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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa LD SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295 del Ruolo
Generale dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Ulrich Stoll (PEC:
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio sito in via Dante 6, 39031 Brunico (BZ); appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maria Chersevani (C.F.
del Foro di Venezia fax 041/974708, pec C.F._2
con elezione di Email_2 domicilio presso il suo studio in Mestre (VE), Piazza Ferretto n. 4;
appellato
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di
Padova pubblicata il 21/01/2025, notificata a mezzo pec il
24.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Il procuratore dell'attore - appellante insiste Parte_1 nelle seguenti richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate nell'atto di citazione in appello dd. 19.02.2025
Richieste istruttorie
In via istruttoria l'attore – appellante ripropone tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc:
In via istruttoria si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta nonché la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'attore era in data 21.08.2022 ospite Parte_1 presso la struttura di campeggio dalla convenuta Barricata Holiday
Village in Strada del Mare 74, 45018 Porto Tolle (RO), quando, seduto sul bordo della piscina del campeggio nell'area tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori (si rammostri al teste i doc.ti 1 e 11) voleva entrare nell'acqua, con una profondità di ca. 10 cm.
2) Vero che l'attore non sapeva che il fondo della piscina era in questa parte fortemente inclinato e quindi, appena entrato nella piscina, l'attore scivolava via, e non potendo reggersi, sbatteva violentemente contro la piastra metallica ivi esistente (spessore ca.
0,7 - 1 cm.) installata verticalmente quale divisione tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori.
3) Vero che non era segnalato che il fondo della piscina in questa zona era inclinato ed il fondo non era provvisto di una superficie antiscivolo.
2 4) Vero che solo dopo l'incidente dell'attore in oggetto la direzione del campeggio ha montato un cartello di pericolo.
5) Vero che a causa dell'incidente in oggetto l'attore ha subito lesioni personali visibili.
6) Vero che a causa dell'incidente in oggetto l'attore ha subito danni patrimoniali di seguito elencati (si rammostrino al teste i docti 5, 6,
7, 8 e 10): spese pagate alla struttura Camping € 661,20 spese mediche per Tramadol 100, Paracetamol 1000,
IB PR 600 € 63,00 spese per vitto dato che l'attore non poteva più cucinare nè guidare
€ 644,53 perdita stipendio netto dal 01.10.2022 fino al 23.11.2022 nella misura del 25 % € 861,25 prestito ricevuto dal figlio per poter affrontare spese causate dal sinistro € 808,00 spese per il parere medico legale stragiudiziale € 300,00
Oltre perdita di reddito dovuta alla perdita del posto di lavoro presso
OL TS GM a causa di una prolungata incapacità lavorativa, disdetta da parte del datore di lavoro OL TS
GM e trovamento di un nuovo posto di lavoro presso Terra
Sozialbau GM in data 15.01.2023.
7) Vero che l'attore aveva guadagnato presso il suo datore di lavoro
OL TS GM uno stipendio mensile pari ad € 3.654,00
(si rammostri al teste il doc. 5)
8) Vero che l'attore ha perso il posto di lavoro a causa della prolungata incapacità lavorativa (si rammostri al teste il doc. 6).
9) Vero che la convenuta era custode della piscina in CP_1 oggetto.
3 10) Vero che nel luogo dell'incidente in oggetto non si trovava nessuna segnalazione del pericolo e non era montato nessun fondo antiscivolo.
11) Vero che la catena in colore rosso-bianco che si vede sulla foto
è stata montata solo il giorno dopo l'incidente (si rammostri al teste il doc. 1).
12) Vero che al momento del sinistro sul luogo del sinistro non si poteva vedere il fondo della piscina e non si poteva vedere la mancanza di una superficie antiscivolo.
13) Vero che l'attore a seguito dell'incidente in oggetto sin dalla disdetta per il 30.11.2022 non svolge più il suo precedente lavoro come capocantiere presso la ditta OL TS GM (si rammostri al teste la lettera di disdetta sub doc. 6 e 21) con uno stipendio mensile netto di Euro 3.446,56 (si rammostri al teste l'estratto bancario sub doc. 5 e 22) dove doveva sollevare anche oggetti pesanti che non era più in grado di fare a causa dei dolori legati all'infortunio che lamentava dal momento dell'incidente e che solo dal 15.01.2023 l'attore ha trovato un nuovo lavoro meno fisicamente impegnativo presso il nuovo datore di lavoro Terra
Sozialbau GM con uno stipendio mensile netto pari ad Euro
3.406,17 (si rammostri al teste i doc.ti 24 e 25).
Quali testimoni si indicano:
1) , Rosenstraße 18, D-57555 AC Testimone_1
(Germania)
2) , Mommstraße 6, D-57555 AC (Germania) Tes_2
3) Mommstraße 6, D-57555 AC Testimone_3
(Germania)
4) , 7 anni, Mommstraße 6, D-57555 AC Testimone_4
(Germania)
5) 11 anni, Mommstraße 6, D-57555 Tes_5 Parte_2
AC (Germania).
4 Si chiede l'escussione dei testimoni residenti in [...]a mezzo di rogatoria europea ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
(assunzione delle prove) davanti alla Pretura tedesca competente
Amtsgericht Koblenz.
