultanze del verbale ispettivo e con il tenore delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro nonché con le dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti ( e ) in sede ispettiva. Pt_2 Parte_1
In particolare il ricorrente ha dichiarato, in sede Parte_1 ispettiva, di aver lavorato nell'anno 2020 nei mesi di giugno e luglio per
52 giornate in qualità di addetto alla potatura degli alberi di olivo, di essere stato pagato in contanti avendone fatto richiesta, di recarsi al lavoro in macchina da solo, di essere coniugato con Parte_2 anch'essa alle dipendenze della medesima azienda, ma di non aver mai lavorato insieme in quanto assunti per periodi diversi.
La ricorrente in sede ispettiva ha a sua volta dichiarato di Pt_2 non ricordare bene l'ubicazione dei terreni in quanto accompagnata sempre dal marito (il ricorrente ) sul posto di lavoro, di aver iniziato Parte_1
a lavorare nell'anno 2021 da aprile/maggio addetta a togliere le erbacce sotto gli alberi, di aver proseguito a giugno con la stessa lavorazione e di essere stata addetta a luglio alla raccolta delle olive da olio e alla raccolta e selezione delle olive da mensa e di lavorare sia con donne che con uomini citando alcuni nominativi identificati solo con il nome.
Ha poi dichiarato di aver lavorato nell'anno 2020 sempre da aprile ma di non ricordare in quale periodo, di aver lavorato poco per problemi familiari, di aver sempre percepito la paga di euro 45,00 in contanti, di aver lavorato nel 2019 sempre negli stessi periodi e addetta alle stesse lavorazioni.
Non può anzitutto non porsi in rilievo che dette dichiarazioni appaiono palesemente tra loro contrastanti e in evidente difformità con quanto dagli stessi allegato nei rispettivi ricorsi.
Nello specifico non vi è alcuna coincidenza con i periodi lavorativi rivendicati in ricorso, quanto a lo stesso rivendica in ricorso Parte_1 di aver lavorato per 52 giornate distribuite nel periodo giugno/settembre
2020 mentre la ricorrente rivendica in ricorso per l'anno 2019 n. Pt_2
20 giornate svolte nel periodo ottobre/novembre, per l'anno 2020 n. 102 giornate svolte nel periodo febbraio/dicembre e per l'anno 2021 n. 102 giornate nel periodo marzo/novembre.
Stridono poi fortemente le dichiarazioni di entrambi con riferimento al raggiungimento del posto di lavoro, l'uno ( ) afferma di Parte_1 recarsi da solo sul posto di lavoro, l'altra ( dichiara di essere Pt_2 stata sempre accompagnata dal marito
Dette dichiarazioni non collimano poi con le risultanze ispettive dal momento che il datore di lavoro ha dichiarato, e dette dichiarazioni hanno trovato riscontro documentale, di aver versato la retribuzione con assegni e dal 2020 con bonifico e non i contanti come affermato dai menzionati ricorrenti.
Si evidenzia innanzitutto che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati, specie al cospetto di un'azienda per la quale, tra l'altro, come già acclarato da questo Tribunale nell'ambito di altre controversie del tutto analoghe, è stata accertata la insussistenza della stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro denunciati.
Ne consegue la necessità di una prova testimoniale particolarmente convincente, idonea a chiarire l'effettiva realtà del ciclo produttivo e, in tale contesto, come e dove si inserisce il rapporto di lavoro per cui è causa prova testimoniale che nei giudizi promossi dai ricorrenti Parte_1
e non è stata ammessa dovendosi rilevarsene la genericità, in Pt_2 quanto vertente su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero ancora su circostanze di tenore difforme dalle stesse dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede ispettiva e sopra riportate.
Nemmeno la documentazione prodotta dai ricorrenti appare idonea a comprovare quanto reclamato, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, della verosimile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte ricorrente asserisce di avere svolto attività lavorativa.
Nessuna specifica allegazione viene poi, formulata con riferimento al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro, alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, e alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Quanto alla ricorrente è stata ammessa ed espletata la prova Pt_3 testimoniale a mezzo del datore di lavoro e di altra lavoratrice il cui rapporto di lavoro, in sede istruttoria, è risultato disconosciuto a seguito dell'accertamento innanzi citato. Il teste datore di lavoro, ha confermato i periodi Controparte_3 di lavoro e gli anni in cui essa ricorrente avrebbe lavorato ed ha dichiarato:
- la ricorrente ha svolto le mansioni sui terreni che ho condotto in affitto in agro di Orta Nova e in parte in agro di Stornara;
- Confermo la circostanza n. 3 che mi viene letta e tanto posso dire perché ho soltanto oliveti da tavola e da olio e i dipendenti svolgono le stesse mansioni (ovvero come si legge nel capitolo 3 potatura degli ulivi sia da mensa che da olio, pulitura di polloni e succhioni dalle piante e raccolta olive da tavola con le mani e da fine novembre a dicembre raccolta delle olive da olio con l'abbacchiatore che cadevano sulle reti adagiate sul terreno)
- Ero io ad impartire le direttive di lavoro ai braccianti agricoli
- la ricorrente è stata pagata in contanti e ha percepito euro 60,00 al netto perché pagavo dieci euro all'ora
- la ricorrente lavorava 6 ore al giorno dalle sei alle dodici e comunque iniziava a lavorare appena diventava giorno.
- La ricorrente raggiungeva il terreno con il proprio veicolo.
La teste ha a sua volta dichiarato di aver lavorato Testimone_3 insieme alla ricorrente solo nel 2019 e nel 2020 e di aver lavorato per un periodo successivo all'inizio del rapporto di lavoro della stessa e per un numero di giornate inferiore.
Ha poi confermato la circostanza n. 2 ovvero di aver lavorato nelle campagne in agro di Orta Nova condotte in affitto dal titolare CP_3
.
