Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2026, proposto da Iqra Khalid, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ambasciata d'Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Consolato d’Italia in Islamabad, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Consolato d'Italia ad Islamabad a fronte dell'istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990 per la fissazione di un appuntamento volto alla presentazione della domanda del visto per motivi di studio presentata in data 17 novembre;
per l'effetto, dichiarare l'obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento per la presentazione di domanda di rilascio del visto di ingresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno e dell’ Ambasciata d'Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studi;
Considerato che si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente sollevando plurime eccezioni in rito ed in particolare, nella memoria da ultimo depositata, documentando l’avvenuta fissazione dell’ambìto appuntamento e chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Considerato altresì che in vista della camera di consiglio del 25 febbraio 2025 la parte ricorrente, in ragione della intervenuta fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite;
Rilevato che:
-nel caso di specie, l’azione è stata avviata al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del silenzio dell’Ambasciata in Pakistan rispetto alla istanza volta alla concessione di un appuntamento presso la stessa a tale scopo;
- nelle more del giudizio, come visto, l’appuntamento è stato concesso;
- in ragione della domanda giudiziale proposta, è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
Ritenuto tuttavia che in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistono ragioni eccezionale per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI BI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | PI BI |
IL SEGRETARIO