- mediante firma dell'allegato modulo di rogatoria compilato
(espunti i capitoli eventualmente non ammessi) e
- spedizione a mezzo di raccomandata a.r. (anche autorizzando all'invio il procuratore dell'attore) a: Amtsgericht Koblenz,
Karmeliterstraße 14, D-56068 Koblenz (Germania).
2) CTU tecnica, CTU medico legale, CTU contabile
Si chiede espletarsi una a) CTU tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi nell'area dell'incidente al momento del sinistro e per accertare la corrispondenza alla normativa di sicurezza dell'area dell'incidente, in particolare in relazione alla piastra metallica ivi esistente installata verticalmente quale divisione tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori, l'inclinazione e la scivolosità del fondo della piscina sul luogo dell'incidente.
b) CTU medico legale anche documentale per quantificare i danni biologici, morali e non patrimoniali subiti dall'attore a causa del sinistro in oggetto e per accertare che l'attore a causa di dolori a seguito delle lesioni subite in oggetto non poteva più svolgere il suo precedente lavoro fisicamente impegnativo come capocantiere, e c) se ritenuto necessario, una CTU contabile per quantificare i danni patrimoniali subiti anche a causa della perdita dello stipendio dal momento della disdetta del datore di lavoro e cioè dal 30.11.2022 fino 16/07/2025 alla nuova occupazione dd. 15.01.2023 (sulla base dei estratti conto sub doc.ti 18 – 25)
5 Tanto premesso, il procuratore dell'attore – appellante conferma le rassegnate
CONCLUSIONI
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento delle argomentazioni sopra articolate, nonché di quelle di cui agli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendersi qui come integralmente ritrascritti, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 118/2025 pubblicata il 21.01.2025 nel proc. civile n.
R.G. 1603/2023, notificata in data 24.01.2025, contrariis reiectis, giusti motivi in premesse: condannare la convenuta
[...] al pagamento a favore Controparte_1 dell'attore della somma complessiva di Euro Parte_1
18.039,49 o di una somma minore o maggiore di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali e patrimoniali subiti a causa del sinistro in oggetto oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio e successive occorrende.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1 in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, per gli effetti, confermare integralmente la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Padova.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, liquidare all'odierno appellante le somme che saranno ritenute di giustizia, proporzionalmente decurtate ex art. 1227 c.c. in ragione della quota di responsabilità ascrivibile al sig.
. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con
6 distrazione ex art. 93 cpc in favore dello scrivente difensore antistatario.
In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale:
- sub) 3, 10 e 12 poiché posti in modo negativo, in aperto contrasto con le prescrizioni sancite dalla Corte di Cassazione in materia di deduzione dei capitoli;
- sub) 1, 2, 8 e 13 poiché generici e valutativi, in quanto demandano al teste non la conferma di fatti, ma valutazioni di rapporti causa- effetto non suffragabili con la prova testimoniale;
- sub) 5 e 6 in quanto da provarsi documentalmente, mediante referti medici il n. 5 e mediante idonei documenti fiscali il n. 6;
- sub) 4, 7 e 11 in quanto irrilevanti al fine del decidere.
Ci si oppone altresì all'ammissione della CTU tecnica e contabile, poiché come noto la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova.
Ci si oppone infine alla CTU medico legale in quanto allo stato esplorativa, non essendo provata la responsabilità dell'odierna convenuta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva avanti al Tribunale di Padova la società
[...]
in qualità di gestore della struttura di Controparte_1 campeggio “Barricata Holiday Village”, sita in Strada del Mare 74,
45018, Porto Tolle (RO), chiedendo il risarcimento dei danni subiti in
7 occasione del sinistro ivi occorso in data 21.08.2022, quantificati in
€ 18.039,49, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali ex artt.
2051 e 2059 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.. In particolare, a sostegno della domanda, deduceva che, entrando Parte_1 da seduto nella piscina del campeggio nel settore nuotatori, era scivolato sul fondo inclinato sbattendo violentemente contro la piastra metallica posta a divisione dei settori nuotatori e non nuotatori, procurandosi gravi lesioni. L'attore, pertanto, denunciava la responsabilità della struttura per omessa segnalazione di pericolo, costituito dal fondo inclinato della piscina, e per omesso montaggio di un fondo antiscivolo.
Si costituiva chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e deducendo l'integrale responsabilità del sinistro in capo all'attore.
Il Tribunale di Padova con la sentenza in epigrafe indicata rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta. Il Tribunale rilevava che il comportamento del danneggiato escludeva il nesso eziologico tra bene e danni lamentati, dal momento che, se lo stesso avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, si sarebbe accorto della presenza della rete divisoria e del fondo lievemente inclinato della piscina, ritenendo la situazione di pericolo prevedibile e percepibile.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a quattro motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita Controparte_1 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, rigettarsi l'appello con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del
Collegio all'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127
8 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 07.05.2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, rubricato “errata ricostruzione dei fatti, errata valutazione delle prove, violazione degli artt. 115, 116, 61 e 191 cpc, travisamento della prova, violazione dell'art. 2051 cc.”, l'appellante sostiene che non fosse sufficiente accertare, mediante le fotografie prodotte in giudizio, la visibilità oggettiva del pericolo e la sua prevedibilità soggettiva, bensì ritiene che sarebbe stato necessario espletare una CTU tecnica per esaminare la situazione in loco. Rileva inoltre che, dal vivo, l'acqua mossa riflette la luce del sole sulla superficie e ciò comporta che non siano visibili l'inclinazione del fondale e la sua scivolosità. Deduce che il primo giudice aveva accertato il rispetto degli standard di sicurezza imposti alle vasche dedicate al pubblico utilizzo, senza tuttavia menzionare alcuna norma. Rileva, infine, che nella sentenza impugnata non risulta indicato il comportamento che egli avrebbe dovuto tenere, dal momento che entrare in piscina da seduti, come avvenuto nel presente caso, è consentito e costituisce un comportamento prevedibile per il custode.