[...]
Ha confermato di aver svolto le stesse mansioni della ricorrente e che le direttive erano impartite dal titolare . Controparte_3
Con riferimento alla retribuzione ha dichiarato che il pagamento avveniva in contanti settimanalmente e a volte a fine giornata in base alle esigenze dei dipendenti e che l'importo lordo era pari a euro 66,00 e netta pari a 55,00 euro.
Sull'orario di lavoro ha confermato la circostanza n. 6 (vero che la ricorrente ha lavorato per 6,50 ore al giorno, dalle 6,00 alle 12,30 e comunque la giornata lavorativa iniziava appena diventava giorno.
Ha poi, dichiarato: credo che la ricorrente raggiungesse il posto di lavoro con il proprio veicolo.
Ha infine precisato di aver proposto analogo ricorso giudiziario per il riconoscimento delle giornate svolte alle dipendenze della stessa azienda e che il giudizio non si era ancora concluso.
Deve invero rilevarsi che la teste afferma da una parte di aver svolto le stesse mansioni e dall'altra di aver iniziato a lavorare in un periodo successivo all'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e per un numero di giornate inferiori.
Sul punto la teste deve ritenersi inattendibile. Si tratta infatti, di lavorazioni che attengono a fasi diverse ovvero da un lato la potatura e la pulizia di polloni e succhioni e dall'altro il raccolto, fasi che si susseguono e si svolgono in periodi diversi dell'anno di talchè appare poco credibile che la teste sia riuscita a svolgerle entrambe e contemporaneamente alla ricorrente.
Né la teste è stata in grado di specificare in concreto con quali modalità si svolgesse l'attività e senza fornire alcun particolare circa il dispiegamento dei poteri direttivi datoriali.
La teste, quindi, non è stata capace di far apprezzare come attendibili e dirette le sue fonti di cognizione dell'attività lavorativa svolta, in particolare, dalla ricorrente.
Ha poi dato atto di aver intrapreso analogo giudizio.
Deve a tale ultimo proposito rilevarsi che l'aver instaurato un giudizio analogo, pur non configurando una situazione d'incapacità a testimoniare, inficia la credibilità della teste per la quale il disconoscimento del rapporto di lavoro è conseguenza del medesimo verbale ispettivo.
Orbene, se è vero che tale stato di cose non configura senz'altro una situazione di incapacità a testimoniare, è altrettanto vero che tale evidente comunanza di interessi (tra l'attore e il teste, che hanno instaurato un contenzioso del tutto analogo, quanto al periodo lavorativo)
– considerate le comuni ragioni di disconoscimento del rapporto originato dal medesimo verbale ispettivo - impone, a questo punto, un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'attore che, nella specie, come è noto, è tenuto a provare il fondamento della sua domanda.
Ed invero, il giudizio di inattendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (v. in motivazione Cass. n. 14835/19).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
7763/2010 e Cass. n. 7623/2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
In siffatto contesto, il predetto necessario rigore, in sede di valutazione della prova, impone di evidenziare le ambiguità palesate dai testimoni escussi.
Allega poi, la ricorrente, e chiede di provare, che la retribuzione giornaliera sarebbe stata pari a 66,00 euro lordi mentre la retribuzione netta corrisposta per il teste è pari a 60,00 euro mentre per la CP_3 teste pari a 55,00 euro. Tes_3
Quanto poi alle modalità di corresponsione della retribuzione la deposizione del teste si appalesa del tutto contraddittoria con CP_3 le dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva laddove dichiara di aver corrisposto la retribuzione con assegni e dal 2020 con bonifico.
Deve poi aggiungersi che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori riconosciuti come genuini attesa la tracciabilità dei pagamenti i verbalizzanti hanno avuto modo di accertare che le lavorazioni nell'oliveto venivano eseguite da squadre composte da soli uomini.
Va infine, evidenziato che il teste non ha svolto alcun CP_3 riferimento specifico a ciascuna delle annualità rivendicate limitandosi alla generica conferma di quanto riportato nella circostanza capitolata per la prova.
Detto apporto testimoniale (per entrambi i testi), sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese, e per la palese contraddittorietà per altro verso riscontrata nella deposizione del teste
, si rivela a parere di questo giudicante: CP_3
- privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, poiché si tratta di dichiarazioni indistinte astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili (i testi si sono limitati a indicare un orario di lavoro, lo svolgimento dell'attività, una paga giornaliera);
- nessuno elemento hanno fornito circa la precisa ubicazione né
l'estensione e le caratteristiche dei terreni nei quali si sarebbero svolte le prestazioni né la sussistenza di mezzi meccanici o altre attrezzature;
- la teste ha dichiarato di aver lavorato insieme alla Tes_3 ricorrente senza nessun'altra specificazione ovvero senza alcuna apprezzabile specificazione per quel che concerne i periodi ovvero il numero delle giornate lavorate in ciascun mese del periodo indicato né i periodi in cui avrebbero effettuato i vari lavori.
Parrebbe a questo punto logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e reiterativa, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui la teste lo ha fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che la genericità e le caratteristiche del contenuto testimoniale che nulla apportano si dimostrano insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro Né dette deposizioni appaiono avvalorate da elementi di valutazione estrinseci perché si è già detto del limitato valore probatorio della documentazione in atti e delle contraddizioni tra la stessa e le allegazioni.
Quanto argomentato sinora può valere anche in ipotesi in cui l' CP_1 rimanga contumace, atteso che l'allegazione e la dimostrazione della natura subordinata del rapporto devono essere valutati in un momento logicamente e giuridicamente precedente a quello afferente l'indagine sul materiale ispettivo eventualmente depositato.
Se è vero, infatti, come sostenuto nell'Ordinanza n. 5227/2015 della
Suprema Corte, che il giudice di merito deve comparare i contrapposti elementi probatori forniti in corso di causa, è anche vero che tale comparazione non può prescindere dall'allegazione (e dalla dimostrazione) degli elementi minimi per consentire di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni del ricorrente in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
La domanda di volta alla iscrizione negli elenchi OTD Parte_3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 non può pertanto, trovare accoglimento.
Del pari per le ragioni innanzi esposte, non possono trovare accoglimento le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio. In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006;
Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
(Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte
(odierni ricorrenti).
Questi ultimi, peraltro, non hanno assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile
“lettura” alternativa.
Va conseguentemente rigettata la domanda di liquidazione delle differenze dovute a titolo di ANF come da domanda modificata con le note di trattazione 24.12.2023 con cui parte ricorrente dà atto di aver ricevuto il pagamento parziale degli ANF, come peraltro, allegato e documentato dall' nella memoria di costituzione. CP_1
Si precisa al riguardo che la ricorrente risultava iscritta negli elenchi per 85 giornate per l'anno 2021 e che il presente giudizio rivendicava lo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno 2021 per 102 giornate.
Come è agevole rilevare dal prospetto prodotto dall' sono stati CP_1 liquidati solo gli anf per il 2021 non sussistendo per la ds il requisito contributivo come in questa sede confermato dal rigetto della domanda relativa alle annualità richieste.
I ricorsi riuniti vanno pertanto, integralmente rigettati.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite - per il giudizio n. 7259/2022 R.G.L. nulla per le spese attesa la contumacia dell' ; CP_1
- per il giudizio n. 6425/2022 R.G.L. le spese devono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
- per il giudizio n. 6404/2022 R.G.L. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00, in tal senso vedasi Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del
29/03/2019), delle fasi effettivamente espletate (quindi con esclusione della fase istruttoria), della natura seriale del contenzioso.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) nulla per le spese per il giudizio n. 7259/2022 R.G.L.;
3) spese irripetibili per il giudizio n. 6425/2022 R.G.L.;
4) condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 CP_7 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.312,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 6 dicembre 2024
Il giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all'udienza del 6 dicembre 2024 il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 6404/2022 r.g.l.
a cui sono stati riuniti i giudizi n. 6425/2022 e 7259/2022 R.G.L. promossi da
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi per delega rilasciata su foglio separato allegato a ciascun ricorso dall'avv. Caterina Di Biase presso lo studio della quale in Orta
Nova (FG) Via Solferino n. 40 sono elettivamente domiciliati
ricorrenti nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dagli avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo Sedda nel Persona_1 procedimento n. 6404/2022 R.G.L., dall'avv. Pietro Capurso e dall'avv.
Alberto Fuochi (c.f. ), in virtù di mandato generale alle C.F._1 liti a rogito del dott. , notaio in Roma nel procedimento Persona_2
n. 6425/2022 R.G.L., contumace nel procedimento n. 7259/2022 R.G.L.
resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e prestazioni connesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data
03/04.08.2022 e 21.09.2022, premesso di aver lavorato:
- nel 2019 per 52 giornate, nel 2020 per 102 giornate Parte_2
e nell'anno 2021 per 102 giornate;
- nell'anno 2020 per 52 giornate;
Parte_1
- negli anni 2018, 2019 e 2020 rispettivamente per 102 Parte_3 giornate hanno esposto che l' con distinti provvedimenti comunicava CP_1
l'intervenuta cancellazione totale/parziale dagli elenchi OTD del Comune di residenza per tali anni e per le relative giornate.
Hanno pertanto richiesto al Tribunale adito quanto alla ricorrente di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di Pt_2 lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda Torre Grande srls dal
11.10.2019 al 30.11.2019 per 20 giorni, dal 21.02.2020 al 31.12.2020 e dal
12.03.2021 al 22.11.2021, per 102 giorni - per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta Nova per l' anno 2019 per 52 giorni, di cui 32 già risultanti dalla lettera di variazione , per l'anno
2020 per 102 giorni e per il 2021 per 102 giorni di cui 85 già risultanti dall'elenco annuale;
- condannare l' , in persona del suo direttore CP_1 protempore, a detta reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale , nonché al pagamento della somma di € 2 373,20 a titolo di indennità di disoccupazione agricola 2021 ed €
2133,32 a titolo di ANF 2021 o quella maggiore e o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Quanto al ricorrente Lacerenza di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda
Torre Grande srls dal 13.06.2020 al 30.09.2020 giorni per 52 giorni - per
l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta Nova per
l' anno 2020 per 52 giorni;
- condannare l' , in persona del suo CP_1 direttore protempore, a detta reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale. Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Ed infine la ricorrente “- accertare e dichiarare la Pt_3 sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra la ricorrente e l'azienda
Torre Grande srls 06.09.2018 al 31.12.2018, dal 03.08.2019 al 31.12.2019 e dal 05.08.2020 al 31.12.2020, per 102 giorni per ciascuno di essi;
- per
l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del per Parte_4 gli anni 2018, 2019 e 2020 per 102 giorni per ciascuno di essi;
- condannare l' , in persona del suo direttore protempore, a detta CP_1 reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale . Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Integrato il contraddittorio si è costituito l' nei procedimenti CP_1
n. 6404/2022 e 6425/2022 R.G.L., che con articolate argomentazione ha contestato l'avverso dedotto concludendo per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di lite mentre è rimasto contumace nel giudizio n.
7259/2022 R.G.L.
All'esito dell'udienza cartolare del 6 dicembre 2024, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' CP_1 sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Quanto al procedimento n. 7259/2022 R.G.L. viene disposta l'acquisizione, ex art. 421 c.p.c., del verbale depositato dall' nei CP_1 giudizi 6404/2022 e 6425/2022 R.G.L. dirimente ai fini della soluzione della controversia e noto alla ricorrente che ne fa menzione nel libello introduttivo (cfr. pag. 3 del ricorso).
Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che ciascuna parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della legge n. 241/1990
Invero, sebbene le disposizioni di cui al citato decreto legislativo
“si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali”
(art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. 241/90.
Tale valutazione si impone anche perché bisogna considerare la grande massa di rapporti giuridici, potenzialmente oggetto di contestazione, che caratterizza la gestione da parte dell' degli accrediti contributivi CP_1 nel lavoro agricolo a giornata, per di più, in relazioni trilaterali, siccome comuni anche ai datori di lavoro.
In particolare, per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo
(Cass. 10.1.2008, n. 276).
Norma storica di riferimento resta l'art. 4 d.lg. luog. 9.4.1946, n.
212. Esaurita la fase amministrativa di accertamento sulle denunce aziendali di manodopera, seguiva l'accredito delle giornate agli aventi diritto, con incremento della consistenza della posizione contributiva.
Gli elenchi trimestrali propedeutici e il definitivo elenco principale annuale contenevano gli accrediti derivanti dai controlli, anche ispettivi. Dopo la soppressione dello (dal 1° luglio 1995; art. CP_2
19 l. 724/94), venivano formati dall' (art. 9 quinquies, 1° co., d.l. CP_1
510/96, conv. in l. 608/96) e dovevano essere pubblicati presso gli albi pretori dei comuni di residenza dei lavoratori. Gli elenchi trimestrali
“entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata”, quello annuale “entro il
31 maggio dell'anno successivo”, con valore di notificazione (art. 9 quinquies, 2°, 3° e 4° co., d.l. 510/96).
La Corte Costituzionale ha chiarito che sono legittime le specificità di questa regolamentazione – perché è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro peculiarità e la non uniformità di discipline, che non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina – statuendo, in particolare, l'infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento
– dall'azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940,
n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi (Corte Cost. 10.5.2005, n.
192).
Come peraltro, acclarato da plurime pronunce resa dalla Corte territoriale (cfr. tra le altre 1267/2020) “nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4
(che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (ex aliis, Cass.
17228/2010).”
Va pertanto, disattesa l'eccezione tanto più che i ricorrenti, per quanto allegano alle pgg 3 e 4 di ciascun ricorso introduttivo, sono ben consapevoli che i motivi di disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni rivendicati, originano dagli accertamenti ispettivi eseguiti presso l'azienda alle cui dipendenze chiedono di provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Nel merito, va poi anzitutto rilevato che, la Suprema Corte ha, ormai da tempo, chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale,
e l'obbligo dell' di imporre il rispetto della regola della CP_1 effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Si tratta, nello specifico, di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.
Ha poi, ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, “il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr.
Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre
2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre
2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014).
Dal tenore di dette pronunce, appare chiaro che ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 1133 del
26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000) secondo cui
"il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali
(Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata CP_2 successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo (soppresso CP_2 dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l' (art. 9 CP_1 sexies del D.L. 1/10/1996 n. 510 conv. con modif. nella legge n.
608/1996).
In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione,
l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.).
Ciò posto deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione mediante l'espletamento di prove testimoniali e produzione documentale.
Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un.,
26.10.2000, n. 1133). E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa
(Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Cass. 11.2.2016, n. 2739: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.” Cass. 26.7.2017, n. 18605:
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del
1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio".
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato, come si è CP_1 innanzi detto nei giudizi nn. 6404/2022 e 6425/2022 R.G.L. e acquisito ex art. 421 c.p.c. nel giudizio n. 7259/2022 R.G.L., il verbale ispettivo n.
2021005060 del 29.10.2021, riferito al periodo compreso tra il 12.03.2018
e il 31.03.2021, (e, quindi, alle annualità dedotta nei presenti giudizi)
e relativo alla azienda agricola “Società Agricola Torre Grande Srls” dal quale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro denunciati all' da tale società, ivi inclusi CP_1 quelli sottoposti ad odierno scrutinio.
In particolare, da tale verbale, il cui contenuto è stato richiamato dall' nelle memorie di costituzione ed avverso il quale le odierne CP_1 parti ricorrenti non hanno mosso contestazioni specifiche, emerge che:
1) La società “Torre Grande SRLS”, con sede legale in Stornara, è stata costituita il 19.01.2018 da legale Controparte_3 rappresentate e amministratore unico. La società in questione, che ha dichiarato l'inizio delle attività di “coltivazione di frutti oleosi” in data 26.02.2018, risulta essere iscritta dal 13.02.2018 nella Sezione
Ordinaria del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Foggia e dal 12.03.2018 nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole.
2) In data 13.03.2018 la ditta ha presentato una denuncia aziendale nella quale, dichiarando la conduzione di terreni negli agri di Orta Nova
e Stornara, ha ottenuto il CIDA 403219 propedeutico all'avviamento al lavoro di personale dipendente con le modalità del settore agricolo.
3) Nel periodo oggetto di accertamento, cioè da marzo 2018 a marzo
2021, la ditta risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato nella misura di seguito indicata:
Anno Numero Lavoratori Numero Giornate Retribuzione Ordinaria
2018 34 1.916 €133.500
2019 41 2.062 €142.691
2020 51 2.877 €198.848
2021 22 691 €48.529
4) Dall'analisi dell'archivio telematico dell'Agenzia delle Entrate,
è emersa la corrispondenza tra le fatture e le denunce reddituali/ fiscali con i registri Iva relativamente agli anni compresi dal 2018 al 2020.
