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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 8074/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Emanuele Improta
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il riconoscimento di CP_1 quanto sopra riportato, deducendo che, nella seduta del 16.11.2023, la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità lo aveva riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere dal 19.10.2023 e di attendere, nonostante i solleciti inoltrati, la corresponsione dei ratei dovuti.
L' si è costituito in giudizio rilevando l'avvenuto pagamento CP_1 delle somme pretese e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note parte ricorrente ha aderito alla suindicata richiesta, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' CP_1 il 18.06.2024, abbia emesso provvedimento di liquidazione ed abbia poi provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel luglio
2024.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Nel caso di specie, effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso solo nel mese di luglio 2024; può dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, le stesse si liquidano secondo il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Ebbene, parte ricorrente ha provato che con verbale sanitario in atti
è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda. Ha, altresì, provato di aver notificato all' il relativo verbale ed CP_1 il modello AP70.
Atteso dunque che il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziario, momento a decorrere dal quale deve ritenersi pendente la lite, le spese vanno poste a carico dell' e liquidate CP_1 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di € CP_1
620,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua