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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 477/2024 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] A CREMANO (NA) Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalla'Avv.to C.F._1
MALLARDO DOMENICO;
RICORRENTE
E
, nata il 11/06/1992 in ACERRA (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to IZZO OLGA;
C.F._2
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024, chiedeva la modifica dei Parte_1 provvedimenti relativi alla regolamentazione dei doveri genitoriali (assunti con decreto del
Tribunale di Napoli n. 1576 del 10.03.2023) nei confronti della minore (n. 28.01.2021), nata Per_1 dalla relazione con . In particolare, chiedeva di modificare alle condizioni di cui Controparte_1 al ricorso il diritto di visita paterno nei confronti della minore.
2. La resistente, ritualmente citata in giudizio, si costituiva e chiedeva di regolamentare il diritto di visita paterno alle condizioni di cui al ricorso del , richiedendo altresì un contributo in Parte_1 aumento al mantenimento.
3. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava per discussione e decisione all'udienza del 9.10.2024. Stante il trasferimento ad altro ufficio del Giudice, la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta al 5.2.2024. Le parti presentavano conclusioni congiunte, chiedendo la conferma di quanto disposto dal Giudice delegato dal Collegio con l'ordinanza del 29.4.2024, e ne chiedevano l'accoglimento. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio sulle conclusioni raggiunte dalle parti.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. Le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre, a parziale modifica del decreto n. 1576 del
10.03.2023 del Tribunale di Napoli, in conformità a quanto disposto dal Giudice delegato con ordinanza del 29.04.2024 e alle successive e seguenti intese in ordine al diritto di visita del
2 , prevedendone lo svolgimento in base a quanto di seguito esplicitato: Parte_1
“ 1. Tutti i mercoledì il sig. si impegna a prelevare la minore da scuola con pernotto ed a riaccompagnarla Parte_1 il giorno successivo all'inizio delle lezioni, in periodo non scolastico invece, il Sig. preleverà la figlia minore Parte_1 dalle ore 19.00 con pernotto, come stabilito dal giudice nel provvedimento sopracitato.
2. Tutti i venerdì dalle 19.00 alle 21.00;
3. A fine settimana alterni pernottando dalla sera del venerdì fino al lunedì mattina, quando il Sig. la Parte_1 accompagnerà a scuola;
4. Durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, la minore trascorrerà ad anni alterni il periodo di
Natale (dal 24 al 30 Dicembre) con un genitore e il periodo di Capodanno con l'altro genitore (dal 31 dicembre al
6 gennaio);
5. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni entrambi i giorni di Pasqua e il Lunedì in Albis un anno con un genitore e un anno con l'altro;
6. Il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
7. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15gg anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
8. Nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi o un festeggiamento condiviso previo accordo a prescindere dal giorno in cui ricade;
9. La minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà;
10. La minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma”
Il Tribunale, esaminati gli accordi, evidenzia che gli stessi non risultano contrari a norme imperative, né all'ordine pubblico e che risultano, altresì, pienamente corrispondenti all'interesse della figlia minore rispettosi delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Per_1
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Va altresì precisato che non si ritiene procedere all'ascolto della figlia minore, considerato che le intese raggiunte dalle parti assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della figlia.
Va in ultimo evidenziato che, come specificato nelle conclusioni congiunte rassegnate per l'udienza svoltasi con modalità cartolare il 5.2.2025, le parti hanno rinunciato alle richieste
3 patrimoniali formulate nel giudizio, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di avere sistemato tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra loro.
6. Considerata la specifica richiesta di compensazione delle spese e l'esito del giudizio, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
letti gli artt. 316, 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis ss. c.p.c.
➢ PRENDE ATTO E DISPONE che, a parziale modifica del decreto n. 1576 del 10.03.2023 del
Tribunale di Napoli, la regolamentazione del diritto di visita di nei Parte_1 confronti della figlia nata il [...], avvenga secondo le condizioni concordate Per_1 tra le parti, integralmente riportate in motivazione;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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