5) Gli ispettori, in data 17.06.2021, hanno notificato presso la sede dello studio Commercialista e Consulente del lavoro Parte_5 della società, verbale di primo accesso ispettivo. Contestualmente hanno richiesto l'esibizione della documentazione contabile-fiscale e del lavoro, dall' anno 2018 all'anno 2021, e hanno convocato il legale rappresentante della società “Torre Grande”, sig. . Controparte_3
6) In pari data il sig. oltre a consegnare la CP_3 documentazione richiesta, rilasciava spontanea dichiarazione: “Sono
l'amministratore unico della con sede in Stornara. Sono Parte_6 coniugato con La società che amministro svolge attività CP_4 agricola ed ha in uso terreni in agro di Stornara e Orta Nova estesi per circa 10 ettari concessi in comodato da mia sorella con Persona_3 scrittura privata stipulata in data 09/02/2018 e regolarmente registrata”
(…) Questi terreni sono coltivati per quattro ettari con 1500 piante
d'olivo da mensa poi all'incirca ettari 2,90 coltivati ad ortaggi ovvero broccoletto che è l'unica coltivazione che viene effettuata;
gli altri ettari rimanenti circa tre sono coltivati a olive da olio con circa 800 piante. Per queste coltivazioni la società si avvale di manodopera agricola (braccianti agricoli) che assume in numero massimo di 25 all'anno. questi dipendenti effettuano le seguenti lavorazioni: in estate, giugno – luglio, la potatura degli ulivi sia da mensa che da olio, poi tolgono i polloni e i “succhioni” alla base delle piante, poi prima della raccolta a ottobre facciamo una seconda potatura ai polloni e quindi si raccoglie fino al mese, secondo l'annata, di novembre le olive da tavola e da fine novembre a gennaio le olive da olio. Le olive da tavola vengono raccolte a mano, le olive da olio vengono raccolte con l'abbacchiatore e le reti a terra. Nei tre ettari non coperti da ulivi avvicendo grano e broccoletti. i dipendenti vengono seguiti da me e dal caposquadra
e vengono da me retribuiti con assegno e dal 2020 con Parte_7 bonifico bancario sul loro conto. La Torre Grande non ha mai assunto operai extracomunitari ma solo italiani”.
7) Dall'esame delle fatture esibite è emerso che la ditta “Torre
Grande”, nel corso degli anni ha prevalentemente effettuato coltivazione di uliveti per la produzione di olive da olio e da tavola e, solo nell'anno 2019, ha acquistato piantine di broccolo che, a maturazione avvenuta, ha venduto a blocco all' Quanto, Controparte_5 invece, all'anno 2020, ha venduto quantitativi di broccolo all' azienda agricola Palma S.r.l. in varie date comprese tra il 25.11.2020 e il
13.12.2020 (come risultanti dalle fatture emesse).
8) Gli ispettori, per appurare la veridicità di quanto emerso dalle fatture relative all'anno 2020, in data 6.10.2021, hanno proceduto all'audizione di (padre di proprietario della Tes_1 CP_5 omonima azienda agricola precitata), il quale testualmente ha dichiarato:
“Sono il padre di imprenditore agricolo, attualmente fuori CP_5 sede per motivi di famiglia. Io conosco bene l'attività della ditta intestata a mio figlio e posso dire con certezza che ha CP_5 CP_5 venduto piantine di broccoli alla ditta Torre Grande di Controparte_3 come riportato nella fattura del 3 settembre 2019 che mi viene esibita dagli ispettori in data odierna. Per quanto riguarda le fatture ove risulta la vendita di broccoli da parte della ditta Torre Grande alla ditta di mio figlio confermo tale acquisto fatto nel 2019 nel mese CP_5 di novembre e ricordo bene che andammo noi, cioè, mio figlio e tutta la nostra famiglia, per economicità, a raccogliere i broccoli che ci aveva venduto alla pianta a blocco nei terreni alle spalle di Villa Giuliani.
Solo nell'anno 2019 abbiamo venduto piantine di broccoli e acquistato broccoli dalla Torre Grande. Non abbiamo più coltivato piantine per la non disponibilità di vivai o serre dall'anno 2020. Posso dire con certezza che per trapiantare un ettaro con piantine di broccolo necessitano circa 20 ore per ettaro quindi su un orario di sei ore al giorno necessitano circa quattro operai e un giorno di lavoro per ettaro. Vedendo la fattura bene, le piantine di mio figlio vendute sono 100.000 per cui per trapiantare a mano sono servite circa 60 ore di lavoro”. 9) A prosieguo degli accertamenti, in data 26.10.202, gli ispettori hanno ascoltato anche il legale rappresentante della Palma srl, sig.
che ha dichiarato “Sono dipendente della ditta Vea SRLS Testimone_2 di impianti idraulici da settembre 2021; prima ho fatto vari lavori. Come già detto in data 22 ottobre 2020 io avevo aperto un'azienda nominata
Palma SRL che si doveva occupare di produzione piantine per coltivazioni;
io non ho mai fatto operazioni di acquisti e vendite per conto della mia azienda. Al riguardo delle fatture che mi esibiscono gli ispettori riguardanti acquisti e vendite nell'anno 2020 posso dire che non ero a conoscenza della loro esistenza. Ricordo che un mio Persona_4 conoscente che mi aiutava nella produzione delle piantine poi non andata a buon fine, mi disse se lo aiutavo a raccogliere broccoli nei terreni di un certo che io conosco, che si trovano dietro villa Controparte_3
Giuliani e io sono andato a raccoglierli, all'incirca a novembre 2020, Per_ insieme a e i suoi figli , e . Abbiamo Persona_4 Per_5 CP_5 lavorato circa 10 giorni;
i broccoli sono stati venduti a il Persona_7 proprietario di un'azienda che non ricordo il nome. Questo lavoro l'ho fatto in amicizia senza alcuna retribuzione. Posso sicuramente affermare che non ero a conoscenza, fino ad oggi, che erano state emesse fatture per questi lavori fatti. Posso dire che le piantine dei broccoli sui terreni sono state fornite da e trapiantate da con CP_3 Persona_4 Per_4 la sua famiglia.”.
