Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 31.01.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Sammarco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv. Antonio Andriulli
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 24.08.2023, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Questi ha ritenuto l'istante affetta da “deficit della deambulazione in soggetto affetto da poliartrosi, discopatia lombare già trattata con intervento di microdiscectomia, diabete mellito tipo due complicato da retinopatia e neuropatia diabetica grave, ipovisus bilaterale, ipertensione arteriosa in trattamento, asma bronchiale di natura allergica in trattamento con farmaco biologico” senza riconoscimento dei presupposti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario previsto ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
In sede di chiarimenti disposti in questa sede, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito all'incidenza sul quadro patologico della nuova documentazione sanitaria attestante la prescrizione del deambulatore (cfr. all. ricorr).
Sul punto il Ctu aggiungeva che “trattasi di presidio terapeutico che serve a rendere più facile e sicura la deambulazione in soggetti che presentano deficit di stabilità o
Alla luce dei chiarimenti forniti non residuano ulteriori criticità tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento.
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese
3. Spese di ctu della fase di a.t.p., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Taranto 31.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli