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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2554/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6738/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'avviso tramite cui, a saldo della Tari maturata nel triennio 2021/2023 e con riferimento a un'unità abitativa in Indirizzo_1, nei suoi confronti RO Capitale aveva accertato la debenza di euro 395,27, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pena l'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per quanto qui interessa l'art. 22 del Dlgs n. 546/92 esige che, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l'opponente depositi nella segreteria della corte adita, ovvero trasmetta a mezzo posta in plico raccomandato, l'originale del ricorso notificato o la copia dello stesso consegnato o spedito per posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Ebbene, è dato riscontrare come tali adempimenti, con particolare riferimento alla prova dell'effettiva notifica del ricorso, non figurino essere stati assolti.
Si ravvisano quindi gli estremi della prevista inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite non sono ripetibili dall'odierno ricorrente, stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'opposizione.
RO, 18 febbraio 2026
Il Giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6738/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'avviso tramite cui, a saldo della Tari maturata nel triennio 2021/2023 e con riferimento a un'unità abitativa in Indirizzo_1, nei suoi confronti RO Capitale aveva accertato la debenza di euro 395,27, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pena l'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per quanto qui interessa l'art. 22 del Dlgs n. 546/92 esige che, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l'opponente depositi nella segreteria della corte adita, ovvero trasmetta a mezzo posta in plico raccomandato, l'originale del ricorso notificato o la copia dello stesso consegnato o spedito per posta, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Ebbene, è dato riscontrare come tali adempimenti, con particolare riferimento alla prova dell'effettiva notifica del ricorso, non figurino essere stati assolti.
Si ravvisano quindi gli estremi della prevista inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite non sono ripetibili dall'odierno ricorrente, stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'opposizione.
RO, 18 febbraio 2026
Il Giudice