10) In definitiva dall'analisi delle predette dichiarazioni è emerso che negli anni 2019 e 2020 la società “Torre Grande” ha solo fornito l'uso dei propri terreni alla famiglia che ha provveduto, a proprie spese Per_4
e con proprie forze, ad eseguire le lavorazioni sulle coltivazioni dei broccoli, dal loro trapianto fino alla raccolta.
11) Dall'analisi della documentazione esibita è emerso che, l'azienda ha provveduto alla retribuzione di alcuni lavoratori, assunti come dipendenti, con “pagamenti tracciabili” ai sensi della legge 205/2017, che ha reso obbligatorio tale adempimento dal 01.07.2018.
12) Questi lavoratori, i cui pagamenti risultano tracciabili, sono stati ascoltati dagli ispettori e hanno fornito notizie utili e dettagliate in merito ai periodi di lavoro, alle modalità dei lavori effettuati, alla tipologia delle coltivazioni, al numero dei lavoratori impegnati, ai nominativi degli stessi, alla localizzazione e alla descrizione dei terreni coltivati dichiarando che: - nel mese di giugno si effettuava la potatura degli ulivi, la spollonatura, l'aratura e il trancio dei rami tagliati con il trattore solitamente guidato da CP_6
; -nel mese di settembre, a seconda dell'annata, si procedeva alla
[...] raccolta degli ulivi da mensa (la bella Cerignola) a mano e successivamente la raccolta delle olive da olio con mezzi meccanici fino a dicembre;
- la squadra di lavoro adibita alle precitate lavorazioni era composta da soli uomini;
13) Di contro gli altri lavoratori, pure denunciati come dipendenti nel periodo compreso tra l'anno 2018 fino a marzo dell'anno 2021, per cui non risultano pagamenti tracciabili, ugualmente ascoltati in sede ispettiva, hanno rilasciato dichiarazioni imprecise, lacunose e contradittorie con riferimento alle modalità di corresponsione delle retribuzioni e agli importi giornalieri, alle fasi lavorative e alle lavorazioni effettuate, ai compagni di lavoro e alle modalità di raggiungimento del posto di lavoro.
14) Gli ispettori proprio in ragione delle dichiarazioni acquisite dal datore di lavoro e dai lavoratori, dalle verifiche effettuate riguardo all'effettivo possesso dei terreni dichiarati in coltivazione, dal comportamento tenuto sul piano contabile/fiscale, hanno: - accertato che la ditta dal 2018 ha condotto i terreni dichiarati nella denuncia aziendale, coltivando principalmente gli oliveti da olio e da mensa, avvalendosi di prestazioni bracciantili effettuate da un gruppo storico di dipendenti formato esclusivamente da lavoratori di sesso maschile;
- annullato i rapporti di lavoro dipendente denunciati dal 1.03.2018 al
31.03.2021 stante l'assenza di parte della denunciata attività agricola e, di conseguenza, la sussistenza di parte delle prestazioni di lavoro bracciantili denunciate. L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi. Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti nei ricorsi, dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata. In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la CP_1 fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dai ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Va precisato, sul punto, che le allegazioni formulate dai ricorrenti appaiono di tenore assai generico e, per taluni profili, contrastanti con le risultanze del verbale ispettivo e con il tenore delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro nonché con le dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti ( e ) in sede ispettiva. Pt_2 Parte_1
In particolare il ricorrente ha dichiarato, in sede Parte_1 ispettiva, di aver lavorato nell'anno 2020 nei mesi di giugno e luglio per
52 giornate in qualità di addetto alla potatura degli alberi di olivo, di essere stato pagato in contanti avendone fatto richiesta, di recarsi al lavoro in macchina da solo, di essere coniugato con Parte_2 anch'essa alle dipendenze della medesima azienda, ma di non aver mai lavorato insieme in quanto assunti per periodi diversi.
La ricorrente in sede ispettiva ha a sua volta dichiarato di Pt_2 non ricordare bene l'ubicazione dei terreni in quanto accompagnata sempre dal marito (il ricorrente ) sul posto di lavoro, di aver iniziato Parte_1
a lavorare nell'anno 2021 da aprile/maggio addetta a togliere le erbacce sotto gli alberi, di aver proseguito a giugno con la stessa lavorazione e di essere stata addetta a luglio alla raccolta delle olive da olio e alla raccolta e selezione delle olive da mensa e di lavorare sia con donne che con uomini citando alcuni nominativi identificati solo con il nome.
Ha poi dichiarato di aver lavorato nell'anno 2020 sempre da aprile ma di non ricordare in quale periodo, di aver lavorato poco per problemi familiari, di aver sempre percepito la paga di euro 45,00 in contanti, di aver lavorato nel 2019 sempre negli stessi periodi e addetta alle stesse lavorazioni.
Non può anzitutto non porsi in rilievo che dette dichiarazioni appaiono palesemente tra loro contrastanti e in evidente difformità con quanto dagli stessi allegato nei rispettivi ricorsi.
Nello specifico non vi è alcuna coincidenza con i periodi lavorativi rivendicati in ricorso, quanto a lo stesso rivendica in ricorso Parte_1 di aver lavorato per 52 giornate distribuite nel periodo giugno/settembre
2020 mentre la ricorrente rivendica in ricorso per l'anno 2019 n. Pt_2
20 giornate svolte nel periodo ottobre/novembre, per l'anno 2020 n. 102 giornate svolte nel periodo febbraio/dicembre e per l'anno 2021 n. 102 giornate nel periodo marzo/novembre.