2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “erronea ricostruzione dei fatti, erroneo accertamento del rispetto delle norme di sicurezza, violazione degli artt. 113, 116, 61 e 191 cpc, violazione dell'art. 2051 cc”. Ritiene che non fosse possibile accertare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza delle piscine senza verificare la situazione del caso concreto e la documentazione prevista dalle norme di sicurezza. L'appellante, inoltre, sostiene che il Tribunale abbia omesso di considerare il doc. 23, allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con il quale si
9 indicavano le norme di sicurezza violate nella piscina presente nella struttura. Infine, rimarca che il primo giudice non ha individuato quale fosse stato il concreto comportamento colposo, imputabile all'appellante, idoneo a escludere il nesso eziologico tra cosa e danno e che i riferimenti all'ordinaria diligenza e al “rischio generico proprio dei luoghi” sono generici e non verificabili mediante l'esclusivo l'utilizzo di fotografie. Ad avviso dell'appellante un'indagine peritale avrebbe invece dimostrato la presenza di una situazione di pericolo occulto e, di conseguenza, avrebbe comportato l'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c. c. la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (tra le tante Cass. 11060/2024; Cass. 11152/2023; Cass. S. U.
10 20943/2022). Ciò in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e in considerazione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, il sig. ha affermato di aver deciso di Pt_1 entrare in piscina da “seduto sul bordo della piscina del campeggio all'altezza tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori”
(atto di citazione in appello pag. 2) e ha affermato che i due settori erano divisi da una piastra metallica di spessore ca. 0,7 - 1 cm installata verticalmente all'interno della piscina. Si evince, inoltre, sia dalle fotografie prodotte da parte appellata (vd. doc. 1 sia CP_1 dalla descrizione del sinistro effettuata dall'odierno appellante che, nel punto in cui egli si è immerso in acqua, il livello di profondità della piscina era molto basso (lo stesso appellante lo indica di 10 cm.- cap. 1), sicché l'inclinazione del fondale non poteva che essere ben visibile da quella posizione, in disparte l'ulteriore ed altrettanto dirimente rilievo dell'evidente prevedibilità, secondo regole di comune esperienza, dell'inclinazione del fondale soprattutto in quella zona proprio perché, per l'appunto, di passaggio dal settore non nuotatori a quello nuotatori.
L'incontestato comportamento del danneggiato in quella particolare situazione (discesa in acqua da bordo piscina con una manovra che non assicurava stabilità ed equilibrio del corpo nel successivo impatto con il pavimento inclinato della piscina;
vicinanza della piastra metallica verticale, del tutto visibile) è chiaramente ed univocamente indicativo della mancata adozione di ragionevoli cautele, normalmente esigibili in rapporto alle suesposte circostanze.
L'odierno appellante, in altri termini, si è immerso nella piscina dalla posizione da seduto al bordo, tenendo un comportamento gravemente imprudente nel dinamismo causale del danno, rispetto alla specifica situazione del luogo, in quanto quella modalità di accesso non poteva affatto assicurargli alcuna stabilità ed equilibrio
11 nel momento del successivo “contatto” con il fondo della piscina ed in quel punto era estremamente vicina la piastra metallica, si ripete visibilissima, contro cui il danneggiato ha infatti di seguito urtato.
Del tutto implausibile e in ogni caso solo genericamente dedotta è la circostanza della non visibilità del fondale a causa del riflesso della luce del sole nell'acqua, così come generiche e in ogni caso irrilevanti sono le considerazioni svolte dall'appellante sul rispetto degli standard di sicurezza imposti alle vasche dedicate al pubblico utilizzo. Peraltro dalle foto prodotte, che in modo chiaro raffigurano lo stato del luogo, non si nota affatto un'inclinazione particolarmente accentuata ed anomala del fondo piscina nella zona del sinistro, contrariamente a quanto, in modo del tutto vago, l'odierno appellante pare dedurre. Nella specie, dunque, è imputabile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, come dal medesimo descritta, il suo riferito urto violento contro la piastra metallica, per non avere egli prestato un'adeguata attenzione e non avere adottato le ragionevoli cautele, normalmente esigibili in quella situazione, prima di immergersi in acqua.
Nello specifico, infatti, egli non si è posto a sufficiente distanza dalla barriera metallica presente in piscina posta a divisione dei due settori e soprattutto ha utilizzato una modalità di immersione non solo diversa da quella ordinaria (scaletta di accesso), ma anche pericolosa in quella particolare situazione, poiché, si ribadisce ancora una volta, la discesa da bordo piscina non gli ha assicurato equilibrio e stabilità del corpo rispetto al successivo impatto con il fondale inclinato e neppure gli ha consentito di tenersi, in supporto alla suddetta discesa, al bordo piscina (cfr. cap. 2 in cui si legge che il sig. non poteva “reggersi” dopo essere scivolato, e da ciò si Pt_1 desume ulteriormente il fatto che l'immersione neppure era avvenuta, prudenzialmente, in stretta vicinanza al bordo piscina, a
12 cui, invece, egli ben avrebbe potuto “tenersi” per eseguire l'immersione in sicurezza).
4.Il terzo motivo è così rubricato: “In ordine ai capi sub 1) e 2): mancata decisione sulla domanda subordinata ex art. 2043 cc., violazione dell'art. 112 cpc”. L'appellante si duole dell'omissione di pronuncia da parte del Tribunale in merito alla domanda subordinata ex art. 2043 c.c. e rimarca che l'omessa segnalazione del pericolo e il mancato rispetto della normativa di sicurezza antiscivolo costituiscono un comportamento colposo rilevante per l'accertamento di responsabilità della società convenuta. Inoltre,
l'appellante sostiene che la catena rossa e bianca, apposta solo il giorno successivo all'incidente, costituisce un comportamento confessorio di parte appellata, che in tal modo avrebbe ammesso la presenza di un'insidia pericolosa, prima non segnalata e non facilmente percepibile.
5.Il motivo non è fondato.
Occorre rilevare che la pretesa risarcitoria ex art.2043 c.c. deve intendersi implicitamente rigettata dal Tribunale, considerato che per la suddetta fattispecie è previsto un regime probatorio più oneroso per il danneggiato rispetto a quella disciplinata dall'art. 2051
c.c. Come si è detto, la condotta imprudente dell'appellante ha interrotto il nesso eziologico con la res e, a maggior ragione, non è neppure ravvisabile una responsabilità dell'appellata ex art. 2043
c.c., in quanto essa presuppone l'assolvimento da parte del danneggiato di un onere probatorio sul nesso causale che nella specie è rimasto inadempiuto.
Secondo quanto puntualizzato dalla Corte Suprema (cfr.
Cass.21675/2023 citata dal primo giudice) “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 c.c.), così come al
13 custode (art. 2051 c.c.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo”, come
è, per l'appunto, nella fattispecie in esame.
Non riveste, infine, affatto valenza decisiva nel senso invocato il fatto che parte appellata abbia apposto, successivamente al sinistro, una catena rossa e bianca sulla barriera metallica e in prossimità della stessa, considerata la ricostruzione della dinamica di cui si è detto e la completa visibilità di detta barriera, mai posta in contestazione dall'appellante. Nel contesto descritto, l'apposizione della suddetta segnalazione ha un'evidente finalità di mera prevenzione da comportamenti incauti degli utenti della piscina, e non è, per contro, indicativa di una oggettiva situazione pericolosa, che non può ravvisarsi sussistente solo in ragione dell'inclinazione del fondo della piscina, evenienza senz'altro usuale secondo regole di comune esperienza e in concreto ben percepibile, e della presenza della barriera metallica, parimenti perfettamente ben visibile.
6. Con il quarto motivo, rubricato “in ordine ai capi sub 1) e 2): mancata ammissione e assunzione dei mezzi istruttori e delle prove richieste, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt.
115, 116 e 2697 cc.”, l'appellante rileva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il mancato accoglimento dell'istanza di ammissione della CTU tecnica e medica e delle prove orali richieste.
L'appellante deduce di non aver potuto provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito ex art. 2051 c.c., in quanto, a suo dire, solo mediante la ctu tecnica avrebbe potuto accertarsi la scivolosità del fondo inclinato della piscina e la non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva della situazione.
L'appellante, inoltre, sostiene che parte appellata avesse confermato la dinamica del sinistro come dallo stesso prospettata, mentre non
14 sarebbe sufficiente, ai fini della contestazione specifica ex art. 115
c.p.c., la generica asserzione di “mancanza di prova”.
7. Il motivo non è fondato.
Nel caso in esame, la dinamica dei fatti è stata ricostruita in conformità alla descrizione fattane dall'appellante, nonché in base ai documenti prodotti in giudizio, il che comporta l'irrilevanza delle prove orali inerenti al concreto svolgersi del sinistro, “depurate” delle parti implicanti giudizi. Inoltre la c.t.u. non può essere utilizzata per supplire le mancanze probatorie della parte, ma resta uno strumento che detiene la finalità di ausilio al giudice quando emergono questioni che necessitino la conoscenza di questioni specifiche (“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” così, tra le tante, da ultimo Cass. 8498/2025).
8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e Pt_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore
[...] di liquidate come in Controparte_1 dispositivo, secondo valori medi dello scaglione di riferimento, individuato con il criterio del disputatum (valore dichiarato dall'appellante), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata, con distrazione in favore del
15 difensore dell'appellata avvocato Paolo Maria Chersevani, dichiaratosi antistatario.
Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria in appello, giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
L'appellante va infine dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n. 115/02.
16
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellata avvocato Paolo Maria Chersevani dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente est.
