TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5569/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN IN Presidente
RA Di ER Giudice relatore
Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5569/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]di Fiemme – Fraz. Carano Parte_1
(TN), via Giovannelli 66L (CF C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...]di Fiemme – Fraz. Parte_2
Carano (TN), via Giovannelli 66L (CF ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marta Luchini (C.F.: ; P.E.C.: C.F._3
e domiciliati presso il suo studio in Cavalese (TN), via Matteotti Email_1
14, giusta delega trasmessa telematicamente in copia autenticata con firma digitale su atto separato ex art. 83 co. III c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 29 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Carano (TN) in data 10/9/2011, come da atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Carano al n.
1 - P. II - Serie A, Anno 2011, che dalla loro unione erano nati due figli, Per_
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], hanno adito il Per_1 tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 35/2025, pubblicata il 28/1/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1. I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ed Per_1 Per_2 il loro collocamento presso il domicilio materno.
3. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, alla scelta della residenza abituale di ed dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, i quali si impegnano Per_1 Per_2 in ogni caso a tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
Sarà onere di ciascun genitore tenere informato l'altro su tutte le questioni relative ai figli. Entrambi avranno diritto di esercitare la potestà separatamente per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Disporre il seguente protocollo di visite: a.
Il padre avrà diritto di avere ed con sé a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del Per_1 Per_2 sabato mattina alle ore 21.00 della domenica sera, quando riaccompagnerà i bambini a casa. b. Il padre terrà i figli con sé il giovedì pomeriggio dopo la scuola sino alle ore 21 nel periodo scolastico;
il giovedì dalla mattina alle ore 8 sino alle ore 21 nel periodo extrascolastico quando poi riaccompagnerà i figli a casa della madre. c. I genitori stabiliranno in piena libertà quando trascorrere le vacanze estive con i propri figli, purché il periodo venga individuato previo accordo fra gli stessi e con un preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni. d. Disporre che ciascun genitore sarà tenuto a fornire le indicazioni esatte delle località dove si trascorreranno le vacanze nonché le date di partenza e di ritorno. Relativamente a possibili viaggi in Europa o in territorio extra Eu con i figli minori, entrambi i genitori si impegnano a valutarne assieme l'opportunità. e.
Disporre che nel periodo estivo i minori potranno trascorrere 2 settimane (anche non continuative) con ciascun genitore. f. Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali ed in genere tutte le altre festività, i genitori si avvicenderanno in modo tale che i minori possano festeggiare con i genitori ad anni alterni le varie ricorrenze. Il calendario dovrà necessariamente essere condiviso un mese prima della festività stessa. Per quanto riguarda nello specifico le festività natalizie i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre il quale li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 24.00. I minori trascorreranno il 25 dicembre con la madre. Le restanti vacanze invernali potranno essere trascorse una settimana ciascuno con i figli alternando le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio. g. I figli trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con ciascuno di loro.
5. Disporre che corrisponda la somma di euro 550,00- ciascuno (totale 1.100,00- Parte_2 euro) a titolo di mantenimento dei figli ed sino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 Per_2 economica, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese. L'importo è soggetto a rivalutazione
ISTAT, con prima rivalutazione gennaio 2025. 6. Disporre che le spese straordinarie per Per_1 ed siano a carico dei genitori nella misura del 70% al padre mentre il 30% a carico della Per_2 madre. Le spese andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F., da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ossia: a. spese extra assegno obbligatorie rispetto per le quali non
è richiesta la previa concertazione sono: materiale scolastico di inizio anno, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. b. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambe i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: i. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la partecipazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
ii. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
iii. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
iv. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. v. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
7. Tutte le spese di importo superiore ad
€ 100 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8. Disporre che le parti usufruiscano delle detrazioni di imposta per i figli al 50%.
9. Disporre che la sig.ra avrà Pt_1 diritto a percepire per intero l'assegno unico, l'assegno regionale e qualsiasi altro pubblico sussidio erogato in favore dei figli. A tal fine si impegna a fornire eventuale documentazione Parte_2 necessaria per la presentazione di detta domanda. 10. Disporre che il sig. corrisponda Parte_2 la somma una tantum di euro 10.000,00- in favore della signora da corrispondersi a mezzo Pt_1 di bonifico bancario al seguente IBAN [...] entro e non oltre la data del 31.12.2026. 11. Disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della signora
[...] piena proprietaria dell'immobile. 12. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti Pt_1 dichiarano di aver provveduto a regolare definitivamente i rapporti economici tutti derivanti e conseguenti dal matrimonio e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo nemmeno quale contributo ordinario al mantenimento”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 35/2025, passata in giudicato, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238. Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, hanno scelto il regime di affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c.; superflua, infine, risulta l'audizione di questi ultimi, in assenza di profili critici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Carano (TN) in data 10/9/2011
(matrimonio trascritto nel predetto comune al n.
1 - P. II - Serie A, Anno 2011), da Parte_1 nata a [...] in data [...], e nato a [...] in data [...], alle Parte_2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
AN IN
RA Di ER