Stridono poi fortemente le dichiarazioni di entrambi con riferimento al raggiungimento del posto di lavoro, l'uno ( ) afferma di Parte_1 recarsi da solo sul posto di lavoro, l'altra ( dichiara di essere Pt_2 stata sempre accompagnata dal marito
Dette dichiarazioni non collimano poi con le risultanze ispettive dal momento che il datore di lavoro ha dichiarato, e dette dichiarazioni hanno trovato riscontro documentale, di aver versato la retribuzione con assegni e dal 2020 con bonifico e non i contanti come affermato dai menzionati ricorrenti.
Si evidenzia innanzitutto che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati, specie al cospetto di un'azienda per la quale, tra l'altro, come già acclarato da questo Tribunale nell'ambito di altre controversie del tutto analoghe, è stata accertata la insussistenza della stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro denunciati.
Ne consegue la necessità di una prova testimoniale particolarmente convincente, idonea a chiarire l'effettiva realtà del ciclo produttivo e, in tale contesto, come e dove si inserisce il rapporto di lavoro per cui è causa prova testimoniale che nei giudizi promossi dai ricorrenti Parte_1
e non è stata ammessa dovendosi rilevarsene la genericità, in Pt_2 quanto vertente su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero ancora su circostanze di tenore difforme dalle stesse dichiarazioni rese dai ricorrenti in sede ispettiva e sopra riportate.
Nemmeno la documentazione prodotta dai ricorrenti appare idonea a comprovare quanto reclamato, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, della verosimile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte ricorrente asserisce di avere svolto attività lavorativa.
Nessuna specifica allegazione viene poi, formulata con riferimento al potere organizzativo, disciplinare e gerarchico del datore di lavoro, alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, e alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Quanto alla ricorrente è stata ammessa ed espletata la prova Pt_3 testimoniale a mezzo del datore di lavoro e di altra lavoratrice il cui rapporto di lavoro, in sede istruttoria, è risultato disconosciuto a seguito dell'accertamento innanzi citato. Il teste datore di lavoro, ha confermato i periodi Controparte_3 di lavoro e gli anni in cui essa ricorrente avrebbe lavorato ed ha dichiarato:
- la ricorrente ha svolto le mansioni sui terreni che ho condotto in affitto in agro di Orta Nova e in parte in agro di Stornara;
- Confermo la circostanza n. 3 che mi viene letta e tanto posso dire perché ho soltanto oliveti da tavola e da olio e i dipendenti svolgono le stesse mansioni (ovvero come si legge nel capitolo 3 potatura degli ulivi sia da mensa che da olio, pulitura di polloni e succhioni dalle piante e raccolta olive da tavola con le mani e da fine novembre a dicembre raccolta delle olive da olio con l'abbacchiatore che cadevano sulle reti adagiate sul terreno)
- Ero io ad impartire le direttive di lavoro ai braccianti agricoli
- la ricorrente è stata pagata in contanti e ha percepito euro 60,00 al netto perché pagavo dieci euro all'ora
- la ricorrente lavorava 6 ore al giorno dalle sei alle dodici e comunque iniziava a lavorare appena diventava giorno.
- La ricorrente raggiungeva il terreno con il proprio veicolo.
La teste ha a sua volta dichiarato di aver lavorato Testimone_3 insieme alla ricorrente solo nel 2019 e nel 2020 e di aver lavorato per un periodo successivo all'inizio del rapporto di lavoro della stessa e per un numero di giornate inferiore.
Ha poi confermato la circostanza n. 2 ovvero di aver lavorato nelle campagne in agro di Orta Nova condotte in affitto dal titolare CP_3
.
[...]
Ha confermato di aver svolto le stesse mansioni della ricorrente e che le direttive erano impartite dal titolare . Controparte_3
Con riferimento alla retribuzione ha dichiarato che il pagamento avveniva in contanti settimanalmente e a volte a fine giornata in base alle esigenze dei dipendenti e che l'importo lordo era pari a euro 66,00 e netta pari a 55,00 euro.
Sull'orario di lavoro ha confermato la circostanza n. 6 (vero che la ricorrente ha lavorato per 6,50 ore al giorno, dalle 6,00 alle 12,30 e comunque la giornata lavorativa iniziava appena diventava giorno.
Ha poi, dichiarato: credo che la ricorrente raggiungesse il posto di lavoro con il proprio veicolo.
Ha infine precisato di aver proposto analogo ricorso giudiziario per il riconoscimento delle giornate svolte alle dipendenze della stessa azienda e che il giudizio non si era ancora concluso.
Deve invero rilevarsi che la teste afferma da una parte di aver svolto le stesse mansioni e dall'altra di aver iniziato a lavorare in un periodo successivo all'inizio del rapporto di lavoro della ricorrente e per un numero di giornate inferiori.
Sul punto la teste deve ritenersi inattendibile. Si tratta infatti, di lavorazioni che attengono a fasi diverse ovvero da un lato la potatura e la pulizia di polloni e succhioni e dall'altro il raccolto, fasi che si susseguono e si svolgono in periodi diversi dell'anno di talchè appare poco credibile che la teste sia riuscita a svolgerle entrambe e contemporaneamente alla ricorrente.
Né la teste è stata in grado di specificare in concreto con quali modalità si svolgesse l'attività e senza fornire alcun particolare circa il dispiegamento dei poteri direttivi datoriali.
La teste, quindi, non è stata capace di far apprezzare come attendibili e dirette le sue fonti di cognizione dell'attività lavorativa svolta, in particolare, dalla ricorrente.
Ha poi dato atto di aver intrapreso analogo giudizio.
Deve a tale ultimo proposito rilevarsi che l'aver instaurato un giudizio analogo, pur non configurando una situazione d'incapacità a testimoniare, inficia la credibilità della teste per la quale il disconoscimento del rapporto di lavoro è conseguenza del medesimo verbale ispettivo.
