Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Albo Nazionale Gestori Ambientali - sezione regionale della Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Comune di Tufino, non costituito in giudizio;
Comune di Palma Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento della Prefettura di Napoli del -OMISSIS-, di emissione della informativa antimafia interdittiva ex artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 e rigetto di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cd. white list , ivi inclusa, se ed in quanto possa occorrere, la nota di trasmissione prot. -OMISSIS-;
b) di tutti gli atti presupposti, ed in particolare di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini dell’adozione del provvedimento ostativo, quali:
b.1. la missiva/segnalazione n. -OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli;
b.2. la missiva del Comando Provinciale di Avellino n.-OMISSIS-;
b.3. l’informativa n.-OMISSIS- del Comando Provinciale di Avellino;
b.4. il verbale-OMISSIS- della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia, svoltasi in data -OMISSIS-;
c) nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società, ivi incluse:
d) la Determinazione del settore LL.PP. del Comune di Tufino n. -OMISSIS- di recesso del contratto stipulato con la ricorrente società a seguito di trattativa MEPA -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Gestione dei servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per 2 anni ”, in ragione e per l’effetto dell’emissione dell’Informativa antimafia interdittiva, adottata dalla Prefettura di Napoli, n. -OMISSIS-;
e) la Determina a contrarre, adottata dal Comune di Tufino, n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiani e manutenzione del cimitero comunale, in ragione del recesso di cui sub d);
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione, ex art. 65 c.p.a., della documentazione richiamata nel provvedimento prefettizio impugnato sub a), ovvero: la missiva/segnalazione n. -OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli; la missiva n.-OMISSIS-; l’informativa n.-OMISSIS- del Comando Provinciale di Avellino; il verbale-OMISSIS- della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia, svoltasi in data -OMISSIS-.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 1°/4/2025:
a) del provvedimento dell’Albo Gestori Ambientali - sezione regionale della Campania prot. -OMISSIS-, di cancellazione dall’iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali – iscrizione N: -OMISSIS- bis , per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera f), del D.M. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, unitamente alla nota di trasmissione che si impugna anch’essa, per quanto possa occorrere;
b) della deliberazione della Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali, adottata in -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la cancellazione dall’Albo, relativamente a tutte le iscrizioni della società ricorrente, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
c) di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sezione regionale della Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. PP OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere alle domande avversarie;
- in vista dell’udienza pubblica, con atto depositato il 6/3/2026, la ricorrente ha rappresentato che, essendosi nelle more deciso di mettere in liquidazione la società, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione dei gravami (come ribadito in udienza);
Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti vanno quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, cosicché la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla pronuncia non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa (cfr. Cons. Stato - sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
Ritenuto che si rinvengono giuste ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio, avuto riguardo agli interessi incisi dall’azione amministrativa in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
PP OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP OS | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.