LD SE
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa LD SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 295 del Ruolo
Generale dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Ulrich Stoll (PEC:
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio sito in via Dante 6, 39031 Brunico (BZ); appellante contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Maria Chersevani (C.F.
del Foro di Venezia fax 041/974708, pec C.F._2
con elezione di Email_2 domicilio presso il suo studio in Mestre (VE), Piazza Ferretto n. 4;
appellato
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di
Padova pubblicata il 21/01/2025, notificata a mezzo pec il
24.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Il procuratore dell'attore - appellante insiste Parte_1 nelle seguenti richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate nell'atto di citazione in appello dd. 19.02.2025
Richieste istruttorie
In via istruttoria l'attore – appellante ripropone tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado con la seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc:
In via istruttoria si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta nonché la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'attore era in data 21.08.2022 ospite Parte_1 presso la struttura di campeggio dalla convenuta Barricata Holiday
Village in Strada del Mare 74, 45018 Porto Tolle (RO), quando, seduto sul bordo della piscina del campeggio nell'area tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori (si rammostri al teste i doc.ti 1 e 11) voleva entrare nell'acqua, con una profondità di ca. 10 cm.
2) Vero che l'attore non sapeva che il fondo della piscina era in questa parte fortemente inclinato e quindi, appena entrato nella piscina, l'attore scivolava via, e non potendo reggersi, sbatteva violentemente contro la piastra metallica ivi esistente (spessore ca.
0,7 - 1 cm.) installata verticalmente quale divisione tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori.
3) Vero che non era segnalato che il fondo della piscina in questa zona era inclinato ed il fondo non era provvisto di una superficie antiscivolo.
2 4) Vero che solo dopo l'incidente dell'attore in oggetto la direzione del campeggio ha montato un cartello di pericolo.
5) Vero che a causa dell'incidente in oggetto l'attore ha subito lesioni personali visibili.
6) Vero che a causa dell'incidente in oggetto l'attore ha subito danni patrimoniali di seguito elencati (si rammostrino al teste i docti 5, 6,
7, 8 e 10): spese pagate alla struttura Camping € 661,20 spese mediche per Tramadol 100, Paracetamol 1000,
IB PR 600 € 63,00 spese per vitto dato che l'attore non poteva più cucinare nè guidare
€ 644,53 perdita stipendio netto dal 01.10.2022 fino al 23.11.2022 nella misura del 25 % € 861,25 prestito ricevuto dal figlio per poter affrontare spese causate dal sinistro € 808,00 spese per il parere medico legale stragiudiziale € 300,00
Oltre perdita di reddito dovuta alla perdita del posto di lavoro presso
OL TS GM a causa di una prolungata incapacità lavorativa, disdetta da parte del datore di lavoro OL TS
GM e trovamento di un nuovo posto di lavoro presso Terra
Sozialbau GM in data 15.01.2023.
7) Vero che l'attore aveva guadagnato presso il suo datore di lavoro
OL TS GM uno stipendio mensile pari ad € 3.654,00
(si rammostri al teste il doc. 5)
8) Vero che l'attore ha perso il posto di lavoro a causa della prolungata incapacità lavorativa (si rammostri al teste il doc. 6).
9) Vero che la convenuta era custode della piscina in CP_1 oggetto.
3 10) Vero che nel luogo dell'incidente in oggetto non si trovava nessuna segnalazione del pericolo e non era montato nessun fondo antiscivolo.
11) Vero che la catena in colore rosso-bianco che si vede sulla foto
è stata montata solo il giorno dopo l'incidente (si rammostri al teste il doc. 1).
12) Vero che al momento del sinistro sul luogo del sinistro non si poteva vedere il fondo della piscina e non si poteva vedere la mancanza di una superficie antiscivolo.
13) Vero che l'attore a seguito dell'incidente in oggetto sin dalla disdetta per il 30.11.2022 non svolge più il suo precedente lavoro come capocantiere presso la ditta OL TS GM (si rammostri al teste la lettera di disdetta sub doc. 6 e 21) con uno stipendio mensile netto di Euro 3.446,56 (si rammostri al teste l'estratto bancario sub doc. 5 e 22) dove doveva sollevare anche oggetti pesanti che non era più in grado di fare a causa dei dolori legati all'infortunio che lamentava dal momento dell'incidente e che solo dal 15.01.2023 l'attore ha trovato un nuovo lavoro meno fisicamente impegnativo presso il nuovo datore di lavoro Terra
Sozialbau GM con uno stipendio mensile netto pari ad Euro
3.406,17 (si rammostri al teste i doc.ti 24 e 25).
Quali testimoni si indicano:
1) , Rosenstraße 18, D-57555 AC Testimone_1
(Germania)
2) , Mommstraße 6, D-57555 AC (Germania) Tes_2
3) Mommstraße 6, D-57555 AC Testimone_3
(Germania)
4) , 7 anni, Mommstraße 6, D-57555 AC Testimone_4
(Germania)
5) 11 anni, Mommstraße 6, D-57555 Tes_5 Parte_2
AC (Germania).
4 Si chiede l'escussione dei testimoni residenti in [...]a mezzo di rogatoria europea ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
(assunzione delle prove) davanti alla Pretura tedesca competente
Amtsgericht Koblenz.