Orbene, se è vero che tale stato di cose non configura senz'altro una situazione di incapacità a testimoniare, è altrettanto vero che tale evidente comunanza di interessi (tra l'attore e il teste, che hanno instaurato un contenzioso del tutto analogo, quanto al periodo lavorativo)
– considerate le comuni ragioni di disconoscimento del rapporto originato dal medesimo verbale ispettivo - impone, a questo punto, un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'attore che, nella specie, come è noto, è tenuto a provare il fondamento della sua domanda.
Ed invero, il giudizio di inattendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (v. in motivazione Cass. n. 14835/19).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
7763/2010 e Cass. n. 7623/2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
In siffatto contesto, il predetto necessario rigore, in sede di valutazione della prova, impone di evidenziare le ambiguità palesate dai testimoni escussi.
Allega poi, la ricorrente, e chiede di provare, che la retribuzione giornaliera sarebbe stata pari a 66,00 euro lordi mentre la retribuzione netta corrisposta per il teste è pari a 60,00 euro mentre per la CP_3 teste pari a 55,00 euro. Tes_3
Quanto poi alle modalità di corresponsione della retribuzione la deposizione del teste si appalesa del tutto contraddittoria con CP_3 le dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva laddove dichiara di aver corrisposto la retribuzione con assegni e dal 2020 con bonifico.
Deve poi aggiungersi che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori riconosciuti come genuini attesa la tracciabilità dei pagamenti i verbalizzanti hanno avuto modo di accertare che le lavorazioni nell'oliveto venivano eseguite da squadre composte da soli uomini.
Va infine, evidenziato che il teste non ha svolto alcun CP_3 riferimento specifico a ciascuna delle annualità rivendicate limitandosi alla generica conferma di quanto riportato nella circostanza capitolata per la prova.
Detto apporto testimoniale (per entrambi i testi), sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese, e per la palese contraddittorietà per altro verso riscontrata nella deposizione del teste
, si rivela a parere di questo giudicante: CP_3
- privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, poiché si tratta di dichiarazioni indistinte astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili (i testi si sono limitati a indicare un orario di lavoro, lo svolgimento dell'attività, una paga giornaliera);
- nessuno elemento hanno fornito circa la precisa ubicazione né
l'estensione e le caratteristiche dei terreni nei quali si sarebbero svolte le prestazioni né la sussistenza di mezzi meccanici o altre attrezzature;
- la teste ha dichiarato di aver lavorato insieme alla Tes_3 ricorrente senza nessun'altra specificazione ovvero senza alcuna apprezzabile specificazione per quel che concerne i periodi ovvero il numero delle giornate lavorate in ciascun mese del periodo indicato né i periodi in cui avrebbero effettuato i vari lavori.
Parrebbe a questo punto logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e reiterativa, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui la teste lo ha fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che la genericità e le caratteristiche del contenuto testimoniale che nulla apportano si dimostrano insufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro Né dette deposizioni appaiono avvalorate da elementi di valutazione estrinseci perché si è già detto del limitato valore probatorio della documentazione in atti e delle contraddizioni tra la stessa e le allegazioni.
Quanto argomentato sinora può valere anche in ipotesi in cui l' CP_1 rimanga contumace, atteso che l'allegazione e la dimostrazione della natura subordinata del rapporto devono essere valutati in un momento logicamente e giuridicamente precedente a quello afferente l'indagine sul materiale ispettivo eventualmente depositato.
Se è vero, infatti, come sostenuto nell'Ordinanza n. 5227/2015 della
Suprema Corte, che il giudice di merito deve comparare i contrapposti elementi probatori forniti in corso di causa, è anche vero che tale comparazione non può prescindere dall'allegazione (e dalla dimostrazione) degli elementi minimi per consentire di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni del ricorrente in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
La domanda di volta alla iscrizione negli elenchi OTD Parte_3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 non può pertanto, trovare accoglimento.
Del pari per le ragioni innanzi esposte, non possono trovare accoglimento le domande proposte da e . Parte_1 Parte_2
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio. In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006;
Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
(Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte
(odierni ricorrenti).
Questi ultimi, peraltro, non hanno assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile
“lettura” alternativa.
Va conseguentemente rigettata la domanda di liquidazione delle differenze dovute a titolo di ANF come da domanda modificata con le note di trattazione 24.12.2023 con cui parte ricorrente dà atto di aver ricevuto il pagamento parziale degli ANF, come peraltro, allegato e documentato dall' nella memoria di costituzione. CP_1
Si precisa al riguardo che la ricorrente risultava iscritta negli elenchi per 85 giornate per l'anno 2021 e che il presente giudizio rivendicava lo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno 2021 per 102 giornate.
Come è agevole rilevare dal prospetto prodotto dall' sono stati CP_1 liquidati solo gli anf per il 2021 non sussistendo per la ds il requisito contributivo come in questa sede confermato dal rigetto della domanda relativa alle annualità richieste.
I ricorsi riuniti vanno pertanto, integralmente rigettati.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite - per il giudizio n. 7259/2022 R.G.L. nulla per le spese attesa la contumacia dell' ; CP_1
- per il giudizio n. 6425/2022 R.G.L. le spese devono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
- per il giudizio n. 6404/2022 R.G.L. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00, in tal senso vedasi Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del
29/03/2019), delle fasi effettivamente espletate (quindi con esclusione della fase istruttoria), della natura seriale del contenzioso.
pqm
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) nulla per le spese per il giudizio n. 7259/2022 R.G.L.;
3) spese irripetibili per il giudizio n. 6425/2022 R.G.L.;
4) condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 CP_7 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.312,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 6 dicembre 2024
Il giudice
Caterina Napolitano