- mediante firma dell'allegato modulo di rogatoria compilato
(espunti i capitoli eventualmente non ammessi) e
- spedizione a mezzo di raccomandata a.r. (anche autorizzando all'invio il procuratore dell'attore) a: Amtsgericht Koblenz,
Karmeliterstraße 14, D-56068 Koblenz (Germania).
2) CTU tecnica, CTU medico legale, CTU contabile
Si chiede espletarsi una a) CTU tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi nell'area dell'incidente al momento del sinistro e per accertare la corrispondenza alla normativa di sicurezza dell'area dell'incidente, in particolare in relazione alla piastra metallica ivi esistente installata verticalmente quale divisione tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori, l'inclinazione e la scivolosità del fondo della piscina sul luogo dell'incidente.
b) CTU medico legale anche documentale per quantificare i danni biologici, morali e non patrimoniali subiti dall'attore a causa del sinistro in oggetto e per accertare che l'attore a causa di dolori a seguito delle lesioni subite in oggetto non poteva più svolgere il suo precedente lavoro fisicamente impegnativo come capocantiere, e c) se ritenuto necessario, una CTU contabile per quantificare i danni patrimoniali subiti anche a causa della perdita dello stipendio dal momento della disdetta del datore di lavoro e cioè dal 30.11.2022 fino 16/07/2025 alla nuova occupazione dd. 15.01.2023 (sulla base dei estratti conto sub doc.ti 18 – 25)
5 Tanto premesso, il procuratore dell'attore – appellante conferma le rassegnate
CONCLUSIONI
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento delle argomentazioni sopra articolate, nonché di quelle di cui agli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendersi qui come integralmente ritrascritti, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 118/2025 pubblicata il 21.01.2025 nel proc. civile n.
R.G. 1603/2023, notificata in data 24.01.2025, contrariis reiectis, giusti motivi in premesse: condannare la convenuta
[...] al pagamento a favore Controparte_1 dell'attore della somma complessiva di Euro Parte_1
18.039,49 o di una somma minore o maggiore di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali e patrimoniali subiti a causa del sinistro in oggetto oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio e successive occorrende.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel merito: respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1 in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, per gli effetti, confermare integralmente la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Padova.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, liquidare all'odierno appellante le somme che saranno ritenute di giustizia, proporzionalmente decurtate ex art. 1227 c.c. in ragione della quota di responsabilità ascrivibile al sig.
. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con
6 distrazione ex art. 93 cpc in favore dello scrivente difensore antistatario.
In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale:
- sub) 3, 10 e 12 poiché posti in modo negativo, in aperto contrasto con le prescrizioni sancite dalla Corte di Cassazione in materia di deduzione dei capitoli;
- sub) 1, 2, 8 e 13 poiché generici e valutativi, in quanto demandano al teste non la conferma di fatti, ma valutazioni di rapporti causa- effetto non suffragabili con la prova testimoniale;
- sub) 5 e 6 in quanto da provarsi documentalmente, mediante referti medici il n. 5 e mediante idonei documenti fiscali il n. 6;
- sub) 4, 7 e 11 in quanto irrilevanti al fine del decidere.
Ci si oppone altresì all'ammissione della CTU tecnica e contabile, poiché come noto la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova.
Ci si oppone infine alla CTU medico legale in quanto allo stato esplorativa, non essendo provata la responsabilità dell'odierna convenuta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva avanti al Tribunale di Padova la società
[...]
in qualità di gestore della struttura di Controparte_1 campeggio “Barricata Holiday Village”, sita in Strada del Mare 74,
45018, Porto Tolle (RO), chiedendo il risarcimento dei danni subiti in
7 occasione del sinistro ivi occorso in data 21.08.2022, quantificati in
€ 18.039,49, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali ex artt.
2051 e 2059 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.. In particolare, a sostegno della domanda, deduceva che, entrando Parte_1 da seduto nella piscina del campeggio nel settore nuotatori, era scivolato sul fondo inclinato sbattendo violentemente contro la piastra metallica posta a divisione dei settori nuotatori e non nuotatori, procurandosi gravi lesioni. L'attore, pertanto, denunciava la responsabilità della struttura per omessa segnalazione di pericolo, costituito dal fondo inclinato della piscina, e per omesso montaggio di un fondo antiscivolo.
Si costituiva chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e deducendo l'integrale responsabilità del sinistro in capo all'attore.
Il Tribunale di Padova con la sentenza in epigrafe indicata rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta. Il Tribunale rilevava che il comportamento del danneggiato escludeva il nesso eziologico tra bene e danni lamentati, dal momento che, se lo stesso avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, si sarebbe accorto della presenza della rete divisoria e del fondo lievemente inclinato della piscina, ritenendo la situazione di pericolo prevedibile e percepibile.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a quattro motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita Controparte_1 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, rigettarsi l'appello con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del
Collegio all'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127
8 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 07.05.2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, rubricato “errata ricostruzione dei fatti, errata valutazione delle prove, violazione degli artt. 115, 116, 61 e 191 cpc, travisamento della prova, violazione dell'art. 2051 cc.”, l'appellante sostiene che non fosse sufficiente accertare, mediante le fotografie prodotte in giudizio, la visibilità oggettiva del pericolo e la sua prevedibilità soggettiva, bensì ritiene che sarebbe stato necessario espletare una CTU tecnica per esaminare la situazione in loco. Rileva inoltre che, dal vivo, l'acqua mossa riflette la luce del sole sulla superficie e ciò comporta che non siano visibili l'inclinazione del fondale e la sua scivolosità. Deduce che il primo giudice aveva accertato il rispetto degli standard di sicurezza imposti alle vasche dedicate al pubblico utilizzo, senza tuttavia menzionare alcuna norma. Rileva, infine, che nella sentenza impugnata non risulta indicato il comportamento che egli avrebbe dovuto tenere, dal momento che entrare in piscina da seduti, come avvenuto nel presente caso, è consentito e costituisce un comportamento prevedibile per il custode.
2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia “erronea ricostruzione dei fatti, erroneo accertamento del rispetto delle norme di sicurezza, violazione degli artt. 113, 116, 61 e 191 cpc, violazione dell'art. 2051 cc”. Ritiene che non fosse possibile accertare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza delle piscine senza verificare la situazione del caso concreto e la documentazione prevista dalle norme di sicurezza. L'appellante, inoltre, sostiene che il Tribunale abbia omesso di considerare il doc. 23, allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con il quale si
9 indicavano le norme di sicurezza violate nella piscina presente nella struttura. Infine, rimarca che il primo giudice non ha individuato quale fosse stato il concreto comportamento colposo, imputabile all'appellante, idoneo a escludere il nesso eziologico tra cosa e danno e che i riferimenti all'ordinaria diligenza e al “rischio generico proprio dei luoghi” sono generici e non verificabili mediante l'esclusivo l'utilizzo di fotografie. Ad avviso dell'appellante un'indagine peritale avrebbe invece dimostrato la presenza di una situazione di pericolo occulto e, di conseguenza, avrebbe comportato l'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c. c. la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (tra le tante Cass. 11060/2024; Cass. 11152/2023; Cass. S. U.
10 20943/2022). Ciò in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e in considerazione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, il sig. ha affermato di aver deciso di Pt_1 entrare in piscina da “seduto sul bordo della piscina del campeggio all'altezza tra il settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori”
(atto di citazione in appello pag. 2) e ha affermato che i due settori erano divisi da una piastra metallica di spessore ca. 0,7 - 1 cm installata verticalmente all'interno della piscina. Si evince, inoltre, sia dalle fotografie prodotte da parte appellata (vd. doc. 1 sia CP_1 dalla descrizione del sinistro effettuata dall'odierno appellante che, nel punto in cui egli si è immerso in acqua, il livello di profondità della piscina era molto basso (lo stesso appellante lo indica di 10 cm.- cap. 1), sicché l'inclinazione del fondale non poteva che essere ben visibile da quella posizione, in disparte l'ulteriore ed altrettanto dirimente rilievo dell'evidente prevedibilità, secondo regole di comune esperienza, dell'inclinazione del fondale soprattutto in quella zona proprio perché, per l'appunto, di passaggio dal settore non nuotatori a quello nuotatori.
L'incontestato comportamento del danneggiato in quella particolare situazione (discesa in acqua da bordo piscina con una manovra che non assicurava stabilità ed equilibrio del corpo nel successivo impatto con il pavimento inclinato della piscina;
vicinanza della piastra metallica verticale, del tutto visibile) è chiaramente ed univocamente indicativo della mancata adozione di ragionevoli cautele, normalmente esigibili in rapporto alle suesposte circostanze.
L'odierno appellante, in altri termini, si è immerso nella piscina dalla posizione da seduto al bordo, tenendo un comportamento gravemente imprudente nel dinamismo causale del danno, rispetto alla specifica situazione del luogo, in quanto quella modalità di accesso non poteva affatto assicurargli alcuna stabilità ed equilibrio
11 nel momento del successivo “contatto” con il fondo della piscina ed in quel punto era estremamente vicina la piastra metallica, si ripete visibilissima, contro cui il danneggiato ha infatti di seguito urtato.
Del tutto implausibile e in ogni caso solo genericamente dedotta è la circostanza della non visibilità del fondale a causa del riflesso della luce del sole nell'acqua, così come generiche e in ogni caso irrilevanti sono le considerazioni svolte dall'appellante sul rispetto degli standard di sicurezza imposti alle vasche dedicate al pubblico utilizzo. Peraltro dalle foto prodotte, che in modo chiaro raffigurano lo stato del luogo, non si nota affatto un'inclinazione particolarmente accentuata ed anomala del fondo piscina nella zona del sinistro, contrariamente a quanto, in modo del tutto vago, l'odierno appellante pare dedurre. Nella specie, dunque, è imputabile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, come dal medesimo descritta, il suo riferito urto violento contro la piastra metallica, per non avere egli prestato un'adeguata attenzione e non avere adottato le ragionevoli cautele, normalmente esigibili in quella situazione, prima di immergersi in acqua.
Nello specifico, infatti, egli non si è posto a sufficiente distanza dalla barriera metallica presente in piscina posta a divisione dei due settori e soprattutto ha utilizzato una modalità di immersione non solo diversa da quella ordinaria (scaletta di accesso), ma anche pericolosa in quella particolare situazione, poiché, si ribadisce ancora una volta, la discesa da bordo piscina non gli ha assicurato equilibrio e stabilità del corpo rispetto al successivo impatto con il fondale inclinato e neppure gli ha consentito di tenersi, in supporto alla suddetta discesa, al bordo piscina (cfr. cap. 2 in cui si legge che il sig. non poteva “reggersi” dopo essere scivolato, e da ciò si Pt_1 desume ulteriormente il fatto che l'immersione neppure era avvenuta, prudenzialmente, in stretta vicinanza al bordo piscina, a
12 cui, invece, egli ben avrebbe potuto “tenersi” per eseguire l'immersione in sicurezza).
4.Il terzo motivo è così rubricato: “In ordine ai capi sub 1) e 2): mancata decisione sulla domanda subordinata ex art. 2043 cc., violazione dell'art. 112 cpc”. L'appellante si duole dell'omissione di pronuncia da parte del Tribunale in merito alla domanda subordinata ex art. 2043 c.c. e rimarca che l'omessa segnalazione del pericolo e il mancato rispetto della normativa di sicurezza antiscivolo costituiscono un comportamento colposo rilevante per l'accertamento di responsabilità della società convenuta. Inoltre,
l'appellante sostiene che la catena rossa e bianca, apposta solo il giorno successivo all'incidente, costituisce un comportamento confessorio di parte appellata, che in tal modo avrebbe ammesso la presenza di un'insidia pericolosa, prima non segnalata e non facilmente percepibile.
5.Il motivo non è fondato.
Occorre rilevare che la pretesa risarcitoria ex art.2043 c.c. deve intendersi implicitamente rigettata dal Tribunale, considerato che per la suddetta fattispecie è previsto un regime probatorio più oneroso per il danneggiato rispetto a quella disciplinata dall'art. 2051
c.c. Come si è detto, la condotta imprudente dell'appellante ha interrotto il nesso eziologico con la res e, a maggior ragione, non è neppure ravvisabile una responsabilità dell'appellata ex art. 2043
c.c., in quanto essa presuppone l'assolvimento da parte del danneggiato di un onere probatorio sul nesso causale che nella specie è rimasto inadempiuto.
Secondo quanto puntualizzato dalla Corte Suprema (cfr.
Cass.21675/2023 citata dal primo giudice) “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 c.c.), così come al
13 custode (art. 2051 c.c.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo”, come
è, per l'appunto, nella fattispecie in esame.
Non riveste, infine, affatto valenza decisiva nel senso invocato il fatto che parte appellata abbia apposto, successivamente al sinistro, una catena rossa e bianca sulla barriera metallica e in prossimità della stessa, considerata la ricostruzione della dinamica di cui si è detto e la completa visibilità di detta barriera, mai posta in contestazione dall'appellante. Nel contesto descritto, l'apposizione della suddetta segnalazione ha un'evidente finalità di mera prevenzione da comportamenti incauti degli utenti della piscina, e non è, per contro, indicativa di una oggettiva situazione pericolosa, che non può ravvisarsi sussistente solo in ragione dell'inclinazione del fondo della piscina, evenienza senz'altro usuale secondo regole di comune esperienza e in concreto ben percepibile, e della presenza della barriera metallica, parimenti perfettamente ben visibile.
6. Con il quarto motivo, rubricato “in ordine ai capi sub 1) e 2): mancata ammissione e assunzione dei mezzi istruttori e delle prove richieste, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt.
115, 116 e 2697 cc.”, l'appellante rileva che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il mancato accoglimento dell'istanza di ammissione della CTU tecnica e medica e delle prove orali richieste.
L'appellante deduce di non aver potuto provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito ex art. 2051 c.c., in quanto, a suo dire, solo mediante la ctu tecnica avrebbe potuto accertarsi la scivolosità del fondo inclinato della piscina e la non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva della situazione.
L'appellante, inoltre, sostiene che parte appellata avesse confermato la dinamica del sinistro come dallo stesso prospettata, mentre non
14 sarebbe sufficiente, ai fini della contestazione specifica ex art. 115
c.p.c., la generica asserzione di “mancanza di prova”.
7. Il motivo non è fondato.
Nel caso in esame, la dinamica dei fatti è stata ricostruita in conformità alla descrizione fattane dall'appellante, nonché in base ai documenti prodotti in giudizio, il che comporta l'irrilevanza delle prove orali inerenti al concreto svolgersi del sinistro, “depurate” delle parti implicanti giudizi. Inoltre la c.t.u. non può essere utilizzata per supplire le mancanze probatorie della parte, ma resta uno strumento che detiene la finalità di ausilio al giudice quando emergono questioni che necessitino la conoscenza di questioni specifiche (“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” così, tra le tante, da ultimo Cass. 8498/2025).
8. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e Pt_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore
[...] di liquidate come in Controparte_1 dispositivo, secondo valori medi dello scaglione di riferimento, individuato con il criterio del disputatum (valore dichiarato dall'appellante), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata, con distrazione in favore del
15 difensore dell'appellata avvocato Paolo Maria Chersevani, dichiaratosi antistatario.
Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria in appello, giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
L'appellante va infine dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n. 115/02.
16
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellata avvocato Paolo Maria Chersevani dichiaratosi antistatario;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente est.
